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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 984/2023 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 diglia lettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per parte ricorrente:
“- i figli minori ed vengano affidati in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2 modalità rafforzata;
- al padre, venga sospeso il diritto di visita ai figli o quanto meno che venga disposto un regime Controparte_1 di visite protette in spazio c.d. neutro;
- in merito al mantenimento, il signor provveda nella misura di Euro 250,00 a figlio, da corrispondersi P_ alla NO entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al versamento delle spese straordinarie in quota pari al Parte_1 70% secondo quanto disposto in punto modalità dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
1 - ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. inaudita altera parte venga concessa con decreto motivato provvisoriamente esecutivo l'autorizzazione dell'On.le Tribunale adito, per i motivi dedotti in narrativa, al rilascio di sottoscrizione della documentazione necessaria per il trattamento sanitario in favore della minore e di ogni altro ulteriore Per_1 trattamento sanitario ritenuto necessario nell'interesse di entrambi i minori;
- l'assegno Unico sia attribuito integralmente a carico della NO;
Parte_1
- la sig.ra ottenga l'autorizzazione ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per se stessa ed entrambi i Parte_1 minori.
-la sig.ra venga autorizzata, anche al posto dell alla sottoscrizione della certificazione relativa Parte_1 P_ alla l. 104/92 in favore della figlia .” Per_1
In via istruttoria, come in atti.
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 21/11/2023, , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione con nel corso della quale sono nati a Controparte_1 Persona_2 Monfalcone l' a Monfalcone il al Persona_1
Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi indicate. La ricorrente ha altresì domandato l'adozione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., volti ad ammettere, alla luce della condizione di salute della figlia minore
, gli accertamenti sanitari necessari in assenza di assenso/consenso del padre Per_1 P_
.
[...]
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini per la notifica del ricorso e per la costituzione del convenuto.
In relazione alla richiesta di provvedimenti urgenti il Giudice relatore ha rilevato con decreto provvisoriamente esecutivo l'assenza del requisito della urgenza/irreparabilità del pregiudizio stante la pendenza innanzi all'intestato Tribunale del procedimento sub R.G.V.G. 4162/2023 avente come oggetto proprio la possibilità che venga sottoposta Persona_1 all'accertamento descritto nel ricorso. Sono stati, inoltre, vvisoria ed urgente i Servizi sociali competenti per il territorio (Begliano) di prendere in carico il nucleo composto da e dai minori e per attività di Parte_1 Per_1 Persona_2 monitoraggio e di supporto.
All'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti urgenti il Giudice relatore ha provveduto con ordinanza nei termini così riportati:
Rilevato che, nel corso dell'udienza del 19/12/2023, è emerso come Controparte_1 risulti attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Treviso e che sarà rimesso in libertà nei prossimi mesi. Il signor ha altresì manifestato la volontà di rivedere i propri figli, P_ dichiarandosi favorevole a che sia la ad esercitare la Parte_1 responsabilità genitoriale riguardo alle q possano Per_1 Persona_2 essere prelevati fuori dalla scuola dalla nonna materna e dall'attuale compagno della ricorrente ( e . Persona_3 Persona_4
Ritenuto che fermo restando ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito, devono essere confermate le disposizioni di cui al provvedimento del 19/12/2023, prevedendo, sempre in via provvisoria, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti in udienza, che Parte_1
possa esercitare la responsabilità genitoriale in via esclus
[...] questioni mediche e scolastiche relative ai figli minori e dando Per_1 Persona_2
2 comunque avviso a delle decisioni adottate. Tale soluzione appare Controparte_1 oltremodo opportuna atteso che attualmente non può fornire un contributo Controparte_1 effettivo alle determinazioni riguardanti i s to risulta interrotto da diverso tempo. Deve essere altresì confermato il mandato conferito ai Servizi Sociali già incaricati di presa in carico del nucleo famigliare, estendendo la presa in carico anche a (una Controparte_1 volta che sarà uscito dal carcere). I servizi sociali incaricati dovranno prendere contatti con i servizi sociali competenti per la Casa Circondariale di Treviso al fine di valutare, nell'esclusivo interesse dei minori, l'opportunità di una ripresa dei rapporti tra figli ed il padre, stabilendo le modalità più idonee allo scopo.
Si dispone che i Servizi Sociali dovranno relazionare al Tribunale del loro operato depositando, all'interno del fascicolo madre sub 984/2023 (prossima udienza al 20/03/2024) una relazione scritta entro il 10/03/2024
P.Q.M.
Conferma le statuizioni di cui al decreto del 29/11/2023, prevedendo altresì L'esercizio provvisorio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1 in merito alle questioni sanitarie e scolastiche dei figli minori e Per_1 Persona_2
L'incarico ai servizi sociali competenti già attivati di prendere in carico anche P_
(una volta che sarà uscito di prigione) e di prendere contatti con i servizi sociali
[...]
r la casa circondariale di Treviso al fine di valutare l'opportunità, nell'esclusivo interesse dei minori e la ripresa dei rapporti con il padre e le modalità degli incontri. Per_1 Persona_2
Dispone che i servizi sociali incaricati relazionino al Tribunale l'operato, depositando presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale una relazione scritta nel fascicolo madre del giudizio entro il 10/03/2024.
Manda alla Cancelleria per la chiusura del presente subprocedimento, le comunicazioni e per la trasmissione del presente provvedimento ai servizi sociali già incaricati.
Spese di lite al definitivo
A seguito di plurimi rinvii di udienza dovuti alla mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, all'udienza d.d. 12/09/2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di , conseguentemente riservandosi di decidere sulla Controparte_1 base del quadro fattuale delineato dalla ricorrente, segnatamente l'assenza di contatti tra il sig.
e i figli e l'assolvimento solo parziale dell'obbligo di contribuzione dell'assegno di P_ mantenimento pari a c.a. 1.000,00 euro a fronte del decorso del lasso di tempo pari a sette/otto mesi. È stata inoltre delegata la Polizia Tributaria a mezzo della Guardia di Finanza di Gorizia per accertare l'effettiva disponibilità economica/patrimoniale del sig. . P_
Con ordinanza il Giudice ha adottato provvedimenti urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con cui ha incaricato i Servizi sociali di prendere in carico il nucleo composto da Controparte_2 Parte_1
e dai minori , nonché i Servizi socia
[...] Per_1 Persona_2 per la presa in carico anche del sig. . E' stato inoltre stabilito il collocamento Controparte_1 prevalente dei minori presso la resi rcizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente in merito alle questioni sanitarie e scolastiche dei figli minori e , nonché l'obbligo a carico del sig. e a favore di Per_1 Persona_2 P_ Parte_1
, di contribuzione del mantenimento dei figli minori della coppia pari alla somma di €
[...]
50,00 a figlio), soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 del mese, nonché le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
L'accertamento patrimoniale e reddituale nei confronti dell non ha evidenziato alcun dato P_ utile alla luce del fatto che il sig. per alcuni anni aveva lavorato in Spagna. P_
3 All'udienza d.d. 29/01/2025 il Giudice ha fissato il termine per il deposito della relazione dei Servizi Sociali competenti e ha disposto la sostituzione dell'udienza successiva con il deposito delle note scritte.
I Servizi sociali di Cervignano del Friuli hanno proceduto al deposito della relazione richiesta, in cui hanno evidenziato che la sig.ra si occupa, congiuntamente con il nuovo compagno, il Parte_1 sig. , della cura dei figli minori. È stato inoltre sottolineato il persistente inadempimento Per_4 del dell'obbligo di contribuzione dell'assegno di mantenimento ed infine l'indifferenza P_ dello stesso in relazione all'iter necessario per l'ottenimento della certificazione ai sensi della L. 104/1992 in favore della figlia che necessitava della firma di entrambi i genitori. Per_1
Con ordinanza d.d. 18/03/2025 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza, la ricorrente ha richiamato le conclusioni già depositate nel ricorso introduttivo, chiedendo, inoltre, l'autorizzazione anche al posto del sig. , alla P_ sottoscrizione della certificazione relativa alla l. 104/92 in favore della figlia . Per_1
Conseguentemente il Giudice ha disposto la discussione della causa, trattenendola in decisione e riservandosi di riferire al Collegio.
II) Orbene, anche alla luce del parere favorevole espresso dal P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso promosso da sia meritevole di accoglimento. Parte_1
In punto di affidamento e collocamento dei minori e Per_1 Persona_2
Secondo insegnamento pressoché unanime nella Giurisprudenza, che questo Collegio condivide, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche e di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere accolta la domanda svolta da parte ricorrente in merito all'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo dei figli minori ed . La madre, come del resto Per_1 Persona_5 emerge dalle relazioni fatte pervenire dai Servizi Sociali, ha infatti dimostrato idonee capacità genitoriali nel farsi interamente carico dei minori con continuità e responsabilità, anche grazie all'aiuto di una solida rete di supporto famigliare. Di contro, la totale assenza del padre nel rapporto coi figli, nonostante i problemi di salute degli stessi e delle necessità emerse rispetto al percorso scolastico ed il disinteresse mostrato rispetto alla vicenda, dato dal essere comparso nel presente giudizio solo nell'ambito del procedimento cautelare, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre – unica figura genitoriale nell'orizzonte dei minori – come richiesto, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. L'idoneità di tale soluzione appare oltremodo opportuna se si considera che il mancato consenso paterno in certe scelte determina una paralisi decisionale per decisioni importanti nella vita dei minori, determinando un pregiudizio negli interessi degli stessi.
SI ritiene altresì, per il medesimo ordine di ragioni, che i minori debbano essere collocati in via prevalente presso la madre nel proprio indirizzo di residenza.
Rispetto al periodo di frequentazione dei minori e con il genitore non Per_1 Persona_2 collocatario, a fronte della mancanza di rapporti tra gli stessi nel corso degli ultimi anni, qualora in futuro manifestasse la seria volontà di intraprendere rapporti con i figli, Controparte_1
è necessario che ciò avvenga nel modo più graduale possibile, con l'intervento di soggetti esterni
4 che valutino, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse dei minori nell'essere introdotti alla figura paterna e, in seconda battuta, gestiscano i tempi e le modalità delle visite, che dovranno inizialmente svolgersi in spazio neutro alla presenza di un educatore Pertanto, si ritiene necessario conferire mandato ai Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza dei minori di attivarsi in tal senso qualora necessario.
In punto di contributo al mantenimento:
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si osserva come fino ad oggi
[...]
si sia fatta quasi integralmente carico del mantenimento dei figl Parte_1 non trascorrono alcun momento da diversi anni con il padre, il quale ha contribuito in maniera sporadica al mantenimento.
Nel corso del Giudizio non sono emerse le effettive capacità reddituali del resistente contumace, nonostante le indagini finanziarie disposte all'uopo. Gli unici dati che possono desumersi sono relativi all'esercizio di un'attività lavorativa in Spagna, nel settore della ristorazione, prestata dal resistente contumace, il quale gode di astratta capacità lavorativa anche in considerazione della giovane età dello stesso.
A fronte di tali circostanze, si ritiene che debba essere posto a carico di Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei figli minore corrispondendo alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.TA.T., entro il giorno 5 di ogni mese oltre al contributo spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Gorizia. Si ritiene che tale obbligo decorra a far data dall'introduzione del presente giudizio.
A fronte dell'affidamento in modalità super esclusiva, discende l'applicabilità dell'art. 2, comma II. Del D. Lgs. 230/2021 a mente del quale l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e del successivo art. 6, comma IV, che prevede che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Trattasi di conseguenza ex lege che discende dal regime di affidamento sulla quale il Tribunale non può pronunciarsi.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento nelle cause dal valore indeterminabile, complessità bassa (valori € 5.201-26.000), applicando i valori medi di detto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
Dispone l'affidamento dei minori e in capo alla madre Per_1 Persona_2 [...]
con la modalità c.d. super esclusiva rafforzata; Parte_1
Dispone il collocamento dei minori e in capo alla madre Per_1 Persona_2
presso il suo indirizzo di residenza;
Parte_1
Incarica i Servizi Sociali competenti per l'Ambito (Comune di Fiumicello), qualora Controparte_2
manifestasse la volontà er rapporti con i figli minori, di Controparte_1 sottoporre lo stesso ad uno specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del quale, se positivo e valutato l'esclusivo interesse dei minori, disciplinare i tempi e le modalità di
5 visita del padre, inizialmente in spazio neutro alla presenza di un educatore;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
, a tit nimento dei figli minori
[...] Per_1 Persona_2
, la somma di € 400,00 (€ 200 a figlio), soggetta a rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5
[...] ese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Condanna altresì alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, oltre esborsi i.v.a., c.p.a. e 15% per
[...] spese generali, se e come dovute nella misura di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 984/2023 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 diglia lettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Per parte ricorrente:
“- i figli minori ed vengano affidati in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2 modalità rafforzata;
- al padre, venga sospeso il diritto di visita ai figli o quanto meno che venga disposto un regime Controparte_1 di visite protette in spazio c.d. neutro;
- in merito al mantenimento, il signor provveda nella misura di Euro 250,00 a figlio, da corrispondersi P_ alla NO entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al versamento delle spese straordinarie in quota pari al Parte_1 70% secondo quanto disposto in punto modalità dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia;
1 - ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. inaudita altera parte venga concessa con decreto motivato provvisoriamente esecutivo l'autorizzazione dell'On.le Tribunale adito, per i motivi dedotti in narrativa, al rilascio di sottoscrizione della documentazione necessaria per il trattamento sanitario in favore della minore e di ogni altro ulteriore Per_1 trattamento sanitario ritenuto necessario nell'interesse di entrambi i minori;
- l'assegno Unico sia attribuito integralmente a carico della NO;
Parte_1
- la sig.ra ottenga l'autorizzazione ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per se stessa ed entrambi i Parte_1 minori.
-la sig.ra venga autorizzata, anche al posto dell alla sottoscrizione della certificazione relativa Parte_1 P_ alla l. 104/92 in favore della figlia .” Per_1
In via istruttoria, come in atti.
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 21/11/2023, , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione con nel corso della quale sono nati a Controparte_1 Persona_2 Monfalcone l' a Monfalcone il al Persona_1
Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi indicate. La ricorrente ha altresì domandato l'adozione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., volti ad ammettere, alla luce della condizione di salute della figlia minore
, gli accertamenti sanitari necessari in assenza di assenso/consenso del padre Per_1 P_
.
[...]
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini per la notifica del ricorso e per la costituzione del convenuto.
In relazione alla richiesta di provvedimenti urgenti il Giudice relatore ha rilevato con decreto provvisoriamente esecutivo l'assenza del requisito della urgenza/irreparabilità del pregiudizio stante la pendenza innanzi all'intestato Tribunale del procedimento sub R.G.V.G. 4162/2023 avente come oggetto proprio la possibilità che venga sottoposta Persona_1 all'accertamento descritto nel ricorso. Sono stati, inoltre, vvisoria ed urgente i Servizi sociali competenti per il territorio (Begliano) di prendere in carico il nucleo composto da e dai minori e per attività di Parte_1 Per_1 Persona_2 monitoraggio e di supporto.
All'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti urgenti il Giudice relatore ha provveduto con ordinanza nei termini così riportati:
Rilevato che, nel corso dell'udienza del 19/12/2023, è emerso come Controparte_1 risulti attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Treviso e che sarà rimesso in libertà nei prossimi mesi. Il signor ha altresì manifestato la volontà di rivedere i propri figli, P_ dichiarandosi favorevole a che sia la ad esercitare la Parte_1 responsabilità genitoriale riguardo alle q possano Per_1 Persona_2 essere prelevati fuori dalla scuola dalla nonna materna e dall'attuale compagno della ricorrente ( e . Persona_3 Persona_4
Ritenuto che fermo restando ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito, devono essere confermate le disposizioni di cui al provvedimento del 19/12/2023, prevedendo, sempre in via provvisoria, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti in udienza, che Parte_1
possa esercitare la responsabilità genitoriale in via esclus
[...] questioni mediche e scolastiche relative ai figli minori e dando Per_1 Persona_2
2 comunque avviso a delle decisioni adottate. Tale soluzione appare Controparte_1 oltremodo opportuna atteso che attualmente non può fornire un contributo Controparte_1 effettivo alle determinazioni riguardanti i s to risulta interrotto da diverso tempo. Deve essere altresì confermato il mandato conferito ai Servizi Sociali già incaricati di presa in carico del nucleo famigliare, estendendo la presa in carico anche a (una Controparte_1 volta che sarà uscito dal carcere). I servizi sociali incaricati dovranno prendere contatti con i servizi sociali competenti per la Casa Circondariale di Treviso al fine di valutare, nell'esclusivo interesse dei minori, l'opportunità di una ripresa dei rapporti tra figli ed il padre, stabilendo le modalità più idonee allo scopo.
Si dispone che i Servizi Sociali dovranno relazionare al Tribunale del loro operato depositando, all'interno del fascicolo madre sub 984/2023 (prossima udienza al 20/03/2024) una relazione scritta entro il 10/03/2024
P.Q.M.
Conferma le statuizioni di cui al decreto del 29/11/2023, prevedendo altresì L'esercizio provvisorio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1 in merito alle questioni sanitarie e scolastiche dei figli minori e Per_1 Persona_2
L'incarico ai servizi sociali competenti già attivati di prendere in carico anche P_
(una volta che sarà uscito di prigione) e di prendere contatti con i servizi sociali
[...]
r la casa circondariale di Treviso al fine di valutare l'opportunità, nell'esclusivo interesse dei minori e la ripresa dei rapporti con il padre e le modalità degli incontri. Per_1 Persona_2
Dispone che i servizi sociali incaricati relazionino al Tribunale l'operato, depositando presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale una relazione scritta nel fascicolo madre del giudizio entro il 10/03/2024.
Manda alla Cancelleria per la chiusura del presente subprocedimento, le comunicazioni e per la trasmissione del presente provvedimento ai servizi sociali già incaricati.
Spese di lite al definitivo
A seguito di plurimi rinvii di udienza dovuti alla mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, all'udienza d.d. 12/09/2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di , conseguentemente riservandosi di decidere sulla Controparte_1 base del quadro fattuale delineato dalla ricorrente, segnatamente l'assenza di contatti tra il sig.
e i figli e l'assolvimento solo parziale dell'obbligo di contribuzione dell'assegno di P_ mantenimento pari a c.a. 1.000,00 euro a fronte del decorso del lasso di tempo pari a sette/otto mesi. È stata inoltre delegata la Polizia Tributaria a mezzo della Guardia di Finanza di Gorizia per accertare l'effettiva disponibilità economica/patrimoniale del sig. . P_
Con ordinanza il Giudice ha adottato provvedimenti urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con cui ha incaricato i Servizi sociali di prendere in carico il nucleo composto da Controparte_2 Parte_1
e dai minori , nonché i Servizi socia
[...] Per_1 Persona_2 per la presa in carico anche del sig. . E' stato inoltre stabilito il collocamento Controparte_1 prevalente dei minori presso la resi rcizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente in merito alle questioni sanitarie e scolastiche dei figli minori e , nonché l'obbligo a carico del sig. e a favore di Per_1 Persona_2 P_ Parte_1
, di contribuzione del mantenimento dei figli minori della coppia pari alla somma di €
[...]
50,00 a figlio), soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 del mese, nonché le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
L'accertamento patrimoniale e reddituale nei confronti dell non ha evidenziato alcun dato P_ utile alla luce del fatto che il sig. per alcuni anni aveva lavorato in Spagna. P_
3 All'udienza d.d. 29/01/2025 il Giudice ha fissato il termine per il deposito della relazione dei Servizi Sociali competenti e ha disposto la sostituzione dell'udienza successiva con il deposito delle note scritte.
I Servizi sociali di Cervignano del Friuli hanno proceduto al deposito della relazione richiesta, in cui hanno evidenziato che la sig.ra si occupa, congiuntamente con il nuovo compagno, il Parte_1 sig. , della cura dei figli minori. È stato inoltre sottolineato il persistente inadempimento Per_4 del dell'obbligo di contribuzione dell'assegno di mantenimento ed infine l'indifferenza P_ dello stesso in relazione all'iter necessario per l'ottenimento della certificazione ai sensi della L. 104/1992 in favore della figlia che necessitava della firma di entrambi i genitori. Per_1
Con ordinanza d.d. 18/03/2025 il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza, la ricorrente ha richiamato le conclusioni già depositate nel ricorso introduttivo, chiedendo, inoltre, l'autorizzazione anche al posto del sig. , alla P_ sottoscrizione della certificazione relativa alla l. 104/92 in favore della figlia . Per_1
Conseguentemente il Giudice ha disposto la discussione della causa, trattenendola in decisione e riservandosi di riferire al Collegio.
II) Orbene, anche alla luce del parere favorevole espresso dal P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso promosso da sia meritevole di accoglimento. Parte_1
In punto di affidamento e collocamento dei minori e Per_1 Persona_2
Secondo insegnamento pressoché unanime nella Giurisprudenza, che questo Collegio condivide, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche e di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere accolta la domanda svolta da parte ricorrente in merito all'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo dei figli minori ed . La madre, come del resto Per_1 Persona_5 emerge dalle relazioni fatte pervenire dai Servizi Sociali, ha infatti dimostrato idonee capacità genitoriali nel farsi interamente carico dei minori con continuità e responsabilità, anche grazie all'aiuto di una solida rete di supporto famigliare. Di contro, la totale assenza del padre nel rapporto coi figli, nonostante i problemi di salute degli stessi e delle necessità emerse rispetto al percorso scolastico ed il disinteresse mostrato rispetto alla vicenda, dato dal essere comparso nel presente giudizio solo nell'ambito del procedimento cautelare, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre – unica figura genitoriale nell'orizzonte dei minori – come richiesto, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, III comma c.c. L'idoneità di tale soluzione appare oltremodo opportuna se si considera che il mancato consenso paterno in certe scelte determina una paralisi decisionale per decisioni importanti nella vita dei minori, determinando un pregiudizio negli interessi degli stessi.
SI ritiene altresì, per il medesimo ordine di ragioni, che i minori debbano essere collocati in via prevalente presso la madre nel proprio indirizzo di residenza.
Rispetto al periodo di frequentazione dei minori e con il genitore non Per_1 Persona_2 collocatario, a fronte della mancanza di rapporti tra gli stessi nel corso degli ultimi anni, qualora in futuro manifestasse la seria volontà di intraprendere rapporti con i figli, Controparte_1
è necessario che ciò avvenga nel modo più graduale possibile, con l'intervento di soggetti esterni
4 che valutino, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse dei minori nell'essere introdotti alla figura paterna e, in seconda battuta, gestiscano i tempi e le modalità delle visite, che dovranno inizialmente svolgersi in spazio neutro alla presenza di un educatore Pertanto, si ritiene necessario conferire mandato ai Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza dei minori di attivarsi in tal senso qualora necessario.
In punto di contributo al mantenimento:
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si osserva come fino ad oggi
[...]
si sia fatta quasi integralmente carico del mantenimento dei figl Parte_1 non trascorrono alcun momento da diversi anni con il padre, il quale ha contribuito in maniera sporadica al mantenimento.
Nel corso del Giudizio non sono emerse le effettive capacità reddituali del resistente contumace, nonostante le indagini finanziarie disposte all'uopo. Gli unici dati che possono desumersi sono relativi all'esercizio di un'attività lavorativa in Spagna, nel settore della ristorazione, prestata dal resistente contumace, il quale gode di astratta capacità lavorativa anche in considerazione della giovane età dello stesso.
A fronte di tali circostanze, si ritiene che debba essere posto a carico di Controparte_1 di contribuire al mantenimento dei figli minore corrispondendo alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.TA.T., entro il giorno 5 di ogni mese oltre al contributo spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Gorizia. Si ritiene che tale obbligo decorra a far data dall'introduzione del presente giudizio.
A fronte dell'affidamento in modalità super esclusiva, discende l'applicabilità dell'art. 2, comma II. Del D. Lgs. 230/2021 a mente del quale l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e del successivo art. 6, comma IV, che prevede che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Trattasi di conseguenza ex lege che discende dal regime di affidamento sulla quale il Tribunale non può pronunciarsi.
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento nelle cause dal valore indeterminabile, complessità bassa (valori € 5.201-26.000), applicando i valori medi di detto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
Dispone l'affidamento dei minori e in capo alla madre Per_1 Persona_2 [...]
con la modalità c.d. super esclusiva rafforzata; Parte_1
Dispone il collocamento dei minori e in capo alla madre Per_1 Persona_2
presso il suo indirizzo di residenza;
Parte_1
Incarica i Servizi Sociali competenti per l'Ambito (Comune di Fiumicello), qualora Controparte_2
manifestasse la volontà er rapporti con i figli minori, di Controparte_1 sottoporre lo stesso ad uno specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del quale, se positivo e valutato l'esclusivo interesse dei minori, disciplinare i tempi e le modalità di
5 visita del padre, inizialmente in spazio neutro alla presenza di un educatore;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
, a tit nimento dei figli minori
[...] Per_1 Persona_2
, la somma di € 400,00 (€ 200 a figlio), soggetta a rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5
[...] ese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Condanna altresì alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, oltre esborsi i.v.a., c.p.a. e 15% per
[...] spese generali, se e come dovute nella misura di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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