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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.6216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6216/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Carbonetti, dell'Avv. Ugo Maria Giordano e Parte_1 dell'Avv. Maddalena Careddu
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Rao
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Marzullo Controparte_2
ER MA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così provvedere:
- Nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata e per l'effetto annullarla, revocarla e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la IT e/o il non possano Controparte_2 incardinare e/o proseguire attività di riscossione/esecuzione in ragione dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata e, per l'effetto, disporre la cancellazione
e/o revoca degli atti esecutivi medio tempore posti in essere tra cui, inter alia, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sugli immobili di proprietà del sig. siti nel Comune di Parte_1
, censiti al NCEU di detto Comune, foglio 27, mapp. 254, sub 16, cat. A/3 e foglio Controparte_2
27, mapp. 254, sub 22, cat. C/6, con spese a carico dei convenuti opposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta Controparte_3
“1) Rigettare, con ogni statuizione, per i motivi in epigrafe rappresentati. l'opposizione proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) In via consequenziale, ritenere e dichiarare legittima la procedura posta in essere da CP_1 nei confronti del sig. e, pertanto, rigettare l'opposizione dal medesimo proposta nei Parte_1 confronti del Concessionario;
3) Conseguentemente, confermare gli atti opposti;
4) Per i superiori motivi, condannare parte attrice alla refusione delle spese giudiziali in favore di
CP_1
5) Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione che possa ritenersi utile e conducente ai fini del presente procedimento;
6) Salvo ogni altro diritto”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella opposizione promossa da contro il così giudicare: Parte_1 Controparte_4
•nel merito, rigettare le domande proposte dal IG ,in quanto infondate in fatto ed in diritto, Pt_1 per tutti i motivi di cui in atti;
•respingere in ogni caso, tutte le domande formulate dall'attore e per l'effetto, confermare
l'ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 luglio 1910 n. Parte_1
639 dell'1 agosto 2024 n. 20240471700005238 notificatagli mediante la piattaforma “SEND –
Servizio Notifiche Digitali” (di cui al D.L. 76/2020 art. 26 e successive modifiche) in data 1 agosto
2024 da in qualità di concessionario incaricato dal Controparte_3 [...]
, per la riscossione dell'importo complessivo di € 206.209,44 di cui € 200.000,00 Controparte_2
a titolo di recupero della provvisionale, immediatamente esecutiva, liquidata nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 10 ottobre 2022 nel giudizio R.G.G.I.P. 3578/2021 a carico solidale di e degli altri tre imputati, € 5.909,44 a titolo di recupero delle spese legali Parte_1 liquidate nel medesimo giudizio ed € 300,00 a titolo di oneri di riscossione.
A fondamento dell'opposizione l'attore, premesso che il mancato deposito delle motivazioni della sentenza rende impossibile non solo la comprensione delle ragioni della condanna ma anche l'impugnazione del titolo medesimo e la contemporanea sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ha eccepito a) la nullità dell'ingiunzione e dei successivi atti di esecuzione forzata per inesistenza della sua notificazione derivante dalla violazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dell'art. 36 comma 2, lett. a del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e dell'art. 26 D.L. 76/2020;
b) la nullità dell'ingiunzione per inesistenza della sua notificazione derivante dal mancato invio dell'avviso di ricezione della notificazione in violazione dell'art. 26 D.L. 76/2020;
c) la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d) D.lgs 446/1997 per assenza del visto di esecutorietà del Dirigente del servizio competente;
d) la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. c) D.lgs 446/1997 stante l'inclusione di oneri aggiuntivi a carico dell'ingiunto;
e) l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo;
f) l'avvenuta revoca in data 6 settembre 2024 dell'ingiunzione opposta.
Sulla base di quanto eccepito l'opponente ha chiesto preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e ha domandato di “accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata e per l'effetto annullarla, revocarla e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la e/o il CP_3 Controparte_2
non possano incardinare e/o proseguire attività di riscossione/esecuzione in ragione
[...] dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata”.
e si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_2
e hanno eccepito l'infondatezza delle domande di parte attrice chiedendone il rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta è stata rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1. Sui motivi di opposizione di cui alle lettere a), b) e c) formulati dall'opponente. Preliminarmente occorre qualificare la natura dell'impugnazione proposta con riferimento ai motivi di opposizione di cui alle lettere a) (nullità dell'ingiunzione e dei successivi atti di esecuzione forzata per inesistenza della sua notificazione derivante dalla violazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dell'art. 36 comma 2, lett. a del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e dell'art. 26 D.L. 76/2020),
b) (nullità dell'ingiunzione per inesistenza della sua notificazione derivante dal mancato invio dell'avviso di ricezione della notificazione in violazione dell'art. 26 D.L. 76/2020) e c) (nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d) D.lgs 446/1997 per assenza del visto di esecutorietà del Dirigente del servizio competente) formulati dall'attore al fine di contestare la regolarità formale del procedimento di ingiunzione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ingiunzione fiscale disciplinata dal ex R.D. 14 luglio1910 n. 639 costituisce uno “strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento”
(Cass. 26 giugno 2019, n.17091) e rappresenta, altresì, una “forma agevolata di esazione delle entrate approntata dall'ordinamento in favore delle Amministrazioni pubbliche onde dar modo alle stesse di reperire sollecitamente, senza la necessità di preventivo vaglio giurisdizionale e sotto pena degli atti esecutivi, le risorse indispensabili all'assolvimento delle funzioni loro affidate” (Cass. 24 febbraio
2020, n. 4898). Si è, altresì, affermato che il R.D. 14 luglio1910 n. 639 “prevede un insieme di norme molto datate che disciplinano un processo esecutivo speciale, caratterizzato da una maggiore celerità
e snellezza rispetto al processo esecutivo ordinario e da una minore presenza del giudice” e che l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 luglio1910 n. 639 “svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata” (Cass. S.U. 25 maggio 2005, n.10958).
Tanto premesso, quando viene proposta un'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D.
14 luglio 1910 n. 639, è compito del giudice di merito valutare, tenuto conto delle contestazioni espresse dall'opponente, se si tratti di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. oppure di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.. La qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione oppure agli atti esecutivi è rilevante ai fini processuali, atteso che la seconda deve essere proposta entro il termine di decadenza di venti giorni. L'eventuale inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art. 617 cod. proc. civ. è questione rilevabile d'ufficio dal giudice senza necessità, peraltro, di previa sottoposizione al contraddittorio delle parti trattandosi di questione di natura prettamente processuale (Cass. 21 luglio 2016, n.
15019:“Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
Orbene, l'opposizione a precetto (o a cartella di pagamento o all'ingiunzione di pagamento ex R.D.
14 luglio 1910 n. 639) può configurare sia una opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, oppure la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo.
Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo o del precetto attiene alla regolarità formale del precetto stesso e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notificazione faccia valere, come nel caso di specie con riferimento ai motivi di opposizione di cui alle lettere a) e b), integra un'opposizione agli atti esecutivi. Medesime conclusioni valgono per il motivo di opposizione di cui alla lettera c) (“nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d) D.lgs
446/1997 per assenza del visto di esecutorietà del Dirigente del servizio competente”) in quanto attinente alla regolarità formale dell'ingiunzione di pagamento.
Qualificata l'opposizione, per quanto concerne i suddetti motivi di cui alle lettere a), b) e c), come opposizione agli atti esecutivi, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2024 e, quindi, esperita successivamente alla scadenza del termine ex art. 617 cod. proc. civ. (peraltro non soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, cfr. Cass. 15 ottobre 2013, n.23410) di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, come rappresentato dallo stesso opponente, è avvenuta in data 1 agosto 2024 (cfr. pag. 2 atto di citazione:
“In data 1° agosto 2024 il sig. riceveva, mediante la piattaforma “SEND – Servizio Parte_1
Notifiche Digitali” (di seguito “Send”), di cui al D.L. 76/2020 art. 26 e successive modifiche, da parte della (di seguito “ ) quale concessionario incaricato dal di CP_3 CP_3 CP_2
(di seguito il ) l'ingiunzione di pagamento del 1° agosto 2024, numero Controparte_2 CP_2
20240471700005238, emanata nei suoi confronti ai sensi del R.d. n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i..
(di seguito l'“Ingiunzione”) (doc. 1)”).
Per i medesimi motivi di opposizione in esame l'opponente ha, altresì, dedotto l'“illegittimità dei successivi atti di esecuzione forzata (fermo amministrativo, iscrizione ipoteca sugli immobili, etc)” e, con la memoria ex art. 171 ter comma 1 n.1) cod. proc. civ., ha dato atto dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2024/1535281 in data 28 ottobre 2024 nonché dell'avvenuta iscrizione ipotecaria n. 2024/1417120 in data 9 ottobre 2024 da parte di Controparte_3
Orbene, tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 marzo
[...]
2024, n. 6848: “l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n.
10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto
(Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018)”), i motivi di opposizione in esame devono essere vagliati anche con riferimento alla opposizione all'iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, da intendersi quale azione di accertamento negativo.
Quanto ai motivi di cui alle lettere a) e b), i quali attengono alla eccepita invalidità o inesistenza della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, è assorbente rilevare che gli stessi risultano inammissibili in quanto non incidono “sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910” (Cass. 28 settembre 2015, n.19166).
Il motivo di opposizione di cui alla lettera c) è, invece, infondato. Ed invero, il disposto di cui all'art. 52, comma quinto lettera d), secondo il quale “il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”, si riferisce alla riscossione tramite ruolo (“esecutività sui ruoli”) e non al distinto procedimento ex R.D. 14 luglio1910 n. 639 (per il quale l'art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51 dispone: “gli atti sono esecutivi di diritto”). Peraltro, nella fattispecie l'ingiunzione si riferisce ad un credito per il quale, pacificamente, sussiste già un titolo esecutivo (non amministrativo ma) giudiziale, sicché in relazione alla particolare natura dell'entrata patrimoniale non era certamente necessario alcun “visto di esecutività” per attivare il procedimento di riscossione (così anche Trib.
Livorno del 10 ottobre 2016, n.1216).
2. Sulla eccepita illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione è infondato considerato che nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 10 ottobre 2022 nel giudizio R.G.G.I.P. 3578/2021 mentre l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 luglio 1910 n. 639 dell'1 agosto 2024 numero
20240471700005238 costituisce l'atto prodromico all'esecuzione ossia l'atto corrispondente al precetto. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non si è verificata alcuna duplicazione del titolo esecutivo.
3. Sulla eccepita avvenuta revoca in data 6 settembre 2024 dell'ingiunzione opposta.
L'opponente, ha altresì, eccepito che “in data 6 settembre 2024 (doc. 7), sempre per il tramite della piattaforma digitale “Send” al sig. sia stata comunicata la rettifica delle somme ingiunte: da Pt_1 ciò non può che derivare, ad avviso dell'esponente, la revoca dell'Ingiunzione già notificata”. Il motivo di opposizione è infondato. Ed invero, dal doc. 7 di parte attrice opponente non si desume alcuna revoca dell'ingiunzione di pagamento dell'1 agosto 2024, atteso che, con la comunicazione in esame, è stato meramente indicato un importo maggiorato di € 2,00 (e, quindi pari a complessivi €
206.211,44) che, come rappresentato dalla convenuta sono Controparte_3 stati sommati a titolo di spese di notificazione, come peraltro preannunciato espressamente nel frontespizio dell'ingiunzione di pagamento (ove, accanto alla somma ingiunta, è riportata la seguente dicitura: “*Oltre alle ulteriori spese di notifica applicate ai sensi del Decreto del 30 maggio 2022”).
4. Sulla eccepita nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. c)
D.lgs 446/1997 stante l'inclusione di oneri aggiuntivi a carico dell'ingiunto.
Deve, invece, ritenersi fondata la contestazione relativa all'importo richiesto per “oneri di riscossione” pari ad € 300,00. Secondo quanto previsto dagli artt. 52 del D. Lgs. 446/1997, l'ente locale può provvedere direttamente in proprio alla riscossione oppure può affidarla a terzi, purché, tuttavia, rientranti nelle categorie specificatamente indicate;
tuttavia, secondo quanto specificato dall'art. 52, comma quinto, lettera c) “l'affidamento … non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”. In relazione a tale ultima disposizione è condivisibile quanto già chiarito dal Consiglio di Stato ossia che “l'ingiunzione fiscale costituisce procedimento speciale - adottabile dagli Enti locali solo per il caso in cui procedano direttamente all'accertamento e alla riscossione, o ne dispongano l'affidamento, anche disgiunto, a soggetti terzi - che non prevede l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento quali passaggi necessari ai fini dell'esecutività della pretesa (l'ingiunzione fiscale costituisce essa stessa titolo esecutivo). Essa non rientra pertanto nella previsioni legislative disciplinanti l'aggio del concessionario del servizio di riscossione, le quali espressamente fanno riferimento alla sola iscrizione a ruolo. Nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per il contribuenti in caso di affidamento a terzi del servizio, può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l'equiparazione dei due strumenti di riscossione: appare ragionevole, infatti, attribuire il riferimento al "divieto di aggravio economico" non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione. Il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali. Del resto, un'applicazione analogica della disciplina relativa alle conseguenze economiche dell'iscrizione a ruolo, al procedimento di ingiunzione fiscale, non appare neanche percorribile alla luce dei principi generali che ne vietano la praticabilità nei confronti delle norme speciali. Non v'è dubbio che il procedimento d'ingiunzione diverga sensibilmente da quello di iscrizione a ruolo ponendosi in una condizione derogatoria di specialità, così com'è pacifico che il legislatore sia intervenuto con norme specifiche ogni qual volta abbia ritenuto necessario chiarire profili oggettivi e soggettivi del peculiare procedimento. L'appello, per questa parte, deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto nella parte in cui è chiesto il pagamento di Euro .. a titolo di spese di riscossione” (così in motivazione Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3413).
In parziale accoglimento dell'opposizione deve, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta con l'ingiunzione opposta limitatamente all'importo di € 300,00, richiesto a titolo di “oneri di riscossione”.
Spese di lite.
L'esito del giudizio determina una situazione di reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6216/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione n. 20240471700005238 dell'1 agosto
2024, dichiara non dovuto l'importo di € 300,00 richiesto a titolo di oneri di riscossione;
conferma per il resto l'ingiunzione opposta;
- dichiara inammissibile e rigetta nel resto l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Monza, 6 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 6216/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Carbonetti, dell'Avv. Ugo Maria Giordano e Parte_1 dell'Avv. Maddalena Careddu
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Rao
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Marzullo Controparte_2
ER MA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così provvedere:
- Nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata e per l'effetto annullarla, revocarla e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la IT e/o il non possano Controparte_2 incardinare e/o proseguire attività di riscossione/esecuzione in ragione dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata e, per l'effetto, disporre la cancellazione
e/o revoca degli atti esecutivi medio tempore posti in essere tra cui, inter alia, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sugli immobili di proprietà del sig. siti nel Comune di Parte_1
, censiti al NCEU di detto Comune, foglio 27, mapp. 254, sub 16, cat. A/3 e foglio Controparte_2
27, mapp. 254, sub 22, cat. C/6, con spese a carico dei convenuti opposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta Controparte_3
“1) Rigettare, con ogni statuizione, per i motivi in epigrafe rappresentati. l'opposizione proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) In via consequenziale, ritenere e dichiarare legittima la procedura posta in essere da CP_1 nei confronti del sig. e, pertanto, rigettare l'opposizione dal medesimo proposta nei Parte_1 confronti del Concessionario;
3) Conseguentemente, confermare gli atti opposti;
4) Per i superiori motivi, condannare parte attrice alla refusione delle spese giudiziali in favore di
CP_1
5) Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione che possa ritenersi utile e conducente ai fini del presente procedimento;
6) Salvo ogni altro diritto”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella opposizione promossa da contro il così giudicare: Parte_1 Controparte_4
•nel merito, rigettare le domande proposte dal IG ,in quanto infondate in fatto ed in diritto, Pt_1 per tutti i motivi di cui in atti;
•respingere in ogni caso, tutte le domande formulate dall'attore e per l'effetto, confermare
l'ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 luglio 1910 n. Parte_1
639 dell'1 agosto 2024 n. 20240471700005238 notificatagli mediante la piattaforma “SEND –
Servizio Notifiche Digitali” (di cui al D.L. 76/2020 art. 26 e successive modifiche) in data 1 agosto
2024 da in qualità di concessionario incaricato dal Controparte_3 [...]
, per la riscossione dell'importo complessivo di € 206.209,44 di cui € 200.000,00 Controparte_2
a titolo di recupero della provvisionale, immediatamente esecutiva, liquidata nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 10 ottobre 2022 nel giudizio R.G.G.I.P. 3578/2021 a carico solidale di e degli altri tre imputati, € 5.909,44 a titolo di recupero delle spese legali Parte_1 liquidate nel medesimo giudizio ed € 300,00 a titolo di oneri di riscossione.
A fondamento dell'opposizione l'attore, premesso che il mancato deposito delle motivazioni della sentenza rende impossibile non solo la comprensione delle ragioni della condanna ma anche l'impugnazione del titolo medesimo e la contemporanea sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ha eccepito a) la nullità dell'ingiunzione e dei successivi atti di esecuzione forzata per inesistenza della sua notificazione derivante dalla violazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dell'art. 36 comma 2, lett. a del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e dell'art. 26 D.L. 76/2020;
b) la nullità dell'ingiunzione per inesistenza della sua notificazione derivante dal mancato invio dell'avviso di ricezione della notificazione in violazione dell'art. 26 D.L. 76/2020;
c) la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d) D.lgs 446/1997 per assenza del visto di esecutorietà del Dirigente del servizio competente;
d) la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. c) D.lgs 446/1997 stante l'inclusione di oneri aggiuntivi a carico dell'ingiunto;
e) l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo;
f) l'avvenuta revoca in data 6 settembre 2024 dell'ingiunzione opposta.
Sulla base di quanto eccepito l'opponente ha chiesto preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e ha domandato di “accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata e per l'effetto annullarla, revocarla e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la e/o il CP_3 Controparte_2
non possano incardinare e/o proseguire attività di riscossione/esecuzione in ragione
[...] dell'ingiunzione di pagamento Protocollo n. 20240471700005238 impugnata”.
e si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_2
e hanno eccepito l'infondatezza delle domande di parte attrice chiedendone il rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta è stata rigettata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1. Sui motivi di opposizione di cui alle lettere a), b) e c) formulati dall'opponente. Preliminarmente occorre qualificare la natura dell'impugnazione proposta con riferimento ai motivi di opposizione di cui alle lettere a) (nullità dell'ingiunzione e dei successivi atti di esecuzione forzata per inesistenza della sua notificazione derivante dalla violazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dell'art. 36 comma 2, lett. a del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e dell'art. 26 D.L. 76/2020),
b) (nullità dell'ingiunzione per inesistenza della sua notificazione derivante dal mancato invio dell'avviso di ricezione della notificazione in violazione dell'art. 26 D.L. 76/2020) e c) (nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d) D.lgs 446/1997 per assenza del visto di esecutorietà del Dirigente del servizio competente) formulati dall'attore al fine di contestare la regolarità formale del procedimento di ingiunzione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ingiunzione fiscale disciplinata dal ex R.D. 14 luglio1910 n. 639 costituisce uno “strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento”
(Cass. 26 giugno 2019, n.17091) e rappresenta, altresì, una “forma agevolata di esazione delle entrate approntata dall'ordinamento in favore delle Amministrazioni pubbliche onde dar modo alle stesse di reperire sollecitamente, senza la necessità di preventivo vaglio giurisdizionale e sotto pena degli atti esecutivi, le risorse indispensabili all'assolvimento delle funzioni loro affidate” (Cass. 24 febbraio
2020, n. 4898). Si è, altresì, affermato che il R.D. 14 luglio1910 n. 639 “prevede un insieme di norme molto datate che disciplinano un processo esecutivo speciale, caratterizzato da una maggiore celerità
e snellezza rispetto al processo esecutivo ordinario e da una minore presenza del giudice” e che l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 luglio1910 n. 639 “svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata” (Cass. S.U. 25 maggio 2005, n.10958).
Tanto premesso, quando viene proposta un'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D.
14 luglio 1910 n. 639, è compito del giudice di merito valutare, tenuto conto delle contestazioni espresse dall'opponente, se si tratti di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. oppure di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.. La qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione oppure agli atti esecutivi è rilevante ai fini processuali, atteso che la seconda deve essere proposta entro il termine di decadenza di venti giorni. L'eventuale inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art. 617 cod. proc. civ. è questione rilevabile d'ufficio dal giudice senza necessità, peraltro, di previa sottoposizione al contraddittorio delle parti trattandosi di questione di natura prettamente processuale (Cass. 21 luglio 2016, n.
15019:“Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
Orbene, l'opposizione a precetto (o a cartella di pagamento o all'ingiunzione di pagamento ex R.D.
14 luglio 1910 n. 639) può configurare sia una opposizione alla esecuzione sia agli atti esecutivi a seconda che il debitore contesti l'an della esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo, oppure la legittimità dello svolgimento della azione esecutiva attraverso il processo.
Il principio generale da applicare è quello per il quale l'omessa notificazione del titolo esecutivo o del precetto attiene alla regolarità formale del precetto stesso e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notificazione faccia valere, come nel caso di specie con riferimento ai motivi di opposizione di cui alle lettere a) e b), integra un'opposizione agli atti esecutivi. Medesime conclusioni valgono per il motivo di opposizione di cui alla lettera c) (“nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d) D.lgs
446/1997 per assenza del visto di esecutorietà del Dirigente del servizio competente”) in quanto attinente alla regolarità formale dell'ingiunzione di pagamento.
Qualificata l'opposizione, per quanto concerne i suddetti motivi di cui alle lettere a), b) e c), come opposizione agli atti esecutivi, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2024 e, quindi, esperita successivamente alla scadenza del termine ex art. 617 cod. proc. civ. (peraltro non soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, cfr. Cass. 15 ottobre 2013, n.23410) di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, come rappresentato dallo stesso opponente, è avvenuta in data 1 agosto 2024 (cfr. pag. 2 atto di citazione:
“In data 1° agosto 2024 il sig. riceveva, mediante la piattaforma “SEND – Servizio Parte_1
Notifiche Digitali” (di seguito “Send”), di cui al D.L. 76/2020 art. 26 e successive modifiche, da parte della (di seguito “ ) quale concessionario incaricato dal di CP_3 CP_3 CP_2
(di seguito il ) l'ingiunzione di pagamento del 1° agosto 2024, numero Controparte_2 CP_2
20240471700005238, emanata nei suoi confronti ai sensi del R.d. n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i..
(di seguito l'“Ingiunzione”) (doc. 1)”).
Per i medesimi motivi di opposizione in esame l'opponente ha, altresì, dedotto l'“illegittimità dei successivi atti di esecuzione forzata (fermo amministrativo, iscrizione ipoteca sugli immobili, etc)” e, con la memoria ex art. 171 ter comma 1 n.1) cod. proc. civ., ha dato atto dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2024/1535281 in data 28 ottobre 2024 nonché dell'avvenuta iscrizione ipotecaria n. 2024/1417120 in data 9 ottobre 2024 da parte di Controparte_3
Orbene, tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 marzo
[...]
2024, n. 6848: “l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n.
10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto
(Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018)”), i motivi di opposizione in esame devono essere vagliati anche con riferimento alla opposizione all'iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, da intendersi quale azione di accertamento negativo.
Quanto ai motivi di cui alle lettere a) e b), i quali attengono alla eccepita invalidità o inesistenza della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, è assorbente rilevare che gli stessi risultano inammissibili in quanto non incidono “sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910” (Cass. 28 settembre 2015, n.19166).
Il motivo di opposizione di cui alla lettera c) è, invece, infondato. Ed invero, il disposto di cui all'art. 52, comma quinto lettera d), secondo il quale “il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”, si riferisce alla riscossione tramite ruolo (“esecutività sui ruoli”) e non al distinto procedimento ex R.D. 14 luglio1910 n. 639 (per il quale l'art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51 dispone: “gli atti sono esecutivi di diritto”). Peraltro, nella fattispecie l'ingiunzione si riferisce ad un credito per il quale, pacificamente, sussiste già un titolo esecutivo (non amministrativo ma) giudiziale, sicché in relazione alla particolare natura dell'entrata patrimoniale non era certamente necessario alcun “visto di esecutività” per attivare il procedimento di riscossione (così anche Trib.
Livorno del 10 ottobre 2016, n.1216).
2. Sulla eccepita illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
Il motivo di opposizione è infondato considerato che nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 10 ottobre 2022 nel giudizio R.G.G.I.P. 3578/2021 mentre l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 14 luglio 1910 n. 639 dell'1 agosto 2024 numero
20240471700005238 costituisce l'atto prodromico all'esecuzione ossia l'atto corrispondente al precetto. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non si è verificata alcuna duplicazione del titolo esecutivo.
3. Sulla eccepita avvenuta revoca in data 6 settembre 2024 dell'ingiunzione opposta.
L'opponente, ha altresì, eccepito che “in data 6 settembre 2024 (doc. 7), sempre per il tramite della piattaforma digitale “Send” al sig. sia stata comunicata la rettifica delle somme ingiunte: da Pt_1 ciò non può che derivare, ad avviso dell'esponente, la revoca dell'Ingiunzione già notificata”. Il motivo di opposizione è infondato. Ed invero, dal doc. 7 di parte attrice opponente non si desume alcuna revoca dell'ingiunzione di pagamento dell'1 agosto 2024, atteso che, con la comunicazione in esame, è stato meramente indicato un importo maggiorato di € 2,00 (e, quindi pari a complessivi €
206.211,44) che, come rappresentato dalla convenuta sono Controparte_3 stati sommati a titolo di spese di notificazione, come peraltro preannunciato espressamente nel frontespizio dell'ingiunzione di pagamento (ove, accanto alla somma ingiunta, è riportata la seguente dicitura: “*Oltre alle ulteriori spese di notifica applicate ai sensi del Decreto del 30 maggio 2022”).
4. Sulla eccepita nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. c)
D.lgs 446/1997 stante l'inclusione di oneri aggiuntivi a carico dell'ingiunto.
Deve, invece, ritenersi fondata la contestazione relativa all'importo richiesto per “oneri di riscossione” pari ad € 300,00. Secondo quanto previsto dagli artt. 52 del D. Lgs. 446/1997, l'ente locale può provvedere direttamente in proprio alla riscossione oppure può affidarla a terzi, purché, tuttavia, rientranti nelle categorie specificatamente indicate;
tuttavia, secondo quanto specificato dall'art. 52, comma quinto, lettera c) “l'affidamento … non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente”. In relazione a tale ultima disposizione è condivisibile quanto già chiarito dal Consiglio di Stato ossia che “l'ingiunzione fiscale costituisce procedimento speciale - adottabile dagli Enti locali solo per il caso in cui procedano direttamente all'accertamento e alla riscossione, o ne dispongano l'affidamento, anche disgiunto, a soggetti terzi - che non prevede l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento quali passaggi necessari ai fini dell'esecutività della pretesa (l'ingiunzione fiscale costituisce essa stessa titolo esecutivo). Essa non rientra pertanto nella previsioni legislative disciplinanti l'aggio del concessionario del servizio di riscossione, le quali espressamente fanno riferimento alla sola iscrizione a ruolo. Nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per il contribuenti in caso di affidamento a terzi del servizio, può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l'equiparazione dei due strumenti di riscossione: appare ragionevole, infatti, attribuire il riferimento al "divieto di aggravio economico" non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione. Il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali. Del resto, un'applicazione analogica della disciplina relativa alle conseguenze economiche dell'iscrizione a ruolo, al procedimento di ingiunzione fiscale, non appare neanche percorribile alla luce dei principi generali che ne vietano la praticabilità nei confronti delle norme speciali. Non v'è dubbio che il procedimento d'ingiunzione diverga sensibilmente da quello di iscrizione a ruolo ponendosi in una condizione derogatoria di specialità, così com'è pacifico che il legislatore sia intervenuto con norme specifiche ogni qual volta abbia ritenuto necessario chiarire profili oggettivi e soggettivi del peculiare procedimento. L'appello, per questa parte, deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto nella parte in cui è chiesto il pagamento di Euro .. a titolo di spese di riscossione” (così in motivazione Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3413).
In parziale accoglimento dell'opposizione deve, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta con l'ingiunzione opposta limitatamente all'importo di € 300,00, richiesto a titolo di “oneri di riscossione”.
Spese di lite.
L'esito del giudizio determina una situazione di reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
6216/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione n. 20240471700005238 dell'1 agosto
2024, dichiara non dovuto l'importo di € 300,00 richiesto a titolo di oneri di riscossione;
conferma per il resto l'ingiunzione opposta;
- dichiara inammissibile e rigetta nel resto l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Monza, 6 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi