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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 10.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il giudice designato, dott. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 – sexies c.p.c., richiamato dall'art 281 terdecies cpc a definizione del procedimento iscritto n. 3199 del R.G.A.C. anno 2024 vertente t r a
L'Avv. Daniela Vigorito, c.f. nella qualità di difensore di se C.F._1 medesima, con domicilio eletto in Salerno, p.zza Caduti civili di guerra 1;
- Ricorrente -
E
, elett.te domiciliatp presso l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato che lo rappresenta e difende ex lege in persona del Procuratore dello Stato avv.
IC NZ
- Resistente –
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione n. cronol. 3851/2024 pubblicato il 28/03/2024 emesso dal Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento n. 5429/2023.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e deduzioni a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 281-bis cpc l'avv. Vigorito, premettendo di aver difeso
(nata il [...] in [...]) presso l'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Salerno per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale, prot. n. 134/2023, emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della cittadina indiana, nonché dell'ordine questorile emanato, in sua esecuzione, a seguito del rigetto della domanda di rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale;
di aver richiesto anche la sospensiva del provvedimento in pendenza di ricorso per il suo annullamento innanzi alla sezione specializzata per i procedimenti di immigrazione del Tribunale di Salerno;
e che il giudicante in data 28.03.2024, decideva il procedimento, riconoscendo, con separato decreto di liquidazione del gratuito patrocinio, il compenso al difensore in € 390,00 oltre il
15% e accessori di legge, impugnava detto ultimo decreto innanzi allo scrivente Tribunale deducendo che il compenso liquidato è viziato da eccesso di potere;
e che la causa in cui l'istante ha patrocinato ha valore indeterminabile, per cui l'importo base liquidato, a mente dell'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014, è ricompreso nello scaglione di € 26.000,00 nel minimo e quello di € 260.000,00 nel massimo;
e per l'effetto formulava le seguenti conclusioni: “- - revocare il decreto di liquidazione n. cronol. 3851/2024, pubblicato il 28/03/2024 emesso dal Giudice di Pace di Salerno nel procedimento n. 5429/2023; -per l'effetto, liquidare in favore dell'odierna ricorrente gli importi dovuti per l'attività professionale prestata nel suindicato giudizio tenuto conto della nota spese versata agli atti del procedimento o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia con applicazione degli scaglioni, quarto o quinto della tabella di cui al DM 55/2014 come aggiornato, delle quattro fasi regolarmente espletate e dei valori medi delle tariffe forensi. Con vittoria di competenze professionali e delle spese de contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento di opposizione in favore del sottoscritto difensore”.
Il ricorso veniva notificato al presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale di Stato presso l'indirizzo di pec certificata ma l'Amministrazione non si costituiva rimanendo contumace.
All'esito della prima udienza del 18.12.24 si fissava direttamente per la decisione ex art 281 sexies cpc l'udienza odierna del 10.12.2025, celebrata con note scritte.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Tribunale Ordinario nelle opposizioni avverso i decreti di liquidazione del Gratuito patrocinio resi dal GdP
pag. 2/5 Passando al merito, l'opposizione è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Le cause in materia di protezione internazionale sono giudizi in materia di status per cui evidentemente di valore indeterminabile, come affermato dal difensore istante che tuttavia ha errato nella determinazione dello scaglione preteso. Infatti, a norma dell'art 5 comma 6 del DM 55/14 “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
In considerazione della serialità del contenzioso in materia di protezione internazionale e della ripetitività delle questioni che ivi si affrontano, la causa deve essere considerata di valore indeterminabile di bassa complessità.
Ne consegue che in base al testo dell'art 5 co 6 in commento il valore della causa, ai fini della determinazione delle spese giudiziali, rientra nello scaglione di “valore non inferiore a euro 26.000,00” quindi nello scaglione delle cause di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. La ricorrente erra nel ritenere applicabile lo scaglione successivo perché inizia da € 26.001,00 ad € 52.000,00 e quindi il parametro minimo è superiore a quello indicato nel dettato normativo.
La giurisprudenza di legittimità valida questa conclusione. Infatti, la S.C. di
Cassazione, con Ordinanza 11 Agosto 2022 N. 24710 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo, ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile” (in senso conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020). Ebbene partendo dal valore di € 26.000,00 esso è ricompreso nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00; il successivo scaglione, agognato dalla ricorrente, parte invece da € 26.001,00.
In secondo luogo, dovendo lo scrivente Tribunale rideterminare il compenso spettante al difensore, tenuto conto della serialità del tipo di contenzioso, e che l'istante ha svolto attività di raccolta e deposito di documentazione ed atti nella fase introduttiva partecipando alle udienze, si ritiene che sussistono i presupposti per l'applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari, se ciò è giustificato dalla natura pag. 3/5 dell'impegno professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016, n. 10876). A ciò non osta certamente la introduzione in corso di giudizio di un procedimento cautelare da parte della istante (la richiesta di sospensiva) per conto e nell'interesse del suo assistito. Infatti
l'art 4 n. 5 lettera c) del D.M. n. 55 del 2014 include nella fase istruttoria anche i subprocedimenti e quelli comunque incidentali introdotti in corso di causa, comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Tanto chiarito la liquidazione del compenso all'istante è individuata nel seguente prospetto
Tabelle:
2022 (vigenti)
Competenza:
Giudice di pace
Scaglione:
Da € 5.201 a € 26.000
Valore €
FASI Min Med Max
Studio € 213 € 425 € 638
Introduttiva € 176 € 352 € 528
Istruttoria / trattazione € 284 € 567 € 851
Decisionale € 373 € 746 € 1.119
Mediando tra i parametri minimi ed intermedi si fissa il compenso liquidabile in €
1.500,00.
Tale importo deve essere ridotto del 50% ex art 130 TU 115/02, ed è pari ad €
750,00.
Considerato che l'istante ha già ricevuto la somma di € 390,00 nel decreto impugnato, residua l'importo di € 360,00.
Il ministero convenuto deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio ma con liquidazione secondo lo scaglione di valore individuabile in base al decisum quindi in base alla somma ritenuta dovuta in accoglimento parziale dell'opposizione e secondo i parametri minimi attesa la semplicità del giudizio e la contumacia del resistente.
Non si riconosce la fase istruttoria perché non vi è stata.
pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sul ricorso con rito semplificato ex art. 281- decies c.p.c. in relazione all'art 99 DPR 115/02 così definitivamente dispone:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione a Decreto di liquidazione di patrocinio a spese dello Stato n. cronol. 3851/2024 pubblicato il 28/03/2024 emesso dal
Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento n. 5429/2023 condanna il a versare alla ricorrente l'ulteriore importo di € 360,00, Controparte_1 già dimidiato ai sensi dell'art 130 TU 115/02, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute in misura di legge, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico dell'erario salvo recupero.
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio che si CP_1 liquidano in € 232,00 oltre esborsi, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Salerno
10 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 5/5
Ud del 10.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il giudice designato, dott. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 – sexies c.p.c., richiamato dall'art 281 terdecies cpc a definizione del procedimento iscritto n. 3199 del R.G.A.C. anno 2024 vertente t r a
L'Avv. Daniela Vigorito, c.f. nella qualità di difensore di se C.F._1 medesima, con domicilio eletto in Salerno, p.zza Caduti civili di guerra 1;
- Ricorrente -
E
, elett.te domiciliatp presso l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato che lo rappresenta e difende ex lege in persona del Procuratore dello Stato avv.
IC NZ
- Resistente –
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione n. cronol. 3851/2024 pubblicato il 28/03/2024 emesso dal Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento n. 5429/2023.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e deduzioni a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 281-bis cpc l'avv. Vigorito, premettendo di aver difeso
(nata il [...] in [...]) presso l'Ufficio del Controparte_2
Giudice di Pace di Salerno per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale, prot. n. 134/2023, emesso dal Prefetto di Salerno nei confronti della cittadina indiana, nonché dell'ordine questorile emanato, in sua esecuzione, a seguito del rigetto della domanda di rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale;
di aver richiesto anche la sospensiva del provvedimento in pendenza di ricorso per il suo annullamento innanzi alla sezione specializzata per i procedimenti di immigrazione del Tribunale di Salerno;
e che il giudicante in data 28.03.2024, decideva il procedimento, riconoscendo, con separato decreto di liquidazione del gratuito patrocinio, il compenso al difensore in € 390,00 oltre il
15% e accessori di legge, impugnava detto ultimo decreto innanzi allo scrivente Tribunale deducendo che il compenso liquidato è viziato da eccesso di potere;
e che la causa in cui l'istante ha patrocinato ha valore indeterminabile, per cui l'importo base liquidato, a mente dell'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014, è ricompreso nello scaglione di € 26.000,00 nel minimo e quello di € 260.000,00 nel massimo;
e per l'effetto formulava le seguenti conclusioni: “- - revocare il decreto di liquidazione n. cronol. 3851/2024, pubblicato il 28/03/2024 emesso dal Giudice di Pace di Salerno nel procedimento n. 5429/2023; -per l'effetto, liquidare in favore dell'odierna ricorrente gli importi dovuti per l'attività professionale prestata nel suindicato giudizio tenuto conto della nota spese versata agli atti del procedimento o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia con applicazione degli scaglioni, quarto o quinto della tabella di cui al DM 55/2014 come aggiornato, delle quattro fasi regolarmente espletate e dei valori medi delle tariffe forensi. Con vittoria di competenze professionali e delle spese de contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento di opposizione in favore del sottoscritto difensore”.
Il ricorso veniva notificato al presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale di Stato presso l'indirizzo di pec certificata ma l'Amministrazione non si costituiva rimanendo contumace.
All'esito della prima udienza del 18.12.24 si fissava direttamente per la decisione ex art 281 sexies cpc l'udienza odierna del 10.12.2025, celebrata con note scritte.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Tribunale Ordinario nelle opposizioni avverso i decreti di liquidazione del Gratuito patrocinio resi dal GdP
pag. 2/5 Passando al merito, l'opposizione è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
Le cause in materia di protezione internazionale sono giudizi in materia di status per cui evidentemente di valore indeterminabile, come affermato dal difensore istante che tuttavia ha errato nella determinazione dello scaglione preteso. Infatti, a norma dell'art 5 comma 6 del DM 55/14 “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
In considerazione della serialità del contenzioso in materia di protezione internazionale e della ripetitività delle questioni che ivi si affrontano, la causa deve essere considerata di valore indeterminabile di bassa complessità.
Ne consegue che in base al testo dell'art 5 co 6 in commento il valore della causa, ai fini della determinazione delle spese giudiziali, rientra nello scaglione di “valore non inferiore a euro 26.000,00” quindi nello scaglione delle cause di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. La ricorrente erra nel ritenere applicabile lo scaglione successivo perché inizia da € 26.001,00 ad € 52.000,00 e quindi il parametro minimo è superiore a quello indicato nel dettato normativo.
La giurisprudenza di legittimità valida questa conclusione. Infatti, la S.C. di
Cassazione, con Ordinanza 11 Agosto 2022 N. 24710 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo, ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile” (in senso conf. Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020). Ebbene partendo dal valore di € 26.000,00 esso è ricompreso nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00; il successivo scaglione, agognato dalla ricorrente, parte invece da € 26.001,00.
In secondo luogo, dovendo lo scrivente Tribunale rideterminare il compenso spettante al difensore, tenuto conto della serialità del tipo di contenzioso, e che l'istante ha svolto attività di raccolta e deposito di documentazione ed atti nella fase introduttiva partecipando alle udienze, si ritiene che sussistono i presupposti per l'applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari, se ciò è giustificato dalla natura pag. 3/5 dell'impegno professionale (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2016, n. 10876). A ciò non osta certamente la introduzione in corso di giudizio di un procedimento cautelare da parte della istante (la richiesta di sospensiva) per conto e nell'interesse del suo assistito. Infatti
l'art 4 n. 5 lettera c) del D.M. n. 55 del 2014 include nella fase istruttoria anche i subprocedimenti e quelli comunque incidentali introdotti in corso di causa, comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Tanto chiarito la liquidazione del compenso all'istante è individuata nel seguente prospetto
Tabelle:
2022 (vigenti)
Competenza:
Giudice di pace
Scaglione:
Da € 5.201 a € 26.000
Valore €
FASI Min Med Max
Studio € 213 € 425 € 638
Introduttiva € 176 € 352 € 528
Istruttoria / trattazione € 284 € 567 € 851
Decisionale € 373 € 746 € 1.119
Mediando tra i parametri minimi ed intermedi si fissa il compenso liquidabile in €
1.500,00.
Tale importo deve essere ridotto del 50% ex art 130 TU 115/02, ed è pari ad €
750,00.
Considerato che l'istante ha già ricevuto la somma di € 390,00 nel decreto impugnato, residua l'importo di € 360,00.
Il ministero convenuto deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio ma con liquidazione secondo lo scaglione di valore individuabile in base al decisum quindi in base alla somma ritenuta dovuta in accoglimento parziale dell'opposizione e secondo i parametri minimi attesa la semplicità del giudizio e la contumacia del resistente.
Non si riconosce la fase istruttoria perché non vi è stata.
pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sul ricorso con rito semplificato ex art. 281- decies c.p.c. in relazione all'art 99 DPR 115/02 così definitivamente dispone:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione a Decreto di liquidazione di patrocinio a spese dello Stato n. cronol. 3851/2024 pubblicato il 28/03/2024 emesso dal
Giudice di Pace di Salerno a conclusione del procedimento n. 5429/2023 condanna il a versare alla ricorrente l'ulteriore importo di € 360,00, Controparte_1 già dimidiato ai sensi dell'art 130 TU 115/02, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovute in misura di legge, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico dell'erario salvo recupero.
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio che si CP_1 liquidano in € 232,00 oltre esborsi, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Salerno
10 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 5/5