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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. M. Bettini e V.Lombardo o, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. , in persona dell'ADS, Avv. Controparte_1 C.F._2
COATO LAURA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la SInora ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande tra le quali quella di addebito della separazione e la richiesta di un contributo al mantenimento in proprio favore.
Il resistente veniva dichiarato contumace all'udienza del 26.10.2023, e si costituiva soltanto in data in data 14.02.2024, per il tramite del Suo
amministratore di sostegno avv..L. Coato, con conseguente revoca della declaratoria di sua contumacia, aderendo alla domanda di separazione,
contestando quella di addebito della stessa e formulando ulteriori domande per il contributo al mantenimento in favore della moglie.
Il procedimento veniva rinviato al fine di valutare la possibilità di una soluzione condivisa, previo assenso del Giudice Tutelare.
All'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti confermavano di aver raggiunto un accordo nei termini specificati con memoria del 18.02.2025,
rassegnando le seguenti conformi conclusioni:
“le parti chiedono di dichiararsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia, da parte della SI.ra , alla richiesta di addebito;
Parte_1
- il SI. si impegna a versare alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento, un assegno mensile pari ad € 400,00 da pagina 2 di 5 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
- la SI.ra si impegna a rimettere la querela sporte nei Parte_1
confronti del marito che dava origine al procedimento penale n. 288/2023
R.G.n.r., per cui veniva fissata udienza innanzi al Giudice di Pace di Verona,
dott.ssa Licata, il giorno 26.03.2025 ore 9:40 – impegnandosi a rimettere la querela nella menzionata udienza - e rinuncia alla proposizione di ulteriori denunce e/o querele nei confronti del marito per fatti asseritamente accaduti sono alla data di deposito delle presenti note conclusive;
- i titoli cointestati tra i coniugi depositati presso l'istituto di credito Sparkasse
agenzia di Villafranca (VR), Conto n. 116/5000742/0, verranno suddivisi nella misura seguente: € 8.000,00 a favore della SInora ed il residuo a Parte_1
favore del SI. oggi pari ad € 17.477,62); CP_1
- la SI.ra rinuncia alle pretese avanzate in merito alla proprietà Parte_1
dell'auto intestata al SI. targata EG299VF e ad ogni eventuale CP_1
richiesta risarcitoria in merito ai danni occorsi all'autovettura Fiat Punto targata
EP893KP, rottamata, già di proprietà della;
Parte_1
- il SI. asporterà dall'abitazione famigliare i propri beni personali CP_1
appena possibile;
- la SI.ra ed il SI. , all'uopo autorizzato, Parte_1 Controparte_1
dichiarano di non aver null'altro a pretendere, sotto il profilo economico, l'uno dall'altro confermando lo stato di attuale divisione dei beni mobili ed immobili;
- spese legali interamente compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
pagina 3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di Villafranca di Verona (Atto di Matrimonio, Parte II, n. 17 Serie A,
anno 1986.
pagina 4 di 5 3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 18/03/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. M. Bettini e V.Lombardo o, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
C.F. , in persona dell'ADS, Avv. Controparte_1 C.F._2
COATO LAURA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la SInora ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande tra le quali quella di addebito della separazione e la richiesta di un contributo al mantenimento in proprio favore.
Il resistente veniva dichiarato contumace all'udienza del 26.10.2023, e si costituiva soltanto in data in data 14.02.2024, per il tramite del Suo
amministratore di sostegno avv..L. Coato, con conseguente revoca della declaratoria di sua contumacia, aderendo alla domanda di separazione,
contestando quella di addebito della stessa e formulando ulteriori domande per il contributo al mantenimento in favore della moglie.
Il procedimento veniva rinviato al fine di valutare la possibilità di una soluzione condivisa, previo assenso del Giudice Tutelare.
All'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti confermavano di aver raggiunto un accordo nei termini specificati con memoria del 18.02.2025,
rassegnando le seguenti conformi conclusioni:
“le parti chiedono di dichiararsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia, da parte della SI.ra , alla richiesta di addebito;
Parte_1
- il SI. si impegna a versare alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento, un assegno mensile pari ad € 400,00 da pagina 2 di 5 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
- la SI.ra si impegna a rimettere la querela sporte nei Parte_1
confronti del marito che dava origine al procedimento penale n. 288/2023
R.G.n.r., per cui veniva fissata udienza innanzi al Giudice di Pace di Verona,
dott.ssa Licata, il giorno 26.03.2025 ore 9:40 – impegnandosi a rimettere la querela nella menzionata udienza - e rinuncia alla proposizione di ulteriori denunce e/o querele nei confronti del marito per fatti asseritamente accaduti sono alla data di deposito delle presenti note conclusive;
- i titoli cointestati tra i coniugi depositati presso l'istituto di credito Sparkasse
agenzia di Villafranca (VR), Conto n. 116/5000742/0, verranno suddivisi nella misura seguente: € 8.000,00 a favore della SInora ed il residuo a Parte_1
favore del SI. oggi pari ad € 17.477,62); CP_1
- la SI.ra rinuncia alle pretese avanzate in merito alla proprietà Parte_1
dell'auto intestata al SI. targata EG299VF e ad ogni eventuale CP_1
richiesta risarcitoria in merito ai danni occorsi all'autovettura Fiat Punto targata
EP893KP, rottamata, già di proprietà della;
Parte_1
- il SI. asporterà dall'abitazione famigliare i propri beni personali CP_1
appena possibile;
- la SI.ra ed il SI. , all'uopo autorizzato, Parte_1 Controparte_1
dichiarano di non aver null'altro a pretendere, sotto il profilo economico, l'uno dall'altro confermando lo stato di attuale divisione dei beni mobili ed immobili;
- spese legali interamente compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
pagina 3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del
Comune di Villafranca di Verona (Atto di Matrimonio, Parte II, n. 17 Serie A,
anno 1986.
pagina 4 di 5 3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 18/03/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 5 di 5