Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 marzo 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 marzo 1991 |
Commentario • 1
- 1. Competenze ripartite tra dottori agronomi e periti agrari: la laurea consente diAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 agosto 2015
Competenze ripartite tra dottori agronomi e periti agrari: la laurea consente di occuparsi di tutela dell'ambiente. Esclusi i periti agrari. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 luglio – 3 agosto 2015, n. 3816 Presidente Cirillo – Estensore Dell'Utri Fatto e diritto 1.- Il Comune di Teulada ha indetto una procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori di “ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi – P.R.S. 2007/2013 Misura 226 – Azione 1” con finanziamento dell'Argea (Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura). In data 6 …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1066Provvedimento: 10037/2024 TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA SEZIONE LAVORO Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07.3.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10037/2024 R.G. Lavoro , promosso DA , nato a [...] il [...] ivi residente via Vigevano n. Parte_1 8, c. f. , col patrocinio dell'avv. Ignazio Greco come da procura in atti de- C.F._1 positata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Santa Maria Della Catena n. 143; Ricorrente CONTRO in persona del Presidente legale …Leggi di più...
- art. 16 legge 412/1991·
- interessi legali·
- gratuito patrocinio·
- invalidità civile·
- art. 9 D.L. 791/1991·
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- incompatibilità con altre prestazioni previdenziali
- 2. Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2024, n. 736Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente 2) Dott. Cristina Midulla Consigliere 3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est. ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 1905 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018 TRA (c.f. e per essa, nella qualità di mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...] (c.f. , in persona del Dott. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Volante, per procura depositata unitamente all'atto di citazione …Leggi di più...
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- riassunzione giudizio·
- compensazione spese·
- commissione massimo scoperto·
- giudicato interno·
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- spese tenuta conto
- 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2024, n. 7338Provvedimento: Pubblicato il 15/04/2024 N. 07338/2024 REG.PROV.COLL. N. 05994/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Angelisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; contro Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale …Leggi di più...
- compensazione delle spese di lite·
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- disparità di trattamento·
- misure cautelari·
- art. 73 c.p.a.·
- albo professionale dei tecnici·
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- violazione di normativa·
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- improcedibilità del ricorso
- 4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/02/2023, n. 2073Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2023 N. 02073/2023 REG.PROV.COLL. N. 05125/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5125 del 2022, proposto da DR AL, DR AR, RI TE, LA RL e RO NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Danielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento …Leggi di più...
- tutela degli interessi pubblici·
- art. 14 legge n. 434/1968·
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- scioglimento del consiglio di ordine professionale·
- principio di sussidiarietà orizzontale
- 5. Trib. Brindisi, sentenza 08/11/2022, n. 1798Provvedimento: Segue dal verbale di udienza tenuta in data 8/11/2022 la sentenza che si dà per letta su accordo delle parti R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Brindisi ufficio lavoro Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/11/2022 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra: , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 CARLO SCIANNAMBLO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA e FORMICOLA ALDO resistente oggetto: riliquidazione pensione 1 FATTO E DIRITTO Con …Leggi di più...
- art. 16 legge n. 223/1990·
- rivalutazione contributiva agricola·
- pensione di vecchiaia·
- decadenza azione giudiziaria·
- art. 7 comma 12 legge n. 638/83·
- cumulo contributi·
- pensione di invalidità·
- pensione di anzianità·
- riliquidazione pensione·
- art. 47 DPR n. 639/70
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni". - Art. 3. 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 434/1968 (Ordinamento della professione di perito agrario), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Scioglimento del consiglio). - Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non e' in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.
Il commissario ha facolta' di nominare un comitato di non meno di due e di non piu' di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti nell'albo".