Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05810/2025REG.PROV.COLL.
N. 09213/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9213 del 2022, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui ufficio sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Betti e Paolo Panariti, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Celimontana, n. 98 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del signor -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida e udito l’avvocato Stefano Betti per parte appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determina del Comandante provinciale della Guardia di finanza di La ZI prot. 173454/2018 del 3 settembre 2018, notificata in pari data, in parziale accoglimento di ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare di corpo di 3 giorni di consegna emessa dal capo ufficio del Comando provinciale di La ZI prot. n. 90656/2018 del 10 maggio 2018, è stata irrogata nei confronti del finanziere scelto -OMISSIS- la più mite sanzione disciplinare di corpo del rimprovero;
b) dall’accertamento del diritto del predetto militare all’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali a partire dal 26 gennaio 2010.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il finanziere scelto -OMISSIS-, avendo prestato servizio nel giorno festivo di domenica 4 febbraio 2018, indicò per tale data nell’apposito modulo nel sistema informatico di registrazione delle presenze dell’amministrazione il proprio diritto a percepire l’indennità di compensazione;
b) l’amministrazione respinse detta istanza, attenendo a un servizio precedentemente programmato, tantoché il dipendente aveva fruito anticipatamente del previsto riposo settimanale sabato 3 febbraio 2018;
c) con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 7 marzo 2018, il militare replicò richiamando la normativa sull’orario di lavoro e sul riposo settimanale, insistendo sulla spettanza dell’indennità di compensazione e sostenendo che il diniego fosse “illegittimo”;
d) su indicazione del capo ufficio, l’interessato venne invitato a modificare la propria comunicazione del 7 marzo 2018, sostituendo “illegittimo” con “non conforme”;
e) con comunicazione del 31 marzo 2018, il militare provvide in tal senso;
f) su richiesta del capo sala operativa di specificare chi tra la superiore gerarchia gli avesse suggerito la suddetta modifica, l’interessato con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 4 aprile 2018, rispose che « la S.G. nella persona del Capo Ufficio Comando, mi ha “cordialmente” invitato a sostituire il termine “illegittimo” con il termine “non conforme”, specificandomi che avrei dovuto indirizzare la correzione esclusivamente alla figura del Capo Sala Operativa »;
g) con nota n. 74628/2018 del 17 aprile 2018, il capo ufficio formulò al militare specifiche contestazioni circa l’utilizzo in una comunicazione scritta diretta al proprio comando di modi e toni polemici e irrispettosi nei confronti dei superiori gerarchici e di altri soggetti, invitandolo a fornire giustificazioni entro 48 ore;
h) in data 19 aprile 2018 l’interessato presentò le proprie giustificazioni, esprimendo rammarico per l’accaduto e rappresentando che il termine cordialmente, virgolettato, sarebbe stato « una pura svista di battitura », non voluta e certamente non polemica, né irrispettosa;
i) con provvedimento prot. n. 90656/2018 del 10 maggio 2018, il capo ufficio irrogò nei confronti del finanziere scelto -OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo di 3 giorni di consegna, ivi precisando che « Nel corpo di una comunicazione scritta, diretta al proprio Comando, ha utilizzato modalità e linguaggio che risultano essere polemici ed irrispettosi nei confronti dei superiori gerarchici. La mancanza è stata commessa in La ZI, nei giorni 07.03.2018 e 04.04.2018 nel grado di Finanziere Scelto »;
l) in data 8 giugno 2018, l’interessato propose, ai sensi dell’art. 1363, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, un ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento disciplinare;
m) in parziale accoglimento del ricorso gerarchico, il Comandante Provinciale di La ZI, con la determinazione su richiamata alla lettera a) del paragrafo 1, annullò la sanzione disciplinare di corpo di 3 giorni di consegna, irrogando tuttavia la più mite sanzione del rimprovero, stanti i profili di responsabilità comunque individuati sul conto del militare e considerati configuranti violazione all’art. 732, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, nonché previa valutazione della rilevata tenuità del fatto, del contenuto delle giustificazioni prodotte dall’incolpato e della riscontrata assenza a suo carico di precedenti di natura disciplinare e rilevato che « Nel corpo di alcune comunicazioni scritte via e-mail, dirette al proprio Comando Provinciale, al Capo Ufficio Comando ed ad altri Ispettori e Graduati in forza al medesimo Comando Provinciale, ha utilizzato alcuni termini ed espressioni non consoni, tali da poter essere intese come polemiche ed irrispettose nei confronti dei superiori gerarchici. La mancanza è stata commessa in La ZI, nei giorni 07.03.2018 e 04.04.2018 nel grado di Finanziere Scelto ».
3. Tale determina è stata impugnata dal finanziere scelto -OMISSIS- con ricorso n. -OMISSIS- proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria e affidato a quattro motivi compendiati in « A) SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA DETERMINA SANZIONATORIA PROT. 173454/18 EMESSA IN DATA 3/09/2018 DALLA GUARDIA DI FINANZA – COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA, NOTIFICATA IN DATA 3/09/2018. **** A1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E/O ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE 120000/105 DEL 23.06.2014 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, VIOLAZIONE DELL’ATTO DI APPROVAZIONE N.289086/017 DEL 28/09/2017 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA RELATIVO ALLA CIRCOLARE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO” E VIOLAZIONE 12 DELL’ATTO DI APPROVAZIONE N.8996/2017 DEL 12/01/2017 DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA RELATIVO AL MANUALE S.I.RIS. N.372041 EDIZIONE 2017. VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART.729, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N.90/2010 NONCHE’ DELL’ART.1466 DEL D. LGS. N.66 DEL 15/03/2010 », « A2) VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.1355 DEL D.LGS. 15/03/2010 n.66. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E/O ILLOGICITÀ MANIFESTA », « A3) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ » e « A4) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E PER VIOLAZIONE DELL’ART.1029 COMMA 2 DEL D.P.R. n.90/2010 ».
3.1. Con il medesimo ricorso -OMISSIS- ha proposto anche domanda per il « RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE PER IL SERVIZIO RESO NELLE GIORNATE DESTINATE AL RIPOSO SETTIMANALE O NEI FESTIVI INFRASETTIMANALI », articolando un unico motivo compendiato in « Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r.164/2002 c.3, dell’art.28 c.3 d.p.r. 170/2007, dell’art.38 c.4 d.p.r. n.51/2009 e dell’art.27 comma 4 del D.P.R. n.39/2018, nonché Violazione e/o falsa applicazione della Circolare n.120000/105 del 23/06/2014, del Manuale S.I.Ris. n.372041/2017 Approvato con Atto Prot.8996/2017, della Circolare n.289086/017 del 28/09/2017, del Nuovo regolamento di servizio Interno della Guardia di Finanza (pubblicato con il D.M. 30/11/1991 e successive modificazioni), della Circolare n.282581/6212 del 12/08/2002 e della Circolare Prot. n.311707/09 del 22/09/2009. Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o per travisamento dei fatti ».
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti nel giudizio di primo grado, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per cumulo eterogeneo di domande, e chiedendone comunque il rigetto.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Liguria, sezione prima, rigettata l’eccezione d’inammissibilità, ha parzialmente accolto il ricorso con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all’indennità di compensazione e per il resto lo ha respinto in relazione alla domanda di annullamento della sanzione disciplinare. Il collegio di primo grado ha inoltre compensato tra le parti le spese processuali.
6. Con ricorso ritualmente notificato in data 1° dicembre 2022 e depositato in pari data, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
7. Con atto ritualmente notificato in data 28 gennaio 2023 e depositato in pari data, -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità del primo, del secondo e del quarto motivo nonché per infondatezza di tutti i motivi e formulando istanza istruttoria di acquisizione documentale in relazione al terzo motivo, e ha altresì proposto appello incidentale, articolando cinque motivi.
8. In vista dell’udienza di discussione, in data 18 aprile 2025, -OMISSIS- ha depositato memoria, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2025.
10. Gli appelli principale e incidentale sono ambedue infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 3 a pagina 5 del gravame – gli appellanti hanno dedotto « eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo », nella parte in cui l’interessato ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di compensazione.
12. Siffatta doglianza, a prescindere da ogni valutazione sulla sua ammissibilità, è infondata, poiché il diniego dell’indennità di compensazione non è un provvedimento autoritativo, bensì costituisce la negazione di un diritto soggettivo, a cui, pertanto, non è applicabile il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 29 c.p.a., ma soltanto il termine prescrizionale.
13. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 5 a pagina 6 del gravame – le amministrazioni hanno dedotto « eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 34, co. 2, c.p.a., avente ad oggetto poteri amministrativi non ancora esercitati ».
14. Tale censura è infondata, giacché, a prescindere dalla formula onnicomprensiva utilizzata del T.a.r. (da intendersi comunque riferita al passato), l’interessato aveva puntualmente richiamato numerose richieste di attribuzione dell’indennità di compensazione effettuate negli anni in casi sovrapponibili al primo e rimaste prive di riscontro.
Ad ogni modo, il militare ha veicolato una domanda di accertamento di un diritto soggettivo, cosicché e non è ipotizzabile, nemmeno in astratto, una violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., vertendosi in un contesto estraneo all’esercizio di poteri autoritativi in senso stretto da parte dell’amministrazione.
15. Con il terzo motivo – esteso da pagina 7 a pagina 12 del gravame – gli appellanti hanno proposto « censure di merito », richiamando il quadro normativo d’interesse e sostenendo, in sintesi, che « la prestazione resa durante la giornata festiva era stata già pianificata come servizio ordinario, avendo egli fruito in precedenza del riposo settimanale in giorno diverso, e, pertanto, l’impiego in servizio durante la giornata di domenica 4 febbraio 2018 non ha rivestito il carattere di eccezionalità per sopravvenute esigenze di servizio tale da giustificare l’erogazione dell’indennità in parola. Nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione ha, quindi, sì riconosciuto il diritto al recupero della giornata festiva, consentendogli di usufruirne in data 3 febbraio 2018 (…) ma non l’indennità di compensazione (…) il militare che presta servizio in giornata prevista come riposo settimanale ovvero festiva infrasettimanale ha diritto al beneficio economico in argomento, solo se l'impiego riveste i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità (…) il -OMISSIS- non ha maturato, per il servizio prestato in data 4 febbraio 2018, il diritto a percepire l’indennità in oggetto, considerato che è stato impiegato in una giornata destinata al riposo settimanale secondo la pianificazione prestabilita (…) Invece, per quanto riguarda il diritto alla corresponsione del beneficio per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale e nei festivi infrasettimanali a decorrere dal 26 gennaio 2010, si eccepisce, oltre a quanto già evidenziato al punto secondo, che l’appellato, pur allegando in atti i modelli IP1 Web relativi al periodo di interesse, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua domanda, ovvero i predetti caratteri di straordinarietà e imprevedibilità del proprio servizio prestato in un giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, non precedentemente programmato (…) il giudice amministrativo può integrare le carenze probatorie costituenti preciso onere di parte attrice, la quale avrebbe dovuto provare la ricorrenza dei presupposti legittimanti l’erogazione dell’indennità in oggetto. A tal proposito, i Reparti ove l’odierno appellato è stato impiegato nel periodo di interesse hanno prodotto idonea documentazione (…) attestante come il servizio svolto nei giorni destinati al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali sia stato sempre pianificato secondo l’ordinaria programmazione dei turni di lavoro, in assenza di ordini di servizio adottati in deroga alle previsioni a monte programmate ».
16. Il motivo è infondato.
In proposito si osserva che la preventiva programmazione dei turni di riposo non incide sulla spettanza del beneficio economico compensativo di cui si discute, non essendoci alcun riscontro normativo in tal senso (cfr. articoli 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39).
In sostanza, l’indennità de qua prescinde dal riposo compensativo e, pertanto, il servizio prestato nel giorno festivo va sempre remunerato con la speciale indennità giornaliera di cui alle su citate disposizioni, senza che abbia rilievo la previa programmazione del turno.
Il riposo compensativo, invero, bilancia il mancato riposo nel giorno festivo, mentre l’indennità compensativa remunera il disagio del lavoro in giornata festiva.
Si tratta, dunque, di due istituti con finalità differenti, sebbene connesse, tantoché la circolare del Comando generale della Guardia di finanza, ufficio programmazione finanziaria e bilancio, prot. n. 311707/2009 del 22 settembre 2009, al punto 2, ribadisce la spettanza di ambedue i benefici, precisando che « al militare chiamato a prestare servizio in una giornata destinata al riposo settimanale ovvero festiva infrasettimanale compete: (1) il recupero del riposo non goduto; (2) la corresponsione dell’indennità compensativa in oggetto », senza distinzioni.
Ad ogni modo e in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, il riposo compensativo deve essere successivo (« entro le 4 settimane successive » ai sensi dell’art. 43, comma 2, del regolamento di servizio interno della Guardia di finanza) al giorno festivo in cui il militare ha prestato servizio (nel caso di specie la domenica) e non precedente (ovverosia il sabato antecedente), pena il venir meno della ragione del recupero del riposo settimanale a fronte del differimento – per sua natura incerto – della sua causa (ovverosia del lavoro in giorno festivo), sicché nella fattispecie in esame non vi è neanche una sovrapposizione tra i due istituiti, che, come già evidenziato, è del tutto fisiologica.
Ne consegue anche la superfluità dell’istanza istruttoria veicolata dall’interessato per verificare i caratteri di straordinarietà ed eccezionalità del servizio prestato nei giorni festivi, essendo, come sopra illustrato, irrilevante l’accertamento della previa programmazione della turnazione.
17. Attraverso il quarto motivo – riportato a pagina 12 del gravame – gli appellanti hanno eccepito la « prescrizione del diritto ».
18. Detta censura, come eccepito dall’interessato, è inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 1, primo periodo, c.p.a., siccome recante una nuova eccezione, non formulata in primo grado.
In proposito va evidenziato che l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto, non essendo rilevabile d’ufficio, sicché essa avrebbe dovuto, se del caso, essere svolta entro nel rispetto dei termini defensionali del processo di primo grado.
Ferma restando la sua esposta assorbente considerazione, in ogni caso l’interessato ha dimostrato di aver interrotto il termine decennale di prescrizione in data 28 giugno 2017 con nota depositata presso il gruppo della Guardia di finanza di La ZI (prot. n. 132162), indicando espressamente che i servizi resi nei giorni festivi riguardavano i seguenti periodi: « a) dal 26/01/2010 al 31/01/2013 presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per la Lombardia della Guardia di Finanza di Milano; b) dal 01/02/2013 al 01/10/2016 presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Linate; c) dal 2/10/2016 al 28/02/2017 presso il Gruppo della Guardia di Finanza di La ZI ».
19. Con il primo motivo dell’appello incidentale – esteso da pagina 11 a pagina 15 del gravame incidentale – -OMISSIS- ha contestato, per erroneità e contraddittorietà, il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado (richiamato al paragrafo 3).
20. Tale doglianza è infondata.
La circostanza, su cui ha insistito l’interessato, che il diniego sia stato riconosciuto illegittimo è irrilevante, in quanto non è stato stigmatizzato l’utilizzo del termine “illegittimo” nella comunicazione via posta elettronica del 4 aprile 2018 (peraltro rientrante comunque nel diritto di critica e di rimostranza di cui all’art. 729 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010), ma l’utilizzo del “cordialmente”, scritto tra virgolette, riferito all’invito dal superiore gerarchico a sostituire “illegittimo” con “non conforme”.
L’uso di detto avverbio virgolettato adombra ragionevolmente – e comunque non irragionevolmente – la sussistenza di una indebita pressione del superiore gerarchico e, pertanto, è connotata di una vis lievemente polemica e irriguardosa, non essendo verosimile nel contesto fattuale della vicenda, la tesi del militare di una vista di battitura, trattandosi peraltro di due virgolette, con conseguente legittimità dell’accertata violazione del dovere di « astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro » di cui all’art. 732, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, non rinvenendosi nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione elementi di palese illogicità, travisamento dei fatti e di abnormità, tali da consentire un sindacato del giudice amministrativo sull’apprezzamento disciplinare del fatto storico.
Né è pertinente il richiamo all’art. 1466 del decreto legislativo n. 66/2010, in quanto esso, ai sensi del precedente art. 1465, si riferisce unicamente ai peculiari diritti riconosciuti dalla Costituzione anche al personale militare.
21. Mediante il secondo motivo – esteso da pagina 16 a pagina 18 del gravame incidentale – il militare ha lamentato un’omessa pronuncia sul secondo motivo del ricorso di primo grado (richiamato al paragrafo 3).
22. La censura è infondata, poiché, a prescindere dall’assenza di uno specifico vaglio di tale profilo da parte del T.a.r., da considerarsi evidentemente assorbita dalle espresse valutazioni sul principio di proporzionalità sui limiti del sindacato del giudice amministrativa in tema di graduazione delle sanzioni disciplinari, in ogni caso i criteri di cui all’art. 1355, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/2020 sono stati rispettati dall’amministrazione, che nella determina del 3 settembre 2018 ha considerato, in favore dell’interessato, « l’atteggiamento di “rammarico” e di “scuse” del militare » e la « volontà riparatoria rispetto alla mancanza commessa » nonché ha espressamente rilevato che « non sussistono pregressi provvedimenti disciplinari trascritti agli atti matricolari », né generali, né specifici.
Il provvedimento finale, diffusamente motivato in modo congruo e scevro di illogicità, è il frutto di un approfondito esame della posizione del militare, alla luce del complesso delle giustificazioni fornite e sulla base della valutazione dei suoi buoni precedenti disciplinari, in conformità ai criteri stabiliti dall’art.1355 del decreto legislativo n. 66/2010.
Va peraltro precisato che i meritevoli aspetti comportamentali non costituiscono, di per sé, un ostacolo all’irrogazione della sanzione disciplinare e che il provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico non deve recare una specifica confutazione di tutti i singoli chiarimenti forniti dall’interessato, essendo sufficiente, sul piano della legittimità sostanziale e dell’adeguatezza motivazionale, che si evinca il loro complessivo esame e che sia resa intellegibile la corrispondenza tra il fatto ascritto e accertato e la violazione del precetto comportamentale, il che è avvenuto nel caso di specie.
23. Tramite il terzo motivo – esteso da pagina 18 a pagina 19 del gravame incidentale – il dipendente ha censurato, per erroneità e contraddittorietà, il mancato accoglimento del terzo motivo del ricorso di primo grado (richiamato al paragrafo 3).
24. La doglianza è infondata, in quanto sussiste pienamente una proporzione tra infrazione, costituita da una lieve mancanza, e sanzione, che simmetricamente è stata particolarmente tenue, ovverosia il rimprovero scritto, che, ai sensi dell’art. 1358 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/2020 rappresenta la sanzione più mite dopo il richiamo verbale.
È stato, quindi, rispettato il disposto di all’art. 1355, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/2020, secondo cui « Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa ».
Va altresì considerato che il giudice amministrativo non può sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione in tema di graduazione delle sanzioni disciplinari, fatta salva l’ipotesi di abnormità, che, tuttavia, con ogni evidenza, non riscontra nel caso di specie, dove la risposta sanzionatoria è stata notevolmente mite e non essendo manifestamente irragionevole escludere il richiamo orale.
25. Con il quarto motivo – esteso da pagina 19 a pagina 22 del gravame incidentale – il militare ha contestato, per erroneità, il mancato accoglimento del quarto motivo del ricorso di primo grado (richiamato al paragrafo 3).
26. Il motivo è infondato, giacché il diritto di difesa venne garantito in sede procedimentale.
In proposito si osserva che il procedimento disciplinare per le sanzioni di corpo è informato a principi di oralità e speditezza, con conseguente notevole semplificazione delle relative forme e fasi procedurali delineate dall’art. 1398 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine concesso al militare per esercitare le proprie difese (48 ore) è senz’altro adeguato alla fattispecie, considerato comunque che il citato art. 1398 non prevede termini minimi a difesa.
Il richiamo effettuato dall’appellante incidentale all’art. 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 in tema di partecipazione procedimentale in genere non è pertinente, siccome detta disposizione rango regolamentare è gerarchicamente subordinata al citato art. 1398 di rango legislativo e comunque quest’ultima disposizione è speciale rispetto alla prima, recando una specifica disciplina procedimentale per le sanzioni di corpo.
In ogni caso e in via assorbente ogni ulteriore considerazione, l’interessato presentò specifiche difese, senza lamentare in quella sede alcuna compressione del diritto al contraddittorio e senza chiedere proroghe.
27. Con il quinto motivo – esteso da pagina 22 a pagina 23 del gravame incidentale – -OMISSIS- ha dedotto l’ingiustizia della compensazione delle spese processuali disposta dal T.a.r., nonostante il ricorso di primo grado sia stato parzialmente accolto.
28. Tale censura è infondata.
Al riguardo va evidenziato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente ribadito che il T.a.r. ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (cfr., ex aliis , Cons. St., sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4036, 13 maggio 2019, n. 3092, 22 marzo 2019, n. 1913 e 3 novembre 2015, n. 5012; sez. III, 9 novembre 2016, n. 4655; sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891).
Ciò posto, atteso che il ricorso è stato accolto soltanto in parte (essendo stata accolta soltanto una delle due domande e rigettata l’altra), la disposta compensazione non è abnorme e, quindi, non è sindacabile, sussistendo una reciproca soccombenza che la giustifica pienamente ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., a cui peraltro il T.a.r. ha fatto espresso e pertinente riferimento (« Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio »).
29. In conclusione gli appelli principale e incidentale devono essere ambedue respinti.
30. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9213 del 2022, come in epigrafe proposto, respinge gli appelli principale e incidentale.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.