Versione
8 novembre 1970
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12 febbraio 1991
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Art. 52. (Servizi specialistici)
Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.
Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243 .
((In caso di temporanea impossibilita' di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria puo' autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni))
I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.
Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.
Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243 .
((In caso di temporanea impossibilita' di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria puo' autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni))
I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.
Commentario • 1
- 1. Illegittime le misure di "stabilizzazione" dei precari della sanità in PugliaAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2011 · 1.247375
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 12/08/2020, n. 194Provvedimento: […] In tale contesto si inserisce l'art. 22 della legge Reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede il passaggio nell'area della medicina convenzionata dei rapporti di lavoro dei medici di guardia e degli specialisti operanti presso le strutture carcerarie, già disciplinati rispettivamente dagli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970.Leggi di più...
- norme della regione siciliana·
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