TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4668 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
LA TE
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento dell'avv. BRUNELLA BIGONI
CURATORE SPECIALE DEL MINORE Persona_1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in memoria depositata il 13 febbraio 2024 per la parte ricorrente;
come da verbale del 25 novembre 2025 per il Curatore speciale del minore
Persona_1
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio il Persona_1
07.12.11.
2. Con ricorso del 30.9.2024 ha chiesto in via principale di dichiarare la decadenza Parte_1
dalla responsabilità genitoriale del medesimo nei confronti del figlio minore Controparte_1
, ponendo a suo carico l'obbligo di versare alla madre, quale contributo al Persona_1 mantenimento del suddetto una somma mensile non inferiore ad € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata di affidare in via super esclusiva (o esclusiva Persona_1 rafforzata) alla madre.
A sostegno delle sue richieste la ricorrente ha allegato che subito dopo la nascita di , il resistente Per_1 con lei allora convivente l'ha maltrattata sia fisicamente che psicologicamente, trascurandola ed arrivando a malmenarla anche mentre aveva in braccio il figlio, tanto che a maggio 2013 lei ha abbandonato la casa familiare.
Da quel momento non ha più cercato il figlio, non l'ha più visto o sentito, non ha Controparte_1 mai chiesto sue notizie e non ha mai contribuito in alcun modo al suo mantenimento.
La ricorrente ha argomentato che il totale disinteresse mostrato dal nei confronti del figlio Per_1 minore ed il doloso inadempimento ai suoi obblighi di educazione e mantenimento costituirebbero condotte idonee a giustificare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, in quanto sintomatiche dell'inidoneità del resistente ed essere un buon genitore;
la permanenza della responsabilità genitoriale in capo ad un soggetto inidoneo sarebbe di conseguenza pregiudizievole per il minore.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'udienza del 26.3.2025, presente la sola parte ricorrente, il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“affida il figlio minore della coppia , nato il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla madre Per_1
, cui viene attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c., il potere di Parte_1 assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per il ragazzino relativa a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
il provvedimento si giustifica in ragione del palese disinteresse, morale e materiale, del padre nei riguardi del figlio, da ultimo attestato dalla decisione del primo di non partecipare nemmeno a questo giudizio nonostante la sicura conoscenza del procedimento (il convenuto ha infatti ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione della prima udienza a mani proprie il 23/01/2025);
- colloca il minore assieme alla madre nell'abitazione di residenza di quest'ultima;
2 - regola le frequentazioni con il padre, previo consenso di , in giorni e orari che sarà onere del Per_1 convenuto concordare con la ricorrente;
- sul fronte economico, tenuto conto che il convenuto, da un lato, è giovane uomo (di anni 35) in sicuro possesso di capacità lavorativa, e, dall'altro, non frequenta in alcun modo il figlio, non provvedendo quindi al suo mantenimento diretto, in accoglimento della domanda della madre, ritenuta congrua, obbliga il padre a versarle, a far data dalla domanda (30/09/2024), euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, importo annualmente rivalutabile secondo ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale, da intendersi qui riportato;
- autorizza la madre a fare domanda all' e quindi a incassare integralmente, Parte_1 CP_2
l'assegno unico per la prole erogato dall'Ente” e con la medesima ordinanza, stante la richiesta della parte ricorrente di pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, ha nominato quale Curatore speciale del figlio minore della coppia l'Avvocato Brunella Bigoni del Foro di
Modena, assegnandole termine per il deposito di memoria di costituzione.
5. Con memoria del 10.10.2025 il curatore speciale ha così preso posizione sulle domande riguardante il minore: “la scrivente ritiene che, stante il totale disinteresse nei confronti del figlio, delle sue esigenze e della sua stessa esistenza da parte del sig. , visto il contesto famigliare Controparte_1 in cui vive , egli non subirà alcun nocumento né pregiudizio alla sua crescita dalla pronuncia Per_1 di decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale, come formulata dalla ricorrente.”
6. All'esito dell'udienza del 25.11.25, presenti solo la parte ricorrente ed il curatore speciale del minore, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria del 13.2.24; il curatore speciale del minore si è associato alla domanda della ricorrente di revoca della responsabilità genitoriale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Sull'affidamento di Per_1
Va premesso che non si è proceduto all'ascolto del minore ai sensi dell'articolo 473 bis.4 c.p.c. Per_1 in quanto manifestamente superfluo, come peraltro rilevato dalle stesse parti costituite in sede di udienza il 25.11.2025.
Il minore, infatti, è stato sentito dal Curatore Speciale nominato, che ne ha dato atto e riportato il contenuto nella sua memoria di costituzione e le cui dichiarazioni sono apparse completamente aderenti al quadro di disinteresse morale e materiale del padre nei riguardi del figlio, rappresentato dalla ricorrente e confermato dalla decisione del primo di non partecipare neppure al presente
3 giudizio, in cui si sarebbe discusso delle condizioni di affidamento del figlio e della grave richiesta di decadenza della sua responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, per quanto concerne le condizioni di affidamento del minore , questo Tribunale Per_1 ritiene sussistere i presupposti per affidare il minore in via esclusiva alla madre disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Invero, le allegazioni materne, il resoconto del Curatore Speciale comprensivo delle dichiarazioni del minore, nonché lo stato di contumacia del signor non costituitosi in giudizio, evidenziano Per_1
l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore da oltre 12 anni assente dalla vita del figlio e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento del minore integralmente a carico della madre.
Com'è noto, gli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c. assegnano priorità all'affidamento condiviso, tuttavia prevedendo che il giudice possa disporlo esclusivo con provvedimento motivato in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro genitore, un pregiudizio per il minore, come ad esempio, nel caso in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso e manifesti un disagio esistenziale sulla relazione affettiva.
Alla luce delle affermazioni giurisprudenziali in materia, in fattispecie in cui ad esempio la lontananza del padre, o la difficoltà nel comunicare con questi suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, è stato coniato un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma 111 c.c., in deroga al regime ordinario dell'affidamento monogenitoriale, nel quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Ed infatti, seppure la norma ex art. 337 quater , comma III, c.c. postula comunque, d'ordinario, “l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale)”, detto principio può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) e, dunque “si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali”.
Anche nel regime così invocato “il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)
(cfr. Trib. Milano Sez. IX civile Ordinanza 20 marzo 2014, v. anche Tribunale per i Minorenni di
Milano, sentenza 24 febbraio 2014).
4 Nel caso che ne occupa, in cui ha manifestato un totale disinteresse nella cura, Controparte_1 educazione, istruzione e mantenimento del figlio, interrompendo ogni contatto nei suoi primissimi anni di vita senza mai più preoccuparsene, tutti elementi che depongono per una carente idoneità del padre a rivestire il ruolo genitoriale per suo figlio, si impone un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo.
Invero, nella situazione attuale, il signor non ha assunto di fatto alcun ruolo genitoriale e ciò Per_1 giustifica, al fine di meglio tutelare l'interesse del minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. affido super esclusivo, risultando tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, quali quelle medico-sanitarie, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre per il proprio figlio.
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con il minore potrà incontrarlo, ove ne faccia richiesta, in forma protetta tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che ne regolerà tempi e modalità e avrà facoltà di interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per il figlio.
Non sussistono, nondimeno, i presupposti per accogliere la domanda di decadenza dello stesso dalla responsabilità genitoriale.
L'art. 330 cc dispone che: “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Per l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 330 c.c. sono, dunque, necessari due presupposti: da una parte la violazione/trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità o il loro abuso;
dall'altra, il grave pregiudizio per il figlio quale conseguenza di quella condotta/omissione.
Tale requisito configura il provvedimento di decadenza quale extrema ratio per la quale, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni;
invero, da un lato, le eventuali difficoltà di ottenere dal padre firme, consensi e assensi a causa della sua assenza devono ritenersi superate a fronte del disposto regime di affido super esclusivo, che attribuisce alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per il minore. Dall'altro, non è stato dedotto in capo al minore uno specifico e grave pregiudizio dovuto alla mancanza della figura paterna, emergendo al contrario dagli atti di causa che , nonostante la mancanza del padre, oggi ha una Per_1 vita familiare serena, ha buoni rapporti con il nuovo compagno della madre e frequenta con profitto le scuole medie.
5 Sul mantenimento di Per_1
Quanto al contributo al mantenimento della minore, deve premettersi che attualmente la ricorrente ed il figlio vivono in una casa condotta in locazione con il nuovo compagno della signora, figura paterna per , che frequenta con profitto le scuole medie. La ricorrente ha un impiego part-time e Per_1 percepisce un reddito mensile di 600 euro. Non si hanno indicazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, che è uomo giovane (classe 1989) e certamente in possesso di capacità lavorativa perlomeno generica.
Considerato che
quest'ultimo non frequenta in alcun modo il figlio, non provvedendo quindi al suo mantenimento diretto, in accoglimento della domanda della madre, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento del figlio tramite il Controparte_1 versamento di un assegno mensile pari a € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Condanna alle spese
Le spese legali, anche del curatore speciale del minore, devono essere poste a carico del resistente, risultato soccombente e la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1. affida il figlio minore della coppia, in via esclusiva rafforzata alla madre Persona_1 Parte_1
a cui viene attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c., il potere di
[...] assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per il ragazzino relativa a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
2. colloca il figlio minore della coppia, presso la madre;
Persona_1 Parte_1
3. regolamenta le frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre in forma protetta per il tramite del Servizio sociale, nei giorni e orari stabiliti dal Servizio stesso cui avrà Controparte_1
l'onere di rivolgersi, autorizzando il Servizio a regolarne i tempi e le modalità e ad interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per il minore;
4. obbliga a versare a euro 200,00 mensili con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 momento della domanda (30/09/2024) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della
6 prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2 prole;
8. condanna alla rifusione in favore della ricorrente e del curatore speciale della Controparte_1 minore delle spese processuali che liquida, per ciascuna parte, in E.
1.500 per compensi ex D.M.
55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
7 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
8