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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1416/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.C. 1416/2024 promossa in sede di appello da rappresentato e difeso in forza di procura Parte_1 speciale in atti dall'Avv. Marta Merlo del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, corso Nizza n. 36;
- APPELLANTE contro
, e rappresentate e difese in CP_1 CP_2 CP_3 forza di procura in atti dall'Avv. Franzo Lazzarone del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza n. 4;
- APPELLATE
avverso la sentenza n. 792/2024 emessa in data 23.10.2024 (dep. in data 21.11.2024) dal Tribunale Ordinario di Cuneo (R.G. 3133/2023), in ordine alla modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Cuneo n. 794/2021.
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario;
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale di udienza dell'11.7.2025, in particolare, le parti dichiarano di concordare con la proposta formulata dalla Corte all'udienza del 16.5.2025 ossia “mantenimento del contributo ordinario per la LI che è tuttora studentessa, e la riduzione a € 200,00 del CP_3 contributo al mantenimento per la LI , oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dal gennaio 2024”; le parti concordano altresì che i contributi avvengano con pagamento diretto del padre sui conti correnti individuali delle figlie, conti già noti al padre e sulla compensazione delle spese legali del grado tra le parti stesse.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto avanti il Tribunale di Cuneo il SI. chiedeva la Pt_1 modifica (disporre la revoca del contributo economico previsto a suo carico in favore delle figlie maggiorenni;
ovvero, in subordine, ridurre l'importo nella misura di € 200,00 mensili, disponendo che la stessa venisse effettuata direttamente in favore delle figlie beneficiarie) della sentenza n. 794/2021 del Tribunale di Cuneo, datata 02.09.2021, la quale aveva posto a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di assegno perequativo per il Pt_1 CP_1 mantenimento, la cura, l'istruzione e all'educazione delle figlie maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, la somma complessiva di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascuna LI), oltre al 50% delle spese straordinarie (pronuncia poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1356/2022 in data 22.12.2022, pubbl. il 30.12.2022).
Con sentenza del 23.10.2024 il Tribunale Ordinario di Cuneo ha respinto il ricorso del SI. per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Pt_1
Tribunale di Cuneo n. 794/2021, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.809,00, oltre rimborsi e accessori di legge.
Avverso la citata pronuncia interponeva gravame il SI. chiedendo, in via Pt_1 principale, di revocare ogni contribuzione economica a suo carico e in favore delle figlie maggiorenni;
in via subordinata, la riduzione della contribuzione in favore delle figlie nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna LI, disponendo che la medesima venga corrisposta direttamente alle figlie beneficiarie.
Si costituivano le appellate, , e CP_1 CP_2 CP_3 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado e, conseguentemente, anche dell'appello; nel merito, confermare la sentenza appellata o, in subordine, decidere secondo equità e giustizia. Le appellate, in ogni caso, confermano di non opporsi a che il contributo per il mantenimento di e venga corrisposto dal padre CP_2 CP_3 direttamente alle figlie.
All'udienza del 16.05.2025 la Corte proponeva alle parti di mantenere il contributo ordinario attualmente previsto per la LI (essendo tuttora CP_3 studentessa) e di ridurre a € 200,00 mensili il contributo al mantenimento per la LI , oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, CP_2 come da Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza da gennaio 2024. La Corte rinviava, quindi, per i medesimi incombenti e per le trattative all'udienza dell'11.7.2025.
All'udienza dell'11.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo come riportato in epigrafe. La Corte, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, come da proposta conciliativa già effettuata dalla Corte stessa all'udienza del 16.5.2025, ritenutolo equo nell'interesse delle due figlie, maggiorenni, ma non ancora, del tutto o in parte, autonome economicamente dà atto e dispone come da dispositivo che segue.
Le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Visti gli artt. 9 legge 898/70 e 473 bis.30 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 792/2024 emessa in data 23.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Cuneo, proposto da
[...]
(appellante) nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e (appellate), dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti CP_2 CP_3 all'udienza dell'11.7.2025, dà atto e dispone, in parziale modifica della sentenza di cui sopra, dispone la riduzione ad € 200,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento mensile già previsto a carico del padre per la LI;
CP_2 dispone che i contributi avvengano con pagamento diretto del padre sui conti correnti individuali delle figlie, conti già noti al padre;
dispone che la parziale modifica della sentenza di cui sopra abbia decorrenza dal gennaio 2024; conferma l'importo (€ 600,00 mensili) del contributo al mantenimento mensile già previsto a carico del padre per la LI che è tuttora studentessa;
CP_3 conferma l'accollo al padre del 50% delle spese straordinarie di entrambe le figlie, come da protocollo del Tribunale di Torino.
Le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi. Così deciso l'11.7.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.C. 1416/2024 promossa in sede di appello da rappresentato e difeso in forza di procura Parte_1 speciale in atti dall'Avv. Marta Merlo del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, corso Nizza n. 36;
- APPELLANTE contro
, e rappresentate e difese in CP_1 CP_2 CP_3 forza di procura in atti dall'Avv. Franzo Lazzarone del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza n. 4;
- APPELLATE
avverso la sentenza n. 792/2024 emessa in data 23.10.2024 (dep. in data 21.11.2024) dal Tribunale Ordinario di Cuneo (R.G. 3133/2023), in ordine alla modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Cuneo n. 794/2021.
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario;
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale di udienza dell'11.7.2025, in particolare, le parti dichiarano di concordare con la proposta formulata dalla Corte all'udienza del 16.5.2025 ossia “mantenimento del contributo ordinario per la LI che è tuttora studentessa, e la riduzione a € 200,00 del CP_3 contributo al mantenimento per la LI , oltre al 50% delle spese CP_2 straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dal gennaio 2024”; le parti concordano altresì che i contributi avvengano con pagamento diretto del padre sui conti correnti individuali delle figlie, conti già noti al padre e sulla compensazione delle spese legali del grado tra le parti stesse.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto avanti il Tribunale di Cuneo il SI. chiedeva la Pt_1 modifica (disporre la revoca del contributo economico previsto a suo carico in favore delle figlie maggiorenni;
ovvero, in subordine, ridurre l'importo nella misura di € 200,00 mensili, disponendo che la stessa venisse effettuata direttamente in favore delle figlie beneficiarie) della sentenza n. 794/2021 del Tribunale di Cuneo, datata 02.09.2021, la quale aveva posto a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di assegno perequativo per il Pt_1 CP_1 mantenimento, la cura, l'istruzione e all'educazione delle figlie maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, la somma complessiva di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascuna LI), oltre al 50% delle spese straordinarie (pronuncia poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1356/2022 in data 22.12.2022, pubbl. il 30.12.2022).
Con sentenza del 23.10.2024 il Tribunale Ordinario di Cuneo ha respinto il ricorso del SI. per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Pt_1
Tribunale di Cuneo n. 794/2021, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.809,00, oltre rimborsi e accessori di legge.
Avverso la citata pronuncia interponeva gravame il SI. chiedendo, in via Pt_1 principale, di revocare ogni contribuzione economica a suo carico e in favore delle figlie maggiorenni;
in via subordinata, la riduzione della contribuzione in favore delle figlie nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna LI, disponendo che la medesima venga corrisposta direttamente alle figlie beneficiarie.
Si costituivano le appellate, , e CP_1 CP_2 CP_3 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado e, conseguentemente, anche dell'appello; nel merito, confermare la sentenza appellata o, in subordine, decidere secondo equità e giustizia. Le appellate, in ogni caso, confermano di non opporsi a che il contributo per il mantenimento di e venga corrisposto dal padre CP_2 CP_3 direttamente alle figlie.
All'udienza del 16.05.2025 la Corte proponeva alle parti di mantenere il contributo ordinario attualmente previsto per la LI (essendo tuttora CP_3 studentessa) e di ridurre a € 200,00 mensili il contributo al mantenimento per la LI , oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore, CP_2 come da Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza da gennaio 2024. La Corte rinviava, quindi, per i medesimi incombenti e per le trattative all'udienza dell'11.7.2025.
All'udienza dell'11.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo come riportato in epigrafe. La Corte, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, come da proposta conciliativa già effettuata dalla Corte stessa all'udienza del 16.5.2025, ritenutolo equo nell'interesse delle due figlie, maggiorenni, ma non ancora, del tutto o in parte, autonome economicamente dà atto e dispone come da dispositivo che segue.
Le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Visti gli artt. 9 legge 898/70 e 473 bis.30 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 792/2024 emessa in data 23.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Cuneo, proposto da
[...]
(appellante) nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e (appellate), dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti CP_2 CP_3 all'udienza dell'11.7.2025, dà atto e dispone, in parziale modifica della sentenza di cui sopra, dispone la riduzione ad € 200,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento mensile già previsto a carico del padre per la LI;
CP_2 dispone che i contributi avvengano con pagamento diretto del padre sui conti correnti individuali delle figlie, conti già noti al padre;
dispone che la parziale modifica della sentenza di cui sopra abbia decorrenza dal gennaio 2024; conferma l'importo (€ 600,00 mensili) del contributo al mantenimento mensile già previsto a carico del padre per la LI che è tuttora studentessa;
CP_3 conferma l'accollo al padre del 50% delle spese straordinarie di entrambe le figlie, come da protocollo del Tribunale di Torino.
Le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi. Così deciso l'11.7.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO