Articolo 66 del Codice del turismo
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21 giugno 2011
ART. 66


(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)


Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita' dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalita' e quali standard di qualita' si intendono garantire.
Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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