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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/11/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div. nella causa promossa da nata a [...] il Parte_1
20.10.1973 (c.f. C.F._1 con l'avv. Paola Gerola
e nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
C.F._2 con l'avv. Sara Tabaglio ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Cremona il 21.03.2015 e dalla loro unione il 27.11.2009 in Cremona è nata la minore Per_1 Questo Tribunale, con sentenza n. 479 del 2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra le parti: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, mantenimento e diritto di visita del padre come da condizioni congiunte presentate in sede di udienza presidenziale del 15.09.22 e totalmente accolte.
In data 19.06.2024 le parti hanno depositato un ricorso congiunto per la parziale modifica delle condizioni del divorzio, nel quale espongono che:
- la figlia minore che attualmente frequenta il primo anno delle scuole Per_1 superiori a Crema, ha visto modificare i propri orari scolastici con aggiunta di alcuni pomeriggi di rientro settimanale a scuola, circostanza questa che rende necessaria una modifica delle modalità di visita relativamente al previsto pomeriggio infrasettimanale presso l'abitazione del padre;
- la sig.ra ha cessato l'attività lavorativa prima svolta in Cremona, Parte_1 via Brescia n. 65, e non ha ad oggi alcuna ragione che giustifichi il tragitto da
Crema a Cremona;
- il sig. dal mese di ottobre 2023 si è trasferito ad Acquanegra CP_1
Cremonese in via Apollinare ER (civico ancora non assegnato) – ex via
Case Sparse n.5, e ha manifestato l'impossibilità, sia per ragioni lavorative e personali, sia per venire incontro alle esigenze della minore, di tenere con sé la figlia per tutto il periodo di ferie estivo indicato nelle condizioni di Per_1 divorzio, nonché nell'ulteriore giornata del venerdì con rientro al sabato durante i weekend di competenza della madre.
Le parti, per queste ragioni, hanno chiesto congiuntamente modificare la disciplina del diritto di visita del padre verso la figlia minore Per_1 attualmente collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre in
Pianengo (CR) via Supravalle n.12, sostituendo, ferme tutte le altre condizioni, le statuizioni di cui al punto n. 5) della sentenza di divorzio 479 del 2022.
Le parti hanno confermato la propria volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio attualmente in vigore come da ricorso introduttivo del presente giudizio, le cui condizioni sono state richiamate integralmente nelle note depositate in sostituzione di udienza.
La proposta modifica non è contraria a legge e non è contraria all'interesse della prole, sicché va fatta propria da questo Tribunale. L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
[...]
e di cui alla sentenza Parte_1 CP_1
Trib. Cremona n 479/2022, in conformità al loro ricorso congiunto del
19.06.2024, nei seguenti termini:
1) conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore nata a [...] in data [...], con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) conferma che gli atti di ordinaria amministrazione saranno esercitati in modo separato da ciascun genitore, fermo restando l'accordo tra gli stessi in ordine alle questioni di maggior interesse per la vita della figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, decisioni che dovranno tener conto dei suoi bisogni, dalle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) a modifica di quanto pattuito al punto n. 5) della sentenza n. 479/2022 di scioglimento del matrimonio, dispone che il padre signor
[...] possa e debba frequentare la figlia minore CP_1 Per_1 settimanalmente il martedì, o, previo accordo con la madre in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici di o degli impegni Per_1 lavorativi del signor il mercoledì dopo l'orario lavorativo del CP_1 padre (all'incirca alle 18.00) ed entro le ore 21:00 / 21:30; quanto al luogo e alle modalità di accompagnamento, le parti stabiliscono che a settimane alterne il signor si recherà presso CP_1
l'abitazione della signora al termine della giornata Parte_1 lavorativa (all'incirca alle 18.00) ove preleverà la figlia per riportarla a casa della madre per le ore 21:00 / 21:30 dopo aver cenato con lei;
in detta occasione (vale a dire 2 giorni infrasettimanali al mese, a settimane alterne), la signora si impegna a mettere a Parte_1 disposizione della figlia minore con ricarica su carta prepagata ad essa in uso quanto la madre riterrà necessario per la consumazione del pasto serale della figlia, con pezze giustificative di quanto acquistato;
la settimana successiva a quella sopra descritta, sarà la signora a farsi carico di accompagnare o far accompagnare da un Parte_1 componente del nucleo familiare, il martedì o il mercoledì, Per_1 presso l'abitazione paterna sita in Acquanegra Cremonese alla via
Apollinare ER (civico ancora non assegnato) – ex via Case Sparse
n.
5 - al termine della giornata lavorativa (all'incirca alle 18.00) e la recupererà o la farà recuperare da un componente del nucleo familiare, sempre presso la detta abitazione, alle 21:00, per fare rientro assieme alla figlia presso la loro abitazione in Pianengo (CR) via Supravalle n. 12;
a weekend alternati il sig. terrà con sé la figlia CP_1 Per_1 provvedendo al recupero della stessa presso l'abitazione della madre al termine della giornata lavorativa (all'incirca alle 18.00) e la terrà con sé sino alla domenica sera alle 21.00 circa quando la madre andrà a recuperarla o la farà recuperare da un componente del nucleo familiare presso l'abitazione del padre. In ogni caso, quando lo desideri, previo congruo preavviso telefonico e accordo con la madre e comunque compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della figlia;
nella settimana in cui tarà con la madre per il week end, il sig. Per_1
una volta al mese, andrà a prendere la figlia minore CP_1 Per_1 presso l'abitazione della madre al termine della giornata lavorativa del venerdì, (all'incirca alle 18.00) fino al sabato pomeriggio (quando andrà
a riprenderla la signora al termine del proprio orario di Parte_1 lavoro o un componente del nucleo familiare) presso l'abitazione della nonna paterna o materna a seconda della disponibilità; le festività natalizie, ultimo e primo dell'anno e pasquali con cadenze alternate di anno in anno (ad esempio Natale Santo Stefano dal padre,
Pasqua e Pasquetta con la madre), oltre alla possibilità di tenere la figlia ad anni alterni il 31 dicembre 1° gennaio;
sono fatti sempre e comunque salvi precisi e diversi accordi eventualmente raggiunti dai coniugi in base alle necessità e agli impegni lavorativi dei medesimi;
durante le vacanze estive rascorrerà un periodo di permanenza Per_1 con il padre di tre settimane, anche non consecutive tra loro, da individuarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
sempre salvo è diverso miglior accordo concordato tra le parti che tenga conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
4) conferma in capo al padre signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro Per_1
250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat Foi, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate e con le modalità di cui al protocollo siglato tra il tribunale di Cremona, aiaf Lombardia sezione
Cremona e l'ordine degli avvocati di Cremona (n. prot. Inf. 1425/2015);
5) la signora e il signor confermano Parte_1 CP_1 che continueranno ad impegnarsi a collaborare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che virgola in relazione alla progressiva crescita della figlia, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra la minore e ciascuno dei genitori;
6) conferma che l'assegno unico erogato dall'Inps continuerà ad essere percepito al 100% dalla signora il signor Parte_1 CP_1 autorizza espressamente la signora a farne richiesta con Parte_1 percezione dello stesso in suo favore nella misura del 100%.
7) conferma l'esclusione dell'obbligo in capo signor di CP_1 contribuire al mantenimento della signora Parte_1
stanti le attuali condizioni reddituali ed economiche dalle
[...] parti;
8) le parti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità relativi alla figlia minore Per_1 validi per l'espatrio dichiara le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 30.10.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div. nella causa promossa da nata a [...] il Parte_1
20.10.1973 (c.f. C.F._1 con l'avv. Paola Gerola
e nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
C.F._2 con l'avv. Sara Tabaglio ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Cremona il 21.03.2015 e dalla loro unione il 27.11.2009 in Cremona è nata la minore Per_1 Questo Tribunale, con sentenza n. 479 del 2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra le parti: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, mantenimento e diritto di visita del padre come da condizioni congiunte presentate in sede di udienza presidenziale del 15.09.22 e totalmente accolte.
In data 19.06.2024 le parti hanno depositato un ricorso congiunto per la parziale modifica delle condizioni del divorzio, nel quale espongono che:
- la figlia minore che attualmente frequenta il primo anno delle scuole Per_1 superiori a Crema, ha visto modificare i propri orari scolastici con aggiunta di alcuni pomeriggi di rientro settimanale a scuola, circostanza questa che rende necessaria una modifica delle modalità di visita relativamente al previsto pomeriggio infrasettimanale presso l'abitazione del padre;
- la sig.ra ha cessato l'attività lavorativa prima svolta in Cremona, Parte_1 via Brescia n. 65, e non ha ad oggi alcuna ragione che giustifichi il tragitto da
Crema a Cremona;
- il sig. dal mese di ottobre 2023 si è trasferito ad Acquanegra CP_1
Cremonese in via Apollinare ER (civico ancora non assegnato) – ex via
Case Sparse n.5, e ha manifestato l'impossibilità, sia per ragioni lavorative e personali, sia per venire incontro alle esigenze della minore, di tenere con sé la figlia per tutto il periodo di ferie estivo indicato nelle condizioni di Per_1 divorzio, nonché nell'ulteriore giornata del venerdì con rientro al sabato durante i weekend di competenza della madre.
Le parti, per queste ragioni, hanno chiesto congiuntamente modificare la disciplina del diritto di visita del padre verso la figlia minore Per_1 attualmente collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre in
Pianengo (CR) via Supravalle n.12, sostituendo, ferme tutte le altre condizioni, le statuizioni di cui al punto n. 5) della sentenza di divorzio 479 del 2022.
Le parti hanno confermato la propria volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio attualmente in vigore come da ricorso introduttivo del presente giudizio, le cui condizioni sono state richiamate integralmente nelle note depositate in sostituzione di udienza.
La proposta modifica non è contraria a legge e non è contraria all'interesse della prole, sicché va fatta propria da questo Tribunale. L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
[...]
e di cui alla sentenza Parte_1 CP_1
Trib. Cremona n 479/2022, in conformità al loro ricorso congiunto del
19.06.2024, nei seguenti termini:
1) conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore nata a [...] in data [...], con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) conferma che gli atti di ordinaria amministrazione saranno esercitati in modo separato da ciascun genitore, fermo restando l'accordo tra gli stessi in ordine alle questioni di maggior interesse per la vita della figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, decisioni che dovranno tener conto dei suoi bisogni, dalle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) a modifica di quanto pattuito al punto n. 5) della sentenza n. 479/2022 di scioglimento del matrimonio, dispone che il padre signor
[...] possa e debba frequentare la figlia minore CP_1 Per_1 settimanalmente il martedì, o, previo accordo con la madre in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici di o degli impegni Per_1 lavorativi del signor il mercoledì dopo l'orario lavorativo del CP_1 padre (all'incirca alle 18.00) ed entro le ore 21:00 / 21:30; quanto al luogo e alle modalità di accompagnamento, le parti stabiliscono che a settimane alterne il signor si recherà presso CP_1
l'abitazione della signora al termine della giornata Parte_1 lavorativa (all'incirca alle 18.00) ove preleverà la figlia per riportarla a casa della madre per le ore 21:00 / 21:30 dopo aver cenato con lei;
in detta occasione (vale a dire 2 giorni infrasettimanali al mese, a settimane alterne), la signora si impegna a mettere a Parte_1 disposizione della figlia minore con ricarica su carta prepagata ad essa in uso quanto la madre riterrà necessario per la consumazione del pasto serale della figlia, con pezze giustificative di quanto acquistato;
la settimana successiva a quella sopra descritta, sarà la signora a farsi carico di accompagnare o far accompagnare da un Parte_1 componente del nucleo familiare, il martedì o il mercoledì, Per_1 presso l'abitazione paterna sita in Acquanegra Cremonese alla via
Apollinare ER (civico ancora non assegnato) – ex via Case Sparse
n.
5 - al termine della giornata lavorativa (all'incirca alle 18.00) e la recupererà o la farà recuperare da un componente del nucleo familiare, sempre presso la detta abitazione, alle 21:00, per fare rientro assieme alla figlia presso la loro abitazione in Pianengo (CR) via Supravalle n. 12;
a weekend alternati il sig. terrà con sé la figlia CP_1 Per_1 provvedendo al recupero della stessa presso l'abitazione della madre al termine della giornata lavorativa (all'incirca alle 18.00) e la terrà con sé sino alla domenica sera alle 21.00 circa quando la madre andrà a recuperarla o la farà recuperare da un componente del nucleo familiare presso l'abitazione del padre. In ogni caso, quando lo desideri, previo congruo preavviso telefonico e accordo con la madre e comunque compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute della figlia;
nella settimana in cui tarà con la madre per il week end, il sig. Per_1
una volta al mese, andrà a prendere la figlia minore CP_1 Per_1 presso l'abitazione della madre al termine della giornata lavorativa del venerdì, (all'incirca alle 18.00) fino al sabato pomeriggio (quando andrà
a riprenderla la signora al termine del proprio orario di Parte_1 lavoro o un componente del nucleo familiare) presso l'abitazione della nonna paterna o materna a seconda della disponibilità; le festività natalizie, ultimo e primo dell'anno e pasquali con cadenze alternate di anno in anno (ad esempio Natale Santo Stefano dal padre,
Pasqua e Pasquetta con la madre), oltre alla possibilità di tenere la figlia ad anni alterni il 31 dicembre 1° gennaio;
sono fatti sempre e comunque salvi precisi e diversi accordi eventualmente raggiunti dai coniugi in base alle necessità e agli impegni lavorativi dei medesimi;
durante le vacanze estive rascorrerà un periodo di permanenza Per_1 con il padre di tre settimane, anche non consecutive tra loro, da individuarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
sempre salvo è diverso miglior accordo concordato tra le parti che tenga conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
4) conferma in capo al padre signor l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro Per_1
250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat Foi, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate e con le modalità di cui al protocollo siglato tra il tribunale di Cremona, aiaf Lombardia sezione
Cremona e l'ordine degli avvocati di Cremona (n. prot. Inf. 1425/2015);
5) la signora e il signor confermano Parte_1 CP_1 che continueranno ad impegnarsi a collaborare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che virgola in relazione alla progressiva crescita della figlia, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra la minore e ciascuno dei genitori;
6) conferma che l'assegno unico erogato dall'Inps continuerà ad essere percepito al 100% dalla signora il signor Parte_1 CP_1 autorizza espressamente la signora a farne richiesta con Parte_1 percezione dello stesso in suo favore nella misura del 100%.
7) conferma l'esclusione dell'obbligo in capo signor di CP_1 contribuire al mantenimento della signora Parte_1
stanti le attuali condizioni reddituali ed economiche dalle
[...] parti;
8) le parti si autorizzano reciprocamente sin d'ora a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità relativi alla figlia minore Per_1 validi per l'espatrio dichiara le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 30.10.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti