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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/10/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla parte ricorrente il 23 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1054 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nel Viale Parte_1
Hamilton n. 25, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nella via Dante n. 49, presso lo studio dell'Avv. Angela Maria Serena
Galvano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 445bis, VI
comma, c.p.c. depositato il 27/04/2023,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti depositata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 Aprile 2023 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari sia ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980; sia di quelli per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 21 Agosto 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dalla parte istante il 23 Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Mentre, l'art. 3 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 prevede che: “È persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (I comma).
“La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative” (II comma).
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (III comma).
2 “La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali” (IV comma).
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dalla Dott.ssa ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_1
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora comportano non solo una invalidità del 100% Parte_1
e le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita;
ma, al contempo, una riduzione della sua autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, che le conferisce lo status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che, questa deve essere stabilita dalla data di presentazione della domanda amministrativa, coincidente con il 22 Giugno 2021 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e osservazioni in merito alle contestazioni del C.T.P. dell' ). CP_1
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, entrambe le domande spiegate dalla ricorrente si palesano accoglibili, avendo essa diritto sia all'indennità di accompagnamento, che a essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992 dal 22 Giugno 2021.
In ossequio al principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere alla CP_1
signora le spese del procedimento de quo e della fase di accertamento tecnico Parte_1
preventivo obbligatorio, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, da distrarsi a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la signora è affetta da patologie che la rendono Parte_1
invalida al 100% e le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 22 Giugno 2021;
- dichiara, altresì, che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992, a decorrere dal 22 Giugno 2021;
- condanna l' a rifondere alla signora le spese del presente giudizio e del CP_1 Parte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell' sia le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 24 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
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