Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 840/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 276/24, discussa all'udienza collegiale del 27.3.2025 e promossa
DA
( c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti ALBERTO GUARISIO (c.f. ;) e LIVIO C.F._2
NERI ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA G. UBERTI 6, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA CP_1 P.IVA_1
CAPOTORTI (c.f. ( ) ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “1) accertare e dichiarare il diritto della signora ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, dal Fondo Parte_1 di Garanzia istituito presso il pagamento della prestazione CP_1 previdenziale corrispondente al TFR maturato alle dipendenze di CP_2
e, per l'effetto:
[...]
2) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della signora della somma di € Parte_1
2.601,48, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta.
1
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014 e contributo unificato, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
PER L'APPELLATO: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda, confermare integralmente la sentenza di primo grado - con medesima o diversa motivazione - dichiarando ed accertando la decadenza dell'azione giudiziaria, e/o la prescrizione del diritto del credito azionato, ovvero l' infondatezza della domanda, e, per tale effetto, respingendo l'odierno appello.
Con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di - già dipendente di ed inquadrata al II Parte_1 CP_2
Livello del CCNL Pulizie- la quale era finalizzata ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, il CP_1 pagamento della somma di €. 2.601,48, a titolo di TFR. A delibazione della causa il giudice ha dato atto che il rapporto di lavoro con era cessato in data 31/12/2011 senza che la lavoratrice CP_2 ricevesse il TFR, la mensilità di dicembre e le competenze di fine rapporto, pertanto, la creditrice aveva depositato in data 31/10/2016 istanza di fallimento avanti il Tribunale di Roma al fine di recuperare gli importi a titolo di retribuzione di dicembre 2011, tredicesima, TFR, ferie, permessi e ROL;
inoltre, la lavoratrice aveva promosso, in data 11.5.17, procedimento monitorio avanti al Tribunale di Milano per l'importo complessivo di € 5.164,14, cui faceva seguito la notifica dell'atto di precetto. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della debitrice in data 25.7.18 e in data 11.10.2018 la ricorrente aveva depositato tempestivamente la domanda di ammissione allo stato passivo per € 5.164,14; nondimeno, la verifica del passivo non si teneva in quanto il fallimento era assolutamente privo di fondi e la procedura veniva chiusa. In data 23.9.2020 la lavoratrice aveva presentato domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il pagamento di € 2.601,48 a titolo di CP_1
TFR e di € 2.562,66 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR e in
2 data 20.4.2021 aveva presentato ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto. L' con pec del 21.4.2021, aveva richiesto documentazione integrativa CP_1
e con provvedimento in data 20.5.2021 aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, quindi, con lettera ricevuta il 20.7.2021, l'ente aveva rigettato la domanda. Successivamente, la sig.ra aveva promosso l'esecuzione nei Pt_1 confronti di frattanto tornata in bonis, la quale aveva esito CP_2 negativo. In data 5.8.2022, stante l'esito negativo delle azioni esecutive esperite, la lavoratrice aveva inoltrato una nuova e distinta domanda di intervento al Fondo di Garanzia, per il solo credito da TFR. L' tardivamente, aveva respinto la domanda in quanto “improcedibile CP_1 essendo già intervenuta decadenza della precedente domanda
.4902.23/09/2020.0259486, ai sensi dell'art. 47 del DPR CP_1
n. 639/70 sostituito dal D.L. n. 384/92, art. 4, comma 1, convertito in legge n. 438/1992, inoltre il credito è prescritto.” Vanamente esperito il ricorso amministrativo, la sig.ra depositava, Pt_1 in data 23.11.2023, il ricorso giudiziale col quale contestava la sussistenza sia della decadenza con riferimento alla seconda domanda proposta, sia della prescrizione, per essere il relativo termine decennale. Con la decisione impugnata il Tribunale ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione di decadenza. Il giudice ha all'uopo richiamato l'art. 47 DPR n. 639/70, nonché la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 284/23 che, in adesione all'orientamento della S.C., aveva statuito ““L'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. CP_1
Tale termine ha decorrenze diverse a seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso
3 non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970. (Cass. 17792/20)”. Sulla scorta dei citati precedenti, il primo giudice ha rilevato che “è pacifico e non contestato tra le parti che il ricorso sia stato depositato tardivamente rispetto alla prima domanda del 23/9/2020. Il deposito è avvenuto, infatti, il 23/11/23 quando era ormai spirato il termine di un anno e 300 giorni dalla domanda. … la proposizione di una nuova domanda – la quale ha comunque a oggetto il TFR – non può impedire la decadenza già verificatasi.” Con ricorso depositato in data 26.7.2024, ha interposto appello Pt_1 avverso la decisione del Tribunale di Milano, sostenendo, in premessa, che la prima domanda era stata spiegata in eccessivo anticipo e senza che fossero venuti ad esistenza i presupposti legittimanti, quindi, esperite le azioni esecutive e nella sussistenza dei presupposti, la ricorrente aveva proposto una diversa domanda, basata su presupposti di fatto del tutto diversi, ovvero sull'aver compiuto gli indispensabili atti di esecuzione. Ciò premesso, col primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la decadenza, ovvero la violazione dell'art. 47, il quale non preclude la presentazione di domanda fondata su presupposti diversi. La giurisprudenza citata dal giudice era inconferente atteso che essa atteneva al diverso caso della riproposizione della medesima domanda. L' non poteva dolersi del fatto che la ricorrente avesse deciso di CP_1 attendere la maturazione dei presupposti e solo dopo avesse presentato la domanda. Pertanto, l'eccezione di decadenza rispetto alla prima domanda al Fondo di Garanzia avrebbe dovuto essere respinta dal Tribunale, in quanto irrilevante rispetto alla seconda domanda, stante l'autonomia delle due domande amministrative, fondate su presupposti diversi. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione relativamente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. La ricorrente aveva promosso istanza di fallimento nel termine quinquennale dalla cessazione del rapporto . Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha insistito nella sussistenza di tutti requisiti dell'ammissione al Fondo. Si è costituito l' il quale ha assunto che la motivazione del rigetto della CP_1 prima domanda era la seguente ““RESPINTA PER SPIRARE DEL TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO PER TFR A FAR DATA DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NON ESSENDO PERALTRO STATI PRODOTTI ATTI INTERRUTTIVI SEPPUR RICHIESTI A MEZZO PEC DEL 21.04.2021”. La seconda domanda era identica alla prima ed era stata stata proposta allorquando si erano già perfezionati ampiamente i termini di decadenza annuale della precedente domanda.
4 All'udienza del 27.3.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI IN DIRITTO L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Il primo motivo di gravame - con il quale l'appellante ha sostenuto che l'intervenuta sopravvenienza dei presupposti legittimanti la domanda di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' varrebbe a CP_1 differenziare e a rendere autonoma la prima domanda spiegata in data 23.9.20 da quella successiva, presentata in data 5.8.22- non coglie nel segno. Il Collegio rileva difatti che ciò che caratterizza e differenzia siffatte domande di ammissione al Fondo di Garanzia non può risiedere nel presupposto fondante – elemento non contemplato nella norma di cui all'art. 47- quanto, invece, nel bene della vita domandato, ovvero nel beneficio previdenziale richiesto che, nella specie, consiste, sia per la prima domanda che per quella successiva, nell'attribuzione della prestazione previdenziale relativa al TFR. L'identità dell'oggetto delle domande impedisce che possa darsi seguito alla tesi dell'asserita alterità ed autonomia delle domande amministrative spiegate dall'appellante. Il Collegio, a conforto di siffatto convincimento, richiama (ex plurimis) la decisione della S.C. n. 21039/18, la quale, peraltro, pone l'accento su ulteriore e dirimente aspetto della fattispecie, ovvero quello relativo al fatto che la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata "a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici”. La S.C., con la citata decisione n. 21039/18, cui il Collegio intende dare seguito, si è così espressa: “ritiene il Collegio, in continuità con i precedenti questa Corte di Cassazione nn. 23184 del 2017, 22992 del 2017, 1999 del 2015 e 2648 del 2014, che si debba accogliere il ricorso;
infatti, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e la concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove sì ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi;
Cass., Sez. U, n. 12718 del 2009, ha statuito che la decadenza sostanziale di cui si discute è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto
5 dettata a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato);
in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, citato art. 47, in plurime decisioni questa Corte ha affermato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (v., fra le ultime oltre quelle su richiamate, Cass. sez. sesta - L 22 dicembre 2016, n.26760 e i numerosi precedenti ivi richiamati)”. Tanto chiarito, il Collegio rileva che la prima domanda – cui deve aversi riguardo ai fini della decisione della causa - era stata effettivamente respinta per omessa allegazione dei documenti relativi alla interruzione della prescrizione e che avverso il provvedimento di rigetto del 20.7.21 non era stato spiegato tempestivo ricorso giudiziario, sì che la proposizione dell'azione introduttiva del presente giudizio (23.11.23) è intervenuta a decadenza ormai ampiamente maturata. Al rigetto del primo motivo di appello consegue l'assorbimento del secondo e terzo motivo di gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le stesse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 1.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 276/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
Milano, 27 marzo 2025. LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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