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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Camilla FILAURO Giudice
Dott. Ethel LD ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 25/07/2024, assunto in decisione in data 22/01/2025 e vertente TRA
, nata a SESTO SAN GIOVANNI (MI) in [...]/05/1980 (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. GROTTOLI ELISABETTA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. SPERZAGA ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 05.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e il 28/04/2007 a DESIO (MI), trascritto nel registro di stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Desio (MI), Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 2007-, con relativo ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle relative annotazioni;
2. dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. confermare l'affido dei figli minori di anni 16 (nato a [...] l'[...]), Per_1 Per_2
di anni 13 (nato a [...] il [...]) e di anni 9 (nato a [...] il
[...] Per_3
13/02/2015) in via condivisa ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 bis e segg. c.c., con affidamento ad entrambi della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerli con sé nei seguenti periodi: a) a weekend alternati, dalle ore 09:00 del sabato fino alle ore 19:00 di domenica, quando i figli saranno sempre dal padre riaccompagnati presso la casa della madre;
b) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i ragazzi nel week end, due sere a settimana, da concordare tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di ciascuno di essi e senza pernottamento. I ragazzi saranno pertanto ritirati dal padre alle ore 18:30 e dal medesimo riaccompagnati a casa dopo cena entro le ore 21:30; c) previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, di vedere e tenere con sé anche uno solo di essi, considerata la differenza di età, senza pernotto, in altri giorni della settimana per assistere ad eventi sportivi e/o per svolgere con loro altre attività secondo la loro inclinazione ed i loro interessi;
4. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche:
- per le vacanze estive, i minori, previo accordo del padre e della madre entro il 30 aprile di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di 2 settimane anche non consecutive;
- con riferimento alle festività natalizie, il periodo delle vacanze scolastiche verrà equamente diviso tra padre e madre, tenuto conto delle eIGenze dei minori e dei loro desideri, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e quindi in via indicativa: se dal 23 dicembre al 30 dicembre i figli staranno con il padre, dal 31 dicembre al 6 gennaio staranno con la madre e viceversa per l'anno successivo, o secondo diversi accordi che di anno in anno prenderanno i genitori (comunque entro la fine del mese di CP novembre). Riguardo le festività pasquali, la SI.ra ed il SI. prenderanno accordi entro il Pt_1 mese di febbraio di ogni anno, secondo un criterio di alternanza. Pertanto, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa l'anno successivo;
5. la casa coniugale, sita in Macherio (MB), via Manara n.10 di proprietà del SI. , già CP_1 assegnata in sede di separazione alla IG.ra verrà a lui restituita entro il Parte_1
30.08.2024; 6. la IG.ra entro il termine sopra indicato, trasferirà la residenza propria e dei figli , Pt_1 Per_1 Per_2
e , in altra abitazione idonea ad ospitare gli stessi che avrà medio tempore reperito nel
[...] Per_3 territorio della provincia di Monza, e comunque in prossimità del territorio comunale di Macherio;
CP_
7. a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli il IG. verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 cadauno al mese ( € 1.500,00) rivalutabile annualmente come per legge, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e ciò fintanto che la IG.ra non percepirà l'assegno unico INPS in via Pt_1 esclusiva calcolato sui soli propri dati fiscali e anagrafici;
dal mese precedente l'erogazione dell'assegno unico INPS calcolato sui soli dati fiscali e anagrafici della madre, il IG. provvederà al CP_1 versamento della somma di € 400,00 cadauno al mese (€ 1.200,00), sempre assoggettato a rivalutazione annuale ISTAT;
CP
8. il IG. terrà a proprio carico il 60% delle spese extra assegno relative ai figli (spese straordinarie) fintanto che la IG.ra non percepirà l'assegno unico INPS calcolato sui soli propri dati fiscali e Pt_1 anagrafici. Successivamente terrà a proprio carico il 50%. Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola h. Fondo cassa richiesto dalla scuola/rappresentante di classe. Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera. Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Pre-scuola e dopo-scuola, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. c. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. Criteri di contribuzione e rimborso: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, pec, e-mail, semplice sms o Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta per le spese di importo superiore ad Euro 100,00 ogni genitore dovrà anticipare la rispettiva quota. I conteggi di dare e avere verranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. CP_
9) il SI. terrà a vivere con sé il cane a lui intestato e verserà alla IG.ra la somma Per_4 Pt_1 omnia di € 100,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento degli altri quattro gatti e due cani;
10) l'assegno unico universale INPS si intende assegnato nella misura del 100% alla IG.ra , la Pt_1 CP quale autonomamente ne potrà fare richiesta presso i competenti uffici, con obbligo in capo al SI. di fornire, ogni anno e fintanto che la IG.ra non potrà farne autonomamente richiesta, la Pt_1 documentazione necessaria per l'ottenimento dell'assegno stesso, che nel mese di aprile di ogni anno verrà trasmesso in copia al padre;
11) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra previa dichiarazione di CP_1 Parte_1 equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) omnia con le seguenti modalità:
-€. 20.000,00 con bonifico bancario, avente data e valuta alla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti (11.02.2025); -i restanti €. 20.000,00 in 4 rate trimestrali dell'importo di € 5.000,00 cadauna alle seguenti scadenze: 11 maggio 2025, 11 agosto 2025, 11 novembre 2025 e 11 febbraio 2026. La IGnora riconosce che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione Pt_1 vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. 12) dichiarare che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori secondo la percentuale di contribuzione. Spese e competenze compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 18.01.2024 (sent. n. 227/24 – pubbl. in data 24.01.2024). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle eIGenze delle parti, oltre che dei figli minori (08/05/2008), (10/05/2011) e di Per_1 Persona_2 Per_3 anni (13/02/2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 25/07/2024, così
[...] CP_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e , a Desio (MB) in data 28.04.2007 (e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Desio (MB) atto n. 7, parte II, serie A , anno 2007), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 06 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel LD NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Camilla FILAURO Giudice
Dott. Ethel LD ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 25/07/2024, assunto in decisione in data 22/01/2025 e vertente TRA
, nata a SESTO SAN GIOVANNI (MI) in [...]/05/1980 (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dell'Avv. GROTTOLI ELISABETTA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. SPERZAGA ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 05.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e il 28/04/2007 a DESIO (MI), trascritto nel registro di stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Desio (MI), Atto N. 7 parte 2 serie A - anno 2007-, con relativo ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle relative annotazioni;
2. dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. confermare l'affido dei figli minori di anni 16 (nato a [...] l'[...]), Per_1 Per_2
di anni 13 (nato a [...] il [...]) e di anni 9 (nato a [...] il
[...] Per_3
13/02/2015) in via condivisa ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 bis e segg. c.c., con affidamento ad entrambi della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerli con sé nei seguenti periodi: a) a weekend alternati, dalle ore 09:00 del sabato fino alle ore 19:00 di domenica, quando i figli saranno sempre dal padre riaccompagnati presso la casa della madre;
b) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i ragazzi nel week end, due sere a settimana, da concordare tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di ciascuno di essi e senza pernottamento. I ragazzi saranno pertanto ritirati dal padre alle ore 18:30 e dal medesimo riaccompagnati a casa dopo cena entro le ore 21:30; c) previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, di vedere e tenere con sé anche uno solo di essi, considerata la differenza di età, senza pernotto, in altri giorni della settimana per assistere ad eventi sportivi e/o per svolgere con loro altre attività secondo la loro inclinazione ed i loro interessi;
4. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche:
- per le vacanze estive, i minori, previo accordo del padre e della madre entro il 30 aprile di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di 2 settimane anche non consecutive;
- con riferimento alle festività natalizie, il periodo delle vacanze scolastiche verrà equamente diviso tra padre e madre, tenuto conto delle eIGenze dei minori e dei loro desideri, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e quindi in via indicativa: se dal 23 dicembre al 30 dicembre i figli staranno con il padre, dal 31 dicembre al 6 gennaio staranno con la madre e viceversa per l'anno successivo, o secondo diversi accordi che di anno in anno prenderanno i genitori (comunque entro la fine del mese di CP novembre). Riguardo le festività pasquali, la SI.ra ed il SI. prenderanno accordi entro il Pt_1 mese di febbraio di ogni anno, secondo un criterio di alternanza. Pertanto, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa l'anno successivo;
5. la casa coniugale, sita in Macherio (MB), via Manara n.10 di proprietà del SI. , già CP_1 assegnata in sede di separazione alla IG.ra verrà a lui restituita entro il Parte_1
30.08.2024; 6. la IG.ra entro il termine sopra indicato, trasferirà la residenza propria e dei figli , Pt_1 Per_1 Per_2
e , in altra abitazione idonea ad ospitare gli stessi che avrà medio tempore reperito nel
[...] Per_3 territorio della provincia di Monza, e comunque in prossimità del territorio comunale di Macherio;
CP_
7. a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli il IG. verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 cadauno al mese ( € 1.500,00) rivalutabile annualmente come per legge, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e ciò fintanto che la IG.ra non percepirà l'assegno unico INPS in via Pt_1 esclusiva calcolato sui soli propri dati fiscali e anagrafici;
dal mese precedente l'erogazione dell'assegno unico INPS calcolato sui soli dati fiscali e anagrafici della madre, il IG. provvederà al CP_1 versamento della somma di € 400,00 cadauno al mese (€ 1.200,00), sempre assoggettato a rivalutazione annuale ISTAT;
CP
8. il IG. terrà a proprio carico il 60% delle spese extra assegno relative ai figli (spese straordinarie) fintanto che la IG.ra non percepirà l'assegno unico INPS calcolato sui soli propri dati fiscali e Pt_1 anagrafici. Successivamente terrà a proprio carico il 50%. Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica. f. Gite scolastiche senza pernottamento. g. Trasporto pubblico da e per la scuola h. Fondo cassa richiesto dalla scuola/rappresentante di classe. Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera. Spese extra-scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Pre-scuola e dopo-scuola, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. c. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio. Spese extra-scolastiche ludiche e sportive da documentare che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. Criteri di contribuzione e rimborso: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, pec, e-mail, semplice sms o Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta per le spese di importo superiore ad Euro 100,00 ogni genitore dovrà anticipare la rispettiva quota. I conteggi di dare e avere verranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. CP_
9) il SI. terrà a vivere con sé il cane a lui intestato e verserà alla IG.ra la somma Per_4 Pt_1 omnia di € 100,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento degli altri quattro gatti e due cani;
10) l'assegno unico universale INPS si intende assegnato nella misura del 100% alla IG.ra , la Pt_1 CP quale autonomamente ne potrà fare richiesta presso i competenti uffici, con obbligo in capo al SI. di fornire, ogni anno e fintanto che la IG.ra non potrà farne autonomamente richiesta, la Pt_1 documentazione necessaria per l'ottenimento dell'assegno stesso, che nel mese di aprile di ogni anno verrà trasmesso in copia al padre;
11) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra previa dichiarazione di CP_1 Parte_1 equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) omnia con le seguenti modalità:
-€. 20.000,00 con bonifico bancario, avente data e valuta alla data fissata per l'udienza di comparizione delle parti (11.02.2025); -i restanti €. 20.000,00 in 4 rate trimestrali dell'importo di € 5.000,00 cadauna alle seguenti scadenze: 11 maggio 2025, 11 agosto 2025, 11 novembre 2025 e 11 febbraio 2026. La IGnora riconosce che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione Pt_1 vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970. 12) dichiarare che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori secondo la percentuale di contribuzione. Spese e competenze compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 18.01.2024 (sent. n. 227/24 – pubbl. in data 24.01.2024). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle eIGenze delle parti, oltre che dei figli minori (08/05/2008), (10/05/2011) e di Per_1 Persona_2 Per_3 anni (13/02/2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 25/07/2024, così
[...] CP_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e , a Desio (MB) in data 28.04.2007 (e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Desio (MB) atto n. 7, parte II, serie A , anno 2007), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 06 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel LD NC