Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2025, proposto da
TO OR, da sé stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 1508/2025 pubblicata in data 9.05.2025, nella causa iscritta al n. 389/2025 R.G., del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN ER e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1508/2025 pubblicata in data 9.05.2025 nella causa iscritta al n. 389/2025 R.G., il T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, rilevando l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Noto sull’istanza presentata da “La Meta Associazione di Promozione Sociale” in data 3.01.2025 ai fini dell’aggiornamento del costo del servizio Asacom, ha ordinato all’Ente comunale di provvedere su detta istanza, condannandolo, altresì, “... al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ”, ossia l’avv. TO OR.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio in data 11.05.2025, come da documentazione versata in atti, ed è passata in giudicato.
2. Lamentando la mancata esecuzione del predetto titolo giudiziale, con ricorso notificato il 14.10.2025 e depositato il 27.10.2025 l’avv. TO OR, odierno ricorrente, ha chiesto al Tribunale di:
- assegnare un termine di trenta giorni al Comune di Noto per ottemperare al capo della sentenza concernente la statuizione sulle spese processuali;
- fissare una somma di denaro dovuta in caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- nominare per il caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
3. Il Comune di Noto, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, nessuno presente per le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio rileva preliminarmente, d’ufficio, quanto segue.
5.1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D.lgs. n. 267/20200 (c.d. T.U.E.L.) “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”; la disposizione precisa, altresì, che “ le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
Il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”.
La ratio della disposizione di cui all'art. 248 (“ Conseguenze della dichiarazione di dissesto ”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum .
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, " rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto " (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15). Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha altresì evidenziato che " la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo ".
Tali principi sono stati corroborati anche dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 12.01.2022, con la quale è stato ulteriormente precisato che « alla luce del dettato normativo, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come ha ritenuto l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15-2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11 ».
Alla stregua della lettera dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., è quindi sufficiente che il debito appartenga a tale gestione straordinaria, in quanto di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, perché venga sottratto all'attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi che, a sua volta, tale organo sia tenuto a gestire separatamente i fondi destinati all'adempimento (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3337).
La giurisprudenza del Giudice d’appello ha inoltre affermato che l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, in contenzioso riguardante fatti o atti di gestione precedenti, rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, purché la sentenza sia pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, T.U.E.L. (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6776, in conformità ai precedenti del C.G.A.R.S. n. 505 e 506 del 2022).
Tale ultima disposizione, in particolare, stabilisce che l’atto conclusivo della procedura di dissesto è rappresentato dal rendiconto di gestione redatto dall’organo straordinario di liquidazione, da trasmettere all’organo regionale di controllo e all’organo di revisione contabile dell’Ente; è solo con l’adozione del prefato provvedimento, quindi, che l’attività dell’organo straordinario di liquidazione può dirsi conclusa, essendo state compiute tutte le attività contemplate dal citato art. 256 (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 18.06.2025, n. 1925).
5.2. Ciò premesso, va osservato che:
(i) con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 25.10.2022 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Noto;
(ii) allo stato, non risulta che il rendiconto di gestione redatto dall’organo straordinario di liquidazione sia stato ancora adottato;
(iii) il fatto generatore del credito oggetto della presente domanda processuale, come si evince da quanto riportato dal titolo ottemperando di cui in epigrafe, non è anteriore alla dichiarazione di dissesto del predetto Ente comunale, atteso che con la sentenza n. 1508/2025 questo Tribunale – in accoglimento di un ricorso presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – ha ordinato al Comune di Noto di provvedere sull’istanza presentata da “La Meta Associazione di Promozione Sociale” in data 3.01.2025 ai fini dell’aggiornamento del costo del servizio Asacom.
Rispetto a tale “fatto” – ossia il silenzio serbato dall’Ente sull’istanza presentata dall’associazione sopra citata – ha preso avvio il giudizio iscritto al n. 389/2025 R.G., in data quindi successiva alla predetta dichiarazione di dissesto.
Ne consegue, pertanto, che rispetto alla vicenda processuale per cui è causa non trovi applicazione il disposto dell’art. 252, comma 4, secondo cui “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”.
6. Precisato quanto precede, il presente ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. a), c.p.a.
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 11.05.2025, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 14.10.2025.
7. Il ricorso è altresì da ritenersi fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
7.1. Osserva il Collegio che il capo della sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguito dall’Amministrazione intimata, la quale, non costituitasi in giudizio, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Comune di Noto ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al capo della pronuncia ottemperanda con il quale questo Tribunale ha condannato il Comune di Noto “... al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ”, come espressamente riportato nel titolo oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
7.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora – quale commissario ad acta – il Segretario Generale del Comune di Avola, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della presente Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7.3. È, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendo tutti i presupposti indicati dalla citata norma codicistica, che va determinata nella misura degli interessi legali sulla somma spettante al ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta .
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma liquidata a titolo di penalità di mora e della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
AN ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | AU LE |
IL SEGRETARIO