Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario 1986 ed in lire 267 miliardi per l'anno finanziario 1987 - ivi comprese lire 46 miliardi per l'anno 1985 e lire 26,5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonche' a quelle indicate nel precedente articolo 5 - si provvede: quanto a lire 200 miliardi, 180 miliardi e 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20 miliardi, 68 miliardi e 87 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario
e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.