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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 381/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 ottobre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Torre Francesca la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per nessuno compare Controparte_1 L'avv. Torre discute riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Richiama Cass. 19414/2025. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRE FRANCESCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FILOIA RENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1 STATO Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , appartenente alla 2^ Compagnia del 1° BTG. CC paracadutisti “Tuscania”, ha adito il Parte_1
Tribunale per vedere accolte le seguenti conclusioni: <Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere del quale l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento al , in persona del Ministro pro tempore, che, per l'effetto della Controparte_1 richiesta declaratoria d'imprescrittibilità, dovrà valutare nel merito l'istanza già presentata dal ricorrente in data 14.03.2023>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 25 marzo 1982, alle ore 16.15, mentre si recava di corsa in camerata allo scioglimento della adunata, veniva urtato dai compagni e in seguito all'urto scivolava andando a sbattere rovinosamente con la mano sinistra contro un gancio di ferro di una AR/59 in sosta nel cortile del
Battaglione; immediatamente soccorso, era accompagnato presso l'infermeria della Caserma Vannucci e da qui ricoverato d'urgenza all'Ospedale Civile di Livorno per “Ferita da strappamento lacero contusa al palmo della mano sinistra”; in data
1.04.1982 dimesso dall'Ospedale Civile di Livorno ed avviato al Centro
Medico Legale Militare di Livorno per i prescritti accertamenti;
una volta dimesso il 2.04.1982 dall'Ospedale Militare di Livorno con proposta di 30 giorni di convalescenza per “ferita penetrante mano sinistra”, in data 19.04.1982 era di nuovo ricoverato, perché affetto da “Lesione apparato flessore 5° dito del nervo sensitivo del 4° spazio”, presso l'Ospedale Civile di Modena dove veniva sottoposto ad un intenso ciclo fisioterapico per poi essere dimesso il 26.04.1982; la patologia era riconosciuta dipendente
1 da causa di servizio con giudizio datato 2.04.1982; il 20.7.1982 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, per essere poi dimesso il 28.07.1982 presso l'Ospedale di Modena;
in data 14.3.2023 formulava domanda per ottenere tutti i benefici ai sensi dell'art. 1, commi da 562 a 565, legge 266/05 e relativo regolamento applicativo di cui al d.P.R. 243/06; il convenuto, con provvedimento del 17.11.2023 Controparte_1 rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.
3. Il ricorrente ha altresì precisato che “l'odierno gravame non è finalizzato all'accertamento dello status di vittima del dovere e non potrebbe esserlo atteso che tale accertamento non è stato compiuto, bensì è volto alla declaratoria della imprescrittibilità del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici assistenziali”.
4. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché privo Controparte_1 delle necessarie allegazioni e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio, concludendo nel merito in ogni caso per il rigetto della domanda attorea perché infondata.
5. La causa istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
7. A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, il ricorrente all'udienza del
25.9.2025, in replica alla memoria del convenuto, ha dedotto che “l'Avvocatura ha preso CP_1 posizione sul ricorso contestando una domanda che in realtà non è stata formulata, in quanto il ricorrente agisce per vedere accertato il suo diritto ad essere valutato dall'apposita Commissione in ragione dell'imprescrittibilità della domanda al riconoscimento allo stato di vittima del dovere e non – come emergerebbe dalle difese di parte resistente – il suo diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere”, manifestando il difetto di un interesse concreto e attuale alla pronuncia giudiziale.
8. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche…Non può dirsi attuale, né concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi, il cui
2 esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato, in via alternativa, dalla odierna parte ricorrente”(Cass. n. 12532/2024; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n.
4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).
9. Nel caso di specie parte ricorrente non ha agito in sede giudiziale per vedere accertato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei diritti e benefici derivanti, ma solo per vedere risolta in astratto una questione meramente giuridica (imprescrittibilità o meno dello status di vittima del dovere) e preliminare all'eventuale riconoscimento dei diritti stessi, con il manifestato scopo di compulsare il procedimento amministrativo – secondo il ricorrente mai iniziato, ma in realtà conclusosi con il provvedimento di rigetto del 17.11.2023 - di accertamento dello status di vittima del dovere.
10. Alla luce delle conclusioni formulate e delle repliche mosse alla memoria di costituzione di parte resistente non può pertanto che concludersi per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art 100 cpc.
11. La natura processuale della pronuncia costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti
Livorno, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
3
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 381/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 ottobre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Torre Francesca la quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per nessuno compare Controparte_1 L'avv. Torre discute riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Richiama Cass. 19414/2025. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRE FRANCESCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FILOIA RENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1 STATO Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , appartenente alla 2^ Compagnia del 1° BTG. CC paracadutisti “Tuscania”, ha adito il Parte_1
Tribunale per vedere accolte le seguenti conclusioni: <Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere del quale l'odierno ricorrente ha chiesto l'accertamento al , in persona del Ministro pro tempore, che, per l'effetto della Controparte_1 richiesta declaratoria d'imprescrittibilità, dovrà valutare nel merito l'istanza già presentata dal ricorrente in data 14.03.2023>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 25 marzo 1982, alle ore 16.15, mentre si recava di corsa in camerata allo scioglimento della adunata, veniva urtato dai compagni e in seguito all'urto scivolava andando a sbattere rovinosamente con la mano sinistra contro un gancio di ferro di una AR/59 in sosta nel cortile del
Battaglione; immediatamente soccorso, era accompagnato presso l'infermeria della Caserma Vannucci e da qui ricoverato d'urgenza all'Ospedale Civile di Livorno per “Ferita da strappamento lacero contusa al palmo della mano sinistra”; in data
1.04.1982 dimesso dall'Ospedale Civile di Livorno ed avviato al Centro
Medico Legale Militare di Livorno per i prescritti accertamenti;
una volta dimesso il 2.04.1982 dall'Ospedale Militare di Livorno con proposta di 30 giorni di convalescenza per “ferita penetrante mano sinistra”, in data 19.04.1982 era di nuovo ricoverato, perché affetto da “Lesione apparato flessore 5° dito del nervo sensitivo del 4° spazio”, presso l'Ospedale Civile di Modena dove veniva sottoposto ad un intenso ciclo fisioterapico per poi essere dimesso il 26.04.1982; la patologia era riconosciuta dipendente
1 da causa di servizio con giudizio datato 2.04.1982; il 20.7.1982 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, per essere poi dimesso il 28.07.1982 presso l'Ospedale di Modena;
in data 14.3.2023 formulava domanda per ottenere tutti i benefici ai sensi dell'art. 1, commi da 562 a 565, legge 266/05 e relativo regolamento applicativo di cui al d.P.R. 243/06; il convenuto, con provvedimento del 17.11.2023 Controparte_1 rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.
3. Il ricorrente ha altresì precisato che “l'odierno gravame non è finalizzato all'accertamento dello status di vittima del dovere e non potrebbe esserlo atteso che tale accertamento non è stato compiuto, bensì è volto alla declaratoria della imprescrittibilità del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici assistenziali”.
4. Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché privo Controparte_1 delle necessarie allegazioni e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio, concludendo nel merito in ogni caso per il rigetto della domanda attorea perché infondata.
5. La causa istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
7. A fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, il ricorrente all'udienza del
25.9.2025, in replica alla memoria del convenuto, ha dedotto che “l'Avvocatura ha preso CP_1 posizione sul ricorso contestando una domanda che in realtà non è stata formulata, in quanto il ricorrente agisce per vedere accertato il suo diritto ad essere valutato dall'apposita Commissione in ragione dell'imprescrittibilità della domanda al riconoscimento allo stato di vittima del dovere e non – come emergerebbe dalle difese di parte resistente – il suo diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere”, manifestando il difetto di un interesse concreto e attuale alla pronuncia giudiziale.
8. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche…Non può dirsi attuale, né concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi, il cui
2 esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato, in via alternativa, dalla odierna parte ricorrente”(Cass. n. 12532/2024; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass. Sez. L, Sentenza n.
4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).
9. Nel caso di specie parte ricorrente non ha agito in sede giudiziale per vedere accertato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei diritti e benefici derivanti, ma solo per vedere risolta in astratto una questione meramente giuridica (imprescrittibilità o meno dello status di vittima del dovere) e preliminare all'eventuale riconoscimento dei diritti stessi, con il manifestato scopo di compulsare il procedimento amministrativo – secondo il ricorrente mai iniziato, ma in realtà conclusosi con il provvedimento di rigetto del 17.11.2023 - di accertamento dello status di vittima del dovere.
10. Alla luce delle conclusioni formulate e delle repliche mosse alla memoria di costituzione di parte resistente non può pertanto che concludersi per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art 100 cpc.
11. La natura processuale della pronuncia costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti
Livorno, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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