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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4236/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5352 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Zona Modestina propone ricorso avverso l'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo TARI – anno 2021, prot. n. 0046895 del 24/06/2025, provvedimento n. 5352 del 29/05/2025, notificato il 9/7/2025, deducendo l'illegittimità dell'atto impositivo e l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
Nel corso del giudizio, il Comune di Castel Volturno deposita istanza di cessata materia del contendere, allegando provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato (prot. n. 110088 del 17/12/2025), con conseguente eliminazione dell'atto dall'ordinamento.
La contribuente chiede la liquidazione delle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto oggetto di impugnazione determina il venir meno della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre dunque l'ipotesi prevista dall'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, che impone la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, poiché l'eliminazione dell'atto impositivo è avvenuta solo a seguito delle contestazioni della ricorrente, appare conforme a equità porle a carico dell'Ente resistente.
Esse vengono liquidate in complessivi € 187,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La Corte in composizione monocratica:
1. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992;
2. condanna il Comune di Castel Volturno al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 187,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese di lite liquidate in complessivi euro 187,00 oltre accessori di legge se dovuti da attribuire al procuratore costituito dichiarato antistatario
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4236/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5352 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Zona Modestina propone ricorso avverso l'avviso di accertamento d'ufficio esecutivo TARI – anno 2021, prot. n. 0046895 del 24/06/2025, provvedimento n. 5352 del 29/05/2025, notificato il 9/7/2025, deducendo l'illegittimità dell'atto impositivo e l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
Nel corso del giudizio, il Comune di Castel Volturno deposita istanza di cessata materia del contendere, allegando provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato (prot. n. 110088 del 17/12/2025), con conseguente eliminazione dell'atto dall'ordinamento.
La contribuente chiede la liquidazione delle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto oggetto di impugnazione determina il venir meno della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ricorre dunque l'ipotesi prevista dall'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, che impone la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, poiché l'eliminazione dell'atto impositivo è avvenuta solo a seguito delle contestazioni della ricorrente, appare conforme a equità porle a carico dell'Ente resistente.
Esse vengono liquidate in complessivi € 187,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La Corte in composizione monocratica:
1. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992;
2. condanna il Comune di Castel Volturno al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 187,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese di lite liquidate in complessivi euro 187,00 oltre accessori di legge se dovuti da attribuire al procuratore costituito dichiarato antistatario