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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5324/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5324 /2020 R.G., promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Coletta
Dinaro, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Catana, giusta procura in atti;
-resistente-
pagina 1 di 8 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9.12.2021);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/04/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Motivi in fatto e diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 5.12.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con e che dalla loro unione nascevano le figlie (il Controparte_1 R_
4.01.1994) e (il 18.05.2001), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti ER civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata il
20.04.2016 dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di revocare l'assegnazione a _1
della casa familiare (sita a Carlentini in Via Morandi n. 3), atteso che nessuna
[...] delle due figlie, ad oggi, convive con la madre;
di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , versando al ricorrente (il quale nulla ER invece dovrà alla ) la somma di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie.
A sostegno delle domande deduceva che , divenuta maggiorenne, aveva trasferito ER la sua residenza in Francofonte, via Combattenti n. 38, presso il padre, mantenendo il suo domicilio presso la nonna a Lentini, via Carso n. 68.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva il rigetto delle domande di controparte e in via riconvenzionale il versamento a suo favore della somma pari a 400,00 euro a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 8 In particolare, la resistente deduceva che la figlia aveva trasferito la residenza ER presso il padre solo in seguito alle pressioni dello stesso, ma che di fatto convive con il compagno . Persona_3
A sostegno, poi, della domanda di assegno divorzile evidenziava di non avere mezzi adeguati per vivere, ma di aver sempre contribuito ai bisogni della famiglia occupandosi del marito e dei figli, così da non poter perseguire opportunità lavorative (come cuoca) e ed incrementando l'attività economica del marito “azienda agricola c.da San Demetrio” deputata alla produzione e vendita di ortaggi e frutta, presso la quale aveva lavorato.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26.05.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti della separazione (ovvero l'assegnazione della casa familiare alla _1
e il diritto della stessa a percepire 100,00 euro per il suo mantenimento e 200,00 euro per il mantenimento di ). ER
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo la prova testimoniale della figlia
(v. verbale di udienza del 21.02.2023). ER
All'udienza del 24.04.2025 la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. sentenza di separazione, passata in giudicato, allegata in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Lentini in data 22.09.1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Lentini, atto n.
pagina 3 di 8 121, parte II, serie A, anno 1993.
3. Quanto alla casa familiare, va disposta la revoca della sua assegnazione a _1
, essendo incontrovertibilmente emerso, dalle stesse dichiarazioni di entrambe le
[...] parti, che sia che non convivono con i genitori. Nello specifico, R_ ER ER ad oggi vive con il compagno.
4. Non ha neppure ragion d'essere la richiesta di mantenimento a favore di ER avanzata dal ricorrente e in ogni caso non reiterata nelle comparse conclusionali, tenuto conto dell'autonomia di , la quale convive con il compagno. ER
6. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile, avanzata dalla resistente, va rigettata.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
pagina 4 di 8 Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto pagina 5 di 8 di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-
pagina 6 di 8 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Quanto alla condizione economica delle parti, dalle rispettive dichiarazioni e dagli atti di causa è emerso che:
, svolgeva l'attività di bracciante agricolo e il suo reddito nel 2018 era Parte_1 di circa 7.200,00 euro, negli anni tra il 2019 al 2021 era di circa 11.000,00-12.000,00 euro, mentre nel 2023 è sceso a 4.863,00 euro (vedi documentazioni in atti); è affetto da svariate patologie (discopatia e disturbo bipolare cronico) che incidono notevolmente sulla sua capacità lavorativa (come da certificazioni ASP dell'anno 2021), tant'è che nel 2021 ha presentato istanza di trattamento pensionistico (allo stato denegato, avverso il cui diniego ha proposto, tramite il patronato di appartenenza, idoneo ricorso iscritto al n. 2103939 del
23/9/21), mentre dal 2022 è disoccupato;
è titolare, come documentato dalla resistente, di un appartamento in via Morandi 3 piano 1° interno 4 e garage al piano seminterrato a
Carlentini; di un appartamento e garage in Via Cappellini 45, piano T. a Lentini.
, la quale, fino all'epoca della separazione (2016) risultava svolgere Controparte_1 attività non dichiarata come badante (v. sentenza separazione in atti), anch'essa affetta da diverse patologie, percepisce una pensione di invalidità di euro 295,99 mensili ed è, come da lei sostenuto sin dalle prime difese, titolare di reddito di cittadinanza pari a 450,00 euro.
Da tutto quanto sopra, non vi sono elementi per potere affermare che il ad oggi Pt_1 goda di redditi maggiori rispetto a quelli percepiti dalla ex moglie.
Cosicché, in considerazione della precaria situazione economica in cui versano entrambi i coniugi e dell'assenza di una sperequazione reddituale ai danni della parte richiedente, non può essere riconosciuto in favore di quest'ultima un assegno divorzile.
7. In ragione dell'andamento del giudizio , quale parte soccombente, Controparte_1 dovrà versare le spese di lite a favore del ricorrente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di pagina 7 di 8 valore indeterminato), secondo valori che tengano conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5324/2020
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Lentini in data 22/9/93, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, atto n. 121, parte II, serie A, anno 1993; revoca l'assegnazione a della casa familiare;
Controparte_1 rigetta la domanda di parte resistente di assegno divorzile;
rigetta le ulteriori domande;
dispone che l'ufficiale di stato di civile del Comune di Lentini proceda all'annotazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di €. 4.535,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5324 /2020 R.G., promossa da:
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Coletta
Dinaro, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Catana, giusta procura in atti;
-resistente-
pagina 1 di 8 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9.12.2021);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/04/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Motivi in fatto e diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 5.12.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con e che dalla loro unione nascevano le figlie (il Controparte_1 R_
4.01.1994) e (il 18.05.2001), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti ER civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciata il
20.04.2016 dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di revocare l'assegnazione a _1
della casa familiare (sita a Carlentini in Via Morandi n. 3), atteso che nessuna
[...] delle due figlie, ad oggi, convive con la madre;
di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , versando al ricorrente (il quale nulla ER invece dovrà alla ) la somma di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie.
A sostegno delle domande deduceva che , divenuta maggiorenne, aveva trasferito ER la sua residenza in Francofonte, via Combattenti n. 38, presso il padre, mantenendo il suo domicilio presso la nonna a Lentini, via Carso n. 68.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva il rigetto delle domande di controparte e in via riconvenzionale il versamento a suo favore della somma pari a 400,00 euro a titolo di assegno divorzile.
pagina 2 di 8 In particolare, la resistente deduceva che la figlia aveva trasferito la residenza ER presso il padre solo in seguito alle pressioni dello stesso, ma che di fatto convive con il compagno . Persona_3
A sostegno, poi, della domanda di assegno divorzile evidenziava di non avere mezzi adeguati per vivere, ma di aver sempre contribuito ai bisogni della famiglia occupandosi del marito e dei figli, così da non poter perseguire opportunità lavorative (come cuoca) e ed incrementando l'attività economica del marito “azienda agricola c.da San Demetrio” deputata alla produzione e vendita di ortaggi e frutta, presso la quale aveva lavorato.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26.05.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti della separazione (ovvero l'assegnazione della casa familiare alla _1
e il diritto della stessa a percepire 100,00 euro per il suo mantenimento e 200,00 euro per il mantenimento di ). ER
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo la prova testimoniale della figlia
(v. verbale di udienza del 21.02.2023). ER
All'udienza del 24.04.2025 la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. sentenza di separazione, passata in giudicato, allegata in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Lentini in data 22.09.1993, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Lentini, atto n.
pagina 3 di 8 121, parte II, serie A, anno 1993.
3. Quanto alla casa familiare, va disposta la revoca della sua assegnazione a _1
, essendo incontrovertibilmente emerso, dalle stesse dichiarazioni di entrambe le
[...] parti, che sia che non convivono con i genitori. Nello specifico, R_ ER ER ad oggi vive con il compagno.
4. Non ha neppure ragion d'essere la richiesta di mantenimento a favore di ER avanzata dal ricorrente e in ogni caso non reiterata nelle comparse conclusionali, tenuto conto dell'autonomia di , la quale convive con il compagno. ER
6. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile, avanzata dalla resistente, va rigettata.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
pagina 4 di 8 Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto pagina 5 di 8 di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-
pagina 6 di 8 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Quanto alla condizione economica delle parti, dalle rispettive dichiarazioni e dagli atti di causa è emerso che:
, svolgeva l'attività di bracciante agricolo e il suo reddito nel 2018 era Parte_1 di circa 7.200,00 euro, negli anni tra il 2019 al 2021 era di circa 11.000,00-12.000,00 euro, mentre nel 2023 è sceso a 4.863,00 euro (vedi documentazioni in atti); è affetto da svariate patologie (discopatia e disturbo bipolare cronico) che incidono notevolmente sulla sua capacità lavorativa (come da certificazioni ASP dell'anno 2021), tant'è che nel 2021 ha presentato istanza di trattamento pensionistico (allo stato denegato, avverso il cui diniego ha proposto, tramite il patronato di appartenenza, idoneo ricorso iscritto al n. 2103939 del
23/9/21), mentre dal 2022 è disoccupato;
è titolare, come documentato dalla resistente, di un appartamento in via Morandi 3 piano 1° interno 4 e garage al piano seminterrato a
Carlentini; di un appartamento e garage in Via Cappellini 45, piano T. a Lentini.
, la quale, fino all'epoca della separazione (2016) risultava svolgere Controparte_1 attività non dichiarata come badante (v. sentenza separazione in atti), anch'essa affetta da diverse patologie, percepisce una pensione di invalidità di euro 295,99 mensili ed è, come da lei sostenuto sin dalle prime difese, titolare di reddito di cittadinanza pari a 450,00 euro.
Da tutto quanto sopra, non vi sono elementi per potere affermare che il ad oggi Pt_1 goda di redditi maggiori rispetto a quelli percepiti dalla ex moglie.
Cosicché, in considerazione della precaria situazione economica in cui versano entrambi i coniugi e dell'assenza di una sperequazione reddituale ai danni della parte richiedente, non può essere riconosciuto in favore di quest'ultima un assegno divorzile.
7. In ragione dell'andamento del giudizio , quale parte soccombente, Controparte_1 dovrà versare le spese di lite a favore del ricorrente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di pagina 7 di 8 valore indeterminato), secondo valori che tengano conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5324/2020
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Lentini in data 22/9/93, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, atto n. 121, parte II, serie A, anno 1993; revoca l'assegnazione a della casa familiare;
Controparte_1 rigetta la domanda di parte resistente di assegno divorzile;
rigetta le ulteriori domande;
dispone che l'ufficiale di stato di civile del Comune di Lentini proceda all'annotazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di €. 4.535,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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