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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1456/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Teresa Procopio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belvedere di Spinello (KR) alla via Napoli, 64
Appellante/Appellato incidentale
E
(C.F ), con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, in virtù di procura del 20.05.2020 (Rep. n. 83120) per notaio da Bracciano, Dott. quale impresa designata a gestire il Per_1 Parte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Salvatore Apa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crotone alla Via Napoli, 39
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante/appellato incidentale: “[…] si chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler accogliere le presenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare la ritualità della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa vada attribuita alla condotta di guida del veicolo rimasto sconosciuto per come espressamente dichiarato in sede di C.T.U. tecnica e per come si evince da tutta la documentazione in atti, con condanna in capo alla Compagnia Controparte_1 nella sua qualità di Gestore FVS della somma di €. 980.272,00 al netto dell'acconto già corrisposto per €. 30.000,00 titolo di danno Biologico o Non Patrimoniale;
- Riconoscere in capo al Signor il risarcimento del danno da perdita Parte_1
della capacità lavorativa generica con pedissequa condanna in capo alla Compagnia
Assicuratrice della somma di €. 496.982,38 al netto delle somme dovute all per €. CP_2
269.601,62, o di quella che l'Illma Corte vorrà ritenere di giustizia;
E così della complessiva somma di €.
1.271.720 al netto della somma di €. 205.534,38 liquidata in sentenza di primo grado o di quella che verrà considerata di giustizia dall'Ill.ma Corte;
SEMPRE NEL MERITO
Condannare la Compagnia alla refusione degli interessi dovuti dalla data dell'illecito fino all'integrale soddisfo per tutte le motivazioni addotte;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA
Qualora l'Ill.ma Corte adita non dovesse considerare rituale la richiesta di risarcimento del danno Patrimoniale operata ex art. 183 c.p.c., liquidare in ogni caso
l'intero ammontare del danno Biologico Non Patrimoniale in capo al Signor Parte_1
in quanto le somme dovute all' da parte della Compagnia Assicuratrice
[...] CP_2
non sono da considerarsi a titolo di danno Biologico ma a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica per come sottolineato dallo stesso
Istituto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora l'Ill.ma Corte adita lo ritenesse necessario ai fini della completezza delle risultanze peritali, Chiamare il C.T.U. a conferma dei seguenti capitoli di prova che non costituiscono fatti nuovi rispetto a quelli già trattati:
1) Confermi il C.T.U. se dagli accertamenti espletati, la responsabilità dell'accorso vada attribuita, senza alcun dubbio, interamente alla condotta di guida del veicolo rimasto non identificato;
2) Confermi il C.T.U. se i punti d'urto tra il veicolo IA LO e il veicolo rimasto non identificato siano compatibili con la dinamica denunciata da parte attorea e confermata dal C.T.U. e dalle autorità intervenute in loco;
3) Dica il C.T.U. se, qualora la manovra effettuata dal veicolo fosse stata Parte_3 realmente repentina, per come affermato dal Giudice di prima cure, i punti d'urto sarebbero stati uguali o diversi.
Voglia altresì, l'Ill.ma Corte adita, condannare la Convenuta Compagnia alla refusione dell'ulteriore somma del 50% per spese legali relativamente al giudizio di primo grado
e delle spese legali relative al giudizio del grado di Appello con distrazione delle stesse, in favore del procuratore costituito. Per l'appellata/appellante incidentale: “[…] Codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale, che si riportano pedissequamente:
1) rigetti l'appello principale, perché infondato in fatto e in diritto;
2) in accoglimento del presente appello incidentale e a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone n. 197/2022, quantifichi nella somma di euro 868.281,00 il danno non patrimoniale complessivamente patito dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, accerti che l'importo spettantegli a titolo di risarcimento ammonta a euro
434.140,50 in ragione del concorso di colpa al medesimo attribuito (50%), da decurtare dell'importo della rendita capitalizzata erogata dall' (euro 269.601,62), CP_2
residuando la somma di euro 165.338,88 effettivamente dovuta dalla concludente;
3) condanni, per l'effetto, il sig. a restituire a Parte_1 Controparte_1
le maggiori somme già incassate, pari a complessivi euro 70.195,50 (235.534,38-
[...]
165.338,88).
4) condanni l'appellante principale al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Controparte_1
Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in € 1.111.023,75 o nella somma ritenuta di giustizia.
L'attore, a fondamento della propria domanda, ha dedotto che: (i) in data 18.3.2017, a bordo del veicolo IA LO tg. CM519YK di proprietà di percorreva via Persona_2
Gandhi nel Comune di Crotone, con direzione dal cavalcavia sud verso piazza Gandhi;
(ii) superato l'innesto della via, iniziava una manovra di sorpasso del veicolo IA PU tg. CJ087AX di proprietà di e condotta da con a bordo Controparte_3 Parte_4
e, dopo aver superato il rifornimento di benzina “ESSO”, si Controparte_4
accorgeva del sopraggiungere da tergo, ad alta velocità, di un altro veicolo che tentava di sorpassare entrambi i citati veicoli;
(iii) pertanto, per evitare di essere attinto dal veicolo che sopraggiungeva, rientrava verso sinistra (rectius, verso destra) e collideva con la parte anteriore destra del veicolo la IA PU;
(iv) successivamente sterzava leggermente a sinistra e veniva violentemente attinto dal veicolo non identificato e scaraventato fuori strada;
(v) il terzo veicolo si dileguava dopo l'urto; (vi) trasportato presso l'Ospedale di Crotone gli veniva diagnosticato “shock traumatico poli-trauma” e il giorno dopo, trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale di Catanzaro, gli era stata diagnosticata “frattura chiusa della base cranica con altra e non specificata emorragia intracranica con perdita di coscienza di durata superiore a 24 ore senza ritorno allo stato precedente di coscienza: Frattura chiusa di altre ossa della faccia;
insufficienza polmonare;
ferita all'avambraccio con interessamento dei tendini”; (vii) in data
20.4.2017 veniva trasferito presso l'Istituto Sant'Anna Hospital Controparte_5
; (viii). Ha da ultimo precisato che dal sinistro erano residuati postumi
[...]
permanenti gravissimi e che in ragione di tanto era stato riconosciuto invalido civile al
100 % dall' . CP_2
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto della domanda o, Controparte_1
comunque, la riduzione della somma chiesta a titolo risarcitorio per concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Il Tribunale, accolta - con provvedimento depositato il 15.7.2020 - l'istanza di concessione in favore dello di una provvisionale, all'esito della prova per testi, Pt_1
della CTU modale e medico-legale e dell'acquisizione d'informazioni sulle somme liquidate dall' , ha deciso la causa con sentenza n. 197/2022 del 5.3.2022, CP_2
pubblicata in data 6.3.2022, non notificata, con la quale ha così statuito: “accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento proposta dell'attore e, per l'effetto, dichiara la responsabilità concorrente di un veicolo rimasto non identificato e di
al 50% per i danni cagionati in capo all'attore a seguito del sinistro Parte_1
occorso in Crotone il 18.3.2017, e per l'effetto, applicato il concorso di colpa, condanna in qualità di impresa designata a gestire il Fondo Controparte_1
di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento del risarcimento del danno biologico complessivo subito da , quantificato in complessivi € Parte_1
205.534,38, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo pagamento, a titolo di danno differenziale, già detratta la provvisionale stabilita in corso di causa e le somme percepite e percepiende a titolo di prestazioni assistenziali dall' CP_2 condanna al pagamento in favore dell'attore delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.713,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Teresa Procopio, dichiaratasi anticipataria;
pone definitivamente a carico di il compenso liquidato in Controparte_1 corso di causa in favore dei cc.tt.uu.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure, dopo avere dato atto della diversa ricostruzione del sinistro effettuata dal CTU (Ing. e dal CTP della compagnia di Per_3 assicurazione (Rag. ) e dell'impossibilità di ricostruire in modo puntuale il Per_4
sinistro sulla base della prova per testi:
➢ ha attribuito la responsabilità del sinistro a entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti nella misura del 50% ciascuno, addebitando all'attore di non avere dimostrato di avere tenuto una condotta di guida corretta pur necessaria per escludere la sua compartecipazione colposa;
➢ sulla base della consulenza medico-legale e delle tabelle del Tribunale di
Milano vigenti al momento della decisione (ed. 2021) ha liquidato il danno biologico comprensivo della sofferenza soggettiva nella misura di €
851.945,00, il danno biologico temporaneo in € 16.335,00; ha aumentato il danno biologico nella misura massima consentita ( 25%) ritenendo che l'incapacità lavorativa generica conseguente alle gravissime lesioni riportate dal danneggiato giustificasse la personalizzazione del danno;
ha detratto dalla sommatoria degli importi sopra indicati la somma di € 30.000,00 versata a titolo di provvisionale e la somma di € 269.601,62 versta dall' ; ha CP_2
riconosciuto a titolo di danno differenziale l'importo finale di € 205.534,38 in moneta attuale, già ridotto del 50% per il concorso di colpa del danneggiato, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, escludendo gli interessi compensativi per difetto di allegazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
1.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 5.10.2022, affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.12.2022, si è costituita per resistere al gravame e per proporre, a sua volta, appello Controparte_1
incidentale, affidandolo ad un unico ed articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
La Corte, all'udienza del 25.1.2023, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, con ordinanza del
7.2.2023 ha rinviato la causa all'udienza del 22.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 27.11.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 2.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati, entrambe le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusioni e memorie di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo dell'appello principale, rubricato “errata applicazione dei criteri di attribuzione della percentuale di responsabilità”, la difesa di Parte_1 deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, disattendo il responso del
[...]
CTU in relazione alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato, ha attribuito la colpa del sinistro ad entrambi i conducenti in misura paritaria (50% ciascuno). Ha argomentato la statuizione ritenendo plausibile la ricostruzione alternativa ipotizzata dal CTP della compagnia di assicurazione secondo la quale il danneggiato avrebbe iniziato la fase di sorpasso della IA PU che lo precedeva senza avvedersi che da tergo sopraggiungeva l'autovettura non identificata e affermando, in ultima analisi, che il danneggiato, pur avendone l'onere, non avesse fornito la prova di non avere contribuito alla causazione del sinistro tenendo una condotta di guida corretta. Ancorché il giudice non abbia fatto riferimento alla norma applicata al caso concreto dalla motivazione della sentenza parrebbe di capire che il
Tribunale ha applicato la presunzione di pari responsabilità ex art 2054, co 2, cc non avendo elementi chiari e precisi per ricostruire la fase iniziale del sinistro. Si legge invero nella motivazione che date le opposte ricostruzioni, tuttavia, non è stata raggiunta la prova, che è a carico dell'attore, che non vi sia stata alcuna compartecipazione colposa dell'attore medesimo al sinistro, in quanto ben può essere accaduto che lo avviata la procedura di sorpasso senza guardare se Pt_1
sopraggiungevano veicoli da tergo e accortosi dopo che sopraggiungeva un veicolo, ha provato a rientrare sulla destra ma ha trovato la IA LO ( rectius: IA PU) ed è stato poi urtato a sua volta dal veicolo non identificato”
Tanto premesso, ritiene la Corte che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione delle regole da applicare nel caso concreto, giacché ha omesso di considerare che in caso di tamponamento , qual è quello verificatosi pacificamente nel caso in esame, non va applicata la presunzione di pari responsabilità superabile solo laddove , appurata la colpa di un conducente, si accerti che anche l'altro conducente coinvolto nella scontro abbia tenuto una condotta di guida corretta e abbia fatto il possibile per evitare il sinistro, ma la diversa presunzione sancita dall'art 149 cds secondo il quale in caso di tamponamento si presume la colpa del conducente dell'autovettura tamponante per violazione dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza a meno che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria dimostrando che l'autovettura tamponata abbia tenuto una condotta di guida imprudente, immettendosi- ad esempio - improvvisamente nella corsia di sorpasso già occupata dall'autovettura tamponante. La Suprema Corte, infatti, ha più volte affermato che Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa
l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ( Cass 18708/2021) .
Ebbene, nel caso di specie la compagnia di assicurazione non ha fornito la prova liberatoria. La tesi che il danneggiato avesse iniziato il sorpasso della PU Pt_1
senza guardare se sopraggiungessero veicoli da tergo costituisce una mera ipotesi prospettata dal CTP di che non trova alcun riscontro probatorio tant'è che lo CP_6
stesso giudice l'ha considerata come un'ipotesi meramente possibile e l'ha valorizzata, impropriamente, solo per ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità.
Né la prova liberatoria emerge dalle risultanze istruttorie. Anzi, dalla consulenza modale espletata in corso di causa sulla base dei rilievi effettuati dal Vigili Urbani intervenuti nell'immediatezza del fatto e dei video registrati dalle telecamere di sicurezza del vicino distributore di benzina emerge esattamente il contrario e cioè che i due conducenti “avevano iniziato pressoché contestualmente la manovra di sorpasso, ma poi la IA LO condotta dallo aveva deciso di riposizionarsi verso destra Pt_1
in quanto il veicolo che lo seguiva aveva bruscamente frenato e gli si avvicinava pericolosamente, ma nella manovra di rispostamento a destra aveva impattato contro il veicolo IA PU e successivamente era stata urtata dal veicolo non identificato, poi finendo fuori controllo.” Rispondendo alle osservazioni del CTP della compagnia assicuratrice il CTU ha rimarcato che dai video si riesce ad apprezzare che negli istanti prima del materializzarsi l'evento la vettura IA LO si trovava già in fase di sorpasso nei confronti della vettura IA PU e, successivamente, si vede sopraggiungere, in manovra di frenata, la vettura non identificata.
Sulla base di tanto la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo non identificato. Quest'ultimo, nella situazione sopra descritta avrebbe dovuto desistere dalla manovra di sorpasso e attendere che la IA LO completasse il sorpasso della IA PU che viaggiava lentamente sulla corsia di destra o, quanto meno, una volta accortosi che l'auto del danneggiato che lo precedeva sulla corsia di sorpasso tardava a ultimare la manovra, avrebbe dovuto mettere in atto l'unica manovra di emergenza possibile ossia rientrare sulla corsia di destra e non limitarsi a frenare in modo deciso ( v traccia di frenata di mt 6,50), ma non sufficiente a evitare il tamponamento con la IA LO del danneggiato il quale, dal canto suo, aveva tentato la stessa manovra di emergenza, ma senza alcun successo.
Il motivo è quindi accolto.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, rubricato “errata applicazione della normativa relativa all'integrazione della domanda ex art. 183 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha qualificato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro proposto nella prima memoria ex art. 183 cpc come nuova domanda, e non come mera emendatio libelli.
Il motivo non è fondato. Sulla questione deve premettersi che nell'atto introduttivo parte attrice ha inteso specificare le voci di danno per le quali intendeva essere risarcita: il danno biologico, il danno morale e il danno patrimoniale sub specie “danno emergente” rappresentato, nello specifico, dalla “spese mediche e quant'altro sostenuto in conseguenza e per effetto del descritto sinistro”. Nella prima memoria di cui all'art 183, co. 6, cpc parte attrice ha persino specificato di avere volutamente limitato la domanda di risarcimento del danno alle sole voci sopra specificate dal momento che il danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa era stato già risarcito dall' mediante l'erogazione di una rendita vitalizia. Va da sé che CP_2
la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa
(nella specie generica e non specifica non svolgendo l'attore – di anni 25 – alcuna attività lavorativa al momento del sinistro) non può essere considerata una mera emendatio libelli consentita nella prima memoria di cui all'art 183 co. 6 cpc ma una domanda nuova del tutto autonoma dalla domanda originaria, correttamente ritenuta inammissibile dal giudice di primo grado.
Del resto, se è vero che il principio dell'unitarietà del diritto al risarcimento comporta che quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda deve intendersi riferita a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta è, tuttavia, vero che tale principio non può trovare applicazione quando l'attore "ab initio" abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio d'infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda. Ne consegue che, qualora nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, l'attore non può chiedere in corso di causa il risarcimento di voci di danno nuove.
2.3. Il rigetto del motivo comporta l'assorbimento del terzo motivo – rubricato “errata applicazione della normativa relativa al riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa generica” con il quale l'appellante assume che il
Tribunale, non valutando i pregiudizi di natura patrimoniale futuri desumibili dall'elevata percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal CTU ( 80%), di per sé ostativa allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa futura, avrebbe violato il principio dell'integrità del risarcimento del danno.
2.4. Giova a questo punto precisare che il Tribunale, pur considerando nuova la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, ha tuttavia valorizzato la perdita della capacità dell'attore di svolgere qualsiasi attività lavorativa futura mediante la c.d. personalizzazione del danno biologico nella misura massima consentita (25%) secondo le tabelle milanesi.
Ebbene, la statuizione è stata attinta da appello incidentale da parte dell'impresa designata.
, in particolare, ha censurato la sentenza per la violazione dei principi Controparte_7
giurisprudenziali in tema di personalizzazione del danno secondo i quali il giudice può aumentare il danno biologico solo laddove l'attore alleghi e dimostri l'esistenza di circostanze specifiche ed eccezionali dalle quali desumere che l'attore abbia subito un danno più grave rispetto a quello che subirebbe una persona della medesima età e con il medesimo grado d'invalidità permanente.
Il motivo è fondato.
Ribadito che nel caso specifico la riduzione della capacità lavorativa generica può venire in rilievo solo come una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'attore, risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (Cass. n.
17931/2019; 12605/2023) giacché i pregiudizi di natura patrimoniale tardivamente dedotti esulano dal thema decidendum, v'è da rilevare che il Tribunale non ha dato conto in sentenza delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'incapacità lavorativa generica giustificasse la personalizzazione massima del danno biologico, né di tanto si è fatta carico parte appellante. Del resto, non può non rilevarsi che l'incapacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa costituisce un pregiudizio che secondo un criterio di normalità subisce qualsiasi soggetto che riporti a seguito di lesioni personali un'invalidità di grado elevato, pari, nel caso concreto, all'80%.
2.5. Con il quarto motivo d'appello, rubricato “errata applicazione della normativa
CP_ relativa alle somme erogate dall' a titolo di ristoro danno da riduzione capacità generica”, l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente detratto dalla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale la somma erogata dall' CP_2
per indennizzare il pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, infatti, liquidando a tutolo di danno biologico solo il danno differenziale, mediante il diffalco dall'importo dovuto dal FGVS a titolo di risarcimento del danno la rendita capitalizzata erogata dall' non ha fatto corretta applicazione del principio CP_2
della compensatio lucri cum damno, avendo omesso di considerare che tale principio è applicabile solo nell'ipotesi in cui la prestazione previdenziale e il risarcimento del danno siano finalizzati al ristoro del medesimo danno. In tal caso il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito). Nel caso come quello in esame in cui il risarcimento del danno mira, invece, al ristoro del
CP_ solo danno non patrimoniale e la rendita erogata dall' al ristoro del solo danno patrimoniale il giudice non deve operare alcuna detrazione ,ma deve liquidare il danno non patrimoniale nella sua interezza (Cass 18050/2019; Cass 11657/2022 cosi massimata Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve CP_ detrarsi l'indennizzo erogato dall' in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno). 2.6. Con il quinto motivo d'appello, rubricato “mancata applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento”, l'appellante, infine, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dovuti gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo, prima che infondato, si profila inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni spese dal Tribunale per negare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi. Parte appellante, infatti, non ha mosso alcuna critica alla sentenza nella parte in cui non ha disposto la rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo risarcitorio, avendo liquidato il danno all'attualità, e nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi compensativi non avendo l'attore allegato il pregiudizio economico subito a causa del tardivo adempimento dell'equivalente monetario del danno. La statuizione è, peraltro, conforme all'indirizzo della Suprema Corte, condiviso da questo collegio in precedenti analoghi, secondo il quale (i) per la reintegrazione del patrimonio del danneggiato il giudice può riconoscere la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito o, in alternativa, può provvedere, come nel caso di specie, alla liquidazione del danno in valori monetari attuali;
(ii) gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore con la conseguenza che non vanno liquidati in modo automatico, come pretende l'appellante, postulando la prova del danno da ritardo anche facendo ricorso alla prova presuntiva;
prova del tutto assente nel caso in esame (
Cass n.18564/2018; Cass n 6351/2025).
2.7. Tenuto conto dei motivi accolti va rideterminato l'importo dovuto dall'impresa designata al danneggiato. In concreto, ferma la decurtazione della provvisionale di €
30.000,00 occorre espungere dal calcolo operato dal primo giudice la riduzione del 50% per il concorso di colpa, la personalizzazione del danno (25%) e la decurtazione della
CP_ somma erogata dall'
Il danno non patrimoniale risarcibile, secondo il conteggio non contestato dalle parti in causa, ammonta a complessivi € 868.280,00 (di cui € 851.945,00 per danno biologico permanente, comprensivo del danno dinamico-relazionale e della sofferenza interiore e € 16.335,00 per danno biologico temporaneo) che si riducono a € 868.250,00 in ragione dell'importo di € 30.000 versato in corso di causa a titolo di provvisionale.
. L'impresa designata, tenuto conto dell'importo liquidato nella sentenza impugnata di €
205.534,38 sulla base dei valori monetari allora vigenti (già versato), va, in conclusione, condannata al pagamento dell'ulteriore importo di € 662,715,62 che, rivalutato dalla sentenza di primo grado all'attualità secondo indici istat (coeff 1,104) ammonta a €
731.638,04, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo credito
3. Le spese di lite
L'esito finale della lite che vede soccombente per un importo inferiore a CP_6 quello preteso dall'appellante giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 restano a carico dell'appellata. Le spese processuali per le quattro fasi tabellari (esclusi gli esborsi per questo grado in quanto non documentati) vanno liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio applicando i parametri medi previsti dal dm 55/2014 come modificati dal dm 147/2022 per lo scaglione di riferimento a sua volta individuato sulla base del decisum (da € 520.001 a €
1.000.000,00), ridotti della metà per la scarsa complessità delle questioni trattate.
Le spese delle consulenze tecniche liquidate dal primo giudice restano definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 197/2022 del Controparte_1
Tribunale di Crotone del 5.3.2022, pubblicata in data 6.3.2022, non notificata, così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale e parzialmente l'appello principale;
per l'effetto, accerta che il sinistro stradale si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato e condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'ulteriore somma di € 731.638,04., oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
2. Conferma nel resto.
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che, già compensate di 1/3, liquida per i restanti 2/3 in
[...]
€ 1.155,00 per esborsi e € 9.732,00 per compensi del primo grado e in €
8.718,00 per compensi del presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore distrattario.
4. Le spese di CTU restano a carico di . Controparte_7
5. Dà atto che non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.5.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto