Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 11306 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti NASTRI FABRIZIO e CASIELLO Parte_1
MARIA
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/12/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di rendita per la menomazione conseguente all'infortunio sul lavoro occorso in data 22.4.22 e riconosciuto nella misura -ritenuta insufficiente- del 50%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare un maggior grado di danno biologico e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi CP_1
ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancanza CP_1
di ricorso in opposizione, nel merito, negava la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Sospeso il giudizio, inoltrato ricorso in opposizione e riassunto a seguito dell'inutile decorso dei termini, veniva espletata la consulenza tecnica d'ufficio, e all'udienza odierna la causa è stata decisa
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Il CTU ha ritenuto, infatti, che dall'infortunio occorso in data 22.4.2022 sia residuato al Sig.
, affetto da “Perdita della mano” dx, un danno biologico quantificabile nella Parte_1
misura del 55%, con decorrenza dal 24.03.2023, data di costituzione della rendita da parte dell' CP_1
Pertanto, il ricorrente, già titolare di rendita vitalizia del 50% ha un danno biologico complessivo del 55% con decorrenza dalla denuncia.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 55 % con decorrenza dalla data della denuncia, di talché l' deve essere condannato al pagamento delle differenze dei CP_1
relativi ratei maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per l'infortunio occorso in data 22.4.2022 con inabilità permanente al lavoro nella misura del
55% dalla data della denuncia, condanna l' al pagamento delle differenze dei relativi CP_1
ratei maturati e quelli maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 14.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)