Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8256
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Sentenza 6 giugno 2002

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Ai sensi dell'art 3 del D.L. 256 del 2001, convertito dalla legge n. 334 del 2001, che interpreta autenticamente l'art. 26 della legge n.298 del 1974, deve escludersi la nullità dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullità - prevista per il caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi alla iscrizione all'albo e all'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore - interviene soltanto qualora le parti per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta. Tale disciplina, avendo natura interpretativa, possiede efficacia retroattiva, ne' sussistono al riguardo dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione ai principi di ragionevolezza costituzionalmente garantiti, nonché agli altri principi di cui agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., posto che tale retroattività da un lato trova giustificazione nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici della disciplina interpretata, e dall'altro non compromette il diritto di difesa, ne' comporta un conflitto tra potere legislativo e potere giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8256
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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