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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15511/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MIRRA DOMENICO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 06/12/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 13544/23 con riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità dall'ottobre 2023 ma che nonostante il regolare invio in data 25.7.2024 del decreto e dell'AP70
l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento in data 20.2.2025, con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter cp.c., all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che i ratei rimasti inadempiuti sono stati versati dall' in data 20.2.2025. CP_1 Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa e dell'AP70 dopo la notifica del ricorso senza che sia stata data giustificazione alcuna .
Le spese vanno quindi poste a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese del giudizio CP_1
che liquida in complessivi euro 1120,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 24.4.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15511/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MIRRA DOMENICO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 06/12/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 13544/23 con riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità dall'ottobre 2023 ma che nonostante il regolare invio in data 25.7.2024 del decreto e dell'AP70
l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento in data 20.2.2025, con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter cp.c., all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che i ratei rimasti inadempiuti sono stati versati dall' in data 20.2.2025. CP_1 Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa e dell'AP70 dopo la notifica del ricorso senza che sia stata data giustificazione alcuna .
Le spese vanno quindi poste a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese del giudizio CP_1
che liquida in complessivi euro 1120,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 24.4.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo