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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- dr. Antonio Tricoli Presidente
- dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] ad [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per procura in atti, dall'avv. MACELLARI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Chiavari (Ge), via Nino Bixio n. 34/3;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato il [...] a [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento
Del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso, come da note 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 14.3.2025,
riportandosi al ricorso;
il Pubblico Ministero ha concluso come da visto del 8.4.2025;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.6.2024 ha rappresentato: di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 19.7.1992 a Sestri Levante (GE) con;
che CP_1
il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sestri Levante atto n. 39 p. II s. A dell'anno 1992; che dall'unione è nato un figlio, maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
che con decreto del 11.7.2008 il Giudice del Tribunale di Chiavari
omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi:
La ricorrente, rappresentando che dalla separazione non si è più ricostituita tra i coniugi una comunanza di vita materiale e spirituale ha concluso chiedendo: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sestri Levante (Ge) in data 19/7/1992 tra la Sig.ra Pt_1
nata ad [...] il [...], cod.fisc. , residente in [...]
[...] C.F._1
(Ge), via Aurelia 139 lett. O int. 4, e il Sig. , nato a [...] il [...], CP_1
c.f. , residente in [...], matrimonio trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sestri Levante (Ge) al n. 39 Parte II Serie A dell'anno 1992, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestri Levante
(Ge) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Sestri Levante (Ge), con ogni statuizione connessa e conseguente;
- revocare con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente posto in sede di separazione a carico del Sig. nella misura di € 200,00 CP_1
mensili; - revocare altresì sempre con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso
l'assegno di mantenimento a favore del figlio della coppia posto in sede di Persona_1 separazione a carico del Sig. nella misura di € 500,00 mensili”. CP_1
Con decreto ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. del 13.6.2024 il Presidente ha designato il giudice relatore e fissato udienza di prima comparizione delle parti per il 22.10.2024.
Il ricorso ed il decreto sono stati notificati a cura del ricorrente a parte convenuta il 4.11.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con deposito presso la Casa comunale di Sciacca.
Il convenuto è stato dichiarato contumace all'udienza del 21.1.2025. CP_1
Nella medesima udienza, svolta in collegamento da remoto, si procedeva a sentire la sig.ra Pt_1
che confermava la volontà di divorziare dal marito e di non volersi riconciliare;
con
[...] provvedimento a verbale, veniva revocato l'obbligo in capo a di provvedere al CP_1
mantenimento della sig.ra e del figlio e veniva disposto un rinvio ai Parte_1 Persona_1 sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. per la discussione e rimessione della causa al collegio per la decisione per il 18.3.2025, udienza sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Ricorre infatti l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 dal momento che, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, avvenuta con decreto di omologa dell'
11.7.2008, le parti non si sono riconciliate, avendo anzi la ricorrente rappresentato nel ricorso che,
sia lei che il figlio, hanno ormai perso ogni contatto con il . CP_1
Quanto agli aspetti economici, in mancanza di domanda relativa alla corresponsione di un assegno divorzile, nulla va in proposito disposto;
va inoltre confermato il provvedimento di revoca, a far data dal deposito del ricorso, dell'obbligo in capo al di corrispondere gli importi di € 200,00, a CP_1
titolo di mantenimento della coniuge, e di € 500,00, a titolo di mantenimento del figlio.
Stante la natura necessaria del giudizio le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
, in data 19.7.1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1
di Sestri Levante atto n. 39 p. II s. A del 1992;
- Conferma la revoca, a far data dalla presentazione del ricorso, dell'obbligo in capo a CP_1
di corrispondere gli importi stabiliti in sede di separazione a titolo di mantenimento
[...]
della coniuge e del figlio;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza venga trasmessa all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune per l'annotazione del dispositivo della presente sentenza e per le ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
- dr. Antonio Tricoli Presidente
- dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2024 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] ad [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per procura in atti, dall'avv. MACELLARI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Chiavari (Ge), via Nino Bixio n. 34/3;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato il [...] a [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento
Del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso, come da note 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 14.3.2025,
riportandosi al ricorso;
il Pubblico Ministero ha concluso come da visto del 8.4.2025;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.6.2024 ha rappresentato: di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 19.7.1992 a Sestri Levante (GE) con;
che CP_1
il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sestri Levante atto n. 39 p. II s. A dell'anno 1992; che dall'unione è nato un figlio, maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
che con decreto del 11.7.2008 il Giudice del Tribunale di Chiavari
omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi:
La ricorrente, rappresentando che dalla separazione non si è più ricostituita tra i coniugi una comunanza di vita materiale e spirituale ha concluso chiedendo: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sestri Levante (Ge) in data 19/7/1992 tra la Sig.ra Pt_1
nata ad [...] il [...], cod.fisc. , residente in [...]
[...] C.F._1
(Ge), via Aurelia 139 lett. O int. 4, e il Sig. , nato a [...] il [...], CP_1
c.f. , residente in [...], matrimonio trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sestri Levante (Ge) al n. 39 Parte II Serie A dell'anno 1992, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestri Levante
(Ge) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Sestri Levante (Ge), con ogni statuizione connessa e conseguente;
- revocare con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente posto in sede di separazione a carico del Sig. nella misura di € 200,00 CP_1
mensili; - revocare altresì sempre con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso
l'assegno di mantenimento a favore del figlio della coppia posto in sede di Persona_1 separazione a carico del Sig. nella misura di € 500,00 mensili”. CP_1
Con decreto ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c. del 13.6.2024 il Presidente ha designato il giudice relatore e fissato udienza di prima comparizione delle parti per il 22.10.2024.
Il ricorso ed il decreto sono stati notificati a cura del ricorrente a parte convenuta il 4.11.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con deposito presso la Casa comunale di Sciacca.
Il convenuto è stato dichiarato contumace all'udienza del 21.1.2025. CP_1
Nella medesima udienza, svolta in collegamento da remoto, si procedeva a sentire la sig.ra Pt_1
che confermava la volontà di divorziare dal marito e di non volersi riconciliare;
con
[...] provvedimento a verbale, veniva revocato l'obbligo in capo a di provvedere al CP_1
mantenimento della sig.ra e del figlio e veniva disposto un rinvio ai Parte_1 Persona_1 sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. per la discussione e rimessione della causa al collegio per la decisione per il 18.3.2025, udienza sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Ricorre infatti l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 dal momento che, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, avvenuta con decreto di omologa dell'
11.7.2008, le parti non si sono riconciliate, avendo anzi la ricorrente rappresentato nel ricorso che,
sia lei che il figlio, hanno ormai perso ogni contatto con il . CP_1
Quanto agli aspetti economici, in mancanza di domanda relativa alla corresponsione di un assegno divorzile, nulla va in proposito disposto;
va inoltre confermato il provvedimento di revoca, a far data dal deposito del ricorso, dell'obbligo in capo al di corrispondere gli importi di € 200,00, a CP_1
titolo di mantenimento della coniuge, e di € 500,00, a titolo di mantenimento del figlio.
Stante la natura necessaria del giudizio le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
, in data 19.7.1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1
di Sestri Levante atto n. 39 p. II s. A del 1992;
- Conferma la revoca, a far data dalla presentazione del ricorso, dell'obbligo in capo a CP_1
di corrispondere gli importi stabiliti in sede di separazione a titolo di mantenimento
[...]
della coniuge e del figlio;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza venga trasmessa all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune per l'annotazione del dispositivo della presente sentenza e per le ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli