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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 840/2024 tra le parti:
cf , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. LARI LEONARDO (cf ) C.F._1
ATTRICE
IL (cf , Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. GARGINI CAMILLA (cf C.F._2
CONVENUTA
Fatto e diritto
C I.1. ricorre ex artt. 281decies ss. c.p.c. nei confronti di Controparte_2
Globo in relazione a contratto di vigilanza 28.11.2018 risolto da Controparte_1 controparte senza tuttavia che questa abbia provveduto alla restituzione delle chiavi e del telecomando di accesso alla sede dell'impresa attorea per la quale era stato a suo tempo pattuito il servizio di vigilanza:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertata la risoluzione del contratto di vigilanza di cui in premessa e dell'omessa restituzione a favore della delle chiavi e del Controparte_2 telecomando di accesso alla propria sede da parte della Resistente condannare quest'ultima: alla immediata riconsegna delle chiavi e del telecomando suddetto
- Al pagamento, ex art. 614 bis cpc, a favore del ricorrente della somma giornaliera di euro 100,00 ovvero quella maggiore o anche minore somma ritenuta di giustizia, una volta decorsi inutilmente 15 giorni dalla notifica del ricorso senza che Resistente abbia provveduto alla consegna delle chiavi e del telecomando di accesso ai locali della Ricorrente”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, eccependo in primis
l'incompetenza del tribunale adito in favore del giudice di pace, nel merito contestando l'altrui pretesa sostenendo di non aver mai ricevuto da controparte le chiavi in questione e conclude per sentir
“– dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Pistoia a favore del Giudice di Pace di Pistoia;
[..
– rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_2
Controparte_4
– vittoria di spese e competenze”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 281duodecies co. 4 c.p.c. e respinta la prova per testi articolata dalla sola parte convenuta, ritenuta superflua alla luce delle avverse deduzioni versate in mem. 281duodecies co. 4 c.p.c. secondo termine (cfr. ordinanza 22.11.2024), viene fissata udienza di discussione ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c. celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza.
******
II. Ad avviso di questo Tribunale, la domanda attorea non merita accoglimento pur nella prospettiva della valutazione della cd. soccombenza virtuale, come chiesto da parte attrice in mem. 281duodecies co. 4 c.p.c. dep. 30.9.2024 e ribadito in sede conclusionale.
II.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di parte convenuta, potendosi condividere la prospettazione attorea circa il valore indeterminabile della controversia atteso che l'oggetto della domanda, afferente la restituzione delle chiavi/telecomando di accesso a un immobile, non attiene evidentemente al valore economico di tali oggetti bensì al diritto di libertà di accesso a un bene di propria proprietà con esclusione di terzi estranei (quale, all'esito della risoluzione contrattuale, risulta senz'altro essere la società convenuta).
II.2. Quanto al merito della contesa, va considerato che a fronte dell'istanza attorea parte convenuta ha dedotto di non aver mai ricevuto in consegna le chiavi/telecomando di accesso all'immobile producendo, a supporto, documentazione consistente nel contenuto degli accordi inter partes di cui ai contratti di vigilanza via via stipulati ove la consegna delle chiavi non è contemplata;
in replica, parte attrice ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies co. 4 c.p.c. “per articolare i mezzi di prova opportuni a fronte delle contestazioni avversarie” (cfr. nota scritta ex art. 127ter c.p.c. attorea dep. 1.7.2024) ma poi non ha svolto alcuna richiesta istruttoria, limitandosi al deposito della sola mem. 281duodecies co. 4 c.p.c. secondo termine per dar conto dell'avvenuta restituzione delle chiavi a opera di controparte e chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale.
Invero, la convenuta ha spiegato di aver ricevuto le chiavi in questione dalla diversa società Magigas s.r.l., condividente l'accesso ai propri locali con la società attorea (cfr. doc. 9 fasc. convenuta), e di aver ottenuto da questa autorizzazione alla consegna delle chiavi alla nell'ambito di Controparte_2 un accordo transattivo (cfr. anche doc. 7 fasc. convenuta).
Ora, in base alle regole sul riparto dell'onere della prova, la società agente in giudizio per restituzione di beni doveva provare l'effettivo possesso di questi da parte della convenuta, potendo per il resto limitarsi ad allegare l'inadempimento all'obbligo restitutorio derivante dall'intervenuta risoluzione contrattuale (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti): prova che, a fronte delle specifiche repliche di controparte, l'attrice non ha fornito né chiesto di fornire, non articolando alcun capitolo testimoniale sul punto.
Per contro, la convenuta ha fornito idoneo elemento probatorio documentale circa la mancata consegna a sé delle chiavi depositando in giudizio i contratti di vigilanza inter partes (docc. 2, 3, 4 fasc. convenuta) i più recenti dei quali in ordine temporale fanno espresso rinvio, confermandole, alle condizioni pattuite nel primo contratto che per l'appunto - doc. 2 fasc. convenuta - non reca spuntata la casella dell'obbligo di intervento “con chiavi sigillate consegnate al Vs. istituto” ma quella “avviso telefonico ai seguenti numeri in ordine di precedenza” e senza che risulti alcun altro atto contemplante l'avvenuta consegna delle chiavi: né del resto l'attrice ha mai allegato con precisione quando tale consegna sarebbe avvenuta nel contesto, peraltro, di plurimi documenti contrattuali sottoscritti negli anni.
In un simile quadro, la deduzione della convenuta di aver ricevuto le chiavi in questione da altra impresa, Magigas s.r.l., con cui la convenuta pure ha intrattenuto rapporti contrattuali (cfr. doc. 6 fasc. convenuta) e avente sede finitima a quella dell'attrice e con medesimo accesso (cfr. ancora doc. 9 fasc. convenuta) rappresenta solo un elemento ulteriore nel senso della verosimiglianza della prospettazione di parte convenuta, ma non assume valore determinante e in ogni caso non incide nella valutazione della cd. soccombenza virtuale per la quale resta valido quanto detto supra circa la mancata ottemperanza di parte attrice al proprio onere probatorio.
Pertanto, alla declaratoria di cessata materia del contendere non può far seguito la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di controparte, ritenendosi maggiormente conforme a giustizia disporre l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. stante la soccombenza reciproca, dell'attrice quanto al merito della contesa, della convenuta quanto all'eccezione preliminare di incompetenza.
Non si fa luogo, infine, a pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge, in mancanza peraltro di soccombenza anche solo prevalente di una parte,
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 29/03/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini