Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna Maria Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 22.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 22903 /2023
TRA
– CF , rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANI LUIGI ed Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Diodata Ardolino, con il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 415 cpc depositato in data 05.12.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, la società in liquidazione volontaria in persona del liquidatore Parte_1
p.t. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371/2023/0004810135000 con il quale l ha proceduto a ricalcolare i contributi e le posizioni dei dipendenti, chiedendo il CP_1 versamento di euro 67.096,35 comprensivi di sanzioni, quale recupero contributi e ticket dipendenti per il periodo 04/2022.
La società ricorrente ha convenuto in giudizio l Controparte_2 eccependo la assenza del requisito oggettivo e soggettivo per la debenza del cd. ticket licenziamento.
Eccepiva, altresì, la prescrizione dell'istanza creditoria e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni : “….l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro adìto voglia, respinta ogni contraria istanza, annullare l'avviso di addebito di pagamento n. 371/2021/00050727/91/000 essendo la stessa nulla ed inefficace per le motivazioni riportate nel ricorso. Inoltre in quanto non preventivamente notificato alla sig.ra atto interruttivo della prescrizione dei presunti crediti, e di cui il CP_3 ricorrente ne è venuto a conoscenza solo, a seguito della notifica della comunicazione in CP_1 data 28 novembre 2019, nel contempo, dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione del diritto CP_ alla riscossione dei presunti crediti vantati dall antecedenti all'anno 2015. - In subordine dichiarare nullo l'addebito ed accogliere il ricorso in relazione ai restanti motivi suesposti;
- in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. - in via ancora del tutto subordinata autorizzare la rateizzazione in 120 (centoventi) rate.
Voglia inoltre, lo stesso Giudicante, sospendere la esecutorietà del ruolo, stante l'entità delle richieste economiche avanzate ed in virtù della documentazione prodotta, nonché della palese fondatezza del ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del costituiti procuratori anticipatari. In via subordinata ed in caso di mancata accoglimento voglia il Giudicante disporre la rateizzazione degli importi tenendo conto in particolare delle condizioni di indigenza del ricorrente in centoventi rate (120)…”.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, si è costituito in giudizio l chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024. Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato per le motivazioni che seguono.
Il cd. Ticket licenziamento introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Legge Fornero) è sempre dovuto dalle aziende in caso di interruzione del rapporto di lavoro eccezione fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e di seguito riportate: dimissioni volontarie;
cessazione del rapporto di lavoro a seguito di accordi sindacali per l'incentivazione all'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione (art. 4, c.
7-ter, L. n. 92/2012); cessazione del rapporto di lavoro per incentivazioni all'esodo disciplinate dall'art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. n. 148/2015; cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria;
risoluzione consensuale avvenuta presso la Commissione di conciliazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 410 c.p.c.; nota Ministero del lavoro 12 febbraio 2016); risoluzione consensuale avvenuta in sede sindacale (art. 411 c.p.c.); interruzione del rapporto di lavoro nell'apprendistato di 1° livello (art. 32, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 150/2015); interruzione del rapporto di lavoro conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che CP_ garantiscano continuità di occupazione (art. 2, c. 34, lett. a), L. n, 92/2012). L precisa che il ticket è invece dovuto qualora la risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro originario sia dichiarata illegittima, sebbene il rapporto di lavoro sia passato all'impresa subentrante;
interruzione del rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni edili, per
CP_ completamento delle attività e chiusura del cantiere (art. 2, c. 34, lett. b), L. n. 92/2012; Msg.
n. 3933/2018). L'interruzione del rapporto non viene però considerata come licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui il lavoratore può essere utilizzato in altri cantieri (c.d.
CP_ obbligo di repechage). L precisa, inoltre, che qualora si proceda alla conciliazione di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966, l'esonero dal versamento del ticket trova applicazione unicamente se viene prevista la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento intimato a titolo di fine cantiere. interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato;
le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria per gli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria CP_ previa autorizzazione dell a seguito di apposita richiesta (art. 43-bis, c. 1, D.L. n. 109/2018 conv., con modificazioni dalla L. n. 130/2018 e art. 1, c. 126, L. n. 234/2021; Circ. Ministero del lavoro n. 19/2018).
La vicenda in esame non appare riferirsi a nessuna delle ipotesi contemplate che legittimano l'esonero dell'azienda dal pagamento del “tiket licenziamento”.
In particolare il dubbio interpretativo ha riguardato l'applicazione della fattispecie rivolta all'esodo incentivato ex art 4 l 233/91, ma dai verbali allegati dalla ricorrente non emerge il dato che i dipendenti fossero prossimi alla pensione né questo è stato allegato dall'opponente né è stato diversamente provato.
La documentazione allegata dall'attore, segnatamente i verbali di conciliazione allegati, rappresentano che l'azienda ha effettuato i licenziamenti collettivi ex l. 223/91, per cessata attività, pertanto relativamente alla contribuzione, la disciplina è stata integrata dalle successive disposizioni di modifica ex l. 205 del 2017 e seguenti.
In particolar modo, il comma 137 dell'art. 1 legge 205/2017 al comma 137 ha previsto : “… 137. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 148/2015, mentre l'aliquota percentuale di cui all'art. 2 comma 31 della legge n. 92/2012, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223/91, entro il 20 ottobre 2017….”.
L'art 23 del d.lgs n.148 del 2015 circoscrive tra l'altro l'ambito di applicazione alle aziende che nel semestre antecedente il 2022 abbiano avuto in forza oltre 15 dipendenti regolando di conseguenza l'obbligo di contribuzione.
L'opponente nulla ha allegato al fine di escludere l'azienda dall'ambito di applicazione della suddetta normativa, presupposto del ticket licenziamento.
L'obbligo di pagamento del ticket licenziamento sorge in capo all'azienda per il solo effetto della risoluzione del rapporto di lavoro con insorgenza in capo al lavoratore del diritto a percepire la
NASPI, tanto è che gli importi della “tassa” vengono tributati dalle aziende al finanziamento della prestazione assistenziale.
Dagli accordi sindacali siglati non si rinviene alcuna dichiarazione di eccedenza del personale, viceversa emerge palesemente che si è trattato di licenziamento collettivo per cessazione di attività. Si osserva infatti che la oggi è in liquidazione volontaria con la conseguenza della Parte_1 impossibilità di avvalersi dei benefici connessi alle procedure di amministrazione controllata.
Quanto alla prescrizione, osserva il giudicante, l'eccezione è infondata. Gli accordi sindacali rendicontano che il rapporto di lavoro è cessato con i dipendenti a far data dal mese di aprile 2022 dal 7 aprile 2022, dunque non vi è alcuna prescrizione del diritto dell al percepimento delle CP_1 somme ingiunte. Inoltre in atti vi sono atti interruttivi della prescrizione ( NOTIFICA avviso di addebito 371/2023/0004810135000 a mezzo pec in data 28.10.2023 ).
Per tutte le considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato.
La complessità della questione esaminata costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunziando ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese tra le parti
Napoli 20/05/20225
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce