Art. 2.
La spesa predetta grava, per l'esercizio finanziario 1952-53, sui fondi inscritti all'apposito capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e, per gli esercizi finanziari successivi, su quelli inscritti ai capitoli corrispondenti a quello citato.
La spesa predetta grava, per l'esercizio finanziario 1952-53, sui fondi inscritti all'apposito capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e, per gli esercizi finanziari successivi, su quelli inscritti ai capitoli corrispondenti a quello citato.