Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Colugna 3;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano del 02 novembre 2022, notificato il 3/11/22 con il quale veniva ordinato, ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210 e dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 l'interdizione da tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'UE ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati di serie A TIM, B BKT, C Lega Pro, Campionato Nazionale Dilettanti... per un periodo di anni due dalla data di notifica del presente provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 246 del 2023;
Vista la memoria del 23 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 30 dicembre 2022 e corredato da domanda cautelare, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Milano del 2 novembre 2022, con il quale veniva disposto ex art. 6 della l. 401/89 nei suoi confronti l’interdizione da tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’UE ove si sarebbero disputate tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati di serie A TIM, B BKT, C Lega Pro, Campionato Nazionale Dilettanti, per un periodo di due anni dalla data di notifica del provvedimento;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2023, respingeva l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 246 del 2023 per carenza dei presupposti applicativi;
Rilevato che:
- in prossimità della trattazione del merito, con memoria del 23 maggio 2025 il ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite della fase di merito;
- con successiva nota del 26 maggio 2025 la resistente non si opponeva alla suddetta declaratoria, salvo il riconoscimento delle spese di lite già liquidate nella fase cautelare;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 28 maggio 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 23 maggio 2025 il ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atteso che “ Il daspo è spirato in data 03.11.2024 ed il ricorrente ha regolarmente ripreso a frequentare gli stadi ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa nonché l’espressa adesione della parte resistente giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite; restano salve, comunque, le spese di lite liquidate da questo Tribunale con l’ordinanza n. 246/2023 al termine della relativa fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite relative alla fase di merito, con salvezza, però, di quelle già liquidate nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.