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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2024, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 5904 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/09/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nat a BERGAMO (BG) il 19/02/1991; Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre sita in Mezzago, via dell'Acqua n. 3;
2. il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: periodo in cui il Per_1 padre lavora a Belluno
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre. Per_1 periodo in cui il padre cesserà di lavorare a Belluno con rientro quotidiano presso l'abitazione di Dalmine - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre;
Per_1
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere un
Per_1 giorno infrasettimanale allorquando il padre preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo
Per_1 riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali allorquando il padre
Per_1 preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
In ogni caso:
- fermo quanto sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé per periodi aggiuntivi, sempre tenendo Per_1 in considerazioni gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo con la madre;
- Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, il figlio potrà trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno del figlio, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con il figlio;
- ad anni alternati il 24 e 25 dicembre sino alle ore 17,30 con la mamma ed il 25 dicembre dalle ore 17,30 al 26 dicembre con il papà e sempre ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1 gennaio con la mamma ed il 6 gennaio con il papà; durante il restante periodo festivo natalizio i genitori applicheranno il normale regime di visita;
- la regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali (il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro), per le vacanze di Carnevale e per le festività infrasettimanali e per i c.d. ponti;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con periodo e località di villeggiatura scelta da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dalle vacanze 2025;
3. il padre provvederà a versare alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di € 300,00# a titolo di contributo al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, Per_1 anche se successiva al compimento della maggiore età, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4. qualora a seguito degli esami specialistici attualmente in corso il figlio dovesse risultare celiaco, Per_1 con conseguente necessità di acquistare in favore del medesimo alimenti specifici, disporre che i bonus relativi all'acquisto dei predetti generi alimentari vengano percepiti dalla madre nella misura del 100%;
5. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrende al figlio Per_1
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche:
a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
le seguenti spese:
a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche:
a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco),nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
d) spese mediche urgenti;
le seguenti spese scolastiche:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche i corso di anno;
d) corsi di recupero o lezioni provate in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori). Documentazione della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo.
Modalità di richiesta e presentazione del consenso:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine andranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi:
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari.
6. Disporre che l'assegno unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100%;
7. Dare atto che le parti concordano reciprocamente che eventuali nuovi partner verranno introdotti al figlio minore dopo la durata di almeno nove mesi della nuova relazione e comunque al termine Per_1 dell'anno scolastico 2024/2025, previo accordo tra le parti e secondo le modalità e tempistiche indicate da un professionista (es. psicologo / psicoterapeuta) scelto di comune accordo al fine di tutelare la serenità del figlio minore Per_1
8. Dare atto che le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare l'immagine del figlio minore via internet e/o social network;
Per_1
9. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto del figlio minore Per_1
10. Dare atto che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
11. Dare atto che le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (24.07.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 10/09/2024, così provvede:
[...]
1. Recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/09/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nat a BERGAMO (BG) il 19/02/1991; Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre sita in Mezzago, via dell'Acqua n. 3;
2. il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: periodo in cui il Per_1 padre lavora a Belluno
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre. Per_1 periodo in cui il padre cesserà di lavorare a Belluno con rientro quotidiano presso l'abitazione di Dalmine - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 allorquando il padre preleverà al Per_1 termine della scuola materna sino alle ore 20:00 della domenica allorquando il padre, dopo aver cenato con lui, riaccompagnerà presso la madre;
Per_1
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza paterna, il padre potrà vedere e tenere un
Per_1 giorno infrasettimanale allorquando il padre preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo
Per_1 riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
- nella settimana in cui il weekend sarà di competenza materna, il padre potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali allorquando il padre
Per_1 preleverà alla fine delle lezioni scolastiche e lo riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
In ogni caso:
- fermo quanto sopra, il padre potrà vedere e tenere con sé per periodi aggiuntivi, sempre tenendo Per_1 in considerazioni gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo con la madre;
- Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, il figlio potrà trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno del figlio, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con il figlio;
- ad anni alternati il 24 e 25 dicembre sino alle ore 17,30 con la mamma ed il 25 dicembre dalle ore 17,30 al 26 dicembre con il papà e sempre ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1 gennaio con la mamma ed il 6 gennaio con il papà; durante il restante periodo festivo natalizio i genitori applicheranno il normale regime di visita;
- la regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali (il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro), per le vacanze di Carnevale e per le festività infrasettimanali e per i c.d. ponti;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con periodo e località di villeggiatura scelta da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dalle vacanze 2025;
3. il padre provvederà a versare alla madre, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di € 300,00# a titolo di contributo al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, Per_1 anche se successiva al compimento della maggiore età, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4. qualora a seguito degli esami specialistici attualmente in corso il figlio dovesse risultare celiaco, Per_1 con conseguente necessità di acquistare in favore del medesimo alimenti specifici, disporre che i bonus relativi all'acquisto dei predetti generi alimentari vengano percepiti dalla madre nella misura del 100%;
5. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrende al figlio Per_1
a tal fine troveranno applicazione “Le linee guida condivise concernenti le spese per i figli” datate 07 maggio 2018, in uso avanti al Tribunale di Monza e segnatamente dovranno essere previamente concordate e documentate le seguenti spese mediche:
a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
le seguenti spese:
a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Di contro, non necessitano di essere previamente concordate le seguenti spese mediche:
a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco),nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
d) spese mediche urgenti;
le seguenti spese scolastiche:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche i corso di anno;
d) corsi di recupero o lezioni provate in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori). Documentazione della spesa: Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione e rimborsata entro il quinto giorno di ogni mese successivo.
Modalità di richiesta e presentazione del consenso:
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine andranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi a versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi:
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari.
6. Disporre che l'assegno unico verrà percepito dalla madre nella misura del 100%;
7. Dare atto che le parti concordano reciprocamente che eventuali nuovi partner verranno introdotti al figlio minore dopo la durata di almeno nove mesi della nuova relazione e comunque al termine Per_1 dell'anno scolastico 2024/2025, previo accordo tra le parti e secondo le modalità e tempistiche indicate da un professionista (es. psicologo / psicoterapeuta) scelto di comune accordo al fine di tutelare la serenità del figlio minore Per_1
8. Dare atto che le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare l'immagine del figlio minore via internet e/o social network;
Per_1
9. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto del figlio minore Per_1
10. Dare atto che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
11. Dare atto che le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (24.07.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 10/09/2024, così provvede:
[...]
1. Recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 7 novembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona