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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4433 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promosse da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
) C.F._3 assistiti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma (C.F.: , e dall'Avv. Carlotta Di Giuseppe del Foro CodiceFiscale_4 di Palermo (C.F.: ), domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._5 Ezio Bonanni in Latina, Via B. Cairoli, n. 10, come da procure speciali rese in calce al presente ricorso ed allegate materialmente e telematicamente al presente atto RICORRENTI CONTRO
CP_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1 e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini (c.f. del foro di Milano e dall'avv. Delia Cernigliaro C.F._6 ( ), in forza di procura generale alle liti che si allega, CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' CP_1 presso l'avvocato Delia Cernigliaro. RESISTENTE Oggetto: benefici legge amianto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.12.2023, , e Parte_4 Parte_2
hanno adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Parte_3 Imerese nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante, osservando CP_1 che: quali dipendenti dell'ex AN di LI, sito in Palermo Via Adria 4, erano stati esposti per oltre 10 anni alle polveri di amianto in concentrazioni superiori allo 0,1 ff/cc, per una media giornaliera di oltre 8 ore. Hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, volere: accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti sono stati esposti professionalmente a polveri e fibre di amianto oltre la soglia di 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative, per ogni anno, e per tutti i periodi di lavoro di cui in premessa (capo I), ovvero per il diverso periodo, comunque ultradecennale, che fosse accertato e/o ritenuto dall'Ecc.mo Tribunale;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, alla rivalutazione dei singoli periodi di esposizione ad amianto, di cui al capo I della
1 premessa, con il coefficiente 1,5, ex art. 13, comma 8, l. 257/92, ed ex art. 47, comma 6 bis, l. 326/2003 e art. 3, comma 132, l. 350/2003, e in subordine con il coefficiente
1,25, e così con relativo diritto per ciascuno, alla ricostituzione della prestazione contributiva, con l'accesso anticipato al prepensionamento e alla maggiorazione pensionistica e, se nelle more in pensione, comunque alla ricostituzione della pensione con relativa maggiorazione per effetto dei benefici, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati, tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto dell'applicazione dei benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92, oltre interessi come per legge;
nel merito, accogliere le domande tutte dei ricorrenti come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in
2 forza delle produzioni documentali, che si i intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni e per gli effetti condannare l' a ricostituire e CP_1 rivalutare la posizione contributiva di ciascun ricorrente, con il coefficiente 1,5, ex art. 13 co. 8 L. 257/92 ed ex art. 47 comma 6bis della legge 326/03 ed art.3 comma 132 della legge 350/03, in applicazione della previgente norma in vigore all'atto di maturazione del diritto ai benefici, ovvero per effetto della maturazione del diritto a pensione, unitamente alla maggiorazione amianto, alla data del 02.10.2003, per effetto di quanto dedotto nella premessa in fatto con la produzione documentale, ovvero in subordine con il coefficiente 1,25, per i periodi di lavoro di cui al capo I della premessa in fatto, ovvero per il diverso periodo, comunque ultradecennale che fosse accertato e/o riconosciuto in corso di causa, ovvero anche ex art. 2058 c.c.; con condanna dell' al prepensionamento, ovvero, se nelle more in pensione, CP_1 alla costituzione della prestazione pensionistica e all'adeguamento dei ratei della prestazione in godimento, per effetto della maggiorazione amianto, con condanna al pagamento delle differenze di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi, ed ogni consequenziale ulteriore statuizione. In ogni caso, si chiede che trovino accoglimento tutte le domande degli odierni ricorrenti, per effetto della tutela comunitaria dei lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto, ovvero al danno biologico, per effetto dell'esposizione, nei termini di cui a Cassazione, IV sezione penale, n. 45935/2019 (doc.ti 15 e 16), con riferimento agli artt. 153 e 156 TFUE, e con riferimento all'art. 157 TFUE, e agli artt. 32, 35, 36 e 38 Cost., ovvero ex art. 3 Cost., con conseguente disapplicazione dell'art. 47 commi 1 e 5 della L. 326/03, ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di tali norme e in relazione all'art. 3, 32, 35, 36 e 38 Cost.; - In subordine: a. Rigettare qualsiasi eventuale eccezione di decadenza che fosse formulata da CP_1 per inapplicabilità della nuova normativa e alla luce dei principi di cui a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 24998 del 25.11.2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 7885/2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 14895/2015; Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5928/2015, Cass. Sez. Lavoro n. 21862/04 e Corte Costituzionale, sentenza n. 376/08, e - ove mai l'On.le Sig. Giudice ritenesse pertinenti le norme di cui all'art. 47 comma 5 della legge 326/03, si chiede che, in forza delle disposizioni di cui alle direttive 477/83/CEE e direttiva 2003/18/CE, 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 e artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del Trattato Istitutivo della Comunità europea, già artt. 117, 118, 118, 119, 120, del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea, trasfusi nel trattato sul Funzionamento dell'unione Europea
2 rispettivamente artt. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, oltre all'art. 141 (TCE) ora art. 157 (TFUE), e dei principi generali di cui in premessa e degli artt. 1, 20, 21, 27, 28, 31, 33, 34 e 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, e delle norme di cui agli artt. 1, Protocollo Addizionale 1, ed art. 14 ed altre, CEDU, anche ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 Cost. e dei principi del diritto comunitario, le norme di cui all'art. 47, l. 326/03 siano oggetto di disapplicazione, secondo i principi di cui a Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 19.01.2010, causa C-555/07, che si intende riscritta alle presenti conclusioni, ovvero nel caso di non disapplicazione si chiede che l'On.le Sig. Giudice disponga la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, a mente dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento 3 dell'Unione Europea, già art. 234 del Trattato CE, ai fini della esatta interpretazione delle fonti di diritto comunitario e per ottenere la sua esatta applicazione;
e ponendo così la seguente questione pregiudiziale: “Se osta con il disposto degli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del trattato istitutivo della Comunità europea, già artt. 117, 118, 118, 119, 120, del trattato istitutivo della comunità economica europea, ora trasfusi nel trattato sul Funzionamento dell'unione Europea rispettivamente artt. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, oltre all'art. 141 (TCE) ora art. 157 (TFUE), e con i principi di diritto di cui in premessa, di cui alla Direttiva Europea 477/83/CEE e 2003/18/CE, e 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, la normativa di recepimento di cui al D.Lgs. 277/91 e legge 247/92 e D.Lgs. n. 257/2006, come successivamente modificata con l'art. 47 commi 1 e 6 bis Legge 326/03, nella parte nella quale, su situazioni eguali, di medesima, qualificata esposizione, attribuiscono il beneficio della rivalutazione del periodo contributivo in modo difforme, e con decadenza di diritti già quesiti, entrati a far parte della sfera giuridica del ricorrente”; - ovvero, dichiari non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale in premessa formulata e previa sospensione del giudizio, emetta gli atti alla Corte Costituzionale, al fine di ottenerne la relativa declaratoria ed espunzione dall'ordinamento, ove non ritenga di poter interpretare le norme nel senso prospettato dal ricorrente, secondo i canoni interpretativi di supremazia costituzionale (Corte Costituzionale, Sentenza n. 198 del 2003); b. Rigettare qualsiasi eventuale eccezione di prescrizione che fosse formulata da per CP_1 insussistenza e infondatezza e alla luce dei principi di cui a Corte di Cassazione sez. lav. n. 18254/2019, Cass. 2856/2017, e - ove mai l'On.le Sig. Giudice ritenesse applicabile la norma di cui all'art. 2946 c.c., se ne eccepisce fin da ora l'infondatezza, ovvero la illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 8 L. 257/92 nella misura in cui una prestazione di natura pensionistica, perché ancorata sulle norme di cui all'art. 38 della Costituzione, è soggetta a prescrizione, e comunque per violazione anche delle norme di cui agli artt. 3, co. 1 e 2; 32, 35, 36 Cost., ovvero ex art. 24 e 111 Cost.; ovvero si chiede la disapplicazione della norma di cui all'art. 2496 c.c. e/o dell'art. 13 co. 8 L. 257/92 nella parte in cui, per il profilo di ritenuta prescrittibilità del diritto, per contrasto con le norme di diritto comunitario, e/o si chiede che il Tribunale disponga il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, con il seguente quesito: 'Se osta il diritto comunitario, in relazione alla direttiva 477/83/CEE, in relazione alla condanna subita dalla Repubblica Italiana per tardivo recepimento, giusta decisione della Corte di
3 Giustizia in data 13.12.1990 in relazione alla procedura di infrazione n. 240/89, che il diritto al risarcimento nella misura contributiva possa essere oggetto di prescrizione e ciò dopo che l'Ente ha violato una legge dello Stato che gli CP_1 imponeva di conteggiare esattamente la contribuzione con il coefficiente 1,5, così come da premiare l'inerzia dell'Ente con l'espropriazione e/o estinzione del diritto già maturato in relazione all'art. 1 prot. 1 CEDU e per la discriminazione rispetto a coloro per i quali invece l'accredito è stato effettuato, e quindi in relazione all'art. 14 CEDU', ovvero in relazione all'art. 157 TFUE tenendo presente che le prestazioni di rivalutazione contributiva di natura previdenziale rientrano a pieno titolo nelle retribuzioni e in riferimento alla protezione dei lavoratori rispetto ai 4 rischi di infortunio sul lavoro, considerate tali anche le malattie/infortunio come quelle asbesto correlate'. in via assolutamente subordinata, e per mero tuziorismo, condannare comunque ad adeguare la posizione contributiva di tutti i CP_1 ricorrenti, con il coefficiente 1,5 utile a maturare preventivamente il diritto a pensione, a titolo di esecuzione specifica, ovvero adempimento specifico, e/o risarcimento in forma specifica, e con il coefficiente 1,5, e in subordine con il coefficiente 1,25 in accoglimento delle domande formulate come nella premessa in fatto e in diritto del presente atto, che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
Domanda subordinata di accertamento. Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande principali, si chiede, anche per effetto di quanto articolato sub capo I, che si disponga comunque l'accertamento dell'esposizione professionale ad amianto di tutti i ricorrenti, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, anche nella non creduta ipotesi di decadenza del diritto, avendone tutti i ricorrenti l'interesse specifico ex art. 100 c.p.c.; Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
1. Prova per testi diretta e contraria. Si chiede l'ammissione della prova per testi [Cassazione, Sez. Lav., n. 1392/2009; Cassazione, IV sezione penale 12151/2020, ed ex multis], diretta e contraria, con l'escussione dei seguenti testi: SI.ri , residente in [...], CP_2
, residente in [...], residente in [...]; Controparte_3 Controparte_4
residente in Palermo;
residente in Palermo, Controparte_5 Controparte_6 Viale Saturno n. 9; residente in Trappeto (PA), alla C. da Colonna Controparte_7 SNC;
residente in Palermo, Via Isidoro Carini n. 7; Controparte_8 CP_9
residente in [...];
[...] Testimone_1 residente in [...]; residente Testimone_2 in Palermo (PA) alla via Imperatore Federico n. 28; residente in [...]; residente in [...]; residente in [...] n. 253; residente in [...]12; CP_13 CP_14
residente in [...]; Lo Voi residente
[...] Tes_3 in Palermo (PA) alla Via Tevere n. 24; residente in [...]; residente in [...] Giuseppe Perrota n. 19; residente in [...] n. 6; residente in [...]; Controparte_18 [...]
residente in [...]; CP_19 Testimone_4 residente in [...]; residente in [...]
4 Palermo (PA), alla Via Altofonte n. 97/a; residente in [...]; residente in [...]; residente in [...] n. 9; residente in [...] 74; residente in [...]; CP_24 [...]
residente in [...]; residente CP_25 Controparte_26 in Palermo alla Via Lombardia n. 8; residente in [...]
Sciuti n. 180; residente in [...]; CP_28
residente in [...]; Controparte_29 CP_30 esidente in Palermo in Corso Calatafimi n. 450; residente
[...] CP_31 5 in Palermo alla Via Ammiraglio Umberto Cagni n. 61; residente Controparte_32 in Palermo alla Via Partanna Mondello n. 31; residente in [...]
Palermo alla Via Dante n. 28; residente in [...] n. 48; residente in [...]; CP_35
residente in [...]; CP_36 CP_37 residente in [...]in Largo Francesco Garufi n. 4;
[...] Controparte_38 residente in [...]; residente Controparte_39 in Palermo alla Via Giotto n. 68; residente in [...] Cantieri n. 35; residente in [...]; Controparte_41
residente in [...]; CP_42 Tes_6 residente in [...]; residente
[...] CP_43 in Palermo alla Via Tramontana n. 85; residente in [...]; residente in [...] Giuseppe Perrotta n. 15; residente in [...] Campolo n. 92; residente in [...]; Testimone_9
residente in [...]; Tes_10 Tes_11
residente in [...];
[...] Controparte_45 residente in Palermo in Corso Alberto Garufi n. 8; residente in CP_46 Palermo alla Via Bernini n. 5; residente in [...]; residente in [...] Angelo Poliziano n. 11; residente in [...] Cesenatico n. 17; residente in [...] 112; residente in [...], alla Località Pedone n. 14; Controparte_49
residente in [...]; Controparte_50 Controparte_51 residente in Palermo (PA) in Corso dei Mille n. 923/A; residente in Testimone_13 Palermo alla Via Filippo Paruta n. 10/h; residente in [...]; residente in [...] Rosario Riolo n. 3; residente in [...] Sebastiano La Franca n. 67; residente in Trappeto (PA), alla C. Controparte_7 da Colonna SNC;
residente in Palermo alla Via Domenico CP_52 Costantino n. 5; residente in [...] Galliano n. 29; residente in [...]; Controparte_54
residente in [...]; CP_24 CP_55
residente in [...];
[...] CP_56 residente in [...] pal F;
residente in Controparte_57 Sant'Agata Li Battiati (CT), Via Dante Maiorana, n. 2; residente Testimone_15 in Luan Denise – Aci Catena, Via IV Novembre, n. 138/F; Persona_2
5 residente in [...] pal F;
residente a[...]; residente in [...]
(TP), Via Rosa Balistreri, n.
2. Si chiede che i testi indicati siano escussi sui capitoli da 1 a 44, da 57 a 60 della premessa in fatto che si intendono per ivi riscritti e tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”, e sui seguenti ulteriori capitoli: “Vero che all'interno della sede dell'ex AN di LI di Palermo, Via Adria, erano allocati PC, archivi elettronici, macchinari, calcolatori, sistemi informatici e di processo per l'elaborazione dei dati, composti con materiali in amianto”; “Vero che i macchinari, processori posti all'interno della struttura dell'ex AN di LI, di Via Adria, unitamente ai computer e al sistema di acquisizione verifica e controllo dati, erano 6 collegati da cavetteria rivestita in amianto”; “Vero che la cavetteria di tutt I sistemi informatici ed elettrici presenti presso la struttura della di Palermo era CP_60 coibentata in amianto e posta al di sotto della pavimentazione, ovvero sulle pareti coperta da pannelli di amianto”; “Vero che la struttura dell'ex AN di LI era composta di 4 piani, in cui erano allocati gli uffici che erano suddivisi tra di loro mediante pannelli in amianto”; “Vero che la pavimentazione del plesso della erea composta da pannelli ignifughi in amianto, galleggianti, usati per CP_60 passare nuovi cavi, infatti, tali pannelli venivano spostati, tagliati, al fine di predisporre gli spazi interni degli uffici in relazione alle continue riorganizzazioni del personale e del lavoro”; “Vero che le lavorazioni dei passaggi dei cavi e, quindi, di spostamento e taglio dei pannelli veniva effettuata negli orari d'ufficio, in presenza di tutti i lavoratori e quindi anche dei ricorrenti”; “Vero che i piani erano composti da unici grandi ambienti, senza separazione di locali, con posizioni mobili creati mediante l'apposizione di pannelli di amianto”; “Vero che le pareti erano composte da pannelli di amianto e il pavimento era c.d. galleggiante ed ospitava tutta la cavetteria, sia delle attrezzature informatiche, quali calcolatori, unità a nastri, sia degli uffici (pc, stampanti, etc.)”; “Vero che il plesso dell'ex AN di LI, presso cui hanno lavorato i ricorrenti, era composto da 4 piani adibiti ad uffici, di cui il pian terreno e il seminterrato, destinati ai calcolatori e alle apparecchiature informatiche e tra un piano e l'altro, vi erano i c.d. interpiani, anch'essi rivestiti in amianto”; “Vero che il controsoffitto di tutta la struttura era costituito da pannelli in amianto, anch'essi mobili, in quanto attraversati dalla cavetteria di collegamento di tutte le attrezzature informatiche, dai calcolatori, alle unità di dischi, unità di nastri, agli uffici, ai pc, alle stampanti, ai processori dati, etc., soggetta a continua manutenzione per le diverse dislocazioni delle postazioni di lavoro”; “Vero che il sistema di aria condizionata di tutta la struttura era pervaso da un sistema di conduzione rivestito da amianto, che rilasciava, negli ambienti di lavoro, a causa del continuo funzionamento, polveri e fibre di amianto, che si accumulava sulle scrivanie”; “Vero che i macchinari e soprattutto i calcolatori, per scongiurare un blackout, necessitavano di mantenere una costante bassa temperatura, pertanto, una regolare areazione mediante l'aria condizionata che veniva forzata nei locali attraverso delle griglie metalliche, con l'utilizzo delle pompe situate sempre nella struttura all'interno del seminterrato”; “Vero che il funzionamento costante e continuo delle pompe dei condizionatori e dell'aria di condizionamento, che veniva veicolata mediante le condutture in amianto e griglie metalliche, determinava l'aerodispersione delle polveri e fibre di amianto, dei sistemi di condizionamento, che si disgregavano dall'impianto e venivano veicolate
6 all'interno degli ambienti di lavoro, visibili ad occhio nudo”; “Vero che le pareti divisorie degli uffici erano in amianto in quanto necessitavano spesso di diverse dislocazioni, ai fini della riorganizzazione sia del lavoro che del personale”; “Vero che le pareti mobili delle postazioni di lavoro venivano continuamente spostate e che perciò stesso, si usuravano causando rilascio di polveri nell'ambiente di lavoro”;
“Vero che i pannelli venivano perforati e tagliati al fine di adattare il sistema di cavetteria dei macchinari e delle attrezzature elettroniche che ogni operatore doveva utilizzare nello svolgimento della sua mansione”; “Vero che la struttura dell'edificio dell'ex AN di LI, oggi era composta da amianto, nel pavimento, CP_60 nelle pareti, nel controsoffitto”; “Vero che all'interno del sito vi erano caldaie e 7 bruciatori con guarnizioni in amianto?”; “Vero che i ricorrenti sono stati esposti ad amianto degli intonaci, del mattonato, delle coibentazioni, ovvero quello spruzzato sulle pareti, dei pannelli divisori e manipolato la componentistica in amianto degli impianti informatici, elettrici, termici e di condizionamento”; “Vero che i tramezzi delle postazioni di lavoro erano mobili ed in cartone amianto e venivano spostati con frequenza per creare nuove postazioni di lavoro, in particolare secondo le stagionalità proprie dell'attività bancaria”; “Vero che gli operai della manutenzione eseguivano in loco forature con il trapano, provvedevano alle diverse collocazioni e spostamenti dei pannelli di amianto”; “Vero che i tubi della caldaia di riscaldamento dell'edificio erano in amianto, così come la tubazione di condizione del riscaldamento”; “Vero che l'impianto di condizionamento era in amianto, come gli impianti elettrici ed idrici e della rete telefonica”; “Vero che gli impianti di condizionamento elettrici, di rete telefonica ed idrici, sarebbero dovuti rimanere confinati dal controsoffitto che, però, veniva rimosso quotidianamente per le manutenzioni e le ricollocazioni delle lampade in seguito alle ristrutturazioni del personale”; “Vero che il sistema di areazione dei locali di Via Adria 4 era strutturato in modo che l'aria (calda o fredda in base alla stagione) venisse veicolata attraverso delle griglie di areazione presenti nelle stanze con aria pompata dai locali sotterranei dove erano ubicate le pompe di aria fredda/calda. Locali anch'essi concepiti con amianto”; “Vero che i main-frame (calcolatori principali), ubicati al pianterreno nella sala macchine del ced di via adria 4 venivano costantemente tenuti a basse temperature con un sistema di areazione a pavimento con aria convessa e veicolata sempre dalle pompe risiedenti in locali concepiti con pannelli di amianto”;
“Vero che i ricorrenti, durante la loro normale attività di informatici, oltre che respirare l'aria delle proprie stanze intrisa di polveri e fibre di amianto, respiravano l'aria della sala elaboratori dove si recavano giornalmente per verifiche attinenti alle proprie mansioni informatiche”; “Vero che in occasione dei costanti lavori di manutenzione le fibre e le polveri di amianto si depositavano sulle scrivanie dei ricorrenti;
” “Vero che gli ambienti erano pulverulenti”; “Vero che il sistema di areazione dei locali di Via Adria 4 era strutturato in modo che l'aria (calda o fredda in base alla stagione) venisse veicolata attraverso delle griglie di areazione presenti nelle stanze con circolazione forzata della stessa”; “Vero che i main-frame (calcolatori principali), ubicati al pianterreno nella sala macchine del Centro Elaborazione Dati di Via Adria 4 venivano costantemente tenuti a basse temperature con un sistema di diffusione dell'aria a pavimento con circolazione forzata della stessa”; Vero che durante le normali ore di lavoro, per effetto delle riorganizzazioni aziendali, venivano rimodulati gli ambienti e le stanze del centro elettronico di Via
7 Adria 4 del AN di LI al fine di ospitare i ricorrenti, con taglio dei pannelli che formavano parete delle stanze e dei pannelli del pavimento galleggiante per consentire anche il passaggio dei cavetti di collegamento dei terminali con il Computer principale;
Vero l'edificio del AN di LI era composto da complessivi 4 piani adibiti ad uffici, oltre al pianterreno ed ai due seminterrati destinati ai calcolatori e a tutte le apparecchiature informatiche del Centro di Elaborazione Dati (unità a dischi, unità a nastri, unità stampanti, unità di telecomunicazione etc.). Vero che l'edificio era composto da interpiani composti e contenenti materiali in fibre da amianto, utilizzato come materiale isolante per le apparecchiature di funzionamento degli impianti elettrici e di condizionamento, 8 interpiani oggetto di continue ispezioni da parte del personale deputato alla manutenzione degli impianti stessi. Vero che i piani della struttura del AN di LI, di Palermo Via Adria erano composti da un'unica superfice priva di pareti fisse, con la presenza di pareti mobili composte da pannelli ignifughi e coibentate in amianto e gli interni furono realizzati mediante l'uso di pannelli in amianto che fungevano da separatori tra stanze 'mobili' e corridoi. Le postazioni e le stanze erano a geometria variabile e spostate in funzione delle esigenze tempo per tempo. Vero che la pavimentazione calpestabile dei piani del plesso del AN di LI, di Palermo Via Adria era modulabile e in amianto, e che era poggiata su di una struttura in metallo rialzata rispetto al reale pavimento del piano, al fine di consentire la presenza nello spazio ricavato sotto il pavimento calpestabile di tutta la cavetteria sia delle attrezzature informatiche, linee elettriche e di telecomunicazioni per i calcolatori, le unita a dischi, le unità a nastri, le stampanti centrali, etc., sia degli uffici e annesse linee elettriche e di telecomunicazioni, cavetteria dei pc individuali, delle stampanti locali, tubazioni dei circuiti di raffreddamento, etc... Vero che il controsoffitto dei piani, del plesso del AN di LI, di Palermo Via Adria era realizzato con pannelli di amianto, ed ospitava sia gli impianti elettrici per l'illuminazione dei locali, sia gli impianti di rete telefonica che sezioni degli impianti di condizionamento;
Vero che il controsoffitto veniva rimosso quotidianamente per le manutenzioni, che avvenivano in presenza dei ricorrenti, e le ricollocazioni delle lampade in seguito alle ristrutturazioni dei locali e uffici assegnati al personale. Vero che l'impianto di climatizzazione di tutta la struttura, indispensabile per mantenere le temperature di servizio richieste (intorno ai 16°C) per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche, era costituito da un sistema misto di caldaie e di pompe di calore, rivestito e con parti in amianto (per il raffreddamento/ riscaldamento) con circolazione forzata (acqua/aria) e con la presenza di tubature idrauliche, coibentate con materiali contenente fibre in amianto;
Vero che l'impianto di conduzione forzata di aria veniva prelevata dagli interpiani con pompe di aspirazione ed immessa nei locali, in cui lavoravano i ricorrenti e l'aria veniva immessa sia direttamente sotto il pavimento mobile che attraverso delle griglie metalliche poste al limitare del controsoffitto, determinando una elevata aerodispersione delle polveri e delle fibre di amianto negli ambienti di lavoro dei ricorrenti;
Vero che l'ambiente di lavoro era di continuo sottoposto a lavori di modifica delle planimetrie, ristrutturazioni e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, e tali attività consistevano nel rimuovere sia i pannelli, in amianto, di separazione degli ambienti che quelli posti sul pavimento galleggiante e venivano effettuate mentre i ricorrenti svolgevano le loro
8 mansioni, quindi con esposizione diretta e per contaminazione ambientale delle polveri e fibre di amianto che si sfaldavano a causa della movimentazione;
Vero che le esigenze di adeguamento continuo degli impianti e/o di modificazione degli spazi in relazione alle continue riorganizzazioni del personale e del lavoro comportavano l'aggiustamento e rimodellamento dei pannelli di separazione delle postazioni che perciò stesso venivano tagliati, forati, aggiustati con l'ausilio di frese etc.; Vero le attività di adeguamento strutturale, ristrutturazione e modifica degli ambienti avvenivano mentre il personale espletava le altre attività (i turni erano di 24 ore, sette giorni su sette) e in presenza dei ricorrenti che svolgevano la loro mansione, per più di 8 ore al giorno, compresi i giorni festivi;
Si chiede che i testimoni indicati 9 siano escussi su tutti i capi di cui alla premessa in fatto del presente ricorso, anche alla luce del contenuto della comparsa di costituzione avversaria, “Vero che i ricorrenti vennero da voi informati, nell'autunno del 2016, dell'iniziativa della della redazione di un capitolato per la bonifica del sito della di CP_60 CP_60 Palermo, Via Adria?” “Vero che i ricorrenti vennero da voi informati, nell'autunno del 2016, del capitolato della Società BALISTRERI S.r.l., incaricata della bonifica di amianto del sito di Palermo, Via Adria?” “Vero che i ricorrenti hanno CP_60 assunto consapevolezza di essere stati esposti a polveri e fibre di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll, per un periodo ultradecennale, a seguito della acquisizione degli atti del capitolato della Società BALISTRERI S.r.l., incaricata della bonifica da amianto del sito della di Palermo, Via Adria?” “Vero che ha CP_60 coadiuvato i SI.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tra l'inverno del 2016 e la primavera del 2017 alle verifiche contributive
[...] delle posizioni al fine di verificare il conteggio contributivo dell' in CP_1 CP_1 applicazione dei benefici per esposizione ad amianto?”; che quindi qui si intendono tutti riscritti preceduti dalla locuzione “vero che” e su tutti i capitoli che fossero articolati da anche quale prova contraria. Senza voler invertire l'onere della CP_1 prova, circa il decorso dei termini prescrizionali, come consapevolezza e conoscenza della sussistenza di essere stati esposti a polveri e fibre di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll per un periodo ultradecennale e quindi di un diritto da poter far valere, si chiede l'ammissione della prova testimoniale con i SI.ri Controparte_50 residente in [...], residente in [...]h, residente in Palermo (PA) in Controparte_51 Corso dei Mille n. 923/A e residente in Palermo alla Via Controparte_9 Felicia Impastato n. 35, da anni impegnati in attività sindacale in tutela dei lavoratori, affinché siano escussi affinché siano escussi sui capitoli da 52 a 55 della parte in fatto del presente ricorso, che si intende qui riscritto e preceduto dalla locuzione Vero che e sui seguenti specifici capitoli: Si chiede, altresì, di escutere in qualità di testi, circa il decorso del termine prescrizionale, decorrente dalla consapevolezza della violazione operata da il SI.ri CP_1 Controparte_50 residente in [...], residente in [...]h, residente in Palermo (PA) in Controparte_51 Corso dei Mille n. 923/A e residente Palermo alla Via Felicia Controparte_9 Impastato n. 35, da anni impegnati in attività sindacale in tutela dei lavoratori, affinché siano escussi sui capitoli da 52 a 55 della parte in fatto del presente ricorso, che si intende qui riscritto e preceduto dalla locuzione Vero che e sui seguenti specifici capitoli: “Vero che dalle verifiche effettuate delle singole posizioni
9 contributive, è risultato che, sia per lei, che per i SI.ri , Parte_1
, l' aveva accreditato i contributi con Parte_2 Parte_3 CP_1 il coefficiente 1,0 anziché con il coefficiente 1,5?”; “Vero che tra l'inverno del 2016 e la primavera del 2017, i ricorrenti hanno assunto consapevolezza dell'inadempimento di alle disposizioni di legge in materia di amianto e del CP_1 mancato accredito da parte di dei benefici per esposizione qualificata ad CP_1 amianto, motivazione per la quale sono state inoltrate specifiche istanze – domande all' di adeguamento delle posizioni contributive in applicazione dell'art. 13, CP_1 comma 8, L. 257/92 e ss. modifiche?”;
2. CTU tecnica, anche ai sensi della norma di cui all'art. 445 c.p.c.. Sulla base di quanto dedotto e prodotto, si chiede 10 l'ammissione della CTU tecnico ambientale, ai fini della conferma su base presuntiva ed in base al criterio della verosimiglianza [in riferimento all'art. 3 comma 7 Decreto Ministeriale del 27.10.2004, alla Circolare n° 90 del CP_61 29.12.2004 e alla sentenza della Corte di Cassazione - sez. Lavoro n. 16119 del 01.08.2005, oltre che alla circolare n° 7876/bis del 16.02.2006], CP_61 dell'esposizione qualificata dei ricorrenti, e affinché il CTU, sulla base dei doc.ti già richiamati, e tenendo conto della legge scientifica/algoritmo: E= Σ(cᵢ * hᵢ)/hanno tratta dall'ente tedesco Hauptverband der Berufsgenossenschaften, e l'applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017, calcoli e confermi l'esposizione qualificata alle polveri e fibre di amianto dei ricorrenti. In particolare, il CTU dovrà chiarire lo stato dei locali, la presenza di amianto, la componentistica strutturale dell'edificio dell'ex AN di LI in Palermo, Via Adria, dello stato dei macchinari informatici, della coibentazione e rivestimenti della cavetteria, dei pannelli divisori, della pavimentazione e del controsoffitto in amianto, nonché dell'impiantistica di condizionamento, idraulica, riscaldamento ed elettrica, con parti in amianto, nonché l'eventuale bonifica. La CTU non può non essere ammessa, attesa la natura tecnica della controversia, e giusta Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 15800/06 e perché nel caso di specie trattasi di CTU percipiente Cass. S.U. 9522/9625. 3. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c., nei confronti della ASL di Palermo, ovvero quella ritenuta territorialmente competente, circa i piani di lavoro, ex art. 34 del D.Lgs. 277/91, e delle relazioni annuali ex art. 9, l. 257/92 relative alle attività di servizio e materiali in amianto impiegati nel sito dell'ex AN di LI in Palermo, Via Adria. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale disponga ordine di esibizione nei confronti della , ovvero quella ritenuta Parte_5 competente dei dati epidemiologici relativi ai casi di patologie di origine professionale asbesto correlate tra i dipendenti dell'ex AN di LI, oggi
[rilevanti Corte di Cassazione, sez. lav., n. 15286/2011; Cassazione, sez. CP_60 lav., sent. n. 9192/12, e ancora Cass. Sez. Lav., sent. 14912/12 - perché rileva anche il rischio di contrarre patologie asbesto correlate, come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 16119 del 2005; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sent. n. 15286 del 2011]. Oltre ai dati epidemiologici, che rilevano, anche i dati relativi alla presenza di amianto e quindi i piani di lavoro per lo smaltimento ex art. 34 del D.Lgs. 277/91, di cui all'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e di cui all'art. 118 del D.Lgs. 106/09, ed in ordine alle relazioni annuali ex art. 9 della l. 257/92 della quali atti assolutamente indispensabili, ai fini della conferma del rischio CP_60 morbigeno e della sussistenza delle lavorazioni e dei materiali in amianto, nonché
10 ogni altro atto ispettivo in ordine alla presenza di amianto presso il sito CP_62
di Palermo, Via Adria, nonché ogni atto relativo allo smaltimento e bonifica di
[...] amianto della struttura e dei macchinari, dei sistemi informatici, dei computer, delle stampanti, della cavetteria, dei processori, dei sistemi elettrici, idrici, di condizionamento, di riscaldamento, di aerazione, della pavimentazione, del controsoffitto e dei pannelli divisori delle postazioni di lavoro, e ai quali i ricorrenti non possono accedere direttamente e diversamente. Nel contempo, si chiede che venga disposta richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c., a carico della stessa
[...]
, nonché degli organi di vigilanza, verifica, controllo e ispezione della Parte_5 (ex AN di LI di Palermo, Via Adria), circa la presenza, impiego e CP_60 11 smaltimento dell'amianto nel sito anche in relazione alle attività di smaltimento del 2016, in relazione al doc. 7. 4. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell' (ex AN di LI) di Palermo, Via Adria. Poiché i ricorrenti, per CP_60 vedersi accolte le sue loro domande, devono dimostrare l'esposizione all'amianto, nel senso voluto dalla norma e chiarito dalla Corte Costituzionale, si rende necessario acquisire, per ordine di esibizione a carico dell' (ex AN di CP_60 LI), copia delle progettazioni dei locali ove i ricorrenti hanno svolto la loro attività di lavoro e di tutti gli atti relativi allo smaltimento dell'amianto, per il quale si necessita di imprese specializzate per il prelievo, trasporto e stoccaggio e sua conservazione, presso particolari discariche, di tutti gli atti relativi alla verifica dello stato di manutenzione della struttura in amianto, nonché delle scritture contabili ed in particolare del registro acquisti, DVR, al fine di verificare l'acquisto ed utilizzo di amianto o comunque di materiali e/o materie prime contenenti amianto, ovvero dei macchinari, computer, stampanti, processori, condizionatori, etc. Inoltre, si rende necessario acquisire, sempre per ordine di esibizione a carico dell' (ex AN di LI), tutti gli atti e documenti relativi allo stato di CP_60 servizio dei ricorrenti, ai documenti attestanti le loro mansioni e quant'altro necessario per la questione di cui è causa e relativamente al sito di Palermo (PA).
5. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c., nei confronti della di Palermo ovvero quella ritenuta territorialmente CP_61 competente, in riferimento anche agli accertamenti circa la presenza e l'utilizzo di amianto presso il sito (ex AN di LI) in Palermo, Via Adria. Si chiede CP_60 all'Ecc.mo Tribunale di voler ordinare all , ex art. 210 c.p.c., di esibire tutti CP_61 gli atti e di fornire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.c., informativa, circa la presenza dell'amianto nel sito di Palermo, Via Adria, ove i ricorrenti hanno prestato attività di lavoro e copia di tutti gli atti di indagine, rilievi, sopralluoghi, ispezioni, misurazioni eseguiti da Contarp, deputata alle indagini tecniche per il rilascio dei certificati ex art.13 comma 8 e 7 legge 257/92. 6. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell' competente. Poiché al fine dell'applicazione dei benefici CP_1 di cui alla L. 257/92, modificata dalla L. 271/93, ex art. 13, comma 8, ed ex art. 47 comma 6 bis legge 326/03 e art. 3 comma 132 legge 350/03 e successive modifiche, è necessario individuare le posizioni contributive dei ricorrenti, al fine di rivalutare i singoli periodi di esposizione per 1,5, si rende necessario disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell' competente, di tutta la CP_1 documentazione, ivi compreso gli estratti conto, relativi a ciascuna posizione contributiva e previdenziale dei ricorrenti. L'ordine di esibizione è pertinente al fine di ricostruire con l'adeguamento le posizioni previdenziali e così con l'adeguamento
11 della prestazione pensionistica e così stabilire l'importo adeguato e maggiorato del 50% per i periodi di esposizione all'amianto di ciascun ricorrente.”. CP_ L' nel costituirsi ha eccepito: le domande proposte in sede amministrativa dai ricorrenti erano state bocciate in quanto nessuno di essi aveva presentato domanda all' entro il 15.6.2005; per tale motivo i ricorrenti erano incorsi in decadenza CP_61 ex art 47, comma 5, l. n. 326/2003, non avendo nessuno dei tre dimostrato di avere i requisiti (contributivo e anagrafico) necessari per maturare il diritto alla pensione alla data del 2.10.2003; l'inammissibilità del ricorso, per il riconoscimento dei periodi successivi all'entrata in vigore della Legge n. 257/ 1992, posto che coloro che avevano iniziato la propria attività lavorativa successivamente all'entrata in 12 vigore della citata legge non rientravano nell'ambito di previsione della normativa in materia;
la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e prescrizione dei singoli ratei atteso che essi avevano avuto consapevolezza della presenza dell'amianto quanto meno dal 1.1.2005. Infatti, il AN di LI aveva comunicato con una nota formale inviata a tutti i dipendenti che prestavano attività lavorativa presso la stabile di Via Adria, che, a seguito di accertamenti effettuati da una ditta specializzata, era stato verificato che nei suddetti locali erano presenti manufatti e parti di edificio contenenti amianto. Pertanto, nel 2005 - a seguito della suddetta comunicazione formale ad opera dell'allora AN di LI -, un gruppo di dipendenti che prestavano attività lavorativa presso il suddetto stabile aveva agito con ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere l'immediato ordine di sgombero nei confronti del AN di LI dei locali di Via Adria e a seguito della concessione di detto provvedimento, divenuto definitivo e non impugnato dall' di credito, lo stesso era stato eseguito con trasferimento CP_63 di tutti i dipendenti, i ricorrenti compresi, presso altre strutture adeguate, con conseguente totale cessazione di ogni attività lavorativa e di ogni eventuale esposizione alle pericolose polveri. Ciò che spiegava perché la domanda di riconoscimento dell'esposizione dei ricorrenti alle polveri di amianto si era fermata al 1.1.2005. Poiché la domanda amministrativa era stata presentata nel 2022, era decorso il termine prescrittivo di 10 anni;
in ogni caso erano prescritti i ratei maturati nel decennio antecedente;
l'infondatezza nel merito della pretesa stante la genericità delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie. Ha quindi concluso chiedendo
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per i motivi tutti sopra illustrati;
In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/92 e successive modificazioni e, per l'effetto, rigettare il ricorso per i motivi tutti sopra illustrati. Ove ritenuto sussistente il diritto azionato, accogliere l'eccezione di prescrizione decennale della rivalutazione contributiva e/o dei singoli ratei come formulata in narrativa Vinte le spese In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede che l'On.le Tribunale voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'ex AN di LI, ora sede di Palermo o sede CP_60 generale, di esibire tutta la documentazione relativa sia agli accertamenti che furono svolti negli anni presso il plesso di Via Adria n. 4, sia alle comunicazioni effettuate al personale di Via Adria in ordine al rischio e/o alla presenza di amianto nei locali in questione, sia, ancora, di voler precisare le date esatte in cui ogni singolo ricorrente fu trasferito dallo stabile di Via Adria a seguito del provvedimento
12 d'urgenza emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, negli anni tra il 2004 ed il 2005, sia la data a partire dalla quale lo stabile di Via Adria fu definitivamente dismesso. Ed ancora, sempre senza inversione dell'onere della prova, ordinare ex art. 210 c.p.c., all'U.O.S. Controllo e Vigilanza dell'ASP di Palermo di voler esibire tutti i controlli e gli accertamenti effettuati sui dipendenti dell'ex AN di LI addetti allo stabile di Via Adria n. 14 a Palermo, nonché le note prot. 6818/Spresal del 25.7.2006 e la nota prot. 6819 del 25.7.2006. Sempre in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, assumere informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Palermo in ordine al procedimento ex art. 700 c.p.c. azionato dai dipendenti dell'ex AN di LI, ora negli anni 2003 2005, contro il CP_60 13 suddetto Istituto di credito per lo sgombero dello stabile di Via Adria n. 14. Ammettere prova per testi con il legale rappresentante dell'ex AN di LI, ora o con un suo delegato, sul seguente articolato di prova: “vero che nel CP_60 corso del 2004 fu inviata a tutti i dipendenti che prestavano servizio presso lo stabile di Via Adria n. 14 una nota con la quale si comunicava l'avvenuto accertamento della presenza di materiali e manufatti in amianto nel suddetto stabile”; “vero che nel corso del 2004 o in epoca di poco successiva, anche in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, fu disposto il trasferimento di tutti i dipendenti dallo stabile di Via Adria con conseguente suo sgombero integrale a causa della presenza di amianto nei locali di Via Adria n. 14”; “vero che, già in epoca antecedente al 2004, i dipendenti che prestavano servizio presso i locali di Via Adria n. 14 erano a conoscenza che all'interno dei locali erano presenti manufatti in amianto e che i dipendenti, tra cui anche i ricorrenti, avevano manifestato la loro contrarietà a svolgere la propria attività lavorativa nei suddetti locali”. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi articolata da controparte, ai capitolati indicati in ricorso quanto, come detto, aventi ad oggetto circostanze da provare in via documentale. Ammettere prova per testi con il legale rappresentante dell'
[...] sul seguente articolato di prova: “confermo la Controparte_64 circostanza riportata nell'articolo del 9.2.2018 che qui mi si rammostra”. Ammettere l' a prova contraria con i testi indicati da controparte e, senza CP_63 inversione alcuna dell'onere della prova, sui seguenti articolati di prova: “vero che nel 2004 fu inviata a tutti i dipendenti che prestavano servizio presso lo stabile di Via Adria n. 14, me compreso, una nota con la quale si comunicava l'avvenuto accertamento della presenza di materiali e manufatti in amianto nel suddetto stabile”; “vero che nel corso del 2004 o in epoca di poco successiva, anche in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, fu disposto da parte dell'ex AN di LI il trasferimento di tutti i dipendenti dallo stabile di Via Adria con conseguente suo sgombero integrale”. Ci si oppone alla CTU tecnico ambientale richiesta da controparte. Condannare i ricorrenti al pagamento integrale delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 depositate dalle parti Il ricorso è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. I ricorrenti sono dipendenti dell'ex AN di LI, rispettivamente, dal 26.10.1987, dal 2.3.1987 e dall'1.10.1992.
13 Essi deducono che per oltre dieci anni (rispettivamente fino al 31.12.1998, al 1.9.2005 e al 31.12.2005) sarebbero stati espositi alle polveri di amianto presenti nella sede di lavoro, sita in Palermo, via Adria 4 in misura superiore al limite legale. Per detta ragione hanno presentato domanda amministrativa all' , CP_1 rispettivamente, l'8.3.2022, il 9.3.2022 e il 16.3.2022: dunque, rispettivamente, dopo oltre 23 anni dalla predetta data il primo, e 16 anni gli altri due. Al momento della domanda amministrativa, essi risultano avere, rispettivamente, 53, 63 e 54 anni sì che nessuno dei tre ha l'anzianità anagrafica richiesta per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ossia 67 anni. Logicamente detto requisito è assente anche nell'ottobre 2003, non diversamente dal 14 requisito contributivo atteso che nel 2003 i ricorrenti avevano, rispettivamente, 16, 16 e 11 anni di anzianità contributiva che, anche calcolati col meccanismo dell'art. 13 vigente ante 2003, diventerebbero 24, 24 e 16 anni e mezzo. Dal che logicamente consegue che non avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico anche considerando la maggiorazione prevista dalla legge n. 257/1992, né avendo presentato alcuna domanda all' anteriormente al 1.10.2003, essi CP_61 sono esclusi dalla previsione dell'art. 47 d. l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 con modifiche che hanno interessato anche detto ultimo articolo con l'introduzione del comma 6-bis per cui “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.”. Così come sono esclusi dalla previsione dell'art. 3, comma 132 della L. n. 350/2003 secondo cui “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all o che ottengono sentenze favorevoli per cause CP_61 avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL….”. Pertanto, essi avrebbero dovuto inoltrare domanda all' come previsto dall'art. CP_61 47, co. 5 d.l. n. 269/2003 secondo cui “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla CP_61 Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta CP_61 Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.” Il quadro normativo sopra richiamato viene interpretato nel senso che “questa Corte ha indicato a quale platea di soggetti si riferisce la disposizione;
più precisamente, ha individuato la platea di soggetti che non sono destinatari della disposizione. Ha osservato che «[…] la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dal D.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 5] non si applica a coloro che «rientrano nel regime previgente, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8» (v. tra le altre, Cass. nr.
14 27553 del 2020; Cass. nr. 14895 del 2015); 12. a chiarimento dell'affermazione, la Corte ha precisato che rientrano nel regime previgente: 1) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno già maturato il diritto alla pensione oppure hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;
2) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (per tutte, v. Cass. nr.7885 del 2015, in motivazione, p.17, e successive conformi;
13. la Corte ha poi ritenuto che la normativa attuativa (in specie, il DM 27 ottobre 2004) dovesse muoversi nel solco tracciato dalla fonte primaria e che, pertanto, era da disapplicare nella parte in cui aveva riferito, indistintamente, il termine di decadenza a tutti i 15 lavoratori che intendevano fare richiesta del beneficio in oggetto (v. anche, ex plurimis, Cass. nr. 1607 del 2022, in motivazione) e non solo a coloro che alla nuova normativa erano assoggettati. …... L'art. 47 cit., come già detto, ha introdotto una «speciale decadenza». Essa ha natura sostanziale (si parla, infatti, di decadenza dal diritto) e il suo effetto è quello di inibire il conseguimento dei benefici previdenziali. La mancata presentazione della domanda, anche all' , entro il 15 giugno del CP_61 2005, pregiudica il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, sia pure nella minor misura stabilita dal comma 1 del medesimo art. 47; 16. si tratta di una previsione che, come altre analoghe, è posta a protezione dell'interesse collettivo alla definitività e certezza delle situazioni giuridiche;
17. i rilievi di incostituzionalità, proposti con il ricorso, sono già stati offerti al vaglio di questa Corte che, sia pure con riferimento al più generale impianto normativo tracciato dal DL nr. 326 del 2003, li ha disattesi (v., in particolare, v. Cass. nr. 17503 del 2014). La Corte ha richiamato i principi enunciati a più riprese dalla Corte Costituzionale secondo cui «le disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata […] non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative […] dei destinatari della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 […] non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell'istituto» ( v. in motivazione, Cass. nr. 17503 cit., con il richiamo a Corte Cost. nr. 376 del 2008); 18. in particolare, l'introduzione del meccanismo decadenziale ( CP_6 con la previsione di un termine finale per presentare la domanda all' risponde all'evidente finalità di cristallizzare, in via tendenzialmente definitiva, in un dato momento storico, la platea degli aventi diritto al beneficio previdenziale onde consentire una prognosi degli oneri di spesa e assicurare un equilibrio tra entrate e uscite di bilancio, ai sensi dell'art. 81 Cost.; 19. si tratta, peraltro, di un meccanismo introdotto con modalità tali da non rendere difficoltoso l'esercizio del diritto: vi è stato, infatti, uno spazio temporale ampio -quasi biennale- tra l'entrata in vigore della legge che ha introdotto la decadenza in oggetto e il termine entro il quale gli interessati «a pena di decadenza del diritto» dovevano presentare la domanda all' ; “ (Cass. Civ. n. 12185/2024). CP_61 Detta sentenza si richiama a Cass. Civ. n. 1607/2022 in cui in maniera oltre modo chiara, si precisa che “«In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 15 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella I. n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'art 13, comma 8, della I. n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, e pertanto va disapplicato»;
2. alla predetta conclusione, la Corte è pervenuta sulla base del seguente iter argomentativo: - il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all'art. 47, comma 5, disponeva che: «I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione 16 dall prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede CP_61 CP_61 di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici». Al successivo comma 6, era così previsto: «Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
- pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, l'indicato termine di 180 per la presentazione della domanda all è stato fissato al 15 giugno 2005; CP_61
- in sede di conversione ad opera della legge, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: «Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché (per) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento»;
- la L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 (legge finanziaria per l'anno 2004), ha, quindi, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che: «in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti / alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate CP_61 entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall' ; CP_61
- la L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 e del 2003, è intervenuta ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto;
- coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore;
a tali categorie di assicurati si
16 sono così aggiunte a quelle già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento). In sintesi, sulla base delle indicate disposizioni, la disciplina previgente si è ritenuta applicabile: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;
2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per 17 l'accertamento del diritto;
-è quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004, che all'art. 1 ha così previsto: «l. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall hanno diritto CP_61 ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall che abbiano CP_61 già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; - con riguardo all'ultimo inciso ed alla portata «generale» dell' obbligo di presentazione della domanda all nel CP_61 previsto termine decadenziale di 180 giorni, si è considerata la natura regolamentare del D.M., meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. nella L. n. 326 del 2003. Si è, di conseguenza, ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione del regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non fosse soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessava solo determinate categorie di lavoratori;
”. Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il mero dato dell'asserita esposizione dei ricorrenti alle polveri dell'amianto per oltre dieci anni non sia sufficiente per applicare ad essi la normativa ante ottobre 2003, con la conseguenza che l'omessa presentazione anche della domanda all' entro il CP_61 15.6.2005 ha comportato la decadenza sostanziale dal diritto azionato. Peraltro, anche volendo ragionare nel senso ipotizzato dai ricorrenti – per cui mentre i lavoratori che intendono beneficiare della disciplina ante ottobre 2003 devono avere maturato il diritto al trattamento pensionistico, per quelli che intendono fruire della medesima disciplina post ottobre 2003 è sufficiente che siano stati esposti alle polveri di amianto per oltre 10 anni senza avere riguardo alla situazione contributiva, creando una ingiustificata disparità di disciplina – la pretesa sarebbe comunque infondata attesa l'intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva. Invero, si è precisato che l'art. 13, co. 8, L. n. 257 cit. (come mod. dall'art. 47, co. 1, D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con mod. dalla L. 24 novembre 2003, n. 236) ha attribuito al lavoratore dipendente - che abbia prestato per un periodo superiore a dieci anni la propria attività lavorativa in un sito produttivo senza essere
17 dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto – il diritto ad ottenere una rivalutazione dell'intero periodo di lavoro ai fini delle prestazioni pensionistiche. Il diritto alla rivalutazione contributiva ha “in un certo qual modo 'natura risarcitoria'” poiché sorge in conseguenza dell'esposizione all'amianto e costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione, con conseguente previsione ed applicazione di regimi prescrizionali diversi. Il beneficio di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 257 cit., infatti, è assoggettato a prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto, oltre soglia, ad amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. 18 La consapevolezza o la conoscibilità dell'esposizione alla sostanza patogena costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione e, solo ove sussista tale consapevolezza o conoscibilità, il prestatore – a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando – può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo diritto autonomo (cfr. Cass. Civ. n. 27149/2024; Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 2856/2017, ; Cass. n. 2351/2015). Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato che i ricorrenti hanno CP_63 certamente avuto consapevolezza della presenza dell'amianto nonché della relativa pericolosità non solo allorquando sono stati effettuate le operazioni di bonifica dell'immobile di Via Adria n. 4 di Palermo con conseguente trasferimento di tutti i dipendenti (v. articolo apparso sul quotidiano nazionale in atti), ma anche in seguito alla incontroversa e incontestata iniziativa (30.7.2004) dello stesso AN di LI con cui ha comunicato a tutti i dipendenti – e, dunque, anche ai ricorrenti – l'esito delle analisi svolte e comprovanti la presenza dell'amianto. Pertanto, stante il decorso di oltre dieci anni dalla data della acquisita consapevolezza (certamente sussistente sia per la comunicazione aziendale sia per l'avvenuto rilascio del palazzo di via Adria 4 di Palermo) a quella della proposizione del ricorso amministrativo, risulta comunque prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 L.n. 257/1992. Da ciò consegue l'evidente inammissibilità delle plurime eccezioni di illegittimità costituzionale ipotizzate nonché delle plurime richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Stante il rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia nonché dello stato della normativa e della giurisprudenza di legittimità all'atto dell'instaurazione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante;
[...] CP_1 condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dell' che liquida CP_63 in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 16.12.2025.
Il Giudice
18 Dott. Marcello Giacalone
19
19
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
) C.F._3 assistiti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma (C.F.: , e dall'Avv. Carlotta Di Giuseppe del Foro CodiceFiscale_4 di Palermo (C.F.: ), domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._5 Ezio Bonanni in Latina, Via B. Cairoli, n. 10, come da procure speciali rese in calce al presente ricorso ed allegate materialmente e telematicamente al presente atto RICORRENTI CONTRO
CP_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1 e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini (c.f. del foro di Milano e dall'avv. Delia Cernigliaro C.F._6 ( ), in forza di procura generale alle liti che si allega, CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' CP_1 presso l'avvocato Delia Cernigliaro. RESISTENTE Oggetto: benefici legge amianto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.12.2023, , e Parte_4 Parte_2
hanno adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Parte_3 Imerese nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante, osservando CP_1 che: quali dipendenti dell'ex AN di LI, sito in Palermo Via Adria 4, erano stati esposti per oltre 10 anni alle polveri di amianto in concentrazioni superiori allo 0,1 ff/cc, per una media giornaliera di oltre 8 ore. Hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, volere: accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti sono stati esposti professionalmente a polveri e fibre di amianto oltre la soglia di 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative, per ogni anno, e per tutti i periodi di lavoro di cui in premessa (capo I), ovvero per il diverso periodo, comunque ultradecennale, che fosse accertato e/o ritenuto dall'Ecc.mo Tribunale;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, alla rivalutazione dei singoli periodi di esposizione ad amianto, di cui al capo I della
1 premessa, con il coefficiente 1,5, ex art. 13, comma 8, l. 257/92, ed ex art. 47, comma 6 bis, l. 326/2003 e art. 3, comma 132, l. 350/2003, e in subordine con il coefficiente
1,25, e così con relativo diritto per ciascuno, alla ricostituzione della prestazione contributiva, con l'accesso anticipato al prepensionamento e alla maggiorazione pensionistica e, se nelle more in pensione, comunque alla ricostituzione della pensione con relativa maggiorazione per effetto dei benefici, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati, tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto dell'applicazione dei benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92, oltre interessi come per legge;
nel merito, accogliere le domande tutte dei ricorrenti come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in
2 forza delle produzioni documentali, che si i intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni e per gli effetti condannare l' a ricostituire e CP_1 rivalutare la posizione contributiva di ciascun ricorrente, con il coefficiente 1,5, ex art. 13 co. 8 L. 257/92 ed ex art. 47 comma 6bis della legge 326/03 ed art.3 comma 132 della legge 350/03, in applicazione della previgente norma in vigore all'atto di maturazione del diritto ai benefici, ovvero per effetto della maturazione del diritto a pensione, unitamente alla maggiorazione amianto, alla data del 02.10.2003, per effetto di quanto dedotto nella premessa in fatto con la produzione documentale, ovvero in subordine con il coefficiente 1,25, per i periodi di lavoro di cui al capo I della premessa in fatto, ovvero per il diverso periodo, comunque ultradecennale che fosse accertato e/o riconosciuto in corso di causa, ovvero anche ex art. 2058 c.c.; con condanna dell' al prepensionamento, ovvero, se nelle more in pensione, CP_1 alla costituzione della prestazione pensionistica e all'adeguamento dei ratei della prestazione in godimento, per effetto della maggiorazione amianto, con condanna al pagamento delle differenze di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi, ed ogni consequenziale ulteriore statuizione. In ogni caso, si chiede che trovino accoglimento tutte le domande degli odierni ricorrenti, per effetto della tutela comunitaria dei lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto, ovvero al danno biologico, per effetto dell'esposizione, nei termini di cui a Cassazione, IV sezione penale, n. 45935/2019 (doc.ti 15 e 16), con riferimento agli artt. 153 e 156 TFUE, e con riferimento all'art. 157 TFUE, e agli artt. 32, 35, 36 e 38 Cost., ovvero ex art. 3 Cost., con conseguente disapplicazione dell'art. 47 commi 1 e 5 della L. 326/03, ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di tali norme e in relazione all'art. 3, 32, 35, 36 e 38 Cost.; - In subordine: a. Rigettare qualsiasi eventuale eccezione di decadenza che fosse formulata da CP_1 per inapplicabilità della nuova normativa e alla luce dei principi di cui a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 24998 del 25.11.2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 7885/2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 14895/2015; Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5928/2015, Cass. Sez. Lavoro n. 21862/04 e Corte Costituzionale, sentenza n. 376/08, e - ove mai l'On.le Sig. Giudice ritenesse pertinenti le norme di cui all'art. 47 comma 5 della legge 326/03, si chiede che, in forza delle disposizioni di cui alle direttive 477/83/CEE e direttiva 2003/18/CE, 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 e artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del Trattato Istitutivo della Comunità europea, già artt. 117, 118, 118, 119, 120, del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea, trasfusi nel trattato sul Funzionamento dell'unione Europea
2 rispettivamente artt. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, oltre all'art. 141 (TCE) ora art. 157 (TFUE), e dei principi generali di cui in premessa e degli artt. 1, 20, 21, 27, 28, 31, 33, 34 e 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, e delle norme di cui agli artt. 1, Protocollo Addizionale 1, ed art. 14 ed altre, CEDU, anche ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 Cost. e dei principi del diritto comunitario, le norme di cui all'art. 47, l. 326/03 siano oggetto di disapplicazione, secondo i principi di cui a Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 19.01.2010, causa C-555/07, che si intende riscritta alle presenti conclusioni, ovvero nel caso di non disapplicazione si chiede che l'On.le Sig. Giudice disponga la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, a mente dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento 3 dell'Unione Europea, già art. 234 del Trattato CE, ai fini della esatta interpretazione delle fonti di diritto comunitario e per ottenere la sua esatta applicazione;
e ponendo così la seguente questione pregiudiziale: “Se osta con il disposto degli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del trattato istitutivo della Comunità europea, già artt. 117, 118, 118, 119, 120, del trattato istitutivo della comunità economica europea, ora trasfusi nel trattato sul Funzionamento dell'unione Europea rispettivamente artt. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, oltre all'art. 141 (TCE) ora art. 157 (TFUE), e con i principi di diritto di cui in premessa, di cui alla Direttiva Europea 477/83/CEE e 2003/18/CE, e 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, la normativa di recepimento di cui al D.Lgs. 277/91 e legge 247/92 e D.Lgs. n. 257/2006, come successivamente modificata con l'art. 47 commi 1 e 6 bis Legge 326/03, nella parte nella quale, su situazioni eguali, di medesima, qualificata esposizione, attribuiscono il beneficio della rivalutazione del periodo contributivo in modo difforme, e con decadenza di diritti già quesiti, entrati a far parte della sfera giuridica del ricorrente”; - ovvero, dichiari non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale in premessa formulata e previa sospensione del giudizio, emetta gli atti alla Corte Costituzionale, al fine di ottenerne la relativa declaratoria ed espunzione dall'ordinamento, ove non ritenga di poter interpretare le norme nel senso prospettato dal ricorrente, secondo i canoni interpretativi di supremazia costituzionale (Corte Costituzionale, Sentenza n. 198 del 2003); b. Rigettare qualsiasi eventuale eccezione di prescrizione che fosse formulata da per CP_1 insussistenza e infondatezza e alla luce dei principi di cui a Corte di Cassazione sez. lav. n. 18254/2019, Cass. 2856/2017, e - ove mai l'On.le Sig. Giudice ritenesse applicabile la norma di cui all'art. 2946 c.c., se ne eccepisce fin da ora l'infondatezza, ovvero la illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 8 L. 257/92 nella misura in cui una prestazione di natura pensionistica, perché ancorata sulle norme di cui all'art. 38 della Costituzione, è soggetta a prescrizione, e comunque per violazione anche delle norme di cui agli artt. 3, co. 1 e 2; 32, 35, 36 Cost., ovvero ex art. 24 e 111 Cost.; ovvero si chiede la disapplicazione della norma di cui all'art. 2496 c.c. e/o dell'art. 13 co. 8 L. 257/92 nella parte in cui, per il profilo di ritenuta prescrittibilità del diritto, per contrasto con le norme di diritto comunitario, e/o si chiede che il Tribunale disponga il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, con il seguente quesito: 'Se osta il diritto comunitario, in relazione alla direttiva 477/83/CEE, in relazione alla condanna subita dalla Repubblica Italiana per tardivo recepimento, giusta decisione della Corte di
3 Giustizia in data 13.12.1990 in relazione alla procedura di infrazione n. 240/89, che il diritto al risarcimento nella misura contributiva possa essere oggetto di prescrizione e ciò dopo che l'Ente ha violato una legge dello Stato che gli CP_1 imponeva di conteggiare esattamente la contribuzione con il coefficiente 1,5, così come da premiare l'inerzia dell'Ente con l'espropriazione e/o estinzione del diritto già maturato in relazione all'art. 1 prot. 1 CEDU e per la discriminazione rispetto a coloro per i quali invece l'accredito è stato effettuato, e quindi in relazione all'art. 14 CEDU', ovvero in relazione all'art. 157 TFUE tenendo presente che le prestazioni di rivalutazione contributiva di natura previdenziale rientrano a pieno titolo nelle retribuzioni e in riferimento alla protezione dei lavoratori rispetto ai 4 rischi di infortunio sul lavoro, considerate tali anche le malattie/infortunio come quelle asbesto correlate'. in via assolutamente subordinata, e per mero tuziorismo, condannare comunque ad adeguare la posizione contributiva di tutti i CP_1 ricorrenti, con il coefficiente 1,5 utile a maturare preventivamente il diritto a pensione, a titolo di esecuzione specifica, ovvero adempimento specifico, e/o risarcimento in forma specifica, e con il coefficiente 1,5, e in subordine con il coefficiente 1,25 in accoglimento delle domande formulate come nella premessa in fatto e in diritto del presente atto, che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
Domanda subordinata di accertamento. Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande principali, si chiede, anche per effetto di quanto articolato sub capo I, che si disponga comunque l'accertamento dell'esposizione professionale ad amianto di tutti i ricorrenti, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, anche nella non creduta ipotesi di decadenza del diritto, avendone tutti i ricorrenti l'interesse specifico ex art. 100 c.p.c.; Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
1. Prova per testi diretta e contraria. Si chiede l'ammissione della prova per testi [Cassazione, Sez. Lav., n. 1392/2009; Cassazione, IV sezione penale 12151/2020, ed ex multis], diretta e contraria, con l'escussione dei seguenti testi: SI.ri , residente in [...], CP_2
, residente in [...], residente in [...]; Controparte_3 Controparte_4
residente in Palermo;
residente in Palermo, Controparte_5 Controparte_6 Viale Saturno n. 9; residente in Trappeto (PA), alla C. da Colonna Controparte_7 SNC;
residente in Palermo, Via Isidoro Carini n. 7; Controparte_8 CP_9
residente in [...];
[...] Testimone_1 residente in [...]; residente Testimone_2 in Palermo (PA) alla via Imperatore Federico n. 28; residente in [...]; residente in [...]; residente in [...] n. 253; residente in [...]12; CP_13 CP_14
residente in [...]; Lo Voi residente
[...] Tes_3 in Palermo (PA) alla Via Tevere n. 24; residente in [...]; residente in [...] Giuseppe Perrota n. 19; residente in [...] n. 6; residente in [...]; Controparte_18 [...]
residente in [...]; CP_19 Testimone_4 residente in [...]; residente in [...]
4 Palermo (PA), alla Via Altofonte n. 97/a; residente in [...]; residente in [...]; residente in [...] n. 9; residente in [...] 74; residente in [...]; CP_24 [...]
residente in [...]; residente CP_25 Controparte_26 in Palermo alla Via Lombardia n. 8; residente in [...]
Sciuti n. 180; residente in [...]; CP_28
residente in [...]; Controparte_29 CP_30 esidente in Palermo in Corso Calatafimi n. 450; residente
[...] CP_31 5 in Palermo alla Via Ammiraglio Umberto Cagni n. 61; residente Controparte_32 in Palermo alla Via Partanna Mondello n. 31; residente in [...]
Palermo alla Via Dante n. 28; residente in [...] n. 48; residente in [...]; CP_35
residente in [...]; CP_36 CP_37 residente in [...]in Largo Francesco Garufi n. 4;
[...] Controparte_38 residente in [...]; residente Controparte_39 in Palermo alla Via Giotto n. 68; residente in [...] Cantieri n. 35; residente in [...]; Controparte_41
residente in [...]; CP_42 Tes_6 residente in [...]; residente
[...] CP_43 in Palermo alla Via Tramontana n. 85; residente in [...]; residente in [...] Giuseppe Perrotta n. 15; residente in [...] Campolo n. 92; residente in [...]; Testimone_9
residente in [...]; Tes_10 Tes_11
residente in [...];
[...] Controparte_45 residente in Palermo in Corso Alberto Garufi n. 8; residente in CP_46 Palermo alla Via Bernini n. 5; residente in [...]; residente in [...] Angelo Poliziano n. 11; residente in [...] Cesenatico n. 17; residente in [...] 112; residente in [...], alla Località Pedone n. 14; Controparte_49
residente in [...]; Controparte_50 Controparte_51 residente in Palermo (PA) in Corso dei Mille n. 923/A; residente in Testimone_13 Palermo alla Via Filippo Paruta n. 10/h; residente in [...]; residente in [...] Rosario Riolo n. 3; residente in [...] Sebastiano La Franca n. 67; residente in Trappeto (PA), alla C. Controparte_7 da Colonna SNC;
residente in Palermo alla Via Domenico CP_52 Costantino n. 5; residente in [...] Galliano n. 29; residente in [...]; Controparte_54
residente in [...]; CP_24 CP_55
residente in [...];
[...] CP_56 residente in [...] pal F;
residente in Controparte_57 Sant'Agata Li Battiati (CT), Via Dante Maiorana, n. 2; residente Testimone_15 in Luan Denise – Aci Catena, Via IV Novembre, n. 138/F; Persona_2
5 residente in [...] pal F;
residente a[...]; residente in [...]
(TP), Via Rosa Balistreri, n.
2. Si chiede che i testi indicati siano escussi sui capitoli da 1 a 44, da 57 a 60 della premessa in fatto che si intendono per ivi riscritti e tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”, e sui seguenti ulteriori capitoli: “Vero che all'interno della sede dell'ex AN di LI di Palermo, Via Adria, erano allocati PC, archivi elettronici, macchinari, calcolatori, sistemi informatici e di processo per l'elaborazione dei dati, composti con materiali in amianto”; “Vero che i macchinari, processori posti all'interno della struttura dell'ex AN di LI, di Via Adria, unitamente ai computer e al sistema di acquisizione verifica e controllo dati, erano 6 collegati da cavetteria rivestita in amianto”; “Vero che la cavetteria di tutt I sistemi informatici ed elettrici presenti presso la struttura della di Palermo era CP_60 coibentata in amianto e posta al di sotto della pavimentazione, ovvero sulle pareti coperta da pannelli di amianto”; “Vero che la struttura dell'ex AN di LI era composta di 4 piani, in cui erano allocati gli uffici che erano suddivisi tra di loro mediante pannelli in amianto”; “Vero che la pavimentazione del plesso della erea composta da pannelli ignifughi in amianto, galleggianti, usati per CP_60 passare nuovi cavi, infatti, tali pannelli venivano spostati, tagliati, al fine di predisporre gli spazi interni degli uffici in relazione alle continue riorganizzazioni del personale e del lavoro”; “Vero che le lavorazioni dei passaggi dei cavi e, quindi, di spostamento e taglio dei pannelli veniva effettuata negli orari d'ufficio, in presenza di tutti i lavoratori e quindi anche dei ricorrenti”; “Vero che i piani erano composti da unici grandi ambienti, senza separazione di locali, con posizioni mobili creati mediante l'apposizione di pannelli di amianto”; “Vero che le pareti erano composte da pannelli di amianto e il pavimento era c.d. galleggiante ed ospitava tutta la cavetteria, sia delle attrezzature informatiche, quali calcolatori, unità a nastri, sia degli uffici (pc, stampanti, etc.)”; “Vero che il plesso dell'ex AN di LI, presso cui hanno lavorato i ricorrenti, era composto da 4 piani adibiti ad uffici, di cui il pian terreno e il seminterrato, destinati ai calcolatori e alle apparecchiature informatiche e tra un piano e l'altro, vi erano i c.d. interpiani, anch'essi rivestiti in amianto”; “Vero che il controsoffitto di tutta la struttura era costituito da pannelli in amianto, anch'essi mobili, in quanto attraversati dalla cavetteria di collegamento di tutte le attrezzature informatiche, dai calcolatori, alle unità di dischi, unità di nastri, agli uffici, ai pc, alle stampanti, ai processori dati, etc., soggetta a continua manutenzione per le diverse dislocazioni delle postazioni di lavoro”; “Vero che il sistema di aria condizionata di tutta la struttura era pervaso da un sistema di conduzione rivestito da amianto, che rilasciava, negli ambienti di lavoro, a causa del continuo funzionamento, polveri e fibre di amianto, che si accumulava sulle scrivanie”; “Vero che i macchinari e soprattutto i calcolatori, per scongiurare un blackout, necessitavano di mantenere una costante bassa temperatura, pertanto, una regolare areazione mediante l'aria condizionata che veniva forzata nei locali attraverso delle griglie metalliche, con l'utilizzo delle pompe situate sempre nella struttura all'interno del seminterrato”; “Vero che il funzionamento costante e continuo delle pompe dei condizionatori e dell'aria di condizionamento, che veniva veicolata mediante le condutture in amianto e griglie metalliche, determinava l'aerodispersione delle polveri e fibre di amianto, dei sistemi di condizionamento, che si disgregavano dall'impianto e venivano veicolate
6 all'interno degli ambienti di lavoro, visibili ad occhio nudo”; “Vero che le pareti divisorie degli uffici erano in amianto in quanto necessitavano spesso di diverse dislocazioni, ai fini della riorganizzazione sia del lavoro che del personale”; “Vero che le pareti mobili delle postazioni di lavoro venivano continuamente spostate e che perciò stesso, si usuravano causando rilascio di polveri nell'ambiente di lavoro”;
“Vero che i pannelli venivano perforati e tagliati al fine di adattare il sistema di cavetteria dei macchinari e delle attrezzature elettroniche che ogni operatore doveva utilizzare nello svolgimento della sua mansione”; “Vero che la struttura dell'edificio dell'ex AN di LI, oggi era composta da amianto, nel pavimento, CP_60 nelle pareti, nel controsoffitto”; “Vero che all'interno del sito vi erano caldaie e 7 bruciatori con guarnizioni in amianto?”; “Vero che i ricorrenti sono stati esposti ad amianto degli intonaci, del mattonato, delle coibentazioni, ovvero quello spruzzato sulle pareti, dei pannelli divisori e manipolato la componentistica in amianto degli impianti informatici, elettrici, termici e di condizionamento”; “Vero che i tramezzi delle postazioni di lavoro erano mobili ed in cartone amianto e venivano spostati con frequenza per creare nuove postazioni di lavoro, in particolare secondo le stagionalità proprie dell'attività bancaria”; “Vero che gli operai della manutenzione eseguivano in loco forature con il trapano, provvedevano alle diverse collocazioni e spostamenti dei pannelli di amianto”; “Vero che i tubi della caldaia di riscaldamento dell'edificio erano in amianto, così come la tubazione di condizione del riscaldamento”; “Vero che l'impianto di condizionamento era in amianto, come gli impianti elettrici ed idrici e della rete telefonica”; “Vero che gli impianti di condizionamento elettrici, di rete telefonica ed idrici, sarebbero dovuti rimanere confinati dal controsoffitto che, però, veniva rimosso quotidianamente per le manutenzioni e le ricollocazioni delle lampade in seguito alle ristrutturazioni del personale”; “Vero che il sistema di areazione dei locali di Via Adria 4 era strutturato in modo che l'aria (calda o fredda in base alla stagione) venisse veicolata attraverso delle griglie di areazione presenti nelle stanze con aria pompata dai locali sotterranei dove erano ubicate le pompe di aria fredda/calda. Locali anch'essi concepiti con amianto”; “Vero che i main-frame (calcolatori principali), ubicati al pianterreno nella sala macchine del ced di via adria 4 venivano costantemente tenuti a basse temperature con un sistema di areazione a pavimento con aria convessa e veicolata sempre dalle pompe risiedenti in locali concepiti con pannelli di amianto”;
“Vero che i ricorrenti, durante la loro normale attività di informatici, oltre che respirare l'aria delle proprie stanze intrisa di polveri e fibre di amianto, respiravano l'aria della sala elaboratori dove si recavano giornalmente per verifiche attinenti alle proprie mansioni informatiche”; “Vero che in occasione dei costanti lavori di manutenzione le fibre e le polveri di amianto si depositavano sulle scrivanie dei ricorrenti;
” “Vero che gli ambienti erano pulverulenti”; “Vero che il sistema di areazione dei locali di Via Adria 4 era strutturato in modo che l'aria (calda o fredda in base alla stagione) venisse veicolata attraverso delle griglie di areazione presenti nelle stanze con circolazione forzata della stessa”; “Vero che i main-frame (calcolatori principali), ubicati al pianterreno nella sala macchine del Centro Elaborazione Dati di Via Adria 4 venivano costantemente tenuti a basse temperature con un sistema di diffusione dell'aria a pavimento con circolazione forzata della stessa”; Vero che durante le normali ore di lavoro, per effetto delle riorganizzazioni aziendali, venivano rimodulati gli ambienti e le stanze del centro elettronico di Via
7 Adria 4 del AN di LI al fine di ospitare i ricorrenti, con taglio dei pannelli che formavano parete delle stanze e dei pannelli del pavimento galleggiante per consentire anche il passaggio dei cavetti di collegamento dei terminali con il Computer principale;
Vero l'edificio del AN di LI era composto da complessivi 4 piani adibiti ad uffici, oltre al pianterreno ed ai due seminterrati destinati ai calcolatori e a tutte le apparecchiature informatiche del Centro di Elaborazione Dati (unità a dischi, unità a nastri, unità stampanti, unità di telecomunicazione etc.). Vero che l'edificio era composto da interpiani composti e contenenti materiali in fibre da amianto, utilizzato come materiale isolante per le apparecchiature di funzionamento degli impianti elettrici e di condizionamento, 8 interpiani oggetto di continue ispezioni da parte del personale deputato alla manutenzione degli impianti stessi. Vero che i piani della struttura del AN di LI, di Palermo Via Adria erano composti da un'unica superfice priva di pareti fisse, con la presenza di pareti mobili composte da pannelli ignifughi e coibentate in amianto e gli interni furono realizzati mediante l'uso di pannelli in amianto che fungevano da separatori tra stanze 'mobili' e corridoi. Le postazioni e le stanze erano a geometria variabile e spostate in funzione delle esigenze tempo per tempo. Vero che la pavimentazione calpestabile dei piani del plesso del AN di LI, di Palermo Via Adria era modulabile e in amianto, e che era poggiata su di una struttura in metallo rialzata rispetto al reale pavimento del piano, al fine di consentire la presenza nello spazio ricavato sotto il pavimento calpestabile di tutta la cavetteria sia delle attrezzature informatiche, linee elettriche e di telecomunicazioni per i calcolatori, le unita a dischi, le unità a nastri, le stampanti centrali, etc., sia degli uffici e annesse linee elettriche e di telecomunicazioni, cavetteria dei pc individuali, delle stampanti locali, tubazioni dei circuiti di raffreddamento, etc... Vero che il controsoffitto dei piani, del plesso del AN di LI, di Palermo Via Adria era realizzato con pannelli di amianto, ed ospitava sia gli impianti elettrici per l'illuminazione dei locali, sia gli impianti di rete telefonica che sezioni degli impianti di condizionamento;
Vero che il controsoffitto veniva rimosso quotidianamente per le manutenzioni, che avvenivano in presenza dei ricorrenti, e le ricollocazioni delle lampade in seguito alle ristrutturazioni dei locali e uffici assegnati al personale. Vero che l'impianto di climatizzazione di tutta la struttura, indispensabile per mantenere le temperature di servizio richieste (intorno ai 16°C) per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche, era costituito da un sistema misto di caldaie e di pompe di calore, rivestito e con parti in amianto (per il raffreddamento/ riscaldamento) con circolazione forzata (acqua/aria) e con la presenza di tubature idrauliche, coibentate con materiali contenente fibre in amianto;
Vero che l'impianto di conduzione forzata di aria veniva prelevata dagli interpiani con pompe di aspirazione ed immessa nei locali, in cui lavoravano i ricorrenti e l'aria veniva immessa sia direttamente sotto il pavimento mobile che attraverso delle griglie metalliche poste al limitare del controsoffitto, determinando una elevata aerodispersione delle polveri e delle fibre di amianto negli ambienti di lavoro dei ricorrenti;
Vero che l'ambiente di lavoro era di continuo sottoposto a lavori di modifica delle planimetrie, ristrutturazioni e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, e tali attività consistevano nel rimuovere sia i pannelli, in amianto, di separazione degli ambienti che quelli posti sul pavimento galleggiante e venivano effettuate mentre i ricorrenti svolgevano le loro
8 mansioni, quindi con esposizione diretta e per contaminazione ambientale delle polveri e fibre di amianto che si sfaldavano a causa della movimentazione;
Vero che le esigenze di adeguamento continuo degli impianti e/o di modificazione degli spazi in relazione alle continue riorganizzazioni del personale e del lavoro comportavano l'aggiustamento e rimodellamento dei pannelli di separazione delle postazioni che perciò stesso venivano tagliati, forati, aggiustati con l'ausilio di frese etc.; Vero le attività di adeguamento strutturale, ristrutturazione e modifica degli ambienti avvenivano mentre il personale espletava le altre attività (i turni erano di 24 ore, sette giorni su sette) e in presenza dei ricorrenti che svolgevano la loro mansione, per più di 8 ore al giorno, compresi i giorni festivi;
Si chiede che i testimoni indicati 9 siano escussi su tutti i capi di cui alla premessa in fatto del presente ricorso, anche alla luce del contenuto della comparsa di costituzione avversaria, “Vero che i ricorrenti vennero da voi informati, nell'autunno del 2016, dell'iniziativa della della redazione di un capitolato per la bonifica del sito della di CP_60 CP_60 Palermo, Via Adria?” “Vero che i ricorrenti vennero da voi informati, nell'autunno del 2016, del capitolato della Società BALISTRERI S.r.l., incaricata della bonifica di amianto del sito di Palermo, Via Adria?” “Vero che i ricorrenti hanno CP_60 assunto consapevolezza di essere stati esposti a polveri e fibre di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll, per un periodo ultradecennale, a seguito della acquisizione degli atti del capitolato della Società BALISTRERI S.r.l., incaricata della bonifica da amianto del sito della di Palermo, Via Adria?” “Vero che ha CP_60 coadiuvato i SI.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tra l'inverno del 2016 e la primavera del 2017 alle verifiche contributive
[...] delle posizioni al fine di verificare il conteggio contributivo dell' in CP_1 CP_1 applicazione dei benefici per esposizione ad amianto?”; che quindi qui si intendono tutti riscritti preceduti dalla locuzione “vero che” e su tutti i capitoli che fossero articolati da anche quale prova contraria. Senza voler invertire l'onere della CP_1 prova, circa il decorso dei termini prescrizionali, come consapevolezza e conoscenza della sussistenza di essere stati esposti a polveri e fibre di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll per un periodo ultradecennale e quindi di un diritto da poter far valere, si chiede l'ammissione della prova testimoniale con i SI.ri Controparte_50 residente in [...], residente in [...]h, residente in Palermo (PA) in Controparte_51 Corso dei Mille n. 923/A e residente in Palermo alla Via Controparte_9 Felicia Impastato n. 35, da anni impegnati in attività sindacale in tutela dei lavoratori, affinché siano escussi affinché siano escussi sui capitoli da 52 a 55 della parte in fatto del presente ricorso, che si intende qui riscritto e preceduto dalla locuzione Vero che e sui seguenti specifici capitoli: Si chiede, altresì, di escutere in qualità di testi, circa il decorso del termine prescrizionale, decorrente dalla consapevolezza della violazione operata da il SI.ri CP_1 Controparte_50 residente in [...], residente in [...]h, residente in Palermo (PA) in Controparte_51 Corso dei Mille n. 923/A e residente Palermo alla Via Felicia Controparte_9 Impastato n. 35, da anni impegnati in attività sindacale in tutela dei lavoratori, affinché siano escussi sui capitoli da 52 a 55 della parte in fatto del presente ricorso, che si intende qui riscritto e preceduto dalla locuzione Vero che e sui seguenti specifici capitoli: “Vero che dalle verifiche effettuate delle singole posizioni
9 contributive, è risultato che, sia per lei, che per i SI.ri , Parte_1
, l' aveva accreditato i contributi con Parte_2 Parte_3 CP_1 il coefficiente 1,0 anziché con il coefficiente 1,5?”; “Vero che tra l'inverno del 2016 e la primavera del 2017, i ricorrenti hanno assunto consapevolezza dell'inadempimento di alle disposizioni di legge in materia di amianto e del CP_1 mancato accredito da parte di dei benefici per esposizione qualificata ad CP_1 amianto, motivazione per la quale sono state inoltrate specifiche istanze – domande all' di adeguamento delle posizioni contributive in applicazione dell'art. 13, CP_1 comma 8, L. 257/92 e ss. modifiche?”;
2. CTU tecnica, anche ai sensi della norma di cui all'art. 445 c.p.c.. Sulla base di quanto dedotto e prodotto, si chiede 10 l'ammissione della CTU tecnico ambientale, ai fini della conferma su base presuntiva ed in base al criterio della verosimiglianza [in riferimento all'art. 3 comma 7 Decreto Ministeriale del 27.10.2004, alla Circolare n° 90 del CP_61 29.12.2004 e alla sentenza della Corte di Cassazione - sez. Lavoro n. 16119 del 01.08.2005, oltre che alla circolare n° 7876/bis del 16.02.2006], CP_61 dell'esposizione qualificata dei ricorrenti, e affinché il CTU, sulla base dei doc.ti già richiamati, e tenendo conto della legge scientifica/algoritmo: E= Σ(cᵢ * hᵢ)/hanno tratta dall'ente tedesco Hauptverband der Berufsgenossenschaften, e l'applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017, calcoli e confermi l'esposizione qualificata alle polveri e fibre di amianto dei ricorrenti. In particolare, il CTU dovrà chiarire lo stato dei locali, la presenza di amianto, la componentistica strutturale dell'edificio dell'ex AN di LI in Palermo, Via Adria, dello stato dei macchinari informatici, della coibentazione e rivestimenti della cavetteria, dei pannelli divisori, della pavimentazione e del controsoffitto in amianto, nonché dell'impiantistica di condizionamento, idraulica, riscaldamento ed elettrica, con parti in amianto, nonché l'eventuale bonifica. La CTU non può non essere ammessa, attesa la natura tecnica della controversia, e giusta Cass. Civ. Sez. Lavoro, n. 15800/06 e perché nel caso di specie trattasi di CTU percipiente Cass. S.U. 9522/9625. 3. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c., nei confronti della ASL di Palermo, ovvero quella ritenuta territorialmente competente, circa i piani di lavoro, ex art. 34 del D.Lgs. 277/91, e delle relazioni annuali ex art. 9, l. 257/92 relative alle attività di servizio e materiali in amianto impiegati nel sito dell'ex AN di LI in Palermo, Via Adria. Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale disponga ordine di esibizione nei confronti della , ovvero quella ritenuta Parte_5 competente dei dati epidemiologici relativi ai casi di patologie di origine professionale asbesto correlate tra i dipendenti dell'ex AN di LI, oggi
[rilevanti Corte di Cassazione, sez. lav., n. 15286/2011; Cassazione, sez. CP_60 lav., sent. n. 9192/12, e ancora Cass. Sez. Lav., sent. 14912/12 - perché rileva anche il rischio di contrarre patologie asbesto correlate, come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 16119 del 2005; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sent. n. 15286 del 2011]. Oltre ai dati epidemiologici, che rilevano, anche i dati relativi alla presenza di amianto e quindi i piani di lavoro per lo smaltimento ex art. 34 del D.Lgs. 277/91, di cui all'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e di cui all'art. 118 del D.Lgs. 106/09, ed in ordine alle relazioni annuali ex art. 9 della l. 257/92 della quali atti assolutamente indispensabili, ai fini della conferma del rischio CP_60 morbigeno e della sussistenza delle lavorazioni e dei materiali in amianto, nonché
10 ogni altro atto ispettivo in ordine alla presenza di amianto presso il sito CP_62
di Palermo, Via Adria, nonché ogni atto relativo allo smaltimento e bonifica di
[...] amianto della struttura e dei macchinari, dei sistemi informatici, dei computer, delle stampanti, della cavetteria, dei processori, dei sistemi elettrici, idrici, di condizionamento, di riscaldamento, di aerazione, della pavimentazione, del controsoffitto e dei pannelli divisori delle postazioni di lavoro, e ai quali i ricorrenti non possono accedere direttamente e diversamente. Nel contempo, si chiede che venga disposta richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c., a carico della stessa
[...]
, nonché degli organi di vigilanza, verifica, controllo e ispezione della Parte_5 (ex AN di LI di Palermo, Via Adria), circa la presenza, impiego e CP_60 11 smaltimento dell'amianto nel sito anche in relazione alle attività di smaltimento del 2016, in relazione al doc. 7. 4. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell' (ex AN di LI) di Palermo, Via Adria. Poiché i ricorrenti, per CP_60 vedersi accolte le sue loro domande, devono dimostrare l'esposizione all'amianto, nel senso voluto dalla norma e chiarito dalla Corte Costituzionale, si rende necessario acquisire, per ordine di esibizione a carico dell' (ex AN di CP_60 LI), copia delle progettazioni dei locali ove i ricorrenti hanno svolto la loro attività di lavoro e di tutti gli atti relativi allo smaltimento dell'amianto, per il quale si necessita di imprese specializzate per il prelievo, trasporto e stoccaggio e sua conservazione, presso particolari discariche, di tutti gli atti relativi alla verifica dello stato di manutenzione della struttura in amianto, nonché delle scritture contabili ed in particolare del registro acquisti, DVR, al fine di verificare l'acquisto ed utilizzo di amianto o comunque di materiali e/o materie prime contenenti amianto, ovvero dei macchinari, computer, stampanti, processori, condizionatori, etc. Inoltre, si rende necessario acquisire, sempre per ordine di esibizione a carico dell' (ex AN di LI), tutti gli atti e documenti relativi allo stato di CP_60 servizio dei ricorrenti, ai documenti attestanti le loro mansioni e quant'altro necessario per la questione di cui è causa e relativamente al sito di Palermo (PA).
5. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c., nei confronti della di Palermo ovvero quella ritenuta territorialmente CP_61 competente, in riferimento anche agli accertamenti circa la presenza e l'utilizzo di amianto presso il sito (ex AN di LI) in Palermo, Via Adria. Si chiede CP_60 all'Ecc.mo Tribunale di voler ordinare all , ex art. 210 c.p.c., di esibire tutti CP_61 gli atti e di fornire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.c., informativa, circa la presenza dell'amianto nel sito di Palermo, Via Adria, ove i ricorrenti hanno prestato attività di lavoro e copia di tutti gli atti di indagine, rilievi, sopralluoghi, ispezioni, misurazioni eseguiti da Contarp, deputata alle indagini tecniche per il rilascio dei certificati ex art.13 comma 8 e 7 legge 257/92. 6. Ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell' competente. Poiché al fine dell'applicazione dei benefici CP_1 di cui alla L. 257/92, modificata dalla L. 271/93, ex art. 13, comma 8, ed ex art. 47 comma 6 bis legge 326/03 e art. 3 comma 132 legge 350/03 e successive modifiche, è necessario individuare le posizioni contributive dei ricorrenti, al fine di rivalutare i singoli periodi di esposizione per 1,5, si rende necessario disporre ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., a carico dell' competente, di tutta la CP_1 documentazione, ivi compreso gli estratti conto, relativi a ciascuna posizione contributiva e previdenziale dei ricorrenti. L'ordine di esibizione è pertinente al fine di ricostruire con l'adeguamento le posizioni previdenziali e così con l'adeguamento
11 della prestazione pensionistica e così stabilire l'importo adeguato e maggiorato del 50% per i periodi di esposizione all'amianto di ciascun ricorrente.”. CP_ L' nel costituirsi ha eccepito: le domande proposte in sede amministrativa dai ricorrenti erano state bocciate in quanto nessuno di essi aveva presentato domanda all' entro il 15.6.2005; per tale motivo i ricorrenti erano incorsi in decadenza CP_61 ex art 47, comma 5, l. n. 326/2003, non avendo nessuno dei tre dimostrato di avere i requisiti (contributivo e anagrafico) necessari per maturare il diritto alla pensione alla data del 2.10.2003; l'inammissibilità del ricorso, per il riconoscimento dei periodi successivi all'entrata in vigore della Legge n. 257/ 1992, posto che coloro che avevano iniziato la propria attività lavorativa successivamente all'entrata in 12 vigore della citata legge non rientravano nell'ambito di previsione della normativa in materia;
la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e prescrizione dei singoli ratei atteso che essi avevano avuto consapevolezza della presenza dell'amianto quanto meno dal 1.1.2005. Infatti, il AN di LI aveva comunicato con una nota formale inviata a tutti i dipendenti che prestavano attività lavorativa presso la stabile di Via Adria, che, a seguito di accertamenti effettuati da una ditta specializzata, era stato verificato che nei suddetti locali erano presenti manufatti e parti di edificio contenenti amianto. Pertanto, nel 2005 - a seguito della suddetta comunicazione formale ad opera dell'allora AN di LI -, un gruppo di dipendenti che prestavano attività lavorativa presso il suddetto stabile aveva agito con ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere l'immediato ordine di sgombero nei confronti del AN di LI dei locali di Via Adria e a seguito della concessione di detto provvedimento, divenuto definitivo e non impugnato dall' di credito, lo stesso era stato eseguito con trasferimento CP_63 di tutti i dipendenti, i ricorrenti compresi, presso altre strutture adeguate, con conseguente totale cessazione di ogni attività lavorativa e di ogni eventuale esposizione alle pericolose polveri. Ciò che spiegava perché la domanda di riconoscimento dell'esposizione dei ricorrenti alle polveri di amianto si era fermata al 1.1.2005. Poiché la domanda amministrativa era stata presentata nel 2022, era decorso il termine prescrittivo di 10 anni;
in ogni caso erano prescritti i ratei maturati nel decennio antecedente;
l'infondatezza nel merito della pretesa stante la genericità delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie. Ha quindi concluso chiedendo
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per i motivi tutti sopra illustrati;
In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/92 e successive modificazioni e, per l'effetto, rigettare il ricorso per i motivi tutti sopra illustrati. Ove ritenuto sussistente il diritto azionato, accogliere l'eccezione di prescrizione decennale della rivalutazione contributiva e/o dei singoli ratei come formulata in narrativa Vinte le spese In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede che l'On.le Tribunale voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'ex AN di LI, ora sede di Palermo o sede CP_60 generale, di esibire tutta la documentazione relativa sia agli accertamenti che furono svolti negli anni presso il plesso di Via Adria n. 4, sia alle comunicazioni effettuate al personale di Via Adria in ordine al rischio e/o alla presenza di amianto nei locali in questione, sia, ancora, di voler precisare le date esatte in cui ogni singolo ricorrente fu trasferito dallo stabile di Via Adria a seguito del provvedimento
12 d'urgenza emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, negli anni tra il 2004 ed il 2005, sia la data a partire dalla quale lo stabile di Via Adria fu definitivamente dismesso. Ed ancora, sempre senza inversione dell'onere della prova, ordinare ex art. 210 c.p.c., all'U.O.S. Controllo e Vigilanza dell'ASP di Palermo di voler esibire tutti i controlli e gli accertamenti effettuati sui dipendenti dell'ex AN di LI addetti allo stabile di Via Adria n. 14 a Palermo, nonché le note prot. 6818/Spresal del 25.7.2006 e la nota prot. 6819 del 25.7.2006. Sempre in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, assumere informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Palermo in ordine al procedimento ex art. 700 c.p.c. azionato dai dipendenti dell'ex AN di LI, ora negli anni 2003 2005, contro il CP_60 13 suddetto Istituto di credito per lo sgombero dello stabile di Via Adria n. 14. Ammettere prova per testi con il legale rappresentante dell'ex AN di LI, ora o con un suo delegato, sul seguente articolato di prova: “vero che nel CP_60 corso del 2004 fu inviata a tutti i dipendenti che prestavano servizio presso lo stabile di Via Adria n. 14 una nota con la quale si comunicava l'avvenuto accertamento della presenza di materiali e manufatti in amianto nel suddetto stabile”; “vero che nel corso del 2004 o in epoca di poco successiva, anche in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, fu disposto il trasferimento di tutti i dipendenti dallo stabile di Via Adria con conseguente suo sgombero integrale a causa della presenza di amianto nei locali di Via Adria n. 14”; “vero che, già in epoca antecedente al 2004, i dipendenti che prestavano servizio presso i locali di Via Adria n. 14 erano a conoscenza che all'interno dei locali erano presenti manufatti in amianto e che i dipendenti, tra cui anche i ricorrenti, avevano manifestato la loro contrarietà a svolgere la propria attività lavorativa nei suddetti locali”. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi articolata da controparte, ai capitolati indicati in ricorso quanto, come detto, aventi ad oggetto circostanze da provare in via documentale. Ammettere prova per testi con il legale rappresentante dell'
[...] sul seguente articolato di prova: “confermo la Controparte_64 circostanza riportata nell'articolo del 9.2.2018 che qui mi si rammostra”. Ammettere l' a prova contraria con i testi indicati da controparte e, senza CP_63 inversione alcuna dell'onere della prova, sui seguenti articolati di prova: “vero che nel 2004 fu inviata a tutti i dipendenti che prestavano servizio presso lo stabile di Via Adria n. 14, me compreso, una nota con la quale si comunicava l'avvenuto accertamento della presenza di materiali e manufatti in amianto nel suddetto stabile”; “vero che nel corso del 2004 o in epoca di poco successiva, anche in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, fu disposto da parte dell'ex AN di LI il trasferimento di tutti i dipendenti dallo stabile di Via Adria con conseguente suo sgombero integrale”. Ci si oppone alla CTU tecnico ambientale richiesta da controparte. Condannare i ricorrenti al pagamento integrale delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 depositate dalle parti Il ricorso è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. I ricorrenti sono dipendenti dell'ex AN di LI, rispettivamente, dal 26.10.1987, dal 2.3.1987 e dall'1.10.1992.
13 Essi deducono che per oltre dieci anni (rispettivamente fino al 31.12.1998, al 1.9.2005 e al 31.12.2005) sarebbero stati espositi alle polveri di amianto presenti nella sede di lavoro, sita in Palermo, via Adria 4 in misura superiore al limite legale. Per detta ragione hanno presentato domanda amministrativa all' , CP_1 rispettivamente, l'8.3.2022, il 9.3.2022 e il 16.3.2022: dunque, rispettivamente, dopo oltre 23 anni dalla predetta data il primo, e 16 anni gli altri due. Al momento della domanda amministrativa, essi risultano avere, rispettivamente, 53, 63 e 54 anni sì che nessuno dei tre ha l'anzianità anagrafica richiesta per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ossia 67 anni. Logicamente detto requisito è assente anche nell'ottobre 2003, non diversamente dal 14 requisito contributivo atteso che nel 2003 i ricorrenti avevano, rispettivamente, 16, 16 e 11 anni di anzianità contributiva che, anche calcolati col meccanismo dell'art. 13 vigente ante 2003, diventerebbero 24, 24 e 16 anni e mezzo. Dal che logicamente consegue che non avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico anche considerando la maggiorazione prevista dalla legge n. 257/1992, né avendo presentato alcuna domanda all' anteriormente al 1.10.2003, essi CP_61 sono esclusi dalla previsione dell'art. 47 d. l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 con modifiche che hanno interessato anche detto ultimo articolo con l'introduzione del comma 6-bis per cui “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.”. Così come sono esclusi dalla previsione dell'art. 3, comma 132 della L. n. 350/2003 secondo cui “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all o che ottengono sentenze favorevoli per cause CP_61 avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL….”. Pertanto, essi avrebbero dovuto inoltrare domanda all' come previsto dall'art. CP_61 47, co. 5 d.l. n. 269/2003 secondo cui “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla CP_61 Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta CP_61 Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.” Il quadro normativo sopra richiamato viene interpretato nel senso che “questa Corte ha indicato a quale platea di soggetti si riferisce la disposizione;
più precisamente, ha individuato la platea di soggetti che non sono destinatari della disposizione. Ha osservato che «[…] la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dal D.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 5] non si applica a coloro che «rientrano nel regime previgente, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8» (v. tra le altre, Cass. nr.
14 27553 del 2020; Cass. nr. 14895 del 2015); 12. a chiarimento dell'affermazione, la Corte ha precisato che rientrano nel regime previgente: 1) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno già maturato il diritto alla pensione oppure hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;
2) coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (per tutte, v. Cass. nr.7885 del 2015, in motivazione, p.17, e successive conformi;
13. la Corte ha poi ritenuto che la normativa attuativa (in specie, il DM 27 ottobre 2004) dovesse muoversi nel solco tracciato dalla fonte primaria e che, pertanto, era da disapplicare nella parte in cui aveva riferito, indistintamente, il termine di decadenza a tutti i 15 lavoratori che intendevano fare richiesta del beneficio in oggetto (v. anche, ex plurimis, Cass. nr. 1607 del 2022, in motivazione) e non solo a coloro che alla nuova normativa erano assoggettati. …... L'art. 47 cit., come già detto, ha introdotto una «speciale decadenza». Essa ha natura sostanziale (si parla, infatti, di decadenza dal diritto) e il suo effetto è quello di inibire il conseguimento dei benefici previdenziali. La mancata presentazione della domanda, anche all' , entro il 15 giugno del CP_61 2005, pregiudica il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, sia pure nella minor misura stabilita dal comma 1 del medesimo art. 47; 16. si tratta di una previsione che, come altre analoghe, è posta a protezione dell'interesse collettivo alla definitività e certezza delle situazioni giuridiche;
17. i rilievi di incostituzionalità, proposti con il ricorso, sono già stati offerti al vaglio di questa Corte che, sia pure con riferimento al più generale impianto normativo tracciato dal DL nr. 326 del 2003, li ha disattesi (v., in particolare, v. Cass. nr. 17503 del 2014). La Corte ha richiamato i principi enunciati a più riprese dalla Corte Costituzionale secondo cui «le disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata […] non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative […] dei destinatari della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 […] non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell'istituto» ( v. in motivazione, Cass. nr. 17503 cit., con il richiamo a Corte Cost. nr. 376 del 2008); 18. in particolare, l'introduzione del meccanismo decadenziale ( CP_6 con la previsione di un termine finale per presentare la domanda all' risponde all'evidente finalità di cristallizzare, in via tendenzialmente definitiva, in un dato momento storico, la platea degli aventi diritto al beneficio previdenziale onde consentire una prognosi degli oneri di spesa e assicurare un equilibrio tra entrate e uscite di bilancio, ai sensi dell'art. 81 Cost.; 19. si tratta, peraltro, di un meccanismo introdotto con modalità tali da non rendere difficoltoso l'esercizio del diritto: vi è stato, infatti, uno spazio temporale ampio -quasi biennale- tra l'entrata in vigore della legge che ha introdotto la decadenza in oggetto e il termine entro il quale gli interessati «a pena di decadenza del diritto» dovevano presentare la domanda all' ; “ (Cass. Civ. n. 12185/2024). CP_61 Detta sentenza si richiama a Cass. Civ. n. 1607/2022 in cui in maniera oltre modo chiara, si precisa che “«In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 15 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella I. n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'art 13, comma 8, della I. n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, e pertanto va disapplicato»;
2. alla predetta conclusione, la Corte è pervenuta sulla base del seguente iter argomentativo: - il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all'art. 47, comma 5, disponeva che: «I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione 16 dall prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede CP_61 CP_61 di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici». Al successivo comma 6, era così previsto: «Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
- pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, l'indicato termine di 180 per la presentazione della domanda all è stato fissato al 15 giugno 2005; CP_61
- in sede di conversione ad opera della legge, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: «Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché (per) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento»;
- la L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 (legge finanziaria per l'anno 2004), ha, quindi, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che: «in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti / alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate CP_61 entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall' ; CP_61
- la L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 e del 2003, è intervenuta ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto;
- coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore;
a tali categorie di assicurati si
16 sono così aggiunte a quelle già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento). In sintesi, sulla base delle indicate disposizioni, la disciplina previgente si è ritenuta applicabile: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;
2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per 17 l'accertamento del diritto;
-è quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004, che all'art. 1 ha così previsto: «l. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall hanno diritto CP_61 ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall che abbiano CP_61 già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; - con riguardo all'ultimo inciso ed alla portata «generale» dell' obbligo di presentazione della domanda all nel CP_61 previsto termine decadenziale di 180 giorni, si è considerata la natura regolamentare del D.M., meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. nella L. n. 326 del 2003. Si è, di conseguenza, ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione del regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non fosse soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessava solo determinate categorie di lavoratori;
”. Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il mero dato dell'asserita esposizione dei ricorrenti alle polveri dell'amianto per oltre dieci anni non sia sufficiente per applicare ad essi la normativa ante ottobre 2003, con la conseguenza che l'omessa presentazione anche della domanda all' entro il CP_61 15.6.2005 ha comportato la decadenza sostanziale dal diritto azionato. Peraltro, anche volendo ragionare nel senso ipotizzato dai ricorrenti – per cui mentre i lavoratori che intendono beneficiare della disciplina ante ottobre 2003 devono avere maturato il diritto al trattamento pensionistico, per quelli che intendono fruire della medesima disciplina post ottobre 2003 è sufficiente che siano stati esposti alle polveri di amianto per oltre 10 anni senza avere riguardo alla situazione contributiva, creando una ingiustificata disparità di disciplina – la pretesa sarebbe comunque infondata attesa l'intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva. Invero, si è precisato che l'art. 13, co. 8, L. n. 257 cit. (come mod. dall'art. 47, co. 1, D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con mod. dalla L. 24 novembre 2003, n. 236) ha attribuito al lavoratore dipendente - che abbia prestato per un periodo superiore a dieci anni la propria attività lavorativa in un sito produttivo senza essere
17 dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto – il diritto ad ottenere una rivalutazione dell'intero periodo di lavoro ai fini delle prestazioni pensionistiche. Il diritto alla rivalutazione contributiva ha “in un certo qual modo 'natura risarcitoria'” poiché sorge in conseguenza dell'esposizione all'amianto e costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione, con conseguente previsione ed applicazione di regimi prescrizionali diversi. Il beneficio di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 257 cit., infatti, è assoggettato a prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto, oltre soglia, ad amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. 18 La consapevolezza o la conoscibilità dell'esposizione alla sostanza patogena costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione e, solo ove sussista tale consapevolezza o conoscibilità, il prestatore – a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando – può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo diritto autonomo (cfr. Cass. Civ. n. 27149/2024; Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 2856/2017, ; Cass. n. 2351/2015). Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato che i ricorrenti hanno CP_63 certamente avuto consapevolezza della presenza dell'amianto nonché della relativa pericolosità non solo allorquando sono stati effettuate le operazioni di bonifica dell'immobile di Via Adria n. 4 di Palermo con conseguente trasferimento di tutti i dipendenti (v. articolo apparso sul quotidiano nazionale in atti), ma anche in seguito alla incontroversa e incontestata iniziativa (30.7.2004) dello stesso AN di LI con cui ha comunicato a tutti i dipendenti – e, dunque, anche ai ricorrenti – l'esito delle analisi svolte e comprovanti la presenza dell'amianto. Pertanto, stante il decorso di oltre dieci anni dalla data della acquisita consapevolezza (certamente sussistente sia per la comunicazione aziendale sia per l'avvenuto rilascio del palazzo di via Adria 4 di Palermo) a quella della proposizione del ricorso amministrativo, risulta comunque prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 L.n. 257/1992. Da ciò consegue l'evidente inammissibilità delle plurime eccezioni di illegittimità costituzionale ipotizzate nonché delle plurime richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Stante il rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia nonché dello stato della normativa e della giurisprudenza di legittimità all'atto dell'instaurazione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante;
[...] CP_1 condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dell' che liquida CP_63 in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 16.12.2025.
Il Giudice
18 Dott. Marcello Giacalone
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