TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9151/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to TARSIA Parte_1
VITTORIO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to RANIERI FRANCESCO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per impugnativa licenziamento illegittimo ed inefficace con richiesta d'indennizzo.
Conclusioni: come nota a verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato alle dipendenze dell'istituto resistente dall'01.09.2017 all'01.03.2021, data del recesso impugnato, con qualifica di dirigente medico oncologo, e di aver subito un procedimento disciplinare a seguito di segnalazione da parte di un erede di un suo paziente deceduto in cui gli erano state contestate condotte di appropriazione indebita di ingenti somme di danaro e di lavori edili a titolo gratuito presso un'abitazione di proprietà; dolendosi dell'illegittimità del recesso datoriale per insussistenza del fatto contestato, non avendo ammesso nel corso dell'istruttoria endoprocedimentale la realizzazione dei lavori edili a titolo gratuito ma esclusivamente di aver ricevuto dal paziente in cura un mero contatto di maestranze per la realizzazione delle opere edili che avrebbe pagato una volta ultimate, e per mancanza di sussistenza del pregiudizio alla società o a terzi dalla condotta addebitata ed in ogni caso non configurandosi una giusta causa di recesso ex art. 2119
c.c.; lamentando, altresì, l'inefficacia del licenziamento per sopravvenuto collocamento a riposo in data 01.03.2021, agiva in giudizio per domandare la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato ed in subordine l'inefficacia dello stesso per ottenere la condanna dell'istituto resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione o altra di giustizia, con il favore delle spese processuali. Avanzava istanze istruttorie e produceva documentazione.
Si costituiva l'istituto resistente per eccepire la tardività della promossa impugnativa giudiziale, per affermare l'infondatezza delle domande azionate avendo legittimamente comminato alla parte ricorrente, all'esito della procedura disciplinare, il licenziamento per i gravi addebiti contestati per come ammessi, avendo la parte ricorrente riferito con la memoria difensiva prodotta di aver ottenuto la realizzazione di lavori edili a titolo gratuito da un paziente in cura,
e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con il favore delle spese processuali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
In via preliminare occorre affermare la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di tardività della promossa impugnativa del licenziamento in esame sollevata dalla parte resistente.
Pag. 2 di 15 A ben vedere, infatti, il promosso ricorso deve essere dichiarato inammissibile per maturata decadenza per violazione dei termini fissati dall'art. 6 della L. n. 604/1966.
Ed infatti, la parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'intrapresa azione giudiziale sostenendo di non aver ricevuto l'impugnativa stragiudiziale del recesso per cui è causa prodotta dalla parte ricorrente senza fornire prova del suo invio.
Ebbene, dalle produzioni documentali depositate telematicamente dalla parte della parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio non emerge in alcun modo che l'impugnativa stragiudiziale sia stata inviata alla parte resistente.
Tra i documenti prodotti dal ricorrente, infatti, vi è solo una missiva contenente l'impugnativa senza prova dell'avvenuta spedizione1.
Solo dopo la celebrazione di ben due udienze la parte ricorrente, senza alcuna richiesta né autorizzazione giudiziale, in data
19.06.2024 ha depositato telematicamente documentazione attestante l'invio a mezzo pec dell'impugnativa stragiudiziale di cui si discute.
Ebbene, detta produzione, oltre ad essere palesemente tardiva, in quanto avvenuta nel corso del giudizio senza che sia stata fornita una ragione oggettiva dell'indisponibilità originaria della stessa da precludere al ricorrente la possibilità di produzione tempestiva in ossequio alle regole assertive e probatorie dettate dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 414 c.p.c., deve ritenersi del tutto irrituale in quanto avvenuta senza una preventiva autorizzazione giudiziale necessaria per sollecitare un regolare contraddittorio tra le parti.
Per tali ragioni, all'udienza del 20.06.2024, è stata accolta la richiesta avanzata dalla parte resistente di stralcio della documentazione
Pag. 3 di 15 prodotta irritualmente dalla difesa della parte ricorrente, in ossequio ai seguenti principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di
Cassazione e ribaditi con la pronuncia n. 6201/2024 cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte ha chiarito che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati
o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del
2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare
l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n.
20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019); …
(omissis)…”.
Non solo, per costante orientamento della Suprema Corte: “…
(omissis)… nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di
Pag. 4 di 15 quelli propri del procedimento penale (Cass. n. 17102/2009). …
(omissis)…”2.
Nel caso di specie, infatti, non è stata chiarita né dimostrata dalla parte ricorrente a ciò onerata la ragione oggettiva dell'indisponibilità, al momento della proposizione dell'intrapresa azione giudiziale, del documento prodotto solo nel corso del giudizio;
la parte ricorrente, alla prima udienza, non ha preso posizione specifica sulla eccezione di tardività dell'impugnativa giudiziale del recesso in esame sollevata dalla parte resistente, limitandosi ad una contestazione del tutto generica delle difese ed eccezioni formulate dalla parte resistente, ma soprattutto, alla prima udienza, la parte ricorrente non ha chiesto di essere abilitato alla produzione della documentazione di cui si discute per replicare all'eccezione pregiudiziale di maturata decadenza dall'impugnativa giudiziale del recesso.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa impugnativa giudiziale in quanto intervenuta ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966.
A bene vedere, infatti, non potendo avere rilievo giuridico alcuno la documentazione offerta tardivamente ed irritualmente dalla parte ricorrente, deve darsi atto dell'invio a mezzo pec e della ricezione del recesso in esame in data 01.03.20213 e, soprattutto, del deposito telematico dell'impugnativa giudiziale in data 07.09.2021, dunque ben oltre i termini decadenziali sanciti dall'art. 6 L. n. 604/1966.
In ogni caso, pur a voler superare l'eccezione di tardività dell'impugnativa in esame, in ogni caso, nel merito, il promosso ricorso è palesemente infondato e deve essere integralmente rigettato.
Pag. 5 di 15 A bene vedere, infatti, prendendo le mosse dalla motivazione del recesso per cui è causa, deve ritenersi sussistente una giusta causa di licenziamento da non tollerare la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto lavorativo ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Il recesso datoriale in esame, infatti, è stato irrogato ai sensi degli artt. 55 quater, comma 1, lett. f-bis) del D.L.vo n. 165/2001, 72, comma 10, punto 2, lett. d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità e
2119 c.c.
Questo l'art. 55 quater, comma 1, lett. f-bis) del D.L.vo n. 165/2001:
<
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
… (omissis)…
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 …>>.
Questa, invece, la lett. d) del comma 10, punto, 2, dell'art. 72 del
CCNL del 20/12/2019 Area Sanità che prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso nelle ipotesi analiticamente indicate, tra le quali rientra quella in esame:
<< per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.>>.
L'art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – così dispone:
Pag. 6 di 15 <
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia
e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti
Pag. 7 di 15 inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
…>>.
In attuazione dell'ultima parte del comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. n.
62/2013 appena cit. l'istituto resistente ha adottato un proprio codice di comportamento4, vigente all'epoca dei fatti contestati, prodotto dalla parte resistente, in cui al comma 5 dell'art. 4 è così disposto:
<Ai fini del presente articolo, per regali o altre di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto.>>.
Tanto premesso, occorre chiarire che le ragioni del recesso si sostanziano nella grave violazione delle disposizioni dei codici di comportamento richiamate che vietano al dipendente di accettare per sé o per altri regali o altre utilità di valore superiore, per il rapporto in esame, ad euro 50,00, per avere, il ricorrente, accettato per sé la realizzazione a titolo gratuito di lavori edili d'importo pari a circa €
5.000,00 da parte di un paziente in cura.
Ebbene, detto illecito deve ritenersi ampiamente provato in questo giudizio dalla parte resistente a ciò tenuta ai sensi dell'art. 5 L. n.
604/1966 attraverso la produzione della memoria dell'11.01.2021 depositata nella fase procedimentale in nome e per conto del ricorrente richiamata espressamente anche in ricorso5.
A bene vedere, infatti, alla pag. n. 2) della memoria difensiva di cui si
è appena detto è così riportato: “È vero soltanto che alcuni lavori di manutenzione del garage e del piazzale antistante alla casa di proprietà del dr. in Palese (Bari), vennero eseguiti senza Pt_1
Pag. 8 di 15 contratto dal sig. , per gratitudine e per Parte_2 premura dello stesso, dati i rapporti di amicizia maturata nel corso della malattia del sig. , e di amicizia anche nei Parte_2 confronti di suo figlio …”. Per_1
Tenuto conto della portata latamente confessoria della memoria difensiva depositata in nome e per conto della parte ricorrente, deve ritenersi ampiamente provata in questo giudizio la condotta addebita al ricorrente sanzionata con il licenziamento senza preavviso consistita nell'aver accettato per sé la realizzazione a titolo gratuito di lavori edili d'importo pari a circa € 5.000,00 da parte di un paziente in cura.
Tanto acclarato, occorre verificare se detta condotta possa essere sussunta nelle infrazioni disciplinate dall'art. 72, comma 10, punto 2,
d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità ed in particolare occorre accertare se la condotta addebitata ed effettivamente provata in questo giudizio possa costituire o meno una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la giusta causa del recesso si configura in condotte che si sostanziano nella grave negazione del vincolo fiduciario tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta attraverso una valutazione multifattoriale.
E la valutazione giudiziale deve ancorarsi imprescindibilmente alla scala valoriale stabilita dal codice disciplinare, perché l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale.
Questi i principi di diritto recentemente ribaditi anche dalla Corte di
Cassazione proprio in contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa di
Pag. 9 di 15 un licenziamento in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato come quello in esame con la pronuncia n. 10236/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, perché idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.
La fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. …
E' utile rammentare al riguardo che, fermo il divieto di automatismi espulsivi, nell'esprimere il giudizio sulla sussistenza o meno della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario il giudice è tenuto ad apprezzare la scala valoriale fissata dal codice disciplinare perché con la predisposizione dello stesso l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi
e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale, con la conseguenza che da
Pag. 10 di 15 quella valutazione non si può prescindere nel riempire di contenuto la clausola generale della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo (cfr. fra le tante Cass. n.
13534/2019, Cass. n. 28492/2018, Cass. n. 9396/2018).
…(omissis)…”.
Tali arresti trovano concreta applicazione nelle disposizioni convenzionali delle parti collettive che hanno chiaramente stabilito i seguenti principi per i dirigenti come il ricorrente:
1) <non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.>> ex art. 69, comma 4, ult. parte, del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità;
2) < Le ed Enti sono tenute al rispetto dei principi Pt_3 generali di cui all'art. 69 (Principi generali) nonché dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o
Ente;
- entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.>> ai
Pag. 11 di 15 sensi del comma 1 dell'art. 72 del CCNL del 20/12/2019 Area
Sanità.
Ebbene, sull'intenzionalità della condotta occorre rappresentare, innanzitutto, che non vi è dubbio alcuno che vi sia stata piena coscienza e volontà del ricorrente nella realizzazione dell'infrazione contestata.
Tanto è dato inferire chiaramente dalla memoria difensiva dell'11.01.2021 sopra richiamata in cui è messa in evidenza la consapevolezza del ricorrente di aver accettato utilità, alcuni lavori di manutenzione, del garage e del piazzale antistante alla casa di proprietà del dr. da un proprio paziente in cura senza onere di Pt_1 erogazione del corrispettivo (per gratitudine e per premura dello stesso).
Sul grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento, non vi è dubbio alcuno che in termini oggettivi vi sia stata una gravissima inadempienza agli obblighi e doveri di condotta espressamente sanciti dalle disposizioni dei codici di comportamento sopra richiamate, da ritenersi inescusabile, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto dal ricorrente, delle mansioni allo stesso affidate, della peculiare relazione medico-paziente con particolare affidamento del paziente in cura affetto da grave patologia oncologica e della peculiare posizione assunta dal ricorrente in questa relazione.
Sulla rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate, risulta evidente la gravità dell'inadempienza commessa dal ricorrente se si considera che i lavori edili realizzati hanno un valore di circa € 5.000,00 e le regalie ed utilità consentite non possono superare il valore orientativo di € 50,00.
Pag. 12 di 15 Non solo, risulta evidente che vi sia stata una grave forma di abuso della relazione medico-paziente nel comportamento assunto dal ricorrente durante la terapia nei confronti del paziente affetto da grave patologia oncologica.
Pertanto, sia la rilevanza dell'infrazione che l'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate devono essere ricondotte nella giusta valutazione avuto riguardo, in termini oggettivi, al fatto commesso, per come processualmente accertato, da qualificarsi comportamento gravemente inadempiente.
Sull'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti, occorre rappresentare che la mancata erogazione del corrispettivo di circa € 5.000,00 per i lavori eseguiti gratuitamente rappresenta un grave pregiudizio economico arrecato al paziente in termini oggettivi.
Tanto conforta la sussistenza di gravi pregiudizi in danno dell'utente deceduto.
Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, occorre inferire la particolare gravità della condotta assunta dal ricorrente da una serie di circostanze aggravanti: la natura dell'incarico rivestito, l'abuso di qualità e di relazione professionale.
Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto, in particolare, come già sopra chiarito, la parte ricorrente ha gravemente abusato della posizione di forza assunta nella relazione professionale con il paziente affetto da grave patologia oncologica che al primo si è affidato nella speranza di una guarigione.
Tale circostanza aggrava oltremodo il disvalore disciplinare della condotta tenuta dal ricorrente, trattandosi di comportamento assunto
Pag. 13 di 15 nella piena consapevolezza di avere una posizione di vantaggio e di forza nei confronti di un paziente particolarmente vulnerabile perché affetto da grave patologia oncologica.
Sull'abuso di qualità e di relazione professionale si è già detto sopra, riguardo alla negligenza utilizzata dal ricorrente, che è indubbio che vi sia stato un oggettivo grave abuso della relazione medico-paziente.
Tutto quanto appena sopra chiarito, pertanto, conforta la particolare gravità della condotta complessivamente valutata.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'impugnativa giudiziale e di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente, configurandosi, nel caso di specie, una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Assorbite tutte le atre doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di valore indeterminabile come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità del promosso ricorso;
- rigetta nel merito per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente nel presente giudizio;
Pag. 14 di 15 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari,06/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte ricorrente. 2 Così Cass. n. 14923/2024. 3 Cfr. doc. n. 10 bis in all.ti parte resistente. 4 Cfr. doc. n. 16) in all.ti parte resistente. 5 Cfr. doc. n. 8) in all.ti parte resistente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 9151/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to TARSIA Parte_1
VITTORIO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to RANIERI FRANCESCO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per impugnativa licenziamento illegittimo ed inefficace con richiesta d'indennizzo.
Conclusioni: come nota a verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato alle dipendenze dell'istituto resistente dall'01.09.2017 all'01.03.2021, data del recesso impugnato, con qualifica di dirigente medico oncologo, e di aver subito un procedimento disciplinare a seguito di segnalazione da parte di un erede di un suo paziente deceduto in cui gli erano state contestate condotte di appropriazione indebita di ingenti somme di danaro e di lavori edili a titolo gratuito presso un'abitazione di proprietà; dolendosi dell'illegittimità del recesso datoriale per insussistenza del fatto contestato, non avendo ammesso nel corso dell'istruttoria endoprocedimentale la realizzazione dei lavori edili a titolo gratuito ma esclusivamente di aver ricevuto dal paziente in cura un mero contatto di maestranze per la realizzazione delle opere edili che avrebbe pagato una volta ultimate, e per mancanza di sussistenza del pregiudizio alla società o a terzi dalla condotta addebitata ed in ogni caso non configurandosi una giusta causa di recesso ex art. 2119
c.c.; lamentando, altresì, l'inefficacia del licenziamento per sopravvenuto collocamento a riposo in data 01.03.2021, agiva in giudizio per domandare la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato ed in subordine l'inefficacia dello stesso per ottenere la condanna dell'istituto resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione o altra di giustizia, con il favore delle spese processuali. Avanzava istanze istruttorie e produceva documentazione.
Si costituiva l'istituto resistente per eccepire la tardività della promossa impugnativa giudiziale, per affermare l'infondatezza delle domande azionate avendo legittimamente comminato alla parte ricorrente, all'esito della procedura disciplinare, il licenziamento per i gravi addebiti contestati per come ammessi, avendo la parte ricorrente riferito con la memoria difensiva prodotta di aver ottenuto la realizzazione di lavori edili a titolo gratuito da un paziente in cura,
e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con il favore delle spese processuali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
In via preliminare occorre affermare la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di tardività della promossa impugnativa del licenziamento in esame sollevata dalla parte resistente.
Pag. 2 di 15 A ben vedere, infatti, il promosso ricorso deve essere dichiarato inammissibile per maturata decadenza per violazione dei termini fissati dall'art. 6 della L. n. 604/1966.
Ed infatti, la parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'intrapresa azione giudiziale sostenendo di non aver ricevuto l'impugnativa stragiudiziale del recesso per cui è causa prodotta dalla parte ricorrente senza fornire prova del suo invio.
Ebbene, dalle produzioni documentali depositate telematicamente dalla parte della parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio non emerge in alcun modo che l'impugnativa stragiudiziale sia stata inviata alla parte resistente.
Tra i documenti prodotti dal ricorrente, infatti, vi è solo una missiva contenente l'impugnativa senza prova dell'avvenuta spedizione1.
Solo dopo la celebrazione di ben due udienze la parte ricorrente, senza alcuna richiesta né autorizzazione giudiziale, in data
19.06.2024 ha depositato telematicamente documentazione attestante l'invio a mezzo pec dell'impugnativa stragiudiziale di cui si discute.
Ebbene, detta produzione, oltre ad essere palesemente tardiva, in quanto avvenuta nel corso del giudizio senza che sia stata fornita una ragione oggettiva dell'indisponibilità originaria della stessa da precludere al ricorrente la possibilità di produzione tempestiva in ossequio alle regole assertive e probatorie dettate dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 414 c.p.c., deve ritenersi del tutto irrituale in quanto avvenuta senza una preventiva autorizzazione giudiziale necessaria per sollecitare un regolare contraddittorio tra le parti.
Per tali ragioni, all'udienza del 20.06.2024, è stata accolta la richiesta avanzata dalla parte resistente di stralcio della documentazione
Pag. 3 di 15 prodotta irritualmente dalla difesa della parte ricorrente, in ossequio ai seguenti principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di
Cassazione e ribaditi con la pronuncia n. 6201/2024 cui dare continuità: “… (omissis)… Questa Corte ha chiarito che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati
o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del
2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare
l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n.
20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019); …
(omissis)…”.
Non solo, per costante orientamento della Suprema Corte: “…
(omissis)… nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di
Pag. 4 di 15 quelli propri del procedimento penale (Cass. n. 17102/2009). …
(omissis)…”2.
Nel caso di specie, infatti, non è stata chiarita né dimostrata dalla parte ricorrente a ciò onerata la ragione oggettiva dell'indisponibilità, al momento della proposizione dell'intrapresa azione giudiziale, del documento prodotto solo nel corso del giudizio;
la parte ricorrente, alla prima udienza, non ha preso posizione specifica sulla eccezione di tardività dell'impugnativa giudiziale del recesso in esame sollevata dalla parte resistente, limitandosi ad una contestazione del tutto generica delle difese ed eccezioni formulate dalla parte resistente, ma soprattutto, alla prima udienza, la parte ricorrente non ha chiesto di essere abilitato alla produzione della documentazione di cui si discute per replicare all'eccezione pregiudiziale di maturata decadenza dall'impugnativa giudiziale del recesso.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa impugnativa giudiziale in quanto intervenuta ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966.
A bene vedere, infatti, non potendo avere rilievo giuridico alcuno la documentazione offerta tardivamente ed irritualmente dalla parte ricorrente, deve darsi atto dell'invio a mezzo pec e della ricezione del recesso in esame in data 01.03.20213 e, soprattutto, del deposito telematico dell'impugnativa giudiziale in data 07.09.2021, dunque ben oltre i termini decadenziali sanciti dall'art. 6 L. n. 604/1966.
In ogni caso, pur a voler superare l'eccezione di tardività dell'impugnativa in esame, in ogni caso, nel merito, il promosso ricorso è palesemente infondato e deve essere integralmente rigettato.
Pag. 5 di 15 A bene vedere, infatti, prendendo le mosse dalla motivazione del recesso per cui è causa, deve ritenersi sussistente una giusta causa di licenziamento da non tollerare la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto lavorativo ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Il recesso datoriale in esame, infatti, è stato irrogato ai sensi degli artt. 55 quater, comma 1, lett. f-bis) del D.L.vo n. 165/2001, 72, comma 10, punto 2, lett. d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità e
2119 c.c.
Questo l'art. 55 quater, comma 1, lett. f-bis) del D.L.vo n. 165/2001:
<
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
… (omissis)…
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 …>>.
Questa, invece, la lett. d) del comma 10, punto, 2, dell'art. 72 del
CCNL del 20/12/2019 Area Sanità che prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso nelle ipotesi analiticamente indicate, tra le quali rientra quella in esame:
<< per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.>>.
L'art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – così dispone:
Pag. 6 di 15 <
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia
e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti
Pag. 7 di 15 inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
…>>.
In attuazione dell'ultima parte del comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. n.
62/2013 appena cit. l'istituto resistente ha adottato un proprio codice di comportamento4, vigente all'epoca dei fatti contestati, prodotto dalla parte resistente, in cui al comma 5 dell'art. 4 è così disposto:
<Ai fini del presente articolo, per regali o altre di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto.>>.
Tanto premesso, occorre chiarire che le ragioni del recesso si sostanziano nella grave violazione delle disposizioni dei codici di comportamento richiamate che vietano al dipendente di accettare per sé o per altri regali o altre utilità di valore superiore, per il rapporto in esame, ad euro 50,00, per avere, il ricorrente, accettato per sé la realizzazione a titolo gratuito di lavori edili d'importo pari a circa €
5.000,00 da parte di un paziente in cura.
Ebbene, detto illecito deve ritenersi ampiamente provato in questo giudizio dalla parte resistente a ciò tenuta ai sensi dell'art. 5 L. n.
604/1966 attraverso la produzione della memoria dell'11.01.2021 depositata nella fase procedimentale in nome e per conto del ricorrente richiamata espressamente anche in ricorso5.
A bene vedere, infatti, alla pag. n. 2) della memoria difensiva di cui si
è appena detto è così riportato: “È vero soltanto che alcuni lavori di manutenzione del garage e del piazzale antistante alla casa di proprietà del dr. in Palese (Bari), vennero eseguiti senza Pt_1
Pag. 8 di 15 contratto dal sig. , per gratitudine e per Parte_2 premura dello stesso, dati i rapporti di amicizia maturata nel corso della malattia del sig. , e di amicizia anche nei Parte_2 confronti di suo figlio …”. Per_1
Tenuto conto della portata latamente confessoria della memoria difensiva depositata in nome e per conto della parte ricorrente, deve ritenersi ampiamente provata in questo giudizio la condotta addebita al ricorrente sanzionata con il licenziamento senza preavviso consistita nell'aver accettato per sé la realizzazione a titolo gratuito di lavori edili d'importo pari a circa € 5.000,00 da parte di un paziente in cura.
Tanto acclarato, occorre verificare se detta condotta possa essere sussunta nelle infrazioni disciplinate dall'art. 72, comma 10, punto 2,
d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità ed in particolare occorre accertare se la condotta addebitata ed effettivamente provata in questo giudizio possa costituire o meno una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la giusta causa del recesso si configura in condotte che si sostanziano nella grave negazione del vincolo fiduciario tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta attraverso una valutazione multifattoriale.
E la valutazione giudiziale deve ancorarsi imprescindibilmente alla scala valoriale stabilita dal codice disciplinare, perché l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale.
Questi i principi di diritto recentemente ribaditi anche dalla Corte di
Cassazione proprio in contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa di
Pag. 9 di 15 un licenziamento in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato come quello in esame con la pronuncia n. 10236/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, perché idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.
La fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. …
E' utile rammentare al riguardo che, fermo il divieto di automatismi espulsivi, nell'esprimere il giudizio sulla sussistenza o meno della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario il giudice è tenuto ad apprezzare la scala valoriale fissata dal codice disciplinare perché con la predisposizione dello stesso l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi
e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale, con la conseguenza che da
Pag. 10 di 15 quella valutazione non si può prescindere nel riempire di contenuto la clausola generale della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo (cfr. fra le tante Cass. n.
13534/2019, Cass. n. 28492/2018, Cass. n. 9396/2018).
…(omissis)…”.
Tali arresti trovano concreta applicazione nelle disposizioni convenzionali delle parti collettive che hanno chiaramente stabilito i seguenti principi per i dirigenti come il ricorrente:
1) <non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.>> ex art. 69, comma 4, ult. parte, del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità;
2) < Le ed Enti sono tenute al rispetto dei principi Pt_3 generali di cui all'art. 69 (Principi generali) nonché dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o
Ente;
- entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.>> ai
Pag. 11 di 15 sensi del comma 1 dell'art. 72 del CCNL del 20/12/2019 Area
Sanità.
Ebbene, sull'intenzionalità della condotta occorre rappresentare, innanzitutto, che non vi è dubbio alcuno che vi sia stata piena coscienza e volontà del ricorrente nella realizzazione dell'infrazione contestata.
Tanto è dato inferire chiaramente dalla memoria difensiva dell'11.01.2021 sopra richiamata in cui è messa in evidenza la consapevolezza del ricorrente di aver accettato utilità, alcuni lavori di manutenzione, del garage e del piazzale antistante alla casa di proprietà del dr. da un proprio paziente in cura senza onere di Pt_1 erogazione del corrispettivo (per gratitudine e per premura dello stesso).
Sul grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento, non vi è dubbio alcuno che in termini oggettivi vi sia stata una gravissima inadempienza agli obblighi e doveri di condotta espressamente sanciti dalle disposizioni dei codici di comportamento sopra richiamate, da ritenersi inescusabile, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto dal ricorrente, delle mansioni allo stesso affidate, della peculiare relazione medico-paziente con particolare affidamento del paziente in cura affetto da grave patologia oncologica e della peculiare posizione assunta dal ricorrente in questa relazione.
Sulla rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate, risulta evidente la gravità dell'inadempienza commessa dal ricorrente se si considera che i lavori edili realizzati hanno un valore di circa € 5.000,00 e le regalie ed utilità consentite non possono superare il valore orientativo di € 50,00.
Pag. 12 di 15 Non solo, risulta evidente che vi sia stata una grave forma di abuso della relazione medico-paziente nel comportamento assunto dal ricorrente durante la terapia nei confronti del paziente affetto da grave patologia oncologica.
Pertanto, sia la rilevanza dell'infrazione che l'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate devono essere ricondotte nella giusta valutazione avuto riguardo, in termini oggettivi, al fatto commesso, per come processualmente accertato, da qualificarsi comportamento gravemente inadempiente.
Sull'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti, occorre rappresentare che la mancata erogazione del corrispettivo di circa € 5.000,00 per i lavori eseguiti gratuitamente rappresenta un grave pregiudizio economico arrecato al paziente in termini oggettivi.
Tanto conforta la sussistenza di gravi pregiudizi in danno dell'utente deceduto.
Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, occorre inferire la particolare gravità della condotta assunta dal ricorrente da una serie di circostanze aggravanti: la natura dell'incarico rivestito, l'abuso di qualità e di relazione professionale.
Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto, in particolare, come già sopra chiarito, la parte ricorrente ha gravemente abusato della posizione di forza assunta nella relazione professionale con il paziente affetto da grave patologia oncologica che al primo si è affidato nella speranza di una guarigione.
Tale circostanza aggrava oltremodo il disvalore disciplinare della condotta tenuta dal ricorrente, trattandosi di comportamento assunto
Pag. 13 di 15 nella piena consapevolezza di avere una posizione di vantaggio e di forza nei confronti di un paziente particolarmente vulnerabile perché affetto da grave patologia oncologica.
Sull'abuso di qualità e di relazione professionale si è già detto sopra, riguardo alla negligenza utilizzata dal ricorrente, che è indubbio che vi sia stato un oggettivo grave abuso della relazione medico-paziente.
Tutto quanto appena sopra chiarito, pertanto, conforta la particolare gravità della condotta complessivamente valutata.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'impugnativa giudiziale e di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente, configurandosi, nel caso di specie, una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Assorbite tutte le atre doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di valore indeterminabile come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità del promosso ricorso;
- rigetta nel merito per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente nel presente giudizio;
Pag. 14 di 15 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari,06/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. n. 2) in all.ti parte ricorrente. 2 Così Cass. n. 14923/2024. 3 Cfr. doc. n. 10 bis in all.ti parte resistente. 4 Cfr. doc. n. 16) in all.ti parte resistente. 5 Cfr. doc. n. 8) in all.ti parte resistente.