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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 18 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19140 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2023,
avente ad oggetto indebito assistenziale tra
nata a [...] in data [...] Parte_1 elett.te dom.ta in Ottaviano, via Sarno n. 12, presso lo studio dell'avv. Michele Caldeo, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed elettivamente domiciliato con Persona_1 il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De CP_1 Gasperi n.55, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stata riconosciuta invalida civile, previo ricorso giudiziario ex art. 445 bis c.p.c. e che, al momento della liquidazione delle prestazioni economiche conseguenti, l rappresentava di aver provveduto a compensare l'importo dovuto, pari ad CP_1
€.9.936,87, con un asserito indebito della ricorrente nei confronti dell , pari ad €.8.481,38. CP_2 Deduce che, verosimilmente, l'asserita indebita percezione di somme cui fa riferimento l CP_1 afferisce alla corresponsione di somme relative alla pensione di invalidità civile di cui era titolare la ricorrente nel periodo ottobre 2017/maggio 2019, revocata con comunicazione del 31 maggio 2019, afferente all'esito di una visita sanitaria avvenuta nell'ottobre 2017.
Deduce l'illegittimità del provvedimento di ripetizione, perché privo di motivazione nonché per la irripetibilità della richiesta di ripetizione, in costanza della buona fede dell'accipiens e della peculiarità delle norme che regolano la ripetizione degli indebiti in materia di invalidità civile. Eccepisce, in subordine, la prescrizione annuale del credito restitutorio.
Eccepisce ancora l'applicabilità della norma di cui all'art. 1246 n. 3 c.c. che pone limiti espressi alla facoltà di compensazione e non sussistendo nella specie i presupposti per l'applicazione del regime della cosiddetta compensazione impropria, attesa la diversità dei rapporti a cui si riferiscono i controcrediti.
CP_ Chiede pertanto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito in favore dell , con la condanna alla restituzione id quanto indebitamente trattenuto.
- LA COSTITUZIONE DELL CP_1
CP_ L si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce, in particolare, l'infondatezza della avversa pretesa, richiamando l'interpretazione della normativa in tema di ripetizione di somme versate in seguito ad accertamento della insussistenza del requisito sanitario per la erogazione di benefici in favore degli invalidi civili.
Deduce la ritualità della compensazione impropria, asserendo che credito e controcredito sono fondati sul medesimo rapporto assistenziale. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito ritualmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Deve invero prestarsi adesione all'orientamento di legittimità, da ultimo espresso da Cass n. 24180\2022 (che fa seguito a quello già espresso da Cass. n. 4668/2021), secondo il quale, nella materia in esame trova applicazione «la regola propria del “sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento».
Dalle risultanze in atti non risultano elementi di convincimento tali da indurre che l'erogazione indebita sia addebitatile all'assistito e che sia venuto meno il suo legittimo affidamento, risultando, CP_ anche dalla documentazione prodotta dall , che la comunicazione del verbale di verifica sarebbe stata effettuata solo il 31 maggio 2019, circa due anni dopo la visita medica dell'ottobre 2017.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che la pretesa attorea appaia fondata tenuto conto delle peculiarità del caso concreto. Ed invero, pur considerando che per l'ipotesi di indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari operano norme specifiche, le quali prevedono che la revoca dei benefici retroagisca al momento dell'accertamento della insussistenza dei requisiti stessi, va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Si è infatti andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche, come sopra evidenziato, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica;
rispetto a tale tipo di indebito, sussiste nondimeno l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell , CP_1 siccome la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme si protragga eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca intervenire tempestivamente (cfr. Cass. n. 29419/2018, richiamante a sua volta Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, nel caso in esame deve rilevarsi che, secondo le allegazioni di entrambe le parti, CP_ concordi sul punto, deve ritenersi accertato che l ha posto in compensazione – impropria – con quanto liquidato a titolo di prestazione assistenziale a titolo di invalidità civile, conseguente al procedimento di omologa ex art. 445 bis c.p.c., quanto ritenuto indebitamente erogato alla ricorrente nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2019, intervallo tra la data di verifica della insussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della prestazione assistenziale, quale invalido civile in godimento, e la data della comunicazione del relativo verbale.
Applicando, dunque, al caso in esame i principi giurisprudenziali sopra richiamati, senza dubbio il tempo intercorso tra l'effettuazione della visita e la comunicazione del relativo esito appare idoneo a radicare in capo alla ricorrente un affidamento incolpevole circa la persistenza del suo diritto alle prestazioni assistenziali, già riconosciuto dall con precedente provvedimento e non messo in CP_1 discussione fino alla comunicazione del verbale negativo.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l'insussistenza del diritto dell a ripetere le somme CP_1 trattenute in compensazione relative alle prestazioni godute dalla ricorrente tra ottobre 2017 e maggio 2019, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento a favore della ricorrente delle predette somme per un importo pari ad euro 8.481,38, oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla scadenza mensile dei singoli ratei di prestazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di note spese, si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell alla ripetizione dell'indebito di cui sopra;
condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 8.481,38, oltre interessi legali dalla scadenza mensile dei singoli ratei di prestazione al saldo;
CP_ condanna l alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei dott.ri Antonella Rosato e Pasquale Pirone, Magistrati ordinari in tirocinio generico (nominati con d.m. 22 ottobre 2024) presso l'intestato Tribunale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza di discussione del 18 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19140 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2023,
avente ad oggetto indebito assistenziale tra
nata a [...] in data [...] Parte_1 elett.te dom.ta in Ottaviano, via Sarno n. 12, presso lo studio dell'avv. Michele Caldeo, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 (rep. 37875), ed elettivamente domiciliato con Persona_1 il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De CP_1 Gasperi n.55, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stata riconosciuta invalida civile, previo ricorso giudiziario ex art. 445 bis c.p.c. e che, al momento della liquidazione delle prestazioni economiche conseguenti, l rappresentava di aver provveduto a compensare l'importo dovuto, pari ad CP_1
€.9.936,87, con un asserito indebito della ricorrente nei confronti dell , pari ad €.8.481,38. CP_2 Deduce che, verosimilmente, l'asserita indebita percezione di somme cui fa riferimento l CP_1 afferisce alla corresponsione di somme relative alla pensione di invalidità civile di cui era titolare la ricorrente nel periodo ottobre 2017/maggio 2019, revocata con comunicazione del 31 maggio 2019, afferente all'esito di una visita sanitaria avvenuta nell'ottobre 2017.
Deduce l'illegittimità del provvedimento di ripetizione, perché privo di motivazione nonché per la irripetibilità della richiesta di ripetizione, in costanza della buona fede dell'accipiens e della peculiarità delle norme che regolano la ripetizione degli indebiti in materia di invalidità civile. Eccepisce, in subordine, la prescrizione annuale del credito restitutorio.
Eccepisce ancora l'applicabilità della norma di cui all'art. 1246 n. 3 c.c. che pone limiti espressi alla facoltà di compensazione e non sussistendo nella specie i presupposti per l'applicazione del regime della cosiddetta compensazione impropria, attesa la diversità dei rapporti a cui si riferiscono i controcrediti.
CP_ Chiede pertanto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito in favore dell , con la condanna alla restituzione id quanto indebitamente trattenuto.
- LA COSTITUZIONE DELL CP_1
CP_ L si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce, in particolare, l'infondatezza della avversa pretesa, richiamando l'interpretazione della normativa in tema di ripetizione di somme versate in seguito ad accertamento della insussistenza del requisito sanitario per la erogazione di benefici in favore degli invalidi civili.
Deduce la ritualità della compensazione impropria, asserendo che credito e controcredito sono fondati sul medesimo rapporto assistenziale. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito ritualmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza. All'esito dell'odierna udienza, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Deve invero prestarsi adesione all'orientamento di legittimità, da ultimo espresso da Cass n. 24180\2022 (che fa seguito a quello già espresso da Cass. n. 4668/2021), secondo il quale, nella materia in esame trova applicazione «la regola propria del “sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento».
Dalle risultanze in atti non risultano elementi di convincimento tali da indurre che l'erogazione indebita sia addebitatile all'assistito e che sia venuto meno il suo legittimo affidamento, risultando, CP_ anche dalla documentazione prodotta dall , che la comunicazione del verbale di verifica sarebbe stata effettuata solo il 31 maggio 2019, circa due anni dopo la visita medica dell'ottobre 2017.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che la pretesa attorea appaia fondata tenuto conto delle peculiarità del caso concreto. Ed invero, pur considerando che per l'ipotesi di indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari operano norme specifiche, le quali prevedono che la revoca dei benefici retroagisca al momento dell'accertamento della insussistenza dei requisiti stessi, va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Si è infatti andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche, come sopra evidenziato, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica;
rispetto a tale tipo di indebito, sussiste nondimeno l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell , CP_1 siccome la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme si protragga eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e il provvedimento di revoca intervenire tempestivamente (cfr. Cass. n. 29419/2018, richiamante a sua volta Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, nel caso in esame deve rilevarsi che, secondo le allegazioni di entrambe le parti, CP_ concordi sul punto, deve ritenersi accertato che l ha posto in compensazione – impropria – con quanto liquidato a titolo di prestazione assistenziale a titolo di invalidità civile, conseguente al procedimento di omologa ex art. 445 bis c.p.c., quanto ritenuto indebitamente erogato alla ricorrente nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2019, intervallo tra la data di verifica della insussistenza dei requisiti sanitari per usufruire della prestazione assistenziale, quale invalido civile in godimento, e la data della comunicazione del relativo verbale.
Applicando, dunque, al caso in esame i principi giurisprudenziali sopra richiamati, senza dubbio il tempo intercorso tra l'effettuazione della visita e la comunicazione del relativo esito appare idoneo a radicare in capo alla ricorrente un affidamento incolpevole circa la persistenza del suo diritto alle prestazioni assistenziali, già riconosciuto dall con precedente provvedimento e non messo in CP_1 discussione fino alla comunicazione del verbale negativo.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l'insussistenza del diritto dell a ripetere le somme CP_1 trattenute in compensazione relative alle prestazioni godute dalla ricorrente tra ottobre 2017 e maggio 2019, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento a favore della ricorrente delle predette somme per un importo pari ad euro 8.481,38, oltre alla maggiorazione per interessi legali dalla scadenza mensile dei singoli ratei di prestazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di note spese, si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell alla ripetizione dell'indebito di cui sopra;
condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 8.481,38, oltre interessi legali dalla scadenza mensile dei singoli ratei di prestazione al saldo;
CP_ condanna l alla rifusione, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei dott.ri Antonella Rosato e Pasquale Pirone, Magistrati ordinari in tirocinio generico (nominati con d.m. 22 ottobre 2024) presso l'intestato Tribunale