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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., poiché le parti hanno depositato le note scritte, ha pronunciato e pubblicato il 22.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3484 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Decimomannu (CA), in loc. case sparse, strada San Sperate snc., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Degioannis n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Giuliana
MURINO, dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
pagina 1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“che il Sig. Giudice Ill.mo, previa nomina di consulente tecnico, voglia fissare
l'udienza di discussione della causa, nella quale si concluderà perché contrariis
reiectis, giudichi:
1)- dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale e
che l' è tenuto a erogare in suo favore l'indennizzo in rendita, previsto dal CP_2
D. Lgs. 38/2000, commisurato al danno che sarà accertato in corso di causa da
conglobare con un danno del 15% già riconosciuto per precedente infortunio;
2)- per l'effetto, condannare l' alla costituzione della rendita nella misura CP_2
che sarà accertata in corso di causa ed al pagamento dei ratei scaduti, previa
deduzione di quanto già corrisposto, con gli interessi legali e rivalutazione in
misura di legge fino al saldo;
3)- il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato dal 10.10.1967 al 29.01.2015 come operaio metalmeccanico ed edile, alle dipendenze di diverse società;
− che l'attività lavorativa consisteva nelle lavorazioni di sabbiatura e verniciatura del metallo, nei grigliati degli impianti ENEL e nelle sottostazioni,
con l'uso di motopicco e sabbiatrice;
− di avere svolto la predetta attività con prodotti a base di piombo, con l'uso del motopicco sul calcestruzzo, effettuando le sabbiature sul cemento,
ripristinando il ponte e procedendo alla verniciatura finale con prodotti a base di piombo, epossodici e poliuretanici e al mercurio, senza alcun DPI;
− che nelle giornate piovose, le lavorazioni dovevano essere eseguite sotto i ponti, per il ripristino del calcestruzzo, sempre con l'uso dei predetti strumenti;
− che tali lavorazioni dovevano essere svolte solitamente in ginocchio o in posizione chinata;
− che l'orario lavorativo giornaliero era il seguente: 7:00-12:00 e 13:00-
17:00 in inverno e 13:00-18:00 in estate, per cinque/sei giorni a settimana a seconda delle esigenze di cantiere;
pagina 3 − di avere contratto nello svolgimento di tale attività lavorativa una
“coxoartrosi e gonoartrosi bilaterale” e di avere, il 29.06.2020, presentato all' denuncia della m.p. al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla CP_2
legge (caso n. 517555603);
− che, con provvedimento del 08.10.2020, l' aveva rigettato la CP_2
domanda, comunicando che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento
della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale
tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica
pertanto viene archiviata”;
− che il 10.12.2020 aveva presentato opposizione avverso la suddetta reiezione, che era stata rigettata con provvedimento del 18.03.2021. CP_2
2. L' ha resistito in giudizio. CP_3
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica, prova per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste (udienza del 27.04.2023). Testimone_1
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
pagina 4 Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 13.05.2025, ha ritenuto che
“valutata la documentazione sanitaria in atti e lette le prove testi (verbali di
udienza) si può affermare che il Sig. sia affetto da gonartrosi Parte_1
tricompartimentale bilaterale.
Le sopra indicate condizioni patologiche possono considerarsi per lo meno in
rapporto di concausalità con l'attività lavorativa svolta dal Sig. . Parte_1
Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico CP_2
conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico delle ginocchia corrisponde
complessivamente al 12% (dodici per cento) utilizzando - per ciascuna
articolazione - in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il
codice tabellare 275 Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da
50° a 90°; quello conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico delle
articolazioni coxo-femorali corrisponde complessivamente all'8% (otto per cento)
utilizzando - per ciascuna articolazione - in ragione della sua natura e della sua
gravità, per analogia il codice tabellare 271 Anchilosi completa coxo-femorale
con arto in posizione favorevole.
Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della
semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle
concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 20% (venti per cento)
dalla data della domanda amministrativa (29.06.20).
Si segnala che il quadro clinico potrebbe subire un significativo miglioramento in
seguito ad un intervento di protesizzazione”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, non cogliendo nel segno le osservazioni di segno contrario
pagina 5 soprattutto di parte ricorrente, il quale ha omesso anche di formulare osservazioni all'elaborato peritale.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 20% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 29.06.2020.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
20% dall'epoca della domanda amministrativa del 29.06.2020, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già
riconosciuto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
rendita commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 20%
dall'epoca della domanda amministrativa del 29.06.2020;
2. condanna l' Controparte_1
pagina 6 contro gli , in persona del Presidente pro tempore, alla Controparte_1
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 4.974,75 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giuliana MURINO, dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv.
Fabrizio RODIN, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7