Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12324/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12324/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 marzo 2025 alle ore 11,02 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to DEL MORO GABRIELE Parte_1
Per l'avv.to Emilio Bastreghi in sostituzione dell'avv. VERGINE ANTONELLA CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Del Moro si riporta agli atti ed alla memoria conclusionale depositata.
L'avv. Bastreghi si riporta agli atti depositati ed alle conclusioni già precisate, insistendo in particolar modo sulla richiesta di rinnovo della CTU per i motivi già dedotti nelle note di udienza del 10 settembre 2024, rilevando come il CTU non ha risposto alle osservazioni del consulente di parte e non ha svolto alcun approfondimento relativo alle indagini richieste. Rileva altresì come la CTU si basi su una perizia di parte che fa riferimento ad uno stato dei luoghi precedente all'ultimazione dei lavori ed al rogito.
pagina 1 di 12
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12324/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL MORO Parte_1 C.F._1
GABRIELE elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI, 9 50129 FIRENZE presso il difensore avv.
DEL MORO GABRIELE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERGINE ANTONELLA elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA QUINTINO SELLA, 67 FIRENZE presso il difensore avv. VERGINE
ANTONELLA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto
Conclusioni
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze per tutte le ragioni ed i motivi sopra esposti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: - In tesi: accertare e dichiarare Contr che le opere realizzate da resentano vizi e difetti per le ragioni indicate in narrativa e nella
Contr perizia del Geom. del 16.12.2021 allegata al giudizio e per l'effetto condannare Persona_1
corrispondere a la somma di Euro 46.695,25 oltre Iva se e in quanto dovuta nella misura Parte_1
prevista per legge, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, di cui: • Euro
22.695,25 oltre Iva di legge, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per il pagina 3 di 12 ripristino dei vizi e difetti nelle opere realizzate, indicati nella perizia del Geom. e Persona_1 quantificati nel relativo computo (doc. 11); • Euro 4.000,00 oltre Iva di legge, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, come da preventivo allegato (doc. 15); • Euro 5.000,00 oltre Iva di legge, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per l'installazione dei radiatori mancanti, così come indicato nella Relazione tecnica del Per. Ind. (doc. 21); • Euro 10.000,00, o quella maggiore o minore somma che Persona_2 risulterà di giustizia, a titolo di deprezzamento del valore dell'immobile; • Euro 5.000,00, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni morali e comunque per il ridotto godimento dell'immobile oggetto di causa. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, - In via preliminare, prendere atto della intervenuta costituzione della parte convenuta e revocare la dichiarazione di contumacia;
- In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e/o la chiamata a chiarimenti del tecnico d'ufficio per le ragioni già esposte a verbale (note di udienza) del 10.9.2024; - Nel merito, rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di onorari e spese del giudizio, oltre accessori di legge.”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti della ditta convenuta, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 4 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'attore e la società convenuta.
Ha dedotto l'attore, , che il 16 giugno 2020 “si obbligava ad acquistare dalla società Parte_1
per sé o per persona fisica o giuridica da nominare, l'immobile in corso di costruzione CP_1
ubicato in Campi Bisenzio (FI), Via Fosso Secco n. 25, libera su tre lati e composta da piano terreno, piano primo e sottotetto. Come si evince dal contratto preliminare, si trattava di un immobile in corso
Contr di costruzione di cui impresa appaltatrice dei lavori) forniva tutte le garanzie di legge compresa quella sull'appalto (doc. 1); - Prima della firma del contratto definitivo, sorgevano controversie tra le parti che non trovavano soluzione (docc. da 2 a 5); - Il 27.10.2021 il signor , attuale Parte_1
Contr attore, acquistava da 'immobile di cui sopra dalla stessa realizzato, con tutte le garanzie di legge Contr (doc. 6) e si obbligava alla realizzazione di alcune opere entro 60 giorni dalla data della compravendita (doc. 7), rilasciando a garanzia un assegno che si trova ancora depositato presso lo
Studio dello scrivente procuratore;
- Il 14.12.2021 incaricava il Geom. di Parte_1 Persona_1
Contr accertare l'esistenza di vizi/difetti sull'immobile realizzato e acquistato da di quantificare i costi di ripristino;
- Il 16.12.2021 il Geom. accertava l'esistenza di vizi e difetti e Persona_1
quantificava in euro 22.695,25 i costi per il ripristino (doc. 11); - Il 17.12.2021 la perizia del Geometra
Contr
veniva inviata tramite pec a doc. 12); - Il 28.2.2022 verificava, altresì, Persona_1 Parte_1 tramite un professionista di fiducia che l'Attestato di Prestazione Energetica allegato al contratto di compravendita (doc. 6), era errato o incompleto, poiché non risultavano installati sulla copertura gli impianti solari o pannelli come era previsto nel predetto APE (doc. 13); - Anche tale circostanza
Contr veniva denunciata a doc. 14)”
L'attore dunque citava in giudizio la società per chiedere la condanna della stessa a CP_1 corrispondere “la somma di Euro 46.695,25 oltre Iva se e in quanto dovuta nella misura prevista per legge, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”. La società convenuta si costituiva tardivamente nel procedimento dinanzi a questo Giudice e cioè all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU geometra Chiedeva di respingere le domande Persona_3
formulate da patte attrice, in particolare contestando la circostanza dedotta dall'attore secondo la quale ci sarebbero state delle opere non ultimate;
le mancate ultimazioni secondo la convenuta erano “in pagina 5 di 12 verità delle migliorie e rifiniture di maggior pregio e qualità rispetto allo standard predeterminato, accettato e contrattualizzato dalle parti relativo all'immobile oggetto del presente contenzioso.”
La causa veniva istruita con l'esperimento di CTU e interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta.
Ebbene va rilevato in punto di diritto che “l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.”. (Cass. n. 12995 del 2006).
“In tema di appalto l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità e/o dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo, specificamente prevista dall'art. 1668 c.c., senza identificarsi con questa, né è surrogabile con gli effetti della relativa pronuncia” (Cass. n. 2829 del 2013).
Ciò posto, la causa può essere decisa sulla scorta della CTU alle cui risultanze questo Giudice intende aderire poiché ampiamente motivata, anche relativamente alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, ed immune da vizi logico-giuridico-scientifici.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (cfr. Cass. 8355-2007).
Dalla Ctu a firma del geometra è emerso che: “nel corso delle oo.pp. sono stati Persona_3
analizzati tutti i vizi lamentati da parte attrice, eseguendo opportune verifiche presso i luoghi di causa in contraddittorio con i CCTTPP per riscontrare la presenza o meno dei vizi lamentati da parte attrice ovvero appurare l'avvenuta esecuzione di interventi di ripristino. Qui di seguito si riporta quanto riscontrato e verbalizzato in sede di sopralluogo da questo CTU all'esito delle verifiche svolte in loco pagina 6 di 12 Per alla presenza dei CCTTPP, seguendo l'elencazione numerica della perizia agli atti di causa. Segue trascrizione testo verbale oo.pp. del 19/01/2024: “… sono stati verificati tutti i vizi lamentati dalla parte attrice di seguito riportati: 1) Mancanza stuccatura tutte porte finestre: si riscontra che il battiscopa realizzato sotto le soglie delle porte finestre non è stuccato orizzontalmente, mentre la p.f. del piano sottotetto non risulta stuccata in aderenza al battiscopa. Rivestimento bagno piano primo presenta perimetro tagliente: si riscontra il vizio lamentato sul tratto perimetrale della finestra. 3)
Davanzali in pietra non puliti con colla e stucco: si rileva qualche macchia di colla su davanzale delle finestre come da foto scattate. 4) Verifica della scala, altezze gradini. Il vizio è stato ripristinato e pertanto non è possibile verificarlo sul posto salvo che dai documenti di causa. 5) Manca ringhiera anticaduta nel sottotetto: il vizio non è più presente in quanto realizzato (parapetto in metallo) da parte attrice, vedi foto. 6) Ristagni (d'acqua) nella terrazza della mansarda;
il vizio non è riscontrabile a seguito di rifacimento da parte attrice. 7) Tubo acque meteoriche orizzontali e verticali presentano perdite: il vizio è stato ripristinato da parte attrice. 8) Scossaline laterali terrazza mansarda non permettevano allontanamento acqua: il CTU non riscontra il vizio. 9) Ferri ancoraggi ringhiera terrazza mansarda favoriscono gocciolamenti sulla parete: il CTU fotografa quanto lamentato. 10)
Tutte le terrazze sono carenti di scossalina: la terrazza della mansarda è stata rifatta, non si riscontra il vizio la terrazza al piano 1°. 11) Fornitura di scala per accesso in copertura, non è stata fornita a tutt'oggi. 12) Bagno mansarda, mancanza lavabo;
è stato fornito e posato da parte attrice. 13) Le ringhiere sui due lati mancano di apposito ancoraggio: la ringhiera della mansarda ripristinata da parte attrice. 14) Mancanza fermi persiane: al piano mansarda solo uno, al piano primo … 15) Le finestre devono essere registrate: il vizio non è più presente in quanto parte attrice ha registrato e siliconato tutti gli infissi. 16) Terreno giardino a contatto diretto con muretto in c.a. recinzione: non è presente guaina a contatto con terreno, vedi foto. 17) Pilastrini metallici presenza di ruggine: si riscontra il vizio lamentato. 18) Ristagno di acqua, parte da perim. ingresso cancelletto: è presente il ristagno di acqua (dim. 1,30 x 1,30 m). 19) Mancata continuità marciapiede di rigiro: il marciapiede è presenti giro giro il fabbricato ed è previsto, non era stato realizzato un camminamento tra la scala di accesso all'appartamento e il rimanente resede e garage. 20) Locale tecnico tamponato a cartongesso: non si rileva il vizio in quanto all'interno di loggia coperta. 21) Mancanza di battiscopa: vizio ripristinato da parte attrice. 22) Mancanza rete protezione cancello carrabile: vizio ripristinato da parte attrice. 23) I sottoterrazzi lasciati al grezzo: vizio ripristinato da parte attrice. 24) Tinteggiatura esterna non uniforme: si riscontra il vizio sulla rampa di accesso all'unità abitativa. 25) Scala accesso piano primo, aggetti laterali, avvallamento zona centrale: non si riscontra il vizio su aggetti laterali;
un gradino è da riallineare (alzata diversa). 26) Riprese stuccature scatole elettriche: vizio ripristinato pagina 7 di 12 da parte attrice. 27) Montaggio pavimento marciapiede: non si riscontra il vizio ad eccezione di una mattonella da sostituire. 28) Mancanza cimasa su muretti recinzione non a faccia-vista: si riscontrano imperfezioni sulla pannellatura a faccia-vista. …omissis… (vedi All. verbale oo.pp. del 19/01/2024). In sede di sopralluogo è stato inoltre accertato in contraddittorio con i CCTTPP che sulla copertura dell'immobile attoreo non risultano presenti né pannelli fotovoltaici, né pannelli solari termici a servizio degli impianti in dotazione all'abitazione di parte attrice. Ciò conferma quanto lamentato da parte attrice (vd. atto di citazione p.2 pag.15 riguardo l'incompletezza degli impianti di produzione acqua calda sanitaria (previsto imp.ACS da PDC 7kw) e fotovoltaico (impianto FTV da 1,5Kw previsto da progetto), mentre è stato constatato non essere stati installati i previsti pannelli. Di conseguenza deve ritenersi erroneamente compilato anche l'APE (allegato all'atto di compravendita) dato che tiene conto degli impianti di progetto, mentre in realtà non gli impianti risultano ancora oggi incompleti
(mancando pannelli, allaccio ecc).” (cfr. pagg.
6-7 e 8 della CTU).
In punto quantum ritiene il giudicante di condividere le conclusioni del CTU;
sul punto vale la pena evidenziare che contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, proprio a seguito delle osservazioni critiche del suo consulente di parte, il ctu che già aveva ha esaustivamente e correttamente motivato le sue conclusioni, ha poi modificato la quantificazione. Si riporta la quantificazione operata dal CTU:
“1) Mancanza stuccatura tutte porte finestre: si riscontra che il battiscopa realizzato sotto le soglie delle porte finestre non è stuccato orizzontalmente, mentre la p.f. del piano sottotetto non risulta stuccata in aderenza al battiscopa. Vizio riscontrato dal CTU, per il ripristino comprensivo di materiale e manodopera occorrente si stimano € 100,00.
2) Rivestimento bagno piano primo presenta perimetro tagliente: si riscontra il vizio lamentato sul tratto perimetrale della finestra. Vizio riscontrato dal CTU, per il ripristino comprensivo di fornitura di nuove mattonelle, collante, accessori e manodopera occorrente, si stimano € 300,00.
3) Davanzali in pietra non puliti con colla e stucco: si rileva qualche macchia di colla su davanzale delle finestre come da foto scattate. Vizio riscontrato dal CTU, per il ripristino comprensivo la fornitura di acidi e trattamenti oltre alla manodopera occorrente, si stimano € 150,00;
4) Verifica della scala, altezze gradini. Il vizio è stato ripristinato e pertanto non è possibile verificarlo sul posto salvo che dai documenti di causa. già ripristinato con lavori eseguiti da impresa edile Pt_2
IM OB (rif. Preventivo del 04/02/2022, cui sono seguite Fatture n.5/2022 e n.8/2022).
pagina 8 di 12 5) Manca ringhiera anticaduta nel sottotetto: il vizio non è più presente in quanto realizzato (parapetto in metallo) da parte attrice, vedi foto. già ripristinato con fornitura e posa in opera inferriata- Pt_2
parapetto finestra eseguito da fabbro (rif. Fattura n.14/2022). CP_2
6) Ristagni (d'acqua) nella terrazza della mansarda;
il vizio non è riscontrabile a seguito di rifacimento da parte attrice. già ripristinato con lavori eseguiti da impresa edile IM Pt_2
OB (rif. Preventivo del 04/02/2022, cui sono seguite Fatture n.5/2022 e n.8/2022).
7) Tubo acque meteoriche orizzontali e verticali presentano perdite: il vizio è stato ripristinato da parte attrice. già ripristinato con lavori eseguiti da impresa edile IM OB (rif. Preventivo del Pt_2
04/02/2022, cui sono seguite Fatture n.5/2022 e n.8/2022).
8) Scossaline laterali terrazza mansarda non permettevano allontanamento acqua: il CTU non riscontra il vizio. già ripristinato con lavori eseguiti da impresa edile IM OB (rif. Pt_2
Preventivo del 04/02/2022, cui sono seguite Fatture n.5/2022 e n.8/2022).
9) Ferri ancoraggi ringhiera terrazza mansarda favoriscono gocciolamenti sulla parete: il CTU fotografa quanto lamentato. già ripristinato con ripristini eseguiti da (rif. Fattura Pt_2 CP_2
n.14/2022).
10) Tutte le terrazze sono carenti di scossalina: la terrazza della mansarda è stata rifatta, non si riscontra il vizio la terrazza al piano 1°. terrazza mansarda ripristinato con lavori eseguiti da Pt_2
impresa edile IM OB (rif. Preventivo del 04/02/2022, cui sono seguite Fatture n.5/2022 e n.8/2022).
11) Fornitura di scala per accesso in copertura, non è stata fornita a tutt'oggi. Vizio riscontrato dal
CTU, per fornitura scala di accesso alla copertura si stima € 80,00.
12) Bagno mansarda, mancanza lavabo;
è stato fornito e posato da parte attrice. già ripristinato Pt_2
con fornitura e installazione di lavabo eseguiti da 2001 (rif. Fattura n.4/2022). CP_3
13) Le ringhiere sui due lati mancano di apposito ancoraggio: la ringhiera della mansarda ripristinata da parte attrice. già ripristinato con fornitura e posa in opera di staffe ancoraggio ringhiera alla Pt_2
muratura eseguito da (rif. Fattura n.14/2022). CP_2
14) Mancanza fermi persiane: al piano mansarda solo uno, al piano primo … già ripristinato con Pt_2
fornitura e posa in opera di ferma persiana, intervento eseguito da (rif. Fattura CP_2
n.14/2022).
pagina 9 di 12 15) Le finestre devono essere registrate: il vizio non è più presente in quanto parte attrice ha registrato e siliconato tutti gli infissi. già ripristinato mediante la registrazione degli infissi ad opera di Pt_2
(rif. Fatt. n.14/2022). CP_2
16) Terreno giardino a contatto diretto con muretto in c.a. recinzione: non è presente guaina a contatto con terreno, vedi foto. Opera non prevista dal capitolato.
17) Pilastrini metallici presenza di ruggine: si riscontra il vizio lamentato. Vizio riscontrato dal CTU, per intervento di ripristino comprensivo di materiali (antiruggine e vernice) e manodopera relativa, si stimano € 300,00.
18) Ristagno di acqua, parte da perim. ingresso cancelletto: è presente il ristagno di acqua (dim. 1,30
x 1,30 m). Vizio riscontrato dal CTU, per ripristino comprensivo fornitura nuove mattonelle e manodopera per rimozione pavimento e posa nuovi elementi, si stimano € 500,00.
19) Mancata continuità marciapiede di rigiro: il marciapiede è presenti giro giro il fabbricato ed è previsto, non era stato realizzato un camminamento tra la scala di accesso all'appartamento e il rimanente resede e garage. Vizio riscontrato dal CTU, per l'intervento necessario al prolungamento del marciapiede comprensivo di materiali e manodopera occorrente, si stimano € 1.000,00.
20) Locale tecnico tamponato a cartongesso: non si rileva il vizio in quanto all'interno di loggia coperta. Non riscontrato come vizio.
21) Mancanza di battiscopa: vizio ripristinato da parte attrice. Vizio riscontrato dal CTU, per intervento di ripristino comprensivo di materiali e manodopera relativa, si stimano € 50,00.
22) Mancanza rete protezione cancello carrabile: vizio ripristinato da parte attrice. L'assenza di paratie di protezione al cancello carrabile non costituisce vizio imputabile alla (p. convenuta) CP_1
poiché fornito con semplice apertura manuale, mentre la modifica per automatizzazione elettrificata del cancello è stata eseguita in un secondo momento a cura e spese della parte attrice.
23) I sottoterrazzi lasciati al grezzo: vizio ripristinato da parte attrice. Vizio riscontrato dal CTU, per intervento di completamento comprensivo di materiali e manodopera si stimano € 520,00.
24) Tinteggiatura esterna non uniforme: si riscontra il vizio sulla rampa di accesso all'unità abitativa.
Vizio riscontrato dal CTU limitatamente alla facciata lato ingresso, per intervento di ripristino comprensivo di materiali, opere provvisionali e manodopera occorrente, si stimano € 1.300,00.
pagina 10 di 12 25) Scala accesso piano primo, aggetti laterali, avvallamento zona centrale: non si riscontra il vizio su aggetti laterali;
un gradino è da riallineare (alzata diversa). Vizio riscontrato dal CTU, le verifiche eseguite hanno permesso di individuare un gradino con alzata di altezza diversa;
per il necessario intervento di “riallineamento gradini”, comprensivo di materiali e manodopera, si stimano € 300,00
26) Riprese stuccature scatole elettriche: vizio ripristinato da parte attrice. già ripristinato con Pt_2
lavori eseguiti da impresa edile IM OB (rif. Fatture n.5/2022 e n.8/2022).
27) Montaggio pavimento marciapiede: non si riscontra il vizio ad eccezione di una mattonella da sostituire. Vizio non riscontrato.
28) Mancanza cimasa su muretti recinzione non a faccia-vista: si riscontrano imperfezioni sulla pannellatura a faccia-vista. Non riscontrato come vizio.” (cfr. pagg. da 9 a 12 della CTU).
La quantificazione dei danni come già detto è stata modificata dal CTU che ha parzialmente accolto
Contro una richiesta di parte convenuta quindi la somma accertata a titolo di quantificazione del danno
è risultata la seguente: “Riepilogando:
- opere da eseguire per ripristino vizi riscontrati = € 5.300,00 +
- opere di ripristino già eseguite (vd. fatture in atti) = € 12.492,80+
- detrazione per maggior costo materiali/miglioria = - € 1.000,00 –
- opere completamento impianto FTV = € 2.000,00 + TOTALE AVERE parte attrice = € 18.792,80”
Dunque, per tutto quanto sopra dedotto, va riconosciuta all'attore la somma di Euro 18.792,80 così come quantificata dal CTU oltre IVA ed oltre interessi dalla domanda. Nulla per danno morale in mancanza di prova.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, le spese di CTU come già liquidate, e le spese di CTP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore, del valore della causa e dell'assenza di particolari questioni di diritto, con applicazione dei valori medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te al pagamento in CP_1
favore di dell'importo di Euro 18.792,80 per le causali di cui in narrativa oltre IVA ed Parte_1
interessi dalla domanda;
-condanna in persona del legale rapp.te al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore CP_1
che liquida in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre contributo unificato, ed oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
-spese di CTU come già liquidate con separato decreto e spese di CTP a carico di parte convenuta soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,21 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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