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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4350/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/11/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMAGNA ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F.: , nato a [...] il l'11/05/1960 CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LD il 29/06/1985 tra la Sig.ra , nata a [...] l'[...] e il Sig. Parte_1
, nato a [...] il [...], e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del CP_1
Comune di LD al n. 54, parte II, Serie A, Registro Atti di Matrimonio anno 1985;
2)Dichiarare che non è dovuto alcun contributo al mantenimento dei figli , e , Per_1 Per_2 Per_3
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) Dichiarare che non è dovuto alcun contributo al mantenimento tra i coniugi, in quanto sono entrambi economicamente autosufficienti.
Spese e compensi di causa rifusi”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in LD (VI) in data 29/06/1985; che dal matrimonio nascevano CP_1
tre figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 573/97 del
15/07/1997 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione dei coniugi;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente fino ad oggi. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che nulla venisse stabilito a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio, CP_1
per cui alla prima udienza lo stesso veniva dichiarato contumace. Contestualmente, su istanza della ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di LD (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficiente, e a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
Nulla va, infine, disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in LD (VI) in data 29/06/1985; CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LD (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 1985, numero 54, Serie A, Parte II.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 15.04.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4350/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/11/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMAGNA ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F.: , nato a [...] il l'11/05/1960 CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LD il 29/06/1985 tra la Sig.ra , nata a [...] l'[...] e il Sig. Parte_1
, nato a [...] il [...], e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del CP_1
Comune di LD al n. 54, parte II, Serie A, Registro Atti di Matrimonio anno 1985;
2)Dichiarare che non è dovuto alcun contributo al mantenimento dei figli , e , Per_1 Per_2 Per_3
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) Dichiarare che non è dovuto alcun contributo al mantenimento tra i coniugi, in quanto sono entrambi economicamente autosufficienti.
Spese e compensi di causa rifusi”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in LD (VI) in data 29/06/1985; che dal matrimonio nascevano CP_1
tre figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 573/97 del
15/07/1997 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione dei coniugi;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente fino ad oggi. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che nulla venisse stabilito a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio, CP_1
per cui alla prima udienza lo stesso veniva dichiarato contumace. Contestualmente, su istanza della ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di LD (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, essendo gli stessi maggiorenni ed economicamente autosufficiente, e a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
Nulla va, infine, disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in LD (VI) in data 29/06/1985; CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LD (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 1985, numero 54, Serie A, Parte II.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 15.04.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo