Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 marzo 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 marzo 1991 |
Commentario • 1
- 1. Competenze ripartite tra dottori agronomi e periti agrari: la laurea consente diAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 agosto 2015
Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1066Provvedimento: 10037/2024 TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA SEZIONE LAVORO Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 07.3.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10037/2024 R.G. Lavoro , promosso DA Parte_1 , nato a [...] il [...] ivi residente via Vigevano n. 8, c. f. C.F._1 , col patrocinio dell'avv. Ignazio Greco come da procura in atti de- positata , domiciliato presso il suo studio in Catania via Santa Maria Della Catena n. 143; Ricorrente CONTRO Controparte_1 in persona del …Leggi di più...
- art. 16 legge 412/1991·
- interessi legali·
- gratuito patrocinio·
- invalidità civile·
- art. 9 D.L. 791/1991·
- requisiti reddituali·
- assegno mensile di assistenza·
- incompatibilità con altre prestazioni previdenziali
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni". - Art. 3. 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 434/1968 (Ordinamento della professione di perito agrario), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Scioglimento del consiglio). - Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non e' in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.
Il commissario ha facolta' di nominare un comitato di non meno di due e di non piu' di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti nell'albo".