Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 03965 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SELIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G. N. 4434/98 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.8430 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MB AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in2001 99 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1920/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 30/07/97 R.G.N.640/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- rg 4434/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 6 dicembre 1995 al Pretore-giudice del lavoro di To- rino, LI BO contestava la comunicazione dell'Istituto naziona- le della previdenza sociale con la quale l'Ente, ritenuta ingiustificata la sua assenza alla visita di controllo domiciliare del 29 giugno 1994, aveva escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di malattia, benché il suo medico avesse formulato originariamente una prognosi sino al 30 giugno e tale valutazione fosse stata confermata da una visita fisca- le del 25 giugno '94. Sosteneva la BO che, essendo la sua assenza giustificata dagli orari di visita del medico personale, presso il cui ambulatorio si trova- va durante la seconda visita fiscale, doveva esserle riconosciuto il trattamento di malattia. L'Istituto, nel costituirsi, opponeva che la BO non aveva comuni- cato la sua assenza domiciliare, né aveva avvisato il datore di lavoro, evidenziando che l'orario delle visite del medico curante (16-18) pote- va consentirle di recarvisi al di fuori delle fasce di reperibilità. Accolta dal Pretore la domanda, l'Inps proponeva appello, poi respin- to dal Tribunale con la sentenza qui gravata. In particolare il Giudice d'appello, rifacendosi anche ad alcune sen- tenze di questa Corte (n. 4940 del 20 maggio 1994 e n. 1492 del 10 marzo 1990), osservava che la seconda visita fiscale, intervenuta al- l'interno del periodo di prognosi della durata della malattia, conferma- ta da precedente controllo domiciliare, non era giustificata, dovendo il lavoratore, dopo la prima visita fiscale e per l'ulteriore corso della malattia, ritenersi esonerato dal rispetto delle fasce orarie di reperibili- tà, sicchè non le poteva essere negata l'indennità di malattia. Contro la sentenza del Tribunale di Torino, l'Istituto denuncia un mo- tivo di ricorso per cassazione, opposto dalla BO con controricor- SO. Motivi della decisione 1 Contro la sentenza descritta in epigrafe l'Istituto nazionale della previ- denza sociale denuncia, con unico motivo, la "violazione ed errata in- terpretazione dell'art. 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; caren- te e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.". L'Ente, in particolare, sostiene che "il referto del medico di controllo vale solo per il giorno in cui viene effettuata la visita, ma non attesta, e non può attestare, che anche nei giorni successivi il lavoratore con- tinuerà ad essere malato...giacchè qualunque prognosi é solo una pre- visione e non può tramutarsi in un giudizio immutabile", come dimo- strerebbe l'art. 4 del D.M. 25 febbraio 1984, modificato dal D.M. 8 gennaio 1985, secondo cui il medico fiscale, se ritiene esaurita la ma- lattia, "invita il lavoratore a riprendere il lavoro..". In altre parole, secondo la tesi dell'Istituto, contrastata dalla parte pri- vata, che ricorda l'esistenza (visita ambulatoriale) del giustificato mo- tivo della sua assenza, pur accennato dal Tribunale, esso ha diritto di controllare l'effettiva persistenza dello stato morboso più volte, senza che ciò abbia alcuna ripercussione sui diritti di libertà del lavoratore malato, come stabilito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, che ha confermato il potere-dovere dell'Ente erogatore delle prestazioni previdenziali di accertare, nei tempi e con la forma stabilita dalla legge, il verificarsi del rischio malattia cui si collega l'intervento assicurativo. Il motivo non é fondato. Va premesso che il richiamo alla sentenza n. 78 del 1988 della Corte costituzionale, nei termini riferiti dalla difesa dell'Istituto, non esauri- sce, ad avviso del Collegio, il problema che investe la presente con- troversia. Come già messo in rilievo dalla sentenza n. 4940 del 20 maggio 1994, ricordata dal Tribunale e dalla quale non v'è ragione di discostarsi, si tratta di stabilire se l'assenza ingiustificata del lavoratore ad una se- conda visita di controllo (durante le c.d. fasce di reperibilità e nel- l'ambito del periodo di prognosi indicato dal medico che ha effettuato la prima visita di controllo) sia sanzionabile con la perdita della in- dennità di malattia ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 83, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Com'é noto, l'anzidetta norma, all'ultimo comma integrato dalla - Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/88 - dispone che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e sempre che egli sia risultato assente anche ad una seconda visita, nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo". ch La risposta al quesito, quindi, come già ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 1942 del 10 marzo 90, va allora ricercata in una attenta e corretta interpretazione del 14° comma del menzionato art. 5 del D.L. n. 463-83, il quale, come si evince dalla sua chiara ed inequivoca dizione, espressamente esclude la decadenza dalla indennità di malat- tia per i periodi di malattia "già accertati da precedente visita di con- trollo". Questa consolidata interpretazione della Corte é stata del tutto ignora- ta dall'Istituto che, anche in questa fase, si é limitato a ribadire il suo diritto a rinnovare i controlli anche nella giornata antecedente alla conclusione del comporto, accertato fiscalmente dallo stesso Istituto. Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha posto a carico della Lem- bo la sanzione della perdita della indennità di malattia, essendo pacifi- co che l'assenza alla seconda visita di controllo si é verificata durante il periodo di prognosi indicato dal medico fiscale che effettuò la pre- cedente visita. Solo per completezza di trattazione, occorre precisare che se questa Suprema Corte ha sempre ritenuto l'ammissibilità di ulteriori visite di controllo e, conseguentemente, l'obbligo del lavoratore di rendersi re- peribile durante le fasce orarie convenzionalmente stabilite (Cass. 30 ottobre 1989, n. 4538), tuttavia ha ripetutamente affermato che il suo esercizio deve trovare fondamento nei principi della buona fede e cor- rettezza, cui non solo il lavoratore deve attenersi (arg. ex ord. Cass. 17 novembre 87, n. 798; Cass. 13 agosto 87, n. 6925), potendo incor- rere altrimenti in sanzioni disciplinari, ma anche il datore di lavoro, che non può certamente reiterare i controlli con "l'animus di molestare o danneggiare il lavoratore" (così in motivazione: Cass. 15 gennaio 1990, n. 116), per non parlare dell'Ente, nei cui confronti valgono i principi sanciti dall'art.97 della Costituzione, in tema di buon anda- mento dell'amministrazione. Pertanto, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Franco Agostini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto nazionale della previ- denza sociale al pagamento delle spese processuali che liquida in L. 21.000 , oltre L.2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per ono- rari di avvocato in favore dell'avv. Franco Agostini, dichiaratosi anti- statario. Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2001 IfConsigliere est Il Presidente Muorius Jurjon i Phill I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O , 3 T B IL CANCELLIERE 5 R A I S 'A D : E Depositato in Cancelleria P L N A S L T I E S 3 N D oggi, 2.0 MAR 2001 7 O G - I P S -8 O M N I 1 A E 1 D S A IL CANCELLERE E I D E 7 , 1 A E . G O T R O 0 G (2 N T T E E IS T L S I E G IR E A R D L L O E D 7