Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10247
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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La riduzione dell'imponibile contributiva al cinquanta per cento è contemplata dall'art. 12, secondo comma, n.1, della legge n. 153 del 1969, come interpretato dall'art. 9 ter del decreto legge n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e con riferimento a periodi anteriori all'1 giugno 1991, soltanto per le somme corrisposte a titolo di diaria e di indennità di trasferta e non può essere estesa alla diversa ipotesi dell'attribuzione al dipendente di un'autovettura aziendale, utilizzata non per raggiungere posti di lavoro variabili diversi dalla sede aziendale, ma per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro.

In virtù dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, devono ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dal dipendente nello svolgimento di un'attività derivante dal rapporto di lavoro o da esso occasionata, non rilevando, in proposito, la sussistenza di un concorrente vantaggio del lavoratore nell'esecuzione di tale attività (nella specie, relativa a periodi cui non era applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 503 del 1992, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva escluso l'imponibilità di un'"indennità chilometrica" corrisposta da un istituto bancario a propri dipendenti che trasportavano la posta ed i valori dalla sede centrale, ove essi erano residenti, alle filiali in cui essi prestavano la propria attività lavorativa).

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  • 1Rimborsi chilometrici: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10247
Data del deposito : 26 luglio 2001

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