Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 2
La riduzione dell'imponibile contributiva al cinquanta per cento è contemplata dall'art. 12, secondo comma, n.1, della legge n. 153 del 1969, come interpretato dall'art. 9 ter del decreto legge n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e con riferimento a periodi anteriori all'1 giugno 1991, soltanto per le somme corrisposte a titolo di diaria e di indennità di trasferta e non può essere estesa alla diversa ipotesi dell'attribuzione al dipendente di un'autovettura aziendale, utilizzata non per raggiungere posti di lavoro variabili diversi dalla sede aziendale, ma per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro.
In virtù dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, devono ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dal dipendente nello svolgimento di un'attività derivante dal rapporto di lavoro o da esso occasionata, non rilevando, in proposito, la sussistenza di un concorrente vantaggio del lavoratore nell'esecuzione di tale attività (nella specie, relativa a periodi cui non era applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 503 del 1992, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva escluso l'imponibilità di un'"indennità chilometrica" corrisposta da un istituto bancario a propri dipendenti che trasportavano la posta ed i valori dalla sede centrale, ove essi erano residenti, alle filiali in cui essi prestavano la propria attività lavorativa).
Commentario • 1
- 1. Rimborsi chilometrici: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10247 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI LODI, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Virgilio n. 8, presso l'avv. Enrico Ciccotti, che con l'avv. Pietro Ichino la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 487 del Tribunale di OD depositata il 26 novembre 1998 (R.G. n. 523/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Domenico Ponturo e Enrico Ciccotti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 giugno 1996 al Tribunale di OD l'INPS proponeva appello avverso la sentenza in data 30 maggio/14 giugno 1996, con la quale il Pretore della stessa sede, accogliendo parzialmente la domanda della Banca PO di OD, aveva dichiarato la non imponibilità ai fini contributivi a) delle somme corrisposte dall'attrice, a titolo di rimborsi a piè di lista, ai propri dipendenti, che con automezzo proprio svolgevano servizio di recapito, per conto della banca, dalla sede di OD alle filiali dell'istituto bancario, cui erano addetti, e viceversa;
b) della concessione in uso da parte della banca di autovetture aziendali al personale impegnato per il trasporto corrispondenza dalla sede di OD alle filiali, in cui ciascuno dei dipendenti interessati prestava la sua attività lavorativa, indipendentemente dalla dislocazione dell'abitazione del singolo lavoratore rispetto al luogo di prelievo o recapito dei plichi;
c) degli accantonamenti a favore del fondo della banca denominato Zalli;
d) delle somme erogate al circolo ricreativo aziendale;
e) la imponibilità al cinquanta per cento della concessione in uso esclusivo al dipendente NI di un'autovettura aziendale, sempre per ragioni di servizio. La sentenza era appellata in via incidentale anche dalla banca, che chiedeva il totale esonero dall'obbligo contributivo dell'ultima voce e la non assoggettabilità al regime della contribuzione di solidarietà degli stanziamenti effettuati al fondo Zalli. Il Tribunale di OD rigettava entrambe le impugnazioni, dichiarando inammissibili, in quanto domande nuove, la richiesta avanzata dall'INPS di irripetibilità delle somme versate dalla banca nell'ambito della procedura di condono, e quella della appellata di restituzione delle somme pagate in via cautelare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 724 del 1994.
Quanto alla voce sub a) il giudice del gravame osservava che, in considerazione sia dell'origine della spesa derivante da un interesse della banca la quale risparmiava sul costo del servizio, non dovendolo affidare a terzi con esborsi notevolmente superiori, sia dell'estraneità della prestazione agli obblighi contrattuali dei dipendenti sia della regolamentazione del servizio con circolare interna sia della documentazione di spesa da parte dei dipendenti, le indennità erogate si presentavano con le caratteristiche estrinseche e la funzione tipica dei rimborsi a pie, di lista, a nulla rilevando l'eventuale vantaggio dei dipendenti. Analogamente quanto alla voce sub b), con le specificazioni che le autovetture erano usate di volta in volta da dipendenti diversi, i quali prelevavano i veicoli la mattina e li restituivano la sera, e che a ciascun dipendente era attribuito per il servizio reso un compenso a titolo di trasporto valori e posta. Quanto a sub e), che le differenti modalità dell'uso da parte del NI dell'autovettura in dotazione - il quale la deteneva continuativamente con la possibilità anche di utilizzarla per usi personali e familiari - giustificavano una parziale inclusione dell'emolumento ai fini contributivi. Riguardo agli accantonamenti relativi al fondo Zalli, che essendo essi destinati a sopperire alle necessità del personale cessato dal servizio il quale si fosse trovato in stato di bisogno, non presentavano alcun collegamento genetico o funzionale con i rapporti di lavoro in atti e lo stesso per il finanziamento in favore del Cral.
Di tale pronuncia l'INPS ha richiesto la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi.
La Banca PO di OD ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 n. 2 legge 30 aprile 1969 n. 153, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce con riferimento all'indennità chilometrica la mancanza di una diminuzione patrimoniale del lavoratore (il quale in ogni caso avrebbe sopportato la spesa del consumo di carburante impiegato per raggiungere il posto di lavoro) e l'insussistenza dell'esclusività dell'interesse del datore di lavoro, derivando invece dallo svolgimento del servizio anche un vantaggio per i dipendenti che lo espletavano. Si critica la sentenza impugnata perché, pur avendo da un lato evidenziato che la consegna e il ritiro della posta non sono inerenti alla prestazione lavorativa, ha dall'altro affermato che l'erogazione patrimoniale versata per tale attività ha natura di rimborso di spesa derivante dal rapporto di lavoro o da esso occasionata. Con riferimento all'uso degli automezzi aziendali si addebita al Tribunale di non avere motivato in ordine all'esistenza di un indubbio impiego privato di essi, rilevato dal verbale ispettivo: poiché le autovetture aziendali venivano utilizzate dai dipendenti alla fine della prestazione lavorativa, il loro uso era estraneo all'attività lavorativa e perciò costituiva un fringe benefit. Si sostiene poi, per quanto concerne la concessione al NI dell'autovettura aziendale, che la soluzione cui è pervenuta la sentenza impugnata è estranea alla previsione della norma, in quanto l'art. 12 denunciato fissa la contribuzione nella misura dimidiata solo in fattispecie assolutamente tipiche e come tali non estensibili in via analogica, per le indennità di trasferta e per quelle ai trasfertisti, ossia per emolumenti aventi la duplice funzione restitutoria e retributiva. Il NI non andava in trasferta, perché si recava nell'abituale posto di lavoro, ne' era un c.d. trasfertista, per cui rimborsi o dovevano essere rapportati a spese effettive o costituivano retribuzione in natura, con conseguente totale esenzione da contribuzione previdenziale nella prima ipotesi e totale assoggettabilità nella seconda. La doglianza è fondata soltanto per la parte che concerne la concessione in uso dell'autovettura aziendale al dipendente NI. A norma dell'art. 12, primo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto, e, secondo quanto evidenziato dal successivo quarto comma, l'elencazione contenuta nella medesima norma degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile è tassativa, per cui la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato come quelle ipotesi di esclusione totale o parziale dalla contribuzione non siano suscettibili di ampliamento ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva (cfr. fra le tante Cass. 9 novembre 1995 n. 11682). A nulla rileva, ed è anzi conferma ulteriore della tassatività di quella elencazione, che il legislatore abbia poi introdotto, con successive disposizioni, specifiche deroghe alla nozione generale di retribuzione imponibile, aggiungendo altre ipotesi, rispetto a quelle inizialmente previste, di esclusione dalla base contributiva previdenziale (quali ad esempio, gli emolumenti di cui all'art. 4, comma 2 bis, legge 26 luglio 1988 n. 271, i corrispettivi del servizio di mensa e di trasporto di cui all'art. 17, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503);
tassatività ulteriormente ribadita dal comma quinto dell'art. 6 decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, che ha sostituito l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, riformulando l'elencazione degli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile ai fini previdenziali.
Orbene, l'imposizione al cinquanta per cento è contemplata dalla norma in questione (secondo comma, n. 1), come interpretata dall'art. 9 ter decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1^ giugno 1991 n. 166, e con riferimento ai periodi anteriori al 1^
giugno 1991, soltanto per le somme corrisposte a titolo di diaria e di indennità di trasferta e non può essere estesa alla diversa ipotesi dell'attribuzione dell'autovettura aziendale al dipendente NI, il quale, secondo quanto è incontroverso in atti, la utilizzava non per raggiungere posti di lavoro variabili diversi dalla sede aziendale, ma per portarsi dalla sua abitazione sita in Casalpusterlengo nella filiale di Alessandria cui era addetto, conservando poi la disponibilità della predetta autovettura anche per fini non connessi alle prestazioni lavorative. Tale assegnazione integra perciò erogazione in natura, proveniente dal datore di lavoro e che il lavoratore riceve in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, e senza che vi sia un titolo autonomo rispetto ad esso che lo giustifichi, concorrendo quindi a formare la retribuzione in senso lato.
Riguardo alla indennità chilometrica erogata in favore dei lavoratori che trasportavano la posta e i valori dalla sede centrale della banca in OD, ove gli stessi erano residenti, alle filiali in cui ciascuno di essi prestava la propria attività lavorativa, il Tribunale ha evidenziato trattarsi di rimborso delle spese di benzina sopportate da ciascuno dei dipendenti per effettuare con la propria autovettura un'attività che, seppure non rientrante nelle mansioni proprie del lavoratore, era connessa al lavoro svolto e comunque svolta nell'interesse della banca. Ed una volta ritenuto assorbente l'interesse dell'istituto bancario all'espletamento del servizio, perde consistenza la critica che l'ente previdenziale formula in ordine a tali argomentazioni deducendo la mancanza di esclusività dell'interesse, poiché rimane irrilevante la considerazione di un concorrente vantaggio del lavoratore nell'eseguire anche quell'ulteriore compito. Del resto, un siffatto vantaggio potrebbe ritenersi sussistente anche per i rimborsi a piè di lista per le spese di vitto sostenute dal lavoratore per l'esecuzione del lavoro nelle ipotesi di trasferta, potendosi, ancora in tale caso di prevista esclusione della relativa somma dalla base imponibile, ipotizzarsi un risparmio del dipendente che per i giorni di trasferta non deve provvedere alle spese necessarie per l'alimentazione quotidiana. Nè la sussistenza di un vantaggio economico potrebbe essere affermata solo per il fatto che il dipendente debba raggiungere comunque il posto di lavoro, non potendosi ritenere esclusivo l'uso della propria autovettura per il viaggio e ben potendo il dipendente servirsi, sicuramente con minore spesa, dei trasporti pubblici.
Non va infine tralasciato, per negare la rilevanza di un concorrente vantaggio del dipendente ai fini della esclusione dal computo della spesa di trasporto nella base di calcolo della somma relativa corrisposta a tale titolo dal datore di lavoro, lo ius superveniens costituito dalla disposizione dettata dall'art. 17, primo comma, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, ove è stabilito che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1^ gennaio 1993 sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi di servizio di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività, nonché i relativi importi sostitutivi. Alla quale disposizione è stata poi attribuita efficacia retroattiva con la legge 19 luglio 1993 n. 236 (di conversione del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148),
restando comunque salvi ed efficaci i versamenti contributivi sui predetti corrispettivi se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. Le medesime considerazioni devono essere richiamate anche per disattendere le censure che l'INPS muove alla sentenza impugnata in ordine all'uso dei mezzi aziendali concesso dalla banca ai dipendenti, che trasportavano valori e posta dalla sede centrale di OD alle filiali in cui lavoravano, e priva di decisività è la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la sera, l'uso dell'autovettura nel percorso fra l'uscita dalla filiale ed la sede centrale della banca in OD (dove poi veniva lasciata l'autovettura), doveva essere considerato estraneo all'attività lavorativa. Infondata è la critica svolta dall'ente previdenziale laddove sostiene, con riferimento alla stessa voce, l'apodittica negazione in radice della concessione in uso personale dei lavoratori. Il Tribunale ha infatti esaurientemente argomentato che gli automezzi in questione erano usati di volta in volta da dipendenti diversi, venivano presi al mattino e riconsegnati la sera presso la sede di OD, tutti i costi erano posti integralmente a carico della banca e che l'utilizzazione dei veicoli era disciplinata con circolari interne, elementi questi congruamente valorizzati dalla sentenza impugnata per escludere che i predetti veicoli fossero in uso personale ai dipendenti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, 2, comma 17, legge 8 agosto 1995 n. 335, 18 legge 23 dicembre 1994 n. 724, 1193 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si assume che il
Tribunale ha del tutto omesso di motivare sull'assoggettabilità a contribuzione del fondo cral, limitandosi a confermare la decisione del Pretore e a dichiarare la inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme versate dalla banca e la eccezione di soluti retentio dell'INPS, fondata sull'art. 2, comma 17, legge n. 335 del 1995. La questione della ripetibilità non poteva essere considerata nuova, poiché alla data della pronuncia del Pretore non era entrata in vigore la legge 8 agosto 1995 n. 335, che l'aveva introdotta e quindi l'eccezione era tempestiva in relazione allo ius superveniens. Le somme versate dalla banca con le prime due rate del condono previdenziale erano state imputate dall'istituto al debito contributivo in questione perché l'avvenuta decadenza dal condono integrava gli estremi dell'adempimento parziale di più debiti, con la conseguente applicabilità del regime di imputazione di cui all'art. 1193 cod. civ. Le censure sono infondate in relazione a tutti i profili dedotti. A disattendere il primo profilo è sufficiente richiamare la disposizione dell'art. 2, comma 15, legge 8 agosto 1995 n. 335, che aggiungendo altre ipotesi di esclusione dalla base imponibile a quelle elencate nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ha specificamente previsto quella per le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali - tra cui, come è assolutamente incontroverso, rientra il Cral a cui si riferisce il relativo fondo in discussione - nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali, e l'applicabilità di tale disposizione (anche in relazione ad altre ipotesi di esclusione) espressamente prevista dal successivo comma 17, pure per i periodi precedenti la data di entrata in vigore della medesima legge, il quale comma ha inoltre stabilito che restano validi e conservano efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate. Riguardo al secondo profilo di censura, accertato che la domanda in ordine alla sussistenza del diritto di ritenzione da parte dell'INPS delle somme riscosse, in base all'ultima parte del comma 17 dell'art. 2 ora richiamato, è stata proposta dall'istituto previdenziale soltanto in secondo grado, il fatto che la norma che ha previsto tale diritto sia intervenuta soltanto nelle more tra i due gradi del giudizio di merito non può evidentemente rendere tempestiva in appello una domanda che non era stata proposta nel giudizio dinanzi al Pretore. Questa considerazione è assorbente dell'ultimo rilievo mosso dall'INPS con il secondo mezzo di annullamento. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, 9 bis legge 1^ giugno 1991 n. 166 (di conversione del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103), 1, comma
194, legge 23 dicembre 1996 n. 662, 18 legge 23 dicembre 1994 n. 724, 1340 e 1193 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si critica l'affermazione del giudice di appello di autonomia del fondo denominato Zalli dai rapporti di lavoro, risultando la funzione previdenziale dalla destinazione delle somme là accantonate, e peraltro in contrasto con la natura assistenziale ritenuta dal - Pretore, che aveva fondato l'esonero contributivo sull'art. 9 bis della citata legge n. 166 del 1991, e si critica altresi la ricostruzione della prassi aziendale riferita non alle erogazione di benefici agli ex dipendenti ma agli accantonamenti in bilancio, avendo in tal modo la sentenza impugnata attribuito eccessivo rilievo a dati contabili rispetto alla destinazione delle somme. Si sostiene inoltre che, se prestazioni integrative previdenziali o assistenziali rientranti nella ipotesi di cui al richiamato art. 9 bis, gli accantonamenti dovevano essere assoggettati al contributo di solidarietà previsto dalle disposizioni dettate dai commi 193 e 194 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662. Neanche queste doglianze possono essere accolte. Invero a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata circa la mancanza di qualsiasi collegamento genetico o funzionale con i rapporti di lavoro in atto, l'istituto ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione della prassi adottata dall'istituto di meri accantonamenti (di importi) nel bilancio dell'azienda bancaria e che dalla premessa dell'accertamento di una prassi concernente una semplice operazione contabile, con la creazione di un fondo di riserva nel bilancio della predetta azienda, non può concludersi che vi siano state ripetutamente nel tempo erogazioni agli ex dipendenti che si fossero trovati in condizioni di bisogno. Ma così argomentando l'ente previdenziale ha finito con l'escludere la ipotesi che, inizialmente prevista dall'art. 9 bis, primo comma, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con modificazioni dalla legge 1^ giugno 1991 n. 166), dopo la sua dichiarazione di illegittimità costituzionale con pronuncia del Giudice delle leggi in data 8 settembre 1995 n. 421 nella parte che esonerava dal pagamento dei contributi previdenziali sulle somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, i datori di lavoro, e stata regolamentata dalle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 193 e 194, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Queste si riferiscono, per confermarne l'esclusione dalla contribuzione salvo poi a prevedere un contributo di solidarietà anche per i periodi dal 1^ settembre 1985 al 30 giugno 1991, sempre a contribuzioni e versamenti o accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, anche con il sistema della mancata trattenuta nei confronti del lavoratore, per il finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative regolate da contratti o accordi collettivi o da regolamenti aziendali, ipotesi che qui non ricorrono, trattandosi di meri accantonamenti di bilancio operati dall'azienda senza che vi fosse alcun obbligo in tal senso nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Con il quarto motivo l'istituto previdenziale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione alle norme che regolano il condono previdenziale e, in particolare, all'art. 18 legge 23 dicembre 1994 n. 724, nonché vizio di motivazione. Deduce che la banca nel corso del giudizio, di primo grado aveva presentato domanda di condono previdenziale per le omissioni contributive accertate con il verbale ispettivo del 29 dicembre 1992 e di cui si discute, effettuando il versamento della prima rata, alla quale, dopo la sentenza del Pretore, era seguito il versamento della seconda rata;
nell'atto di appello esso istituto aveva eccepito l'irripetibilità dei versamenti eseguiti e sul punto si era stato instaurato il contraddittorio fra le parti. Aggiunge che la domanda di condono aveva fatto venire meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e che, affermata in base all'art. 81, comma nono, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448 la validità della clausola di riserva di ripetizione -
subordinata agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del debito previdenziale -, apposta alla domanda di condono previdenziale, per porre rimedio al danno derivante dall'annullamento della contribuzione che viene meno sulla posizione assicurativa dei dipendenti deve ritenersi l'operatività della soluti retentio in favore dell'ente previdenziale. Diversamente si profilerebbe per la medesima norma un difetto di costituzionalità per irragionevolezza. La censura è priva di fondamento.
Lo ius superveniens costituito dall'art. 81, comma nono, legge 23 dicembre 1998 n. 448, concernente la validità della clausola di riserva di ripetizione, è risolutivo della questione di irripetibilità delle rate di condono condizionatamente richiesto e per il suo chiaro tenore letterale è tale da escluderne la fondatezza.
Inammissibile è la questione di illegittimità costituzionalità della medesima norma in quanto sollevata dall'ente sotto un generico profilo di irragionevolezza, in relazione ad esigenze di bilancio dell'ente.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti innanzi specificati;
per il resto il ricorso deve essere rigettato. Cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Non vi sono state, infatti, sull'entità dei contributi previdenziali in ordine all'erogazione costituita dalla concessione in uso dell'autovettura aziendale al dipendente NI, che per il cinquanta per cento è stata accertata in lire 34.437.500, determinazione non soggetta a censura. Per stabilire quindi il debito contributivo dell'azienda bancaria resistente non resta che moltiplicare per due il suddetto importo, e sulla somma così calcolata in lire 68.875.000 vanno quindi conteggiati gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e determinate le sanzioni di legge.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese sia dei precedenti gradi di merito che del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo e il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolte e, decidendo nel merito, condanna la banca resistente a pagare all'INPS la somma di lire 68.875.000
(sessantottomilioniottocentosettantacinquemila) maggiorata degli interessi legali e delle sanzioni di legge dalle singole scadenze al saldo;
compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001