Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IADEROSA DOMENICO, il quale
[...]
la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. ANIELLO DI VICO il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 29/10/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (nato il [...]) alle Per_1
seguenti condizioni:
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) La SI.ra - attualmente convivente nel nucleo familiare di sua madre, nonna Parte_1
del minore - avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò
1
sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso. Similmente, il SI. Parte_2
darà notizia alla SI.ra di eventuali variazioni della propria residenza;
Pt_2 Pt_1
3) Il SI. terrà con sé il figlio lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19,30 alle ore Parte_2
21:30, compatibilmente con gli impegni ricreativi e scolastici del minore. Il SI. , inoltre, in Pt_2 considerazione dell'età del bambino (cinque anni) potrà tenere con sé il piccolo , a weekend Per_1
alternati, dalle ore 19:30 di venerdì alle ore 19:00 della domenica con pernottamento. Eventuali variazioni dei giorni sopra indicati, dovranno essere concordati tra le parti almeno tre giorni prima, tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi del minore e dei turni di lavoro di entrambi i genitori. In ogni caso, le variazioni ed ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere sempre concordati tra i genitori, anche in deroga alle pattuizioni che precedono, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, e sempre tenuto conto della sua volontà;
4) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2
con il figlio, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre oppure i giorni 31 dicembre e 1° gennaio, in entrambi i casi con relativo pernotto. Il SI. avrà inoltre la facoltà di trascorrere Parte_2
con il figlio, ad anni alterni, il giorno di pasqua ovvero la pasquetta. In ogni caso si pattuisce che, per ciascun anno, qualora il figlio abbia trascorso la festività di pasqua con un genitore, poi trascorra il natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
5) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_2
sette giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni scolastiche fino al mese di agosto successivo. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo con la madre, entro il 15 maggio di ogni anno, e dovranno comunque tener conto delle eSIenze scolastiche e ricreative del minore. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e con congruo preavviso di eventuali periodi di vacanza da trascorrere con il minore, indicando altresì l'indirizzo della località di destinazione e le date di partenza e di ritorno;
6) Il figlio trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il papà il giorno della festa del papà, così come i compleanni ed onomastici dei rispettivi genitori, sempre compatibilmente con gli impegni di studio, parascolastici, ricreativi e sociali del minore;
7) Nel giorno del compleanno del bambino, i genitori cercheranno di festeggiarlo insieme, dividendo le spese, diversamente essi festeggeranno divisi nella stessa giornata o in giornate differenti;
8) Il SI. - a decorrere dal mese di ottobre 2024 compreso - si impegna a Parte_2
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mensile mediante
2 bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla SI.ra presso la filiale di Parte_1
Maddaloni della banca all'IBAN: [...], entro e Controparte_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese (quanto al corrente mese di ottobre, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo);
9) Il SI. rinuncia in favore della SI.ra a percepisce l'Assegno Parte_2 Parte_1
Unico Universale e gli assegni familiari, che saranno tutti percepiti integralmente e direttamente dal genitore collocatario d' , in aggiunta all'assegno di mantenimento e Parte_1 indipendentemente dal suo importo. Il SI. si impegna pertanto sin d'ora ad Parte_2
agevolare le pratiche burocratiche per la percezione integrale dei suddetti sostegni economici da parte della SI.ra . Quanto alle somme corrisposte a titolo di Social Card Dedicata Parte_1
a Te, esse saranno equamente divise tra i coniugi, ed in particolare il SI. si impegna e Pt_2 versare alla SI.ra l'importo di € 250,00 pari alla metà delle somme accreditate per le Pt_1
suddette causali, entro e non oltre il mese di novembre 2024;
10) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta Parte_2 Parte_1
per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e richiesta anche verbale. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
In ogni caso, al fine di evitare contenziosi, in ordine alla definizione, determinazione e disciplina del regime delle spese ordinarie e straordinarie per il figlio minore, i ricorrenti si riportano al Protocollo
d'Intesa stipulato tra il Tribunale di S.Maria C.V. ed il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
S.Maria C.V. in data 28/03/2024, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale (all. 12), la cui disciplina preverrà in caso di disaccordo;
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e le reciproche famiglie;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_2 nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
3 13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento d'identità, il trasferimento di residenza, nonché al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14) I ricorrenti hanno già provveduto alla divisione di ogni bene mobile in comunione fra loro e di ogni reciproco bene ed effetto personale, e non possiedono beni immobili in comune, né vi sono attualmente. situazioni debitorie e/o creditorie comuni. Gli eventuali debiti contratti in costanza di convivenza, anche in relazione all'immobile ove la coppia conviveva (ad esempio per canoni di locazione, oneri condominiali, utenze di acqua, luce, gas, ecc,), rimarranno a carico del SI. Parte_2
[...]
15) I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse alla presente istanza congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio;
16) Con l'assolvimento degli obblighi che precedono, le parti istanti ed i sottoscrittori del presente atto si danno atto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, quanto agli aspetti di contenuto economico-patrimoniale;
17) Gli istanti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
18) Con compensazione tra le parti delle spese e compensi legali e rinunzia dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art 13 L.P.F.
All'udienza del 14/02/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14/02/2025
4 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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