Articolo 52 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 51Articolo 53
Versione
8 novembre 1970
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Versione
12 febbraio 1991
Art. 52. (Servizi specialistici)

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.
Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243 .
((In caso di temporanea impossibilita' di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria puo' autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni))
I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1991
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