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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 907/2023
R.G
Promosso da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in via Marefoschi n. 11, C.F. e , nata a C.F._1 Parte_2
Grottaglie (TA) il 14/01/1950 e residente a [...], C.F. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela C.F._2
Flamini e Ilaria Gamberini
Appellanti
Contro
nata a [...] il [...], c.f. n. Controparte_1
, residente a [...], quale C.F._3 tutrice del figlio nato a [...] il [...], c.f. n. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Monaldi C.F._4
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza N. 761/2023 del Tribunale di Macerata, pubblicata il 25.9.2023.
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“…in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 761/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Civile, Giudice Dott. Polimeni Andrea Enrico, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1490/2022 , depositata in cancelleria in data
25.09.2023, notificata il 28.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi in riforma della impugnata sentenza n. 761/2023 del Tribunale di Macerata “Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate nella superiore narrativa, essendo il patrimonio del sig. perfettamente capiente per soddisfare il credito Pt_1 vantato dall'attrice” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio….”
Per l'appellata:
“..dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello proposto con condanna delle parti appellanti alle spese di entrambi i gradi di giudizio…”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da dichiarando l'inefficacia, ex art 2901 Controparte_1
c.c., nei confronti della stessa, dell'atto del 25.11.2021 a rogito del Notaio rep 49729, racc 19642, con cui ha ceduto a Per_1 Parte_1 Parte_2 la proprietà sugli immobili siti in NZ EN e distinti al Catasto fabbricati al fg 28 part 312 sub 7 e fg 28 part 312 sub 10. In particolare, la deduceva che vantava nei confronti del un CP_1 Pt_1 credito derivante dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Macerata n.
1244/2017 pubblicata il 27.12.2017, con la quale si era stabilito a carico dell'appellante un assegno di mantenimento per il figlio (invalido e CP_2 soggetto a tutela) di euro 450,00 mensili, come da atto di precetto notificato al sig. per complessivi 54.568,37 euro, poi ridotti a seguito di opposizione Pt_1
a precetto ad euro 44.069,87 e che il al fine di sottrarre il proprio Pt_1
patrimonio alle ragioni creditorie e di non adempiere, in epoca successiva ai suddetti provvedimenti, aveva posto in essere atti fraudolenti per sottrarsi all'esecuzione, così spogliandosi (in data 25/11/2021) del proprio immobile sito nel centro storico di NZ EN (casa e relativi garage di Via Marefoschi n.
11 e Via Mercantini n. 7), cedendolo alla convivente more uxorio, sig.ra
[...]
Pt_2
e proponevano appello avverso detta sentenza, Parte_1 Parte_2
articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, contestava, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni, senza considerare che l'appellata è rimasta tutelata dalle altre proprietà mobiliari e immobiliari che sono tutt'ora intestate al PR e che, in ogni caso, l'immobile oggetto di cessione
è un bene difficilmente commercializzabile.
Al riguardo, deducono che il sig. è tutt'ora proprietario di altri beni Pt_1 immobili e, segnatamente, di un appartamento con soffitta e garage sito nel
Comune di NZ EN (Mc) in C.da Santa Cassella s.n.c.; un garage categoria C/6 al piano sotto- strada, sito nel Comune di NZ EN (Mc), in
C.da Santa Cassella n. 3/A ed un terreno sito nel Comune di NZ EN
(Mc), in Località Santa Cassella, nella piena ed esclusiva proprietà del sig. quanto alle particelle 312 (seminativo arborato) e 317 (vigneto) e nella Pt_1 proprietà di 2/6 quanto alla sola particella n. 311.
Ad avviso degli appellanti tali beni dovevano ritenersi idonei a soddisfare il credito dell'appellata.
La censura non ha pregio.
È incontroverso che l'appellata è creditrice del PR della considerevole somma di euro 44.069,87 e che, come correttamente osservato dal primo giudice, ci si trova al cospetto di un'obbligazione che matura periodicamente, che, pertanto, se non adempiuta regolarmente, comporta inevitabilmente l'aumento della conseguente esposizione debitoria, aumento che, nel caso di specie, si è verificato in corso di causa come dedotto dall'appellante, non essendo neppure stata accolta la domanda di riduzione dell'obbligo di mantenimento a carico del PR (cfr ordinanza del 14.6.2024 depositata in uno con le memorie di replica).
Orbene, in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, odierno appellante. (Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n.16843)
Da ciò deriva che, poiché l'"actio pauliana" mira a tutelare non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche uno stato di maggiore fruttuosità dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, va da sé che l'eventus damni si configura già solo se l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto di credito incerta o anche solo più difficoltosa e tale difficoltà può consistere anche solo in una “mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore” (Cass. Civ. n. 26310/2021; Cass. Civ. n.
20232/2023).
Nel caso di specie, le considerazioni svolte dal PR circa l'adeguatezza delle proprie disponibilità residue a garantire il credito dell'appellata all'epoca della stipula dell'atto risultano smentite dall'entità e dalla stessa tipologia dei redditi percepiti, aventi natura essenzialmente pensionistica e, pertanto, pignorabili solo entro determinati limiti (la pensione Enpam è stata pignorata dalla sig.ra CP_1
e conseguentemente a lei assegnata per la somma di 1/5 della parte eccedente l'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà; egualmente il credito dovuto dalla è stato pignorato e conseguentemente Controparte_3 assegnato alla o nella misura di un quinto della retribuzione mensile CP_1 netta e degli emolumenti compreso TFR (si veda doc.5) per un totale complessivo decurtato all'appellante di circa 100,00).
A ciò va aggiunto che gli immobili rimasti nella disponibilità dell'appellante, il cui valore, anche a voler basarsi esclusivamente sulla consulenza di parte appellante versata in atti, pari a circa 108.000,00 (valore contestato dall'appellata anche a mezzo di consulenza di parte) è destinato peraltro a diminuire (notoriamente) ove detti beni venissero sottoposti a procedura esecutiva.
L'atto dispositivo oggetto di causa ha del resto interessato tutti gli altri beni immobili di proprietà del PR, beni che, all'epoca dell'atto di disposizione, risultavano immuni da ipoteca o da altre garanzie reali ed avrebbero potuto essere utilmente aggredibili, consentendo all'odierna appellata di soddisfare la propria pretesa in modo più agevole.
Ne discende che, avuto riguardo all'entità del debito già maturato e alla natura periodica dell'obbligazione sopra messa in evidenza (obbligazione che l'appellata ha dedotto non essere mai stata adempiuta sino ad oggi), i beni residui del non rappresentano una adeguata garanzia per il credito per via della Pt_1 disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria, con l'evidente rischio per l'appellata, tutrice del figlio , di non vedere soddisfatte le proprie ragioni CP_2 creditorie, apparendo del tutto insufficiente il patrimonio residuo in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria del sig. Pt_1
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere la scienza damni ed il consilium fraudis in capo alla che, invece, a fronte dell'impegno assunto con l'atto Parte_2 pubblico oggetto di revocatoria, in cui si è obbligata ad assistere e mantenere il ha accettato l'immobile più vetusto e con problematiche catastali che Pt_1 lo rendono allo stato invendibile, senza avere intenzione alcuna di ledere la garanzia del creditore.
Detto motivo di doglianza è infondato.
Invero, poiché l'atto dispositivo è stato posto in essere dopo il sorgere del Part credito, essendo incontestato che la conviva more uxorio con il PR da circa venti anni, deve ritenersi, oltre ogni ragionevole dubbio, che la stessa fosse perfettamente a conoscenza delle vicende giudiziarie che vedevano il PR contrapposto alla dovendosi altresì evidenziare che, come risultante dal CP_1 doc. 1 allegato alla citazione, il plico contenente l'atto di precetto, l'ordinanza presidenziale e la sentenza di divorzio notificate al PR a mezzo posta, è Part stato ritirato proprio dalla .
Part Risulta, quindi, arduo presumere che la signora fosse ignara della pesante situazione debitoria del PR con cui, come detto, conviveva da anni al momento della stipula del contratto.
L'appello, dunque, va respinto. L'integrale soccombenza degli appellanti ne impone, da ultimo, la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza N. 761/2023 del Tribunale di Macerata, Parte_2 pubblicata il 25.9.2023, così dispone:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali anticipate dalla controparte, che liquida in complessivi € 3950,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%
e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 907/2023
R.G
Promosso da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in via Marefoschi n. 11, C.F. e , nata a C.F._1 Parte_2
Grottaglie (TA) il 14/01/1950 e residente a [...], C.F. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela C.F._2
Flamini e Ilaria Gamberini
Appellanti
Contro
nata a [...] il [...], c.f. n. Controparte_1
, residente a [...], quale C.F._3 tutrice del figlio nato a [...] il [...], c.f. n. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Monaldi C.F._4
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza N. 761/2023 del Tribunale di Macerata, pubblicata il 25.9.2023.
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“…in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 761/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Civile, Giudice Dott. Polimeni Andrea Enrico, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1490/2022 , depositata in cancelleria in data
25.09.2023, notificata il 28.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e quindi in riforma della impugnata sentenza n. 761/2023 del Tribunale di Macerata “Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate nella superiore narrativa, essendo il patrimonio del sig. perfettamente capiente per soddisfare il credito Pt_1 vantato dall'attrice” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio….”
Per l'appellata:
“..dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello proposto con condanna delle parti appellanti alle spese di entrambi i gradi di giudizio…”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da dichiarando l'inefficacia, ex art 2901 Controparte_1
c.c., nei confronti della stessa, dell'atto del 25.11.2021 a rogito del Notaio rep 49729, racc 19642, con cui ha ceduto a Per_1 Parte_1 Parte_2 la proprietà sugli immobili siti in NZ EN e distinti al Catasto fabbricati al fg 28 part 312 sub 7 e fg 28 part 312 sub 10. In particolare, la deduceva che vantava nei confronti del un CP_1 Pt_1 credito derivante dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Macerata n.
1244/2017 pubblicata il 27.12.2017, con la quale si era stabilito a carico dell'appellante un assegno di mantenimento per il figlio (invalido e CP_2 soggetto a tutela) di euro 450,00 mensili, come da atto di precetto notificato al sig. per complessivi 54.568,37 euro, poi ridotti a seguito di opposizione Pt_1
a precetto ad euro 44.069,87 e che il al fine di sottrarre il proprio Pt_1
patrimonio alle ragioni creditorie e di non adempiere, in epoca successiva ai suddetti provvedimenti, aveva posto in essere atti fraudolenti per sottrarsi all'esecuzione, così spogliandosi (in data 25/11/2021) del proprio immobile sito nel centro storico di NZ EN (casa e relativi garage di Via Marefoschi n.
11 e Via Mercantini n. 7), cedendolo alla convivente more uxorio, sig.ra
[...]
Pt_2
e proponevano appello avverso detta sentenza, Parte_1 Parte_2
articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, contestava, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni, senza considerare che l'appellata è rimasta tutelata dalle altre proprietà mobiliari e immobiliari che sono tutt'ora intestate al PR e che, in ogni caso, l'immobile oggetto di cessione
è un bene difficilmente commercializzabile.
Al riguardo, deducono che il sig. è tutt'ora proprietario di altri beni Pt_1 immobili e, segnatamente, di un appartamento con soffitta e garage sito nel
Comune di NZ EN (Mc) in C.da Santa Cassella s.n.c.; un garage categoria C/6 al piano sotto- strada, sito nel Comune di NZ EN (Mc), in
C.da Santa Cassella n. 3/A ed un terreno sito nel Comune di NZ EN
(Mc), in Località Santa Cassella, nella piena ed esclusiva proprietà del sig. quanto alle particelle 312 (seminativo arborato) e 317 (vigneto) e nella Pt_1 proprietà di 2/6 quanto alla sola particella n. 311.
Ad avviso degli appellanti tali beni dovevano ritenersi idonei a soddisfare il credito dell'appellata.
La censura non ha pregio.
È incontroverso che l'appellata è creditrice del PR della considerevole somma di euro 44.069,87 e che, come correttamente osservato dal primo giudice, ci si trova al cospetto di un'obbligazione che matura periodicamente, che, pertanto, se non adempiuta regolarmente, comporta inevitabilmente l'aumento della conseguente esposizione debitoria, aumento che, nel caso di specie, si è verificato in corso di causa come dedotto dall'appellante, non essendo neppure stata accolta la domanda di riduzione dell'obbligo di mantenimento a carico del PR (cfr ordinanza del 14.6.2024 depositata in uno con le memorie di replica).
Orbene, in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, odierno appellante. (Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n.16843)
Da ciò deriva che, poiché l'"actio pauliana" mira a tutelare non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche uno stato di maggiore fruttuosità dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, va da sé che l'eventus damni si configura già solo se l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto di credito incerta o anche solo più difficoltosa e tale difficoltà può consistere anche solo in una “mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore” (Cass. Civ. n. 26310/2021; Cass. Civ. n.
20232/2023).
Nel caso di specie, le considerazioni svolte dal PR circa l'adeguatezza delle proprie disponibilità residue a garantire il credito dell'appellata all'epoca della stipula dell'atto risultano smentite dall'entità e dalla stessa tipologia dei redditi percepiti, aventi natura essenzialmente pensionistica e, pertanto, pignorabili solo entro determinati limiti (la pensione Enpam è stata pignorata dalla sig.ra CP_1
e conseguentemente a lei assegnata per la somma di 1/5 della parte eccedente l'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà; egualmente il credito dovuto dalla è stato pignorato e conseguentemente Controparte_3 assegnato alla o nella misura di un quinto della retribuzione mensile CP_1 netta e degli emolumenti compreso TFR (si veda doc.5) per un totale complessivo decurtato all'appellante di circa 100,00).
A ciò va aggiunto che gli immobili rimasti nella disponibilità dell'appellante, il cui valore, anche a voler basarsi esclusivamente sulla consulenza di parte appellante versata in atti, pari a circa 108.000,00 (valore contestato dall'appellata anche a mezzo di consulenza di parte) è destinato peraltro a diminuire (notoriamente) ove detti beni venissero sottoposti a procedura esecutiva.
L'atto dispositivo oggetto di causa ha del resto interessato tutti gli altri beni immobili di proprietà del PR, beni che, all'epoca dell'atto di disposizione, risultavano immuni da ipoteca o da altre garanzie reali ed avrebbero potuto essere utilmente aggredibili, consentendo all'odierna appellata di soddisfare la propria pretesa in modo più agevole.
Ne discende che, avuto riguardo all'entità del debito già maturato e alla natura periodica dell'obbligazione sopra messa in evidenza (obbligazione che l'appellata ha dedotto non essere mai stata adempiuta sino ad oggi), i beni residui del non rappresentano una adeguata garanzia per il credito per via della Pt_1 disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria, con l'evidente rischio per l'appellata, tutrice del figlio , di non vedere soddisfatte le proprie ragioni CP_2 creditorie, apparendo del tutto insufficiente il patrimonio residuo in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria del sig. Pt_1
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistere la scienza damni ed il consilium fraudis in capo alla che, invece, a fronte dell'impegno assunto con l'atto Parte_2 pubblico oggetto di revocatoria, in cui si è obbligata ad assistere e mantenere il ha accettato l'immobile più vetusto e con problematiche catastali che Pt_1 lo rendono allo stato invendibile, senza avere intenzione alcuna di ledere la garanzia del creditore.
Detto motivo di doglianza è infondato.
Invero, poiché l'atto dispositivo è stato posto in essere dopo il sorgere del Part credito, essendo incontestato che la conviva more uxorio con il PR da circa venti anni, deve ritenersi, oltre ogni ragionevole dubbio, che la stessa fosse perfettamente a conoscenza delle vicende giudiziarie che vedevano il PR contrapposto alla dovendosi altresì evidenziare che, come risultante dal CP_1 doc. 1 allegato alla citazione, il plico contenente l'atto di precetto, l'ordinanza presidenziale e la sentenza di divorzio notificate al PR a mezzo posta, è Part stato ritirato proprio dalla .
Part Risulta, quindi, arduo presumere che la signora fosse ignara della pesante situazione debitoria del PR con cui, come detto, conviveva da anni al momento della stipula del contratto.
L'appello, dunque, va respinto. L'integrale soccombenza degli appellanti ne impone, da ultimo, la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza N. 761/2023 del Tribunale di Macerata, Parte_2 pubblicata il 25.9.2023, così dispone:
RIGETTA l'appello.
CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali anticipate dalla controparte, che liquida in complessivi € 3950,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%
e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico