Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 566/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Vincenzo Cesarini) a mezzo ricorso depositato il 22/5/2023
contro
, ufficio periferico Controparte_1 dell subentrato ai sensi del Controparte_2
d.lgs. 14.09.2015, n.149 (attuativo della L. 10.12.2014, n.183 nelle attività e nelle funzioni della Controparte_3
[...]
(che sarà difeso dal legale rappresentante, Dirigente Andrea Sammuri)
propose opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 129/2023 dell del Controparte_4 CP_1
17.4.2023, notificata il 20.4.2023 (doc. 1 ) per il pagamento di € 2.238,40, per la violazione delle seguenti disposizioni, contestata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. SI00000/2018- 379-01 del 06/08/2018 (doc. 2 ):
1. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 per non aver consegnato e/o per aver consegnato con indicazioni inesatte o incomplete al lavoratore Pt_2
(n. il 10.09.1989), all'atto dell'instaurazione dei rapporti
[...] CP_1 di lavoro avvenuta rispettivamente nelle date 01.02.2016 – 1
2. Art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949 n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs 19 dicembre 2002 n. 297 per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego, entro i termini prescritti, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (n. il 10.09.1989), avvenuta in data Parte_2 CP_1
21.04.2018 3. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, conv. Con Legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. Con modificazioni dalla L. n. 44/2012 per aver omesso di comunicare preventivamente al competente centro per l'impiego le assunzioni del dipendente Pt_2
(n. il 10.09.1989), avvenute rispettivamente nelle date
[...] CP_1
01.02.2016 – 01.01.2017 e 16.01.2018.
L'opponente ormulava le seguenti (conclusioni, ricorso, Pt_1
p. 12, letterali):
“Nel merito: - In tesi, annullare l'ordinanza ingiunzione detta essendo la stessa illegittima per i motivi indicati in narrativa;
In ipotesi, in applicazione dei criteri dell'art 11 Legge 689/1981 applicare per le singole violazioni la sanzione nel minimo edittale previsto ex lege. Con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio”.
La parte opposta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 15, letterali):
“rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria delle spese ex art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 149 del 14.09.2015 (“in caso di esito favorevole della lite all sono CP_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onor on la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
2 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”)”.
*
All'udienza 24/11/2023, nella causa n. 566/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Vicenzo Cesarini;
Parte_1 per l' , la dott.ssa CP_1 Controparte_3
o Parte_3
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussi i profili istruttori della controversia, il giudice ammette, in forma di interrogatorio libero ex artt. 246, 421 co. 4 cpc l'audizione del lavoratore interessato, sui capitoli: Parte_2
1) Dcv che avete svolto attività di seconda guida in relazione all'attività di tassista svolta dal . Parte_1
SI';
2) Dcv che era il ad indicare le turnazioni e Controparte_6 vale a dire a suddivider o in fasce orarie. SI';
3) Dcv che all'interno di queste fasce ve ne erano alcune nelle quali la effettuazione del servizio era obbligatoria (es. fascia notturna 24,00-3,00) e quelle ove la prestazione del servizio era libera e quindi rimessa alla discrezionalità, in relazione alle modalità di effettuazione, del singolo tassista. SI'; 4) Dcv che nelle fasce di orario nelle quali non vi era l'obbligo di prestare servizio obbligatorio (es. orario 24,00/3,00) voi eravate libero di effettuare il servizio senza alcun vincolo da parte del titolare e quindi anche di effettuare interruzioni soste per vostre esigenze personali. SI';
3 5) Dcv che il titolare non ha mai provveduto ad effettuare alcun controllo su come veniva effettuata da parte vostra la prestazione di seconda guida SI';
6) Dcv che il titolare non vi ha mai impedito o comunque avvisato di non poter effettuare altre e diverse prestazioni lavorative con altri soggetti;
SI';
7) Dcv che non vi è mai stata “minacciata/imputata” da parte del titolare la licenza l'applicazione di sanzioni disciplinari;
SI';
8) Dcv che il titolare non vi ha mai comunicato alcun tipo di
“piano ferie” od imposto periodi di ferie da lui determinati;
SI';
9) Dcv che eravate libero di determinare e comunicare senza alcun preavviso al titolare, la vostra volontà di non effettuare la prestazione di seconda guida anche per lunghi periodo 15/20 gg. SI';
10) Dcv che non era il titolare a comunicarvi gli orari della vostra prestazione nell'ambito delle fasce orarie ma eravate voi che lo concordavate, in base alle vostre esigenze, con il titolare. SI';
11) Dcv che era il titolare della licenza che provvedeva a portare l'autovettura ad effettuare riparazioni, tagliandi manutenzione sostituzione gomme ed a lavare la stessa prima dei turni. SI'.
Sui capitoli da 3 a 10 il lavoratore interessato è indicato anche dall' . Controparte_7
Il giudice programma la discussione per l'udienza del 21/2/2025 ore 12:30, e fissa per l'assunzione del mezzo istruttorio l'udienza del 22/11/2024, ore 12:00.
All'udienza 22/11/2024, nella causa n. 566/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Vincenzo Cesarini;
Parte_1 per l' , la dott.ssa Controparte_8
funzionaria delegata e in affiancamento la dott.ssa Parte_3
. Persona_1
4 La funzionaria rappresenta la sopravvenuta revoca della ordinanza ingiunzione opposta, in base alla sopravvenienza giurisdizionale (Appello Firenze su parallela controversia ), CP_9 richiamandosi anche alla nota depositata, chiedendo dichia la cessazione della materia del contendere con spese in via principale integralmente compensate, sottolineando la natura sostanzialmente vincolata del proprio comportamento e la prontezza dell'attività di autotutela.
L'avv. Cesarini dà atto della cessazione della materia del contendere insistendo tuttavia per la condanna al pagamento delle spese processuali, solo in ipotesi, per una parziale compensazione.
Il giudice ritiene non utile l'audizione del “testimone” (lavoratore interessato) comparso, che viene congedato.
Invita parte diligente alla produzione entro il 31/12/2024 della sentenza cit. della Corte di Appello di Firenze.
Il giudice conferma, sul residuo tema della regolamentazione dell'onere delle spese processuali, la discussione per l'udienza del 21/2/2025 ore 10:15, eventuali note entro il 11/2.
All'udienza 21/2/2025, nella causa n. 566/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127 bis cpc: per l'avv. Vincenzo Cesarini;
Parte_1 per l' , la dott.ssa Controparte_8 to la dott.ssa Parte_3
. Persona_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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5 Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Come da nota depositata il 21/11/2024, l' opposto CP_1 in pendenza del presente giudizio ha avuto cognizione della sentenza del 07/12/2023, pronunciata nel giudizio R.G. n. 257/2022, con cui la Corte d'Appello di Firenze Sez. Lavoro ha riformato la sentenza n. 285/2021 del Trib. Siena, Sez. Lavoro, dichiarando l'insussistenza della pretesa contributiva dell' derivante dalla riqualificazione CP_9 del rapporto lavorativo intercorso fra l'odierno opponente e Pt_2
[...]
Esaminate le motivazioni della sentenza di appello, che si è pronunciata nel merito sul medesimo accertamento posto alla base dell'ordinanza-ingiunzione n. 129/2023, non condividendo le conclusioni ispettive in ordine al disconoscimento della collaborazione coordinata e continuativa instaurata fra il sig. Pt_1 ed il Sig. sostanzialmente inficiando l'assetto istruttorio posto Pt_2
a fonda dell'ordinanza-ingiunzione, l' TE
, ritenuti sussistenti i presupposti di opportunità
[...]
e di merito ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, ha revocato l'ordinanza-ingiunzione n. 129/2023 con ordinanza di archiviazione n. 55/ 2024, depositata unitamente alla nota.
La revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta ha determinato la cessazione della materia del contendere della presente causa, pertanto l' ha formulato istanza di constatazione della circostanza al fine dic ativo dell'estinzione del giudizio.
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In merito alla liquidazione delle spese, l' ne chiede integrale compensazione considerata la novità e pec ità della questione (come ritenuto anche dalla Corte d'Appello di Firenze)(ndgr: produzione opponente del 23/12/2024), nonché del comportamento tenuto dalla P.A.
6 Invero, all'epoca dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, l' era necessariamente vincolato dal contenuto Controparte_1 della decisione del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro del 11/04/2019 – Rep. 659/2018, che aveva respinto il ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004 presentato dal avverso il Parte_1
v.u.a. n. SI00000/2018-379-01, in ossequio tra l'altro alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 23 marzo 2006; inoltre, in merito alla vicenda, nel contenzioso instauratosi tra l' a il giudice di primo grado si era CP_9 Controparte_11 ncia , confermando la Controparte_12 natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso fra il ricorrente ed come accertato dagli Ispettori (sent. Tribunale di Parte_2
Siena n. 285/2021). Preso atto della citata sentenza della Corte di Appello di Firenze del 07/12/2023, l affermava di avere provveduto all'adozione del provvedimento di revoca in autotutela, con o.a. n. 55/2024, nonostante la non vincolatività della sentenza pronunciata nei confronti dell nell'ambito dell'opposizione ai sensi degli artt. 22 CP_9
l. n. 689/198 d.lgs. n. 150/2011, al precipuo fine di evitare la prosecuzione del contenzioso giudiziale. Tutto ciò considerato, la condotta sostanzialmente collaborativa e improntata a buona fede della P.A. dovrebbe indurre alla compensazione (quantomeno parziale) delle spese di lite, e in subordine, nella denegata ipotesi di condanna alle spese nei confronti dell'Amministrazione, l' chiede che le stesse vengano liquidate nella misura minima.
Nelle note difensive finali, l'opponente giustamente sottolinea che ha dovuto proporre:
1) un ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro che è stato respinto;
2) il ricorso di primo grado contro gli atti dell che ha CP_9 fondato le sue richieste sul verbale ispettivo;
3) il giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Siena;
4) l'attuale opposizione ad ordinanza-ingiunzione dell . CP_1
Ritiene corretto il giudice che, alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere su questione indubbiamente nuova – come tale percepita e qualificata anche dalla Corte di Appello di
7 Firenze, sent. cit. - si accompagni parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, e in ogni caso la “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
preso e dato atto della revoca ad opera dell
[...]
dell'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_8 opposta, a mezzo ordinanza di archiviazione n. 55/ 2024, dichiara cessata la materia del contendere con l'opponente Parte_1
[...]
Compensa per ½ tra le parti le spese del processo e condanna l opposta al pagamento del residuo ½ delle medesime, ½ liquidato in € 975,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione e decisione) oltre € 35,00 c.u., Iva, Cap e 15
% come per legge.
Siena, 21/2/2025
il giudice Delio Cammarosano
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