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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 15/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1103/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: sollevare la questione pregiudiziale di conformità al diritto comunitario sopra esposta;
dichiarare inesistente, nullo ovvero annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431660 emesso da ROMA
CAPITALE il 4 ottobre 2024 per le ragioni esposte nel parag. 1 del ricorso;
annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431660 per le ragioni esposte nel ricorso, previa disapplicazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 e smi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sulla base di una pluralità di motivi, ha chiesto "l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401522413, relativa alla Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018-2022, emesso il 28 ottobre
2024", affermando che l'atto le sarebbe stato notificato per lettera raccomandata il 12 novembre 2024.
Il ricorso è stato notificato l'8 gennaio 2025 alla parte resistente, la quale non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
Questo giudice rileva, infatti, d'ufficio che non vi è evidenza del rispetto del termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, che prende a decorrere dalla notificazione alla parte ricorrentedell'atto impugnato.
La ricorrente non ha invero dimostrato di aver effettivamente ricevuto la lettera raccomandata contenente l'avviso di accertamento nella data da ella indicata, ossia il 12 novembre 2024.
Nè tale prova si può desumere dalla nota del 6 dicembre 2024 del Servizio Affari generali e TARI di Roma
Capitale, prodotta dalla ricorrente sub doc. 7.1, nella quale si afferma che l'avviso sarebbe stato "ricevuto" il 12 dicembre 2024, dal momento che non vi è prova che la funzionaria che ha sottoscritto l'atto avesse il potere di disporre del diritto controverso ai sensi dell'art. 2731 c.c.
La mancata costituzione in giudizio della resistente, infine, non consente di far ricorso al principio di non contestazione sulla specifica questione rilevata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante, per l'appunto, la mancata partecipazione al giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IADECOLA ARTURO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1103/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401522413 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: sollevare la questione pregiudiziale di conformità al diritto comunitario sopra esposta;
dichiarare inesistente, nullo ovvero annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431660 emesso da ROMA
CAPITALE il 4 ottobre 2024 per le ragioni esposte nel parag. 1 del ricorso;
annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431660 per le ragioni esposte nel ricorso, previa disapplicazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014 e smi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sulla base di una pluralità di motivi, ha chiesto "l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401522413, relativa alla Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018-2022, emesso il 28 ottobre
2024", affermando che l'atto le sarebbe stato notificato per lettera raccomandata il 12 novembre 2024.
Il ricorso è stato notificato l'8 gennaio 2025 alla parte resistente, la quale non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
Questo giudice rileva, infatti, d'ufficio che non vi è evidenza del rispetto del termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, che prende a decorrere dalla notificazione alla parte ricorrentedell'atto impugnato.
La ricorrente non ha invero dimostrato di aver effettivamente ricevuto la lettera raccomandata contenente l'avviso di accertamento nella data da ella indicata, ossia il 12 novembre 2024.
Nè tale prova si può desumere dalla nota del 6 dicembre 2024 del Servizio Affari generali e TARI di Roma
Capitale, prodotta dalla ricorrente sub doc. 7.1, nella quale si afferma che l'avviso sarebbe stato "ricevuto" il 12 dicembre 2024, dal momento che non vi è prova che la funzionaria che ha sottoscritto l'atto avesse il potere di disporre del diritto controverso ai sensi dell'art. 2731 c.c.
La mancata costituzione in giudizio della resistente, infine, non consente di far ricorso al principio di non contestazione sulla specifica questione rilevata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante, per l'appunto, la mancata partecipazione al giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.