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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 330/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 23.9.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
c.f. , parte rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. PATANE' FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, essendo state oggetto di sgravio le somme richieste in pagamento. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, lo sgravio, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
1 Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 2.906,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Catania, 23/09/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 23.9.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
c.f. , parte rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. PATANE' FRANCESCO;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel presente giudizio, da intendersi qui riportate e trascritte, sostituita l'udienza già fissata dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene definita come segue. CP_ L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese, essendo state oggetto di sgravio le somme richieste in pagamento. CP_ Parte opponente ha insistito in atti, chiedendo la condanna dell' alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, lo sgravio, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
1 Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Per quanto suesposto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art. 91 c.p.c. e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 2.906,00, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Catania, 23/09/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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