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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2583/2018 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 8/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Vibo Valentia, via J. Palach, 13 presso lo studio dell'avv. Aprile Stefania (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/12/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava che il dante causa aveva proposto ricorso per accertamento Persona_1 tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 22.11.2018) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ … riconoscere ad accertare giudizialmente, che il de cuius signor con decorrenza dalla data della Persona_1 domanda amministrativa o quantomeno dal mese di gennaio 2017, o ancora in via subordinata dalla data che verrà indicata dal nominando ctu e sino alla data del decesso era invalido nella misure del 100% e con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di un accompagnatore;
2) conseguentemente, condannare l
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle indennità economiche, spettanti al de cuius, previste dalle leggi vigenti;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto ai sensi dell'articolo 93 cpc”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al de cuius una: < certificazione di visita neurologica dell'ASP di Vibo Valentia, ambulatorio di Tropea (20-01-2017) da cui si evince che il defunto, oltre che da un marcato rallentamento motorio, era affetto da demenza con compromissione della memoria a breve termine e dell'orientamento temporale. Anche riguardo questa circostanza la Corte di Cassazione, ha stabilito che l'incapacità a prendere, per deterioramento intellettivo o cognitivo, all' ora giusta le medicine che servono a mantenere la salute sotto controllo, è una condizione per ottenere l'indennità di accompagnatore, anche se non è compromessa la capacità di svolgere i cosiddetti atti della vita quotidiana In base a queste considerazioni, è parere motivato che doveva essere riconosciuto ultrasessantacinquenne con Persona_1 difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% e con diritto all'indennità di accompagnatore non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale condizione, in base alla documentazione presente nel fascicolo di causa, ricorreva dal mese di gennaio 2017. Conclusioni Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in data 14-02-2018, affetto da demenza, poliartrosi con multiple discopatie e deficit deambulatorio, BPCO, ipertensione arteriosa, IRC, era ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni della sua età 100% e con diritto all'indennità di accompagnatore. Questa condizione, come da certificazione medica presente negli atti di causa, ricorreva dal mese di gennaio 2017. >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il è da riconoscersi invalido al 100% con diritto Persona_1 all'accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2017 a quella del decesso occorso il 14- 02-2018.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore del de cuius
[...] del requisito sanitario necessario per percepire la pensione Persona_1 ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da gennaio 2017 al 14.2.2018;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di Parte_1
e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.400,00 euro, oltre I.V.A.,
[...]
C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Stefania Aprile, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 8/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 8/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede di elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Vibo Valentia, via J. Palach, 13 presso lo studio dell'avv. Aprile Stefania (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/12/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava che il dante causa aveva proposto ricorso per accertamento Persona_1 tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 22.11.2018) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ … riconoscere ad accertare giudizialmente, che il de cuius signor con decorrenza dalla data della Persona_1 domanda amministrativa o quantomeno dal mese di gennaio 2017, o ancora in via subordinata dalla data che verrà indicata dal nominando ctu e sino alla data del decesso era invalido nella misure del 100% e con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di un accompagnatore;
2) conseguentemente, condannare l
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle indennità economiche, spettanti al de cuius, previste dalle leggi vigenti;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto ai sensi dell'articolo 93 cpc”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al de cuius una: < certificazione di visita neurologica dell'ASP di Vibo Valentia, ambulatorio di Tropea (20-01-2017) da cui si evince che il defunto, oltre che da un marcato rallentamento motorio, era affetto da demenza con compromissione della memoria a breve termine e dell'orientamento temporale. Anche riguardo questa circostanza la Corte di Cassazione, ha stabilito che l'incapacità a prendere, per deterioramento intellettivo o cognitivo, all' ora giusta le medicine che servono a mantenere la salute sotto controllo, è una condizione per ottenere l'indennità di accompagnatore, anche se non è compromessa la capacità di svolgere i cosiddetti atti della vita quotidiana In base a queste considerazioni, è parere motivato che doveva essere riconosciuto ultrasessantacinquenne con Persona_1 difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% e con diritto all'indennità di accompagnatore non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale condizione, in base alla documentazione presente nel fascicolo di causa, ricorreva dal mese di gennaio 2017. Conclusioni Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto in data 14-02-2018, affetto da demenza, poliartrosi con multiple discopatie e deficit deambulatorio, BPCO, ipertensione arteriosa, IRC, era ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni della sua età 100% e con diritto all'indennità di accompagnatore. Questa condizione, come da certificazione medica presente negli atti di causa, ricorreva dal mese di gennaio 2017. >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il è da riconoscersi invalido al 100% con diritto Persona_1 all'accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2017 a quella del decesso occorso il 14- 02-2018.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore del de cuius
[...] del requisito sanitario necessario per percepire la pensione Persona_1 ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da gennaio 2017 al 14.2.2018;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di Parte_1
e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.400,00 euro, oltre I.V.A.,
[...]
C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Stefania Aprile, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 8/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani