Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art 3 del D.L. 256 del 2001, convertito dalla legge n. 334 del 2001, che interpreta autenticamente l'art. 26 della legge n.298 del 1974, deve escludersi la nullità dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullità - prevista per il caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi alla iscrizione all'albo e all'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore - interviene soltanto qualora le parti per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta. Tale disciplina, avendo natura interpretativa, possiede efficacia retroattiva, ne' sussistono al riguardo dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione ai principi di ragionevolezza costituzionalmente garantiti, nonché agli altri principi di cui agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., posto che tale retroattività da un lato trova giustificazione nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici della disciplina interpretata, e dall'altro non compromette il diritto di difesa, ne' comporta un conflitto tra potere legislativo e potere giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8256 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato PIER FRAINCESCO SICA, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIETLO GIUBBILEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STEP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINO PENÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 362/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 27/10/99 R.G.N. 199/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato GIUBILEI;
udito l'Avvocato PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.5.1998 il Pretore di Firenze, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da NC NE nei confronti della Step s.r.l., rigettava, la domanda proposta dal medesimo, avente ad oggetto conguagli dei compensi corrispostigli per trasporti eseguiti tra il 31.3.1993 e il 31.12.1994, pretesi sulla base del sistema delle tariffe a forcella introdotto dalla l. n. 298/1974, rilevando che l'interessa non aveva prodotto il necessario conteggio tariffario vistato dal competente comitato provinciale e che i contratti di trasporto era nulli, in quanto mancanti della forma scritta richiesta dall'art. 26 della l. n. 298/1974. A seguito di appello proposto dal NE, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza impugnata. Osservava che l'art. 26 della l. n. 298/1974, così come modificato dalla l. n. 162/1993,
esige a pena di nullità la forma scritta per il contratto di trasporto anche in caso di trasportatori che non siano abusivi, i quali anch'essi sono tenuti a consegnare la copia del contratto, contenente l'annotazione dei dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi. Nella specie era pacifico che i contratti di trasporto erano stati stipulati in forma orale. Quanto alla domanda di condanna della OC. Step per arricchimento senza causa, osservava che, la Stessa non appariva proposta già in primo grado e in quanto tale era tardiva, oltre che generica e indimostrata.
Il NE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La OC. Step resiste con controricorso, in via pregiudiziale eccependo la inaminissibilità del ricorso, sulla base dell'assunto che il NE si sia limitato a riprodurre le medesime argomentazioni svolte nel giudizio di merito, senza formulare alcuna critica della decisione impugnata.
Il NE ha depositato memoria con cui ha dedotto la rilevanza nel giudizio della sopravvenuta norma interpretativa di cui all'art. 3 della d.l. n. 265 2001, convertito dalla l. n. 334/2001.
Ha depositato memoria anche la OC. Step, sostenendo il carattere innovativo di detta disposizione e, in subordine, eccependo l'illegittimità costituzionale della medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - deducendo violazione dell'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla l. 27 maggio 1993 n. 162 e insufficiente motivazione circa un punto decisivo - il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di trasporto, sostenendo che la disposizione citata non deve essere interpretata in maniera esclusivamente letterale, ma tenendo conto del suo scopo, e che quindi deve ritenersi inapplicabile al trasportatore che provi di essere regolarmente iscritto, come il ricorrente, all'albo nazionale dei trasportatori di cose per conto terzi.
Prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento agli art. 3, 1^ e 2^, comma, 36, 1^ comma, e 41 Cost., ove interpretata diversamente.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente denunciando violazione dell'art. 2126 c.c. - sostiene che, accertata la nullità dei contratti per vizio di forma, avrebbe dovuto ritenersi applicabile l'art. 2126 c.c., in relazione all'intervenuta esecuzione dei contratti stessi da parte di un lavoratore parasubordinato. Nè la richiesta di applicazione di tale norma poteva essere qualificata come domanda nuova. Con il terzo motivo il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 2041 c.c. e insufficiente motivazione - lamenta che l'azione di arricchimento sia stata ritenuta tardiva, benché formulata, sia pure in grado d'appello, in base alle stesse circostanze già fatte valere in primo grado e osserva che la stessa era ben individuata sia nel petitum che nella causa petendi, oltre che evidentemente sorretta nel inerito dalla circostanza che il mancato pagamento di un compenso dovuto obbligatoriamente per legge aveva determinato indubbiamente un indebito vantaggio patrimoniale del committente e una corrispondente diminuzione in capo al trasportatore.
Non è configurabile l'eccepita l'inammissibilità del ricorso, con il quale sono state formulate nei confronti della sentenza impugnata specifiche censure, correlate al suo contenuto. In relazione al primo motivo di ricorso è opportuno ricordare che l'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (avente ad oggetto l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), recante la rubrica "esercizio abusivo dell'autotrasporto", era inizialmente formato da due soli commi, di cui il primo prevedeva (e prevede) la punizione a norma dell'art. 348 c.p. di "chiunque esercita l'attività di cui all'art. 1" (e cioè
l'autotrasporto di cose per conto di terzi) "senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo", e il secondo che "in caso di flagranza si procede al sequestro del veicolo".
L'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 (convertito dalla l. 27 maggio 1993 n. 162 con modificazioni non riguardanti l'articolo citato) ha aggiunto due commi. Con il primo di essi è sanzionata la condotta di "chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge" (articolo contemplante l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o con motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione), prevedendosi che si procede altresì al sequestro della merce, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. L'ulteriore comma contiene la disposizione specificamente presa in considerazione da parte della sentenza impugnata;
essa recita: "ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto. sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge".
Detto ultimo comma dell'art. 26 della l. n. 298/1974 è preso espressamente in considerazione dall'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 25, convertito (senza modificazioni attinenti all'art. 3) dalla l. 20 agosto 2001 n. 334, per cui esso "si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta".
Quest'ultimo ius superveniens (come tale qualificabile in quanto intervenuto successivamente ai fatti di causa e alla stessa proposizione del ricorso per cassazione) assume rilevanza ai fini del decidere in quanto allo stesso debba riconoscersi un'efficacia retroattiva.
In realtà, ad avviso di questa Corte, non sussiste alcun dubbio circa l'intento del legislatore di porre una norma di interpretazione autentica, poiché la nuova norma, lungi da essere rivolta esclusivamente al futuro, mira espressamente a chiarire senso e portata effettivi della disposizione precedente. senza modificarne il contenuto testuale. Nè, a fronte di tale chiaro intento del legislatore, può validamente contestarsi la retroattività della norma, mediante la dimostrazione del suo sostanziale carattere innovativo. anche perché ciò che rileva, ai fini di un'eventuale illegittimità costituzionale della norma interpretativa, non è, di per sè, l'insussistenza di effettivi dubbi interpretativi, ma l'eventuale contraddizione. sul piano sostanziale, di taluni valori costituzionali, in conseguenza della retroattività attribuita alla nuova norma (cfr., con riferimento ai più recenti orientamenti in materia della Corte costituzionale, Cass. 9 maggio 2001 n. 6455). Ai fini dell'esame della problematica da quest'ultimo punto di vista, è opportuno rilevare che varie ragioni concorrono a far ritenere in maniera evidente che non sussiste la lesione di principi di ragionevolezza costituzionalmente rilevanti o di altri principi costituzionali.
Innanzitutto va rilevato che la disposizione oggetto della norma di interpretazione autentica ha introdotto una disciplina di non agevole interpretazione già in conseguenza della sua atipicità, rispetto alle previsioni di carattere generale di cui all'art. 1418 c.c., derivante dal fatto che essa fa discendere la nullità del contratto da un elemento che è estrinseco al suo contenuto sostanziale e che, seppure qualificabile in senso lato come adempimento formale, consiste in un adempimento che è richiesto ad una sola delle parti e che non è perfettamente definito con riferimento a tutte le possibili modalità di conclusione di un contratto per iscritto (si pensi, ad esempio, alla conclusione del contratto mediante uno scambio di lettere o di telegrammi). È incontestabile, poi, in particolare, che la disposizione in questione non prescrive espressamente il requisito della forma scritta per la conclusione di un contratto di autotrasporto. Nè una chiara indicazione in tal senso è desumibile dalla ratio della disposizione, inserita nell'ambito di norme volte esclusivamente a sanzionare l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasportatore. ratio alla quale peraltro si ricollega anche da un punto di vista letterale la disposizione in questione, introdotta dalle parole "al fini del presente articolo".
L'oggettiva incertezza della norma interpretata e l'unico tipo di finalità a cui essa è sicuramente correlabile fanno escludere che siano configurabili situazioni di legittimo affidamento del committente in merito alla nullità del contratto, in caso di stipulazione del contratto in forma orale. Del resto è affermabile anche in positivo la ragionevolezza di una norma tendente in sostanza, (in ipotesi) anche in via di sanatoria di pregresse violazioni meramente formali determinate da una normativa inadeguatamente correlata alle correnti prassi contrattuali, a evitare che possano rimanere insoddisfatti i diritti al compenso di parti che hanno dato esecuzione ad un contratto di cui sussistono i requisiti sostanziali, fornendo le prestazioni richieste dalla controparte.
Appaiono altresì manifestamente infondati gli ulteriori dubbi di costituzionalità della norma prospettati dalla controricorrente. La questione relativa alla legittimità del ricorso a un decreto legge per l'emanazione di una norma interpretativa è assorbita dalla conversione in legge del decreto.
Le norme interpretative, d'altra parte, non incidono certo sulle garanzie di difesa di cui all'art. 24 Cost., così come, del resto non comportano di per sè un conflitto tra potere legislativo e potere giurisdizionale, con lesione delle prerogative di quest'ultimo e la violazione degli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, Cost. (come recentemente rilevato da Cass. n. 6455/2001, cit., l'efficacia retroattiva non incide sulla potestas iudicandi, ma sul modello di decisione cui l'esercizio della potestà deve attenersi).
La controricorrente pone anche in dubbio la razionalità della complessiva disciplina di cui all'art. 26 della l. n. 298/1974, quale derivante anche dall'incidenza su di esso della norma interpretativa di cui al d.l. n. 256/2001. In sostanza osserva che attualmente l'interesse pubblico, a che abbiano riconoscimento giuridico solo i contratti di autotrasporto stipulati con soggetti regolarmente esercenti, è, in via generale, tutelato (solo) dalla regola della nullità. a norma dell'art. 1343 c.c., dei contratti stipulati con vettori non iscritti all'albo o non autorizzati, mentre la regola della nullità del contratto di trasporto non riportante i dati di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto è priva ormai di un'adeguata finalità di tutela dell'ordine pubblico, in quanto applicabile solo alle parti che optano per la forma scritta. La questione è priva di rilevanza nel presente giudizio, pur ponendo degli interrogativi di per sè meritevoli di approfondimento, poiché nell'assetto normativo conseguente all'emanazione della norma interpretativa è indubbio che regola generale debba ritenersi quella secondo cui la validità del contratto di trasporto non è condizionata dall'adempimento formale previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 l. n. 298/1974. Infatti costituisce principio generale del nostro ordinamento la libertà di forma per la conclusione dei contratti e, quindi, in difetto di una norma che per un determinato tipo contrattuale prescriva una forma specifica, le regole relative agli adempimenti da seguire in caso di ricorso alla stipulazione secondo una determinata forma hanno carattere di specialità. La formulazione della norma interpretativa conferma tale impostazione, in quanto stabilisce che la "prevista annotazione", nonché la "conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni", "rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta". Ne consegue che, considerata la non censurabilità della scelta discrezionale del legislatore di escludere in via generale la necessità, per i contratti in questione, della forma scritta e dello specifico adempimento formale previsto dall'art. 26, ultimo comma, il riscontro della violazione dei principi costituzionali di razionalità e uguaglianza in conseguenza della non uniformità della disciplina condurrebbe alla dichiarazione di illegittimità della sola norma speciale.
Anche il richiamo dell'art. 41 Cost. è privo di rilevanza nella presente controversia, deducendosi che la normativa in esame consentirebbe di eludere le tariffe obbligatorie, mediante la redazione di un contratto scritto reso nullo grazie alla mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso e in applicazione dello ius superveniens, deve essere annullata la sentenza impugnata, con cui il contratto di trasporto posto a base della domanda è stato ritenuto nullo perché concluso oralmente. Gli altri due motivi rimangono assorbiti.
La causa viene rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si atterrà al seguente principio di diritto: "In relazione a quanto specificato dall'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001 n. 256, convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, avente natura di norma di interpretazione autentica e la correlata efficacia retroattiva, l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, introdotto dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, non rende obbligatorio il ricorso alla forma scritta per la stipulazione dei contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, ne', in caso di mancato ricorso alla forma scritta, l'omessa annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi alla iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi determina la nullità del contratto".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna, che provvederà anche per le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002