Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2024, proposto da
Cala Diavolo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della ordinanza n. 253 datata 21 marzo 2024 del Comune di Monopoli, con il quale è stata ordinata la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie funzionali all'attività dello stabilimento balneare all''insegna “Cala Diavolo” e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
- di ogni atto alla stessa presupposto, connesso, propedeutico e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante società impugnava l’ordinanza di rimozione dei predetti manufatti per il ripristino dello stato originario dei luoghi, fondata sul presupposto del provvedimento di diniego del mantenimento nel periodo invernale di strutture amovibili, funzionali allo svolgimento di talune attività ricettive stagionali, lato sensu correlate alla balneazione, gravato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In fatto, accadeva che la società ricorrente – nel contesto della complessa evoluzione sia normativa sia giurisprudenziale, concernente le concessioni balneari e più in generale l’esercizio delle attività e dei sevizi alle stesse correlate – maturasse l’interesse, anche sulla scorta della peculiare disciplina normativa della Regione Puglia, a mantenere impiantate, al di fuori della stagione balneare, le predette strutture amovibili.
In diritto, venivano poste le seguenti censure avvinte da una unica ratio : I) eccesso di potere illogicità e irrazionalità manifesta; violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa riferito alla sospensione dello smontaggio del manufatto balneare in attesa della definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato pendente; II) violazione ed omessa applicazione dell’art. 10- septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall’art. 4- quater del D.L. 6 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; motivazione errata; III) violazione dell’art. 8, comma 5, della L. R. n. 17 del 10 aprile 2017; eccesso di potere per travisamento dei fatti; mancata valutazione della Circolare prot. n. AOO-108/00011857 della Regione Puglia datata del 6 settembre 2016, e conseguente violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto istruttorio; eccesso di potere per mancata valutazione dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia; violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 45 e 90 delle N.T.A del P.P.T.R. Puglia; IV) violazione ed errata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per irragionevolezza
2.- Non si costituiva inizialmente il Comune di Monopoli intimato; indi, accolta la domanda cautelare; con ordinanza interlocutoria venivano chiesti chiarimenti all’ente territoriale; di seguito, quest’ultimo si costituiva e depositava i documenti del procedimento; deduceva in particolare come i manufatti in discussione fossero opere precarie, munite di autorizzazione stagionale, e insisteva nell’evidenziare il contrasto delle autorizzazioni oramai scadute, con la nuova normativa di tutela paesaggistica, la quale esigeva taluni adeguamenti, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni.
3.- Depositata memoria ex art. 73 c.p.a. da parte del Comune, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. Silente parte ricorrente.
5.- Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va richiamato come la Sezione, con le sentenze del 18 febbraio 2025, n. 239 e del 19 febbraio 2025, n. 246-247-249-250, ha già preso posizione sui motivi di impugnativa proposti. Le sentenze appellate hanno visto respinta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia, con ordinanze motivate funditus sulla carenza del fumus boni iuris , segnatamente è stato affermato che non è applicabile, ai casi di strutture precarie e temporanee (stagionali) il cd. decreto-Ucraina (art 10- septies della legge n. 51 del 2002) ed è stato affermato l’obbligo di rimozione delle strutture precarie, temporanee e stagionali.
Va precisato che oggetto della controversia è il mantenimento di strutture precarie ed amovibili solo connesse all’attività di balneazione, insistenti su aree in proprietà privata , come entrambe le parti costituite, durante la discussione all’udienza pubblica, hanno pacificamente chiarito e ammesso.
Entrambe le parti introducono negli atti defensionali richiami al tema delle c.d. concessioni balneari e alle variamente scrutinate in giurisprudenza, in termini di validità, proroghe concesse ex lege , anche con leggi-provvedimento.
Per quel che maggiormente rileva direttamente l’odierna controversia, in particolare, parte ricorrente insiste nel richiamare il dettato, di cui all’art. 10- septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conv., con mod., legge 20 maggio 2022, n. 51 (“ Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ”), come ulteriormente modificato, secondo cui i titoli edilizi formatisi “fino al 31 dicembre 2024”, “[…] sono prorogati di trentasei mesi: a) i […] termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate […] ”.
Al contrario, oppone il Comune, come una siffatta proroga, non sia applicabile e che comunque i manufatti precari e amovibili in questione vanno “ricollocati” nell’alveo della nuova pianificazione paesaggistica di cui al PPTR della Puglia e necessitano di nuovi provvedimenti autorizzativi.
Più specificamente, evidenzia il Comune resistente la necessità di tener conto: i) dell’aggiornamento degli elaborati del PPTR (come da deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 3 marzo 2020); ii) dell’approvazione del PUG adeguato al PPTR (operato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 12 maggio 2020); iii) della modifica delle norme regolamentari edilizie comunali (approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29 aprile 2021).
Invero, dalla disamina dei documenti depositati, emerge come in realtà il Comune abbia avviato una faticosa attività amministrativa, implicante approfondimenti tecnici, alla luce delle diverse posizioni delle varie società o imprese, che svolgono l’attività balneare e le attività connesse o correlate, anche su area privata, chiedendo integrazioni documentali e tecniche, al fine di poter adeguare i manufatti ai precetti del nuovo PPTR, PUG e regolamento edilizio. E parte delle integrazioni sono state fornite.
Non ha poi pregio il richiamo alla legge della Regionale Puglia del 10 aprile 2015, n. 17 (“ Disciplina della tutela e dell’uso della costa ”), il cui art. 8, comma 5, sancisce che “ Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare ”, in quanto trattasi di mera facoltà , che però pur sempre si inserisce nel più ampio ambito della pianificazione e regolamentazione edilizia di competenza del Comune, che ben può esigere intanto che le strutture correlate alla balneazione in area privata de quibus rispondano ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale dei luoghi, alla luce di nuovi atti di pianificazione (in termini, ex multis , Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2024, n. 8474; Cons. St., sez. II, 23 luglio 2024, n. 6666).
Ed inoltre è stato recentemente acclarato che: “ Nel caso in cui una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l'intero anno solare, delle strutture funzionali all'attività balneare, purché siano connotate da facile amovibilità, tale norma non deve essere intesa nel senso di imporre, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica ” (così Cons. St., sez. III, 15 aprile 2024, n. 3383). Ancora, può sottolinearsi come l’ordinanza del Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2024, n. 2492 abbia delineato, con ampia motivazione, l’esatta portata del disposto di cui all’art. 8, comma 5, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (“ Disciplina della tutela e dell’uso della costa ”), rilevando che “ Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare ma detta facoltà va comunque esercitata nei limiti delle determinazioni a tutela del paesaggio ”.
Analoghe considerazioni non possono che riguardare, per identità di ratio , anche le strutture precarie ed amovibili su aree private, interessate da vincoli di tutela territoriale e paesaggistica, come lo sono quelle in discussione.
Né è condivisibile – secondo il Collegio – la tesi sostenuta nelle difese da parte del ricorrente, secondo cui verrebbero in evidenza attività, ancorché insistenti su area privata, comunque compenetrate con quelle proprie dell’attività tipica della balneazione, oggetto di concessione demaniale.
Infatti, nel caso di specie, l’interesse azionato è quello di mantenere impiantate le strutture precarie, oggetto di impugnazione, al di fuori della stagione balneare stricto sensu , in via permanente durante tutto l’anno solare; ciò a dimostrazione che trattasi di strutture che, ancorché correlate all’attività di balneazione nei mesi estivi, possiedono ex se comunque sia un’autonomia funzionale propria, anche nei restanti mesi dell’anno. Ragion per cui, l’assenso alla permanenza di siffatte strutture precarie ed amovibili deve rispettare la specifica normativa di tutela territoriale e ambientale.
Mentre, per converso, per le concessioni demaniali propriamente dette, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 conv., con mod., dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante: « Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » ha ormai disciplinato ex novo la materia, vieppiù modificando quanto già previsto dalla recente legge 5 agosto 2022, n. 118 « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 », nella parte d’interesse.
Inoltre, recente giurisprudenza (Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940) ha qualificato la legge n. 118 del 2022 citata alla stregua di “ legge-provvedimento ”, per cui “ l'atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell'effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario ”.
In ultima analisi, per quanto concerne le strutture amovibili, in area privata, connesse anche ma non solo alla stagionalità dell’attività balneare, solo il perfezionamento del percorso di adeguamento – peraltro in itinere per molte delle strutture interessate in zona, come stanno a dimostrare i documenti depositati e le deduzioni difensive poste – potrà consentire di valutare in quale misura simili strutture possono essere o meno mantenute anche oltre il c.d. periodo turistico-ricettivo balneare.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
7.- La regolazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO