Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 2224 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente tra
(Cod. Fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
lrpt,rappr.ta e difesa dall'Avv. Nicola Capezzuto, presso il cui studio elett.te domicilia in Calvi Risorta (CE), alla Via Giosuè Carducci n. 18, giusta comparsa di costituzione nuovo procuratore con procura in atti in sostituzione dei precedenti procuratori
Appellante
e
(GIA' Controparte_1 Controparte_2
, GIA' , GIA' ) rapp.ta e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3 CP_4
Antonio Conca, presso il cui studio elett.te domicilia in Marzano Appio, alla Via
Roma 126 appellata nonché
1
Vitulazio alla via Tutuni n. 13
-appellato-
e
, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo di Salvo, presso il cui Controparte_6
studio elett.te domicilia in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 11,
-interventore volontario adesivo-
e
, n.q. di erede di , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_7 Controparte_5
Vincenzo Russo, presso il cui studio elett.te domicilia in Recale (CE) alla Via
Gibuti n.2
-appellata-
e
, n.q. di erede di , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_8 Persona_1
Antonio Conca, presso il cui studio elett.te domicilia in Marzano Appio, alla Via
Roma 126
-appellata -
e
, n.q. di erede di Controparte_9 Controparte_5
-appellata contumace-
e
Controparte_10
-appellata contumace-
OGGETTO: appello sent. GdP S.M Capua Vetere n. 69/17 R.G. n. 1540/13 dep. in Cancelleria il 25.07.2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 26.11.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
promuoveva appello avverso la sentenza in oggetto, con cui il GdP di S.M.
[...]
2 Capua Vetere aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento danni, avanzata in riferimento al sinistro avvenuto in data 18.06.2001, riconoscendo un concorso di responsabilità tra i veicoli coinvolti ex art. 2054 II comma cpc. In particolare, l'appellante contestava l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure e concludeva per la riforma della sentenza gravata, chiedendo il riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro in Co capo al conducente della Fiat PU tg AM.525. , con conseguente risarcimento integrale dei danni relativi al veicolo di proprietà.
Si costituiva la oggi contestando l'appello e Parte_2 CP_12
concludendo per il suo rigetto.
Si costituiva il Sig. , spiegando appello incidentale, con cui Controparte_5
chiedeva il riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro in esame, in capo al conducente della AN K tg. BG 294 FD, di proprietà dell'appellante.
Si costituiva il con atto di intervento volontario adesivo. Controparte_6
Con ordinanza del 10.10.2019, veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello nei confronti del responsabile civile deceduto e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del . Controparte_5
Si costituivano, n.q. di eredi del responsabile civile e con distinte comparse,
[...]
e entrambe contestando l'appello e concludendo per il CP_7 CP_8
suo rigetto.
e la restavano contumaci. Controparte_9 Controparte_10
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice assegnatario e per carico di ruolo, all'udienza del 26.11.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 19 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va disposto lo stralcio della comparsa conclusionale a firma degli avv.ti Raffaele Russo e Rosalba D'Onofrio, difensori del CP_5
, in quanto deve ritenersi inammissibile, a monte, la loro comparsa di
[...] costituzione nell'interesse del sig. , essendo lo stesso deceduto Controparte_5
3 prima della notifica dell'atto di appello. Tra l'altro, il precedente giudice istruttore, rilevando la nullità della notifica dell'appello al responsabile civile deceduto, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, che si sono costituiti con il patrocinio di altri difensori.
L'inammissibilità dell'atto di costituzione del e dell'appello Controparte_5 incidentale ivi contenuto, rende inammissibile anche l'atto di intervento volontario adesivo esperito dal figlio . Il , Controparte_6 Controparte_6
infatti, non si è costituito come erede del , ma in proprio. Controparte_5
Sempre in via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., tenuto conto che tale norma va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. La Suprema Corte ha infatti precisato che l'appellante, che intenda dolersi di un'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass. civ., n. 3115/2018; Cass. civ., n. 24464/2020).
Ciò premesso, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: parte appellante conveniva davanti al Giudice di Pace di S. Maria C.V. la
(oggi ) ed il Sig. Controparte_3 Controparte_13 CP_5
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla autovettura in
[...]
proprietà del , in specie NC K tg. BG 294 Parte_1
FD, nell'occasione condotta dal Sig. , derivanti da un sinistro Persona_2
stradale occorso in data 18.06.2001 alle ore 20.50 c.a. sulla SS7 APPIA km
4 196+350 loc. Marotta nel Comune di Vitulazio (CE), che aveva visto coinvolti la
Con AN K di proprietà dell'appellante e la Fiat PU tg. AM.525. , condotta dal proprietario In particolare, la AN K mentre Controparte_5
percorreva la SS7 Appia, provenendo da Capua, con direzione spartimento
Abruzzi/Roma, giunta all'altezza della chilometrica 196+350 circa, si sarebbe
Con scontrata con la Fiat PU tg. AM.525. , che procedendo sulla corsia opposta, in direzione Capua, avrebbe svoltato alla sua sx per dirigersi nella località
Marotta, invadendo la corsia opposta ove transitava la AN, che, a seguito dell'urto, terminava la sua corsa contro un albero, andando praticamente distrutta, tanto da necessitare della rottamazione.
La causa, istruita con l'escussione di alcuni testi, terminava con sentenza n. 69/17
(R.G. n. 1540/13), con cui il GdP così disponeva: “dichiara ex art. 2054 cod. civ. la pari responsabilità dei protagonisti del sinistro verificatosi il 18.6.2001; condanna la a pagare in favore dell'attrice Controparte_14
l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00); condanna la Controparte_14
a pagare in favore dell'avv. Gaetano La Milza, procuratore antistatario
[...]
dell'attrice, le spese del giudizio complessivamente liquidate in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00), di cui euro 250,00 per spese, il 15% calcolato sugli onorari, I, V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara prescritto il diritto del convenuto a conseguire il risarcimento;
condanna a CP_5 Controparte_5
pagare all'avv. Maria D'Aranno - procuratrice antistataria delle Controparte_10
- le spese del giudizio liquidate in e 1.300,00 (milletrecento/00), il 15%
[...] calcolato sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P,A. come per legge”.
Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene fondato il motivo di appello censurato, relativo all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, tale che ha determinato l'accoglimento parziale della domanda.
Secondo il giudice di pace, il conducente della AN K avrebbe concorso alla causazione del sinistro procedendo ad una andatura eccessiva e non conforme allo stato dei luoghi;
in particolare, così motivava l'accertamento del concorso:
“dagli elementi probatori disponibili, ivi compreso il rapporto redatto dalla
5 Agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, l'evento dedotto in giudizio può così ricostruirsi: il alla guida della propria autovettura Fiat PU, nel CP_5
percorrere la Strada Statale Appia nel circondario del Comune di Vitulazio, giunto all'altezza di un bivio convergeva verso la propria sinistra ed impegnava la opposta corsia di marcia ove sopraggiungeva a velocità sostenuta, incompatibile con la situazione dei luoghi, la AN K che andò a collidere con la propria parte anteriore con il lato posteriore destro della Fiat PU. In conseguenza, dell'urto la Fiat PU terminava la sua corsa contro un albero ubicato a circa 43 metri dall'originario punto d'urto. La valutazione degli elementi disponibili, acquisiti al processo, forniscono la prova che il conducente della AN K procedeva ad eccessiva andatura e pertanto, non essendo stato nelle condizioni di conservare il controllo dell'autoveicolo, va ritenuto ex art.
2054 c.c. corresponsabile dell'evento, avendo violato gli artt. 140 e 141 del codice della strada. A sua volta il non è esente da responsabilità CP_5
avendo effettuato la conversione verso sinistra ed impegnato la opposta corsia di marcia omettendo di dare la precedenza all'autovettura che sopraggiungeva, in violazione di quanto disposto dagli artt. 140 e 145 del codice stradale”.
In realtà, codesto giudicante non condivide il ragionamento del giudice di prime cure, in quanto non vi è prova che il conducente della stesse viaggiando Pt_3
ad una velocità non consentita, non risultando alcuna contravvenzione emessa nei suoi confronti nel verbale redatto dagli agenti intervenuti;
da nessuna parte si rinviene un qualche elemento che possa fa dedurre la velocità eccessiva di cui
“motiva” il giudice di I grado, che appare essere solo una sua deduzione, non suffragata da elementi, se non dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che, tuttavia, non assumono valenza probatoria a tal fine, trattandosi di percezioni personali.
In ogni caso, gli hanno ricordato come la presunzione di colpa Parte_4
concorrente, ex art. 2054 II comma c.c., opera sul piano causale, per cui la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento. Quando, al contrario,
6 risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione (Cass. VI Sez. Civ., ord. n.
19115 del 15 settembre 2020).
La mancanza di nesso tra la presunta eccesiva velocità della e il sinistro è Pt_3 altresì confermata dalla ctu cinematica espletata nell'ambito del giudizio R.G. n.
2498/2019 relativo al medesimo sinistro e depositata dall'appellante in data
17.04.2024. Sul punto si precisa che tale deposito deve ritenersi ammissibile, in quanto l'art 345 c.p.c. consente la produzione di nuovi documenti in appello quando la parte dimostri di non averli potuti depositare nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile e nel caso di specie la consulenza de qua, essendo stata redatta dopo l'introduzione del giudizio di appello, è ovvio che non poteva essere prodotta prima, per cui il suo deposito deve ritenersi legittimo. Ciò precisato sull'ammissibilità del deposito della ctu in appello, va altresì ritenuta ammissibile l'utilizzabilità della consulenza, anche se redatta nell'ambito di altro giudizio civile, in quanto è pacifico che <Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse>> (Cass.
Sez. 1, Sent. n. 9843 del 07/05/2014).
Tutto ciò precisato, si osserva che il ctu, nell'elaborato prodotto, riferiva testualmente, in merito alla dinamica del sinistro: “È del tutto evidente che la vicenda infortunistica de qua, con tutti i suoi drammatici esiti, è stata cagionata dall'irregolare manovra di svolta a sinistra attuata dall'autovettura FIAT PU per immettersi nella proprietà privata contraddistinta dal civico n.4 della SS 7
Appia. Infatti, il guidatore della Fiat PU, , mostrava di aver Controparte_5
attuato tale manovra ostacolando il deflusso ordinario da parte del veicolo
NC K condotto da perfino tagliandogli Persona_2 inopinatamente quasi l'intera larghezza della carreggiata (a doppio senso di marcia), evidentemente omettendo di tener conto della posizione, distanza e direzione dello stesso veicolo, pur potendolo scorgere da una notevole distanza
7 in virtù del lunghissimo rettilineo. Neppure egli abortiva tempestivamente la svolta a sinistra quando già poteva avvertire l'arrivo del veicolo da senso opposto…. Anche volendo considerare che l'originaria velocità della AN K prossima agli 80 km/h fosse stata eccessiva, rimane evidente ed indiscutibile la circostanza che la turbativa alla sua traiettoria di marcia risulta essere stata generata e perseguita fino alle estreme conseguenze dal guidatore della vettura
FIAT PU.” Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince, quindi, che il ctu non solo non ha accertato il superamento del limite di velocità vigente da parte del conducente della AN, ma, in ogni caso, ha anche escluso che l'eventuale eccesso di velocità abbia potuto assumere un'efficacia causale rispetto all'evento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che <il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza, prima, ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso>> (Cass. Civ.,
Sez. III, 27/07/2012 n.13380).
L'art. 154 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
In caso di manovra di svolta a sinistra e collisione con il veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, va affermato che l'aver svoltato a sinistra e l'aver urtato il detto veicolo determina la chiara violazione dell'articolo 154 CdS, in quanto il conducente non si è assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo/intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
8 distanza, direzione di essi, con conseguente responsabilità per la causazione dell'incidente.
Per le ragioni esposte il motivo di appello appare fondato, dovendosi riconoscere la responsabilità esclusiva, per la causazione del sinistro in esame, del conducente della Fiat PU, con conseguente diritto dell'appellante al risarcimento integrale del danno, senza la riduzione operata dal giudice di prime cure per il concorso. Si precisa, al riguardo, che in primo grado è stato quantificato in € 20.000,00 il danno subito dalla AN e tale quantificazione non è stata oggetto di appello.
Va altresì accolto il motivo di appello relativo all'omessa liquidazione degli interessi compensativi, in quanto, trattandosi di un debito di valore la somma riconosciuta andrà devalutata al momento del sinistro (18.06.2001) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della sentenza e saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo ex art. 1284 IV comma cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale data la natura documentale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata n.
69/17 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE), dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro verificatosi in data 18.06.2001 in capo al conducente dell'autovettura FIAT PUNTO tg. AM 525 MN e, per l'effetto, condanna la (IÀ IÀ , in CP_13 CP_2 Parte_2
solido con gli eredi del responsabile civile, , a Controparte_5 corrispondere al l'ulteriore somma di € Parte_1
10.000,00 per il risarcimento dei danni patiti nell'occorso dalla vettura
9 NC K tg. BG 294 FD, oltre rivalutazione sull'intera somma di €
20.000,00 come in parte motiva ed interessi dalla proposizione della domanda al soddisfo;
- condanna altresì la (IÀ IÀ , in CP_13 CP_2 Parte_2
solido con gli eredi del responsabile civile, , al Controparte_5
pagamento, in favore del delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 382,50 per esborsi ed € 3387,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario
Così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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