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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1550 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1 Cattaneo, presso cui elettivamente domicilia, alla Via Vincenzo Monti n. 9, in Milano (MI)
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.01.2025 parte ricorrente ha concluso nel seguente modo: “1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi C.F. , nato Parte_1 C.F._1 in Brasile il 16/07/1982, cittadino italiano e brasiliano, e nata il Controparte_1
27.05.1970 a GOIANIA – GO – Brasile, cittadina brasiliana (matrimonio contratto in data 14 aprile 2007 a Mantova iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mantova, anno 2007, n.
26, parte I, serie A); 2) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Mantova, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. C.F. , Parte_1 C.F._1
NATO IN BRASILE IL 16/07/1982 e nata il [...] a [...] – GO Controparte_1
– Brasile, in data 14 aprile 2007 a Mantova iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mantova, anno 2007, n. 26, parte I, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. 5) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 31.07.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal matrimonio civile con la Parte_1 resistente, come risulta dagli atti del Comune di Mantova, atto n. 26, P. I, anno 2007, non sono nati figli, e che, essendo divenuta la convivenza difficile e problematica, la stessa è stata interrotta, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 28.01.2025, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, chiedendo la decisione della causa.
Poiché le conclusioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire.
Il ricorrente ha altresì proposto domanda cumulativa di divorzio e pertanto verrà disposta, con ordinanza separata, la prosecuzione del giudizio.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno di mantenimento, le spese del procedimento seguono la soccombenza della resistente, pur dovendo essere liquidate nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50%, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 3.808,00, va liquidato in complessivi euro 1.904,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente e definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mantova per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
3. compensa tra le parti al 50% le spese di lite;
4. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in complessivi euro 1.904,00, oltre iva e cpa come per legge;
5. dispone con separata ordinanza la prosecuzione della causa per quanto riguarda la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 03.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola