Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7345/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. Lavoro in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all' esito del deposito di note di trattazione scritta rex art 127 ter c.p.c. all' udienza del 23/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero RG 7345/2024 , promossa con ricorso del 25.03.2024, notificato in data 10/04/2024
da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cilea n. 295, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
CORRADO RIGGIO (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Via Salvatore Marano n. 15
RICORRENTE
Contro
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t. Dott. Ing. , con sede legale in lla Via CP_2 CP_1
Comunale del Principe n.13/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Vingiani (C.F.
, Annamaria De Nicola (C.F. C.F._3
) e Giuseppe Iervolino (CF. C.F._4
), tutti elettivamente domiciliati in Via C.F._5 CP_1
Comunale del Principe, 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Per_1
Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n.16316 del 05/09/2019
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1
1. Il 09/02/2023 l presso cui il ricorrente svolge l'attività di CP_3 medico specialista ambulatoriale odontoiatra, a tempo indeterminato in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, presso il Distretto Sanitario 26, per un totale di 6 ore settimanali, adottava un provvedimento con cui dichiarava fuori uso il riunito odontoiatrico e la conseguente messa a disposizione dei dottori e . Pt_1 Per_2
Dato il trasferimento del secondo presso il DS 25, e la chiusura, sin dal 25/03/2020, dell'agenda CUP (centro unico prenotazioni) del dott.
in data 03/10/2023 il Direttore del DS 26 proponeva il Pt_1 trasferimento delle 6 ore settimanali della branca di odontoiatria del dott. presso altra sede. Il 05/10/2023, la Pt_1 Controparte_4 segnalava alla
[...] Parte_2
l'insorgenza di una grave carenza nell'assistenza
[...] odontoiatrica dei detenuti, essendo presente un unico specialista odontoiatra, titolare di 10 ore settimanali, non riuscendo così a garantire né l'assistenza prevista dai LEA alla popolazione carceraria, né le traduzioni all'esterno dei ristretti bisognevoli di cure odontoiatriche. Il 20/11/2023 il ricorrente comunicava la sua disponibilità a trasferire le proprie 6 ore settimanali solo presso gli altri Distretti dell (nn. 24, 25 e 31), asserendo l' assenza di richieste di attivazione di ore di odontoiatria da parte di Distretti Sanitari diversi dalla C.C. , Persona_3 con provvedimento del 27/12/2023, si disponeva la mobilità delle 6 ore settimanali del dott. presso quest'ultima, comunicandogli che Pt_1 dal 01/01/2024 lo stesso avrebbe prestato servizio presso la , CP_4 casa circondariale di , ai sensi dell'art. 30 dell'Accordo Persona_3
Collettivo Nazionale, e che in caso di mancata accettazione sarebbe stata disposta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di mobilità intraziendale. Seguiva, in data 05/01/2024, la comunicazione, via pec, del dissenso da parte del dott. e, nonostante ciò, il trasferimento Pt_1 nell'ambito della mobilità intraziendale presso la casa circondariale di
, in data 08/01/2024. Persona_3
Tanto premesso con ricorso ritualmente notificato il ricorrente deduceva che l' aveva azionato la procedura prevista dall'articolo 30 Pt_3 dell' di categoria, però, solo teoricamente, in quanto praticamente aveva di fatto, violato la procedura, in esso indicata, atteso che l'art 30 dell' recita testualmente: “al comma 1 che al fine di adeguare maggi te l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indi-rizzi regionali per
2 la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialisti-che, le Pt_3 possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale;
al comma 3 che i provvedimenti di cui al presente articolo devono es-sere comunicati al comitato zonale contestualmente alla notificazione all'interessato. Qualora l'interessato abbia comunicato all il mancato consenso è necessario Pt_3 acquisire preventivo parere del Comitato zonale”
Contestava altresì la sanzione la minacciata sanzione della decadenza qualora non avesse prestato assenso al trasferimento o presso la casa circondariale di , ai sensi del comma 1 dell'art. 30 dell Persona_3 di categoria, Chiedeva pertanto : Accertarsi la violazione dell'articolo 30 dell'ACN della specialistica ambulatoriale da parte dell e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare la illegittimità della procedura di mobilità intraziendale adottata nei suoi confronti con lettera del 27.12.2023, prot. n. 032384; Condannarsi, pertanto, la resistente Controparte_6
, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso
[...] la, se-de legale corrente in alla Via Comunale del Principe n. CP_1
13/A, a voler disapplicare il suddetto provvedimento illegittimo di mobilità intraziendale nei confronti del dott. ; Parte_1
Condannare l' , in persona Controparte_6 del lega-le rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale corrente in lla Via Comunale del Principe n. 13/A, al pagamento CP_1 del compenso professionale così come stabilito dalla vigente normativa. fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente.
Proposto il ricorso introduttivo del giudizio, era presentata istanza di anticipazione della prima udienza, fissata con decreto al 12/11/2024.
Costituitasi la parte resistente contestava le avverse richieste deducendo il provvedimento in contestazione era immune da vizi e, pertanto, non poteva essere disapplicato. Deduceva che nessuna violazione dell'art. 30 dell'ACN della specialistica ambulatoriale, infatti, è stata posta in essere dalla resistente che, piuttosto, nella circostanza ha agito Pt_3 nell'esclusivo intento di perseguire l'interesse pubblico, tenuto conto che la decisione di trasferire le 6 ore settimanali afferenti la branca di
3 odontoiatria dal DS 26 alla C.C. di conseguente alla necessità Persona_3 di garantire ed assicurare l'assistenza odontoiatrica prevista dai LEA alla popolazione ristretta. Quindi all' udienza del 12/11/2024, il ricorrente faceva notare che l'esigenza rappresentata nel provvedimento di trasferimento non risultava rispondente allo stato dei fatti, atteso che il lunedì, unico giorno per il quale era disposta la mobilità del dott. (prestando, lo Pt_1 stesso, negli altri giorni della settimana l'attività presso l' di Frosinone), alla CC di operava già il dott. e la Persona_3 Per_4 postazione di lavoro (rectius: poltrona del riunito odontoiatrico) era unica;
risultava, inoltre, rientrato dalla malattia il dott. la cui Per_5 assenza era uno dei motivi posti a base del provvedimento . Pertanto, la situazione di surplus di lavoratori faceva sì che i dottori dovessero alternarsi all'unica postazione di lavoro nella giornata del lunedì. Per contro, l' iportava come prossimo l'arrivo di una ulteriore postazione e rappresentava che il dott. contribuiva all'adempimento delle Pt_1 prestazioni odontoiatriache (circa due all'ora) necessarie per i soggetti reclusi presso la CC a seguito di una rappresentata esigenza Persona_3 di potenziamento della prestazione odontoiatrica .
All' udienza del 23/1/2024, nelle note depositate parte ricorrente reiterava l' arbitrarietà del trasferimento, in mancanza del dovuto parere del comitato di zona, mentre parte resistente deduceva che il rientro in servizio del dott. permanendo un elevato numero di assistiti Per_5 presso l' Istituto penitenziario non veniva meno dell' esigenza di sostituzione . Quindi il giudice all' esito delle note ex art 127 ter c.p.c. decideva come da sentenza
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto . A sostegno del ricorso e quale motivo di disapplicazione del provvedimento di mobilità intraziendale, il dott. adduce la Pt_1 violazione procedimentale dell'art 30, comma 3, dell' , nella parte in cui non è acquisito il parere del Comitato Zonale, richiesto nei casi in cui la mobilità è volta a realizzare una flessibilità operativa nell'orario e/o
4 nella sede per adeguare le prestazioni alla domanda dell'utenza (art 30, co. 1, ACN), in difetto dell'assenso del destinatario dell'ordine. Si è, dunque, al di fuori del diverso caso ex art 30, co. 5, ACN in cui la mobilità è disposta per la temporanea inagibilità della struttura.
Peraltro la stessa parte resistente conferma che art. 30 comma 1 ACN 2020 consente l'adozione di provvedimenti tendenti realizzare la flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale, di cui il comma 5 costituisce solo una specificazione, laddove assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea, senza danno economico per l'interessato, nel caso di non agibilità o indisponibilità temporanea della struttura. Il parere del Comitato zonale contempera, infatti, le esigenze organizzative dell col dissenso espresso dal destinatario dell'ordine, e la sua funzione di garanzia procedimentale, avverso i provvedimenti di trasferimento intraziendali, non va confusa con la funzione compensativa dell'indennità di zona disagiata (ossia una maggiorazione del 30% del compenso orario).
Ritiene questo giudice che detto vizio di carattere formale assuma carattere assorbente rispetto agli altri profili posti a fondamento del ricorso A tal riguardo, osserva che detto parere non può identificarsi nel verbale n. 8 del 29/08/2024 prodotto dall con cui il Comitato zonale approvava all'unanimità l'organizzazione dell'attività di odontoiatria territoriale in Poli distrettuali “con la partecipazione di tutti gli odontoiatri presenti in Azienda”. Tale dizione risulta eccessivamente generica, non contemplando direttamente il dissenso del dott. Pt_1 avverso il proprio trasferimento in una sede disagiata come la CC di
, e non rispondente al fine di tutela per cui detto parere è Persona_3 previsto. Non può ritenersi formata sulla questione, un silenzio assenso dell'amministrazione, come prospettato da parte resistente (che qualifica solo come implicita la formazione del parere, evitando di qualificarla in termini di silenzio assenso) poiché questo istituto opera genericamente
5 solo a favore del privato, essendo animato da una ratio sanzionatoria dell'inerzia dell'amministrazione. Sono, invece, i casi di silenzio diniego a dover essere espressamente previsti dalla legge, poiché è al provvedimento negativo (anche tacito) che consegue la lesione della sfera giuridica soggettiva. Pertanto, il silenzio serbato nel caso di specie non può essere sussunto né sotto il paradigma del silenzio assenso, né sotto quello del silenzio diniego.
Nel primo caso, infatti, si avrebbe un'atipica figura di silenzio assenso, non sanzionatoria della P.A. e per di più lesiva del privato;
nel secondo caso si avrebbe un'atipica figura di silenzio diniego, poiché non prevista dalla legge. Si è, dunque, innanzi a una figura di silenzio non significativo, tale per cui si ritiene non rispettato l'iter procedimentale enucleato nell'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale.
Detto profilo assume dunque carattere assorbente e, pertanto , previa declaratoria di illegittimità della procedura di mobilità intraziendale del 27/12/2023 prot. 032384, va disapplicato il provvedimento di mobilità intraziendale del 27/12/2023 prot . adottato nei confronti del P.IVA_2 dott. , Parte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto accertata la violazione dell'articolo 30 dell' della specialistica ambulatoriale da parte dell' CP_1
, dichiara la illegittimità della procedura di mobilità intraziendale
[...] del 27.12.2023, prot. n. 032384 e disapplica il provvedimento di mobilità intraziendale del 27/12/2023 prot . emesso nei confronti del dott. P.IVA_2
; Parte_1
b) condanna la al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 2200,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge
6 Si comunichi Napoli, 23/1/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con collaborazione del MOT Marco Lassandro
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