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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7816 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli sezione lavoro nella persona della dr. M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.2606 del 2025 R.G. Previdenza, avente ad OGGETTO: opposizione cartella esattoriale, vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa , dal Dott. Controparte_2 Controparte_3
dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 OPPOSTA nonché
in persona del legale rap.nte p.t. rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Claudio Clausi OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2024 0153573230 000 emessa dall' Controparte_6 notificata mediante posta elettronica certificata in data 17.01.2025 chiedendo quini a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)In via preliminare, per la revoca e/o annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 0153573230 000 emessa dall' notificata mediante posta Controparte_6 elettronica certificata in data 17.01.2025 e di ogni altro atto successivo, presupposto, consequenziale e allo stesso correlato, per carenza di legittimazione passiva del ricorrente non avendo mai ricoperto la carica di socio né di Amministratore della nonché la nullità assoluta per Parte_2 omessa notifica di avviso di liquidazione dal quale trae origine la pretesa creditoria;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”. In punto di fatto, deduceva l'inesistenza del debito esponendo, infatti, che la cartella di pagamento impugnata, traeva origine della sentenza n. 1129/2022 resa dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, resa nel procedimento nrg. 2893/2009 tra la e l' Parte_3 [...]
di Vibo Valentia, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla Controparte_1 Società, disponendone la condanna al pagamento delle spese di lite, società nella quale il ricorrente non aveva mai ricoperto la carica né di socio né di Amministratore. Si costituiva la che così concludeva: “1. Rigettare l'istanza di Controparte_6 sospensione per i motivi innanzi esposti;
2. In via principale, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato per le motivazioni innanzi esposte;
3. In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, Controparte_6 nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare alle spese unicamente l'Ente impositore per i motivi innanzi esposti;
4. con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Deduceva la propria estraneità alla fase antecedente l'emissione della cartella di esclusiva competenza dell'Ente creditore. Si costituiva, altresì, l' rilevando che il giudizio da cui traeva Controparte_1 origine la sentenza originava dal ricorso proposto da “in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore Ing. ...”; ed, inoltre, che la visura camerale Parte_1 storica, a pag. 26, precisava che il sig. in data 27.07.2001 era stato nominato Parte_1 amministratore unico della società in questione con decorrenza dall'01.12.2000 e fino alla revoca, intervenuta il 19.05.2015 (cfr pag. 15 della visura medesima), nonché, che l'art. 2495 c.c. stabilisce che in caso di cessazione della società le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare all'odierna udienza veniva decisa. La cartella esattoriale impugnata trova la propria origine nella sentenza n.1129 del 2022 ed, in particolare, per il recupero delle spese di lite. Il provvedimento giudiziale è stato reso tra la in persona dell'allora legale Parte_2 rappresentante e l' di Vibo Valentia ed in esso così Parte_1 Controparte_1 si è disposto:
“
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1.051,20 nei confronti di parte resistente . CP_7 La società risulta cancellata dal 31 maggio 2017 come da visura camerale in atti e, al momento dello scioglimento, liquidatore ed amministratore era . Parte_4 Dalla visura si evince che le quote societarie erano di e della Parte_5 CP_8 Con La resistente assume che il ricorrente risponda quale legale rap.nte della società all'epoca dei fatti. Invero, in applicazione delle regole che reggono l'attività societaria, in virtù del principio di immedesimazione organica l'amministratore, per il solo fatto di essere tale, non risponde dei debiti societari. Né vi sono elementi perché la sentenza possa esplicare efficacia nei suoi confronti. All'uopo, in relazione alle società cancellate, trova applicazione l'art 2945 c.c. L'art. 2495, comma 1, cod. civ., nella nuova formulazione, introdotta dalla riforma del diritto societario operata dal D.Lgs. n. 6 del 2003 dispone che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: l'iscrizione della cancellazione in tale registro comporta l'estinzione della società. Il successivo terzo comma stabilisce che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. La disposizione implica un meccanismo di tipo successorio che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo del proprio diritto. È stato, così, affermato il seguente principio di diritto: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero
o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato". Non risulta che il ricorrente per quanto sopra sia stato socio della Parte_2 Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso. Con Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del solo avendo l' CP_6
proceduto in relazione al mandato ricevuto.
[...]
PQM
Così provvede: a) Accoglie il ricorso;
Con b) condanna parte resistente al pagamento di € 1315,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie. Si comunichi. Napoli, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa , dal Dott. Controparte_2 Controparte_3
dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 OPPOSTA nonché
in persona del legale rap.nte p.t. rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avv. Claudio Clausi OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2024 0153573230 000 emessa dall' Controparte_6 notificata mediante posta elettronica certificata in data 17.01.2025 chiedendo quini a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)In via preliminare, per la revoca e/o annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 0153573230 000 emessa dall' notificata mediante posta Controparte_6 elettronica certificata in data 17.01.2025 e di ogni altro atto successivo, presupposto, consequenziale e allo stesso correlato, per carenza di legittimazione passiva del ricorrente non avendo mai ricoperto la carica di socio né di Amministratore della nonché la nullità assoluta per Parte_2 omessa notifica di avviso di liquidazione dal quale trae origine la pretesa creditoria;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”. In punto di fatto, deduceva l'inesistenza del debito esponendo, infatti, che la cartella di pagamento impugnata, traeva origine della sentenza n. 1129/2022 resa dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, resa nel procedimento nrg. 2893/2009 tra la e l' Parte_3 [...]
di Vibo Valentia, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla Controparte_1 Società, disponendone la condanna al pagamento delle spese di lite, società nella quale il ricorrente non aveva mai ricoperto la carica né di socio né di Amministratore. Si costituiva la che così concludeva: “1. Rigettare l'istanza di Controparte_6 sospensione per i motivi innanzi esposti;
2. In via principale, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato per le motivazioni innanzi esposte;
3. In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, Controparte_6 nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, condannare alle spese unicamente l'Ente impositore per i motivi innanzi esposti;
4. con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Deduceva la propria estraneità alla fase antecedente l'emissione della cartella di esclusiva competenza dell'Ente creditore. Si costituiva, altresì, l' rilevando che il giudizio da cui traeva Controparte_1 origine la sentenza originava dal ricorso proposto da “in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore Ing. ...”; ed, inoltre, che la visura camerale Parte_1 storica, a pag. 26, precisava che il sig. in data 27.07.2001 era stato nominato Parte_1 amministratore unico della società in questione con decorrenza dall'01.12.2000 e fino alla revoca, intervenuta il 19.05.2015 (cfr pag. 15 della visura medesima), nonché, che l'art. 2495 c.c. stabilisce che in caso di cessazione della società le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare all'odierna udienza veniva decisa. La cartella esattoriale impugnata trova la propria origine nella sentenza n.1129 del 2022 ed, in particolare, per il recupero delle spese di lite. Il provvedimento giudiziale è stato reso tra la in persona dell'allora legale Parte_2 rappresentante e l' di Vibo Valentia ed in esso così Parte_1 Controparte_1 si è disposto:
“
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1.051,20 nei confronti di parte resistente . CP_7 La società risulta cancellata dal 31 maggio 2017 come da visura camerale in atti e, al momento dello scioglimento, liquidatore ed amministratore era . Parte_4 Dalla visura si evince che le quote societarie erano di e della Parte_5 CP_8 Con La resistente assume che il ricorrente risponda quale legale rap.nte della società all'epoca dei fatti. Invero, in applicazione delle regole che reggono l'attività societaria, in virtù del principio di immedesimazione organica l'amministratore, per il solo fatto di essere tale, non risponde dei debiti societari. Né vi sono elementi perché la sentenza possa esplicare efficacia nei suoi confronti. All'uopo, in relazione alle società cancellate, trova applicazione l'art 2945 c.c. L'art. 2495, comma 1, cod. civ., nella nuova formulazione, introdotta dalla riforma del diritto societario operata dal D.Lgs. n. 6 del 2003 dispone che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: l'iscrizione della cancellazione in tale registro comporta l'estinzione della società. Il successivo terzo comma stabilisce che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. La disposizione implica un meccanismo di tipo successorio che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo del proprio diritto. È stato, così, affermato il seguente principio di diritto: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero
o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato". Non risulta che il ricorrente per quanto sopra sia stato socio della Parte_2 Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso. Con Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del solo avendo l' CP_6
proceduto in relazione al mandato ricevuto.
[...]
PQM
Così provvede: a) Accoglie il ricorso;
Con b) condanna parte resistente al pagamento di € 1315,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie. Si comunichi. Napoli, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi