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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2004/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Serra San Bruno, via Alfonso Scrivo, Parte_1
n. 12, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Albanese (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001492775, notificata il 23.7.2024 ed emessa a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferiti all'anno 2017, di importo pari a 1.757,00€ e deducendo di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento prodromici e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In accoglimento della presentata domanda, reietta ogni contraria eccezione, opposizione ed argomentazione, per i fatti descritti Voglia codesto on. le Tribunale adito accogliere il presente ricorso sulla base dei motivi articolati con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 23.7.2024.
4. Poiché la ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio solo il 16.9.2024, la deduzione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere valorizzata, poiché l'azione della ricorrente è stata avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.
5. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso va rigattato perché l'opposizione di parte ricorrente all'Ordinanza ingiunzione è tardiva.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Serra San Bruno, via Alfonso Scrivo, Parte_1
n. 12, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Albanese (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001492775, notificata il 23.7.2024 ed emessa a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferiti all'anno 2017, di importo pari a 1.757,00€ e deducendo di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento prodromici e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In accoglimento della presentata domanda, reietta ogni contraria eccezione, opposizione ed argomentazione, per i fatti descritti Voglia codesto on. le Tribunale adito accogliere il presente ricorso sulla base dei motivi articolati con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 23.7.2024.
4. Poiché la ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio solo il 16.9.2024, la deduzione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere valorizzata, poiché l'azione della ricorrente è stata avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.
5. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso va rigattato perché l'opposizione di parte ricorrente all'Ordinanza ingiunzione è tardiva.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 30/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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