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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 30240/2024 R.G. promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Andrea Bollani e dall'avv. Alessandra Cristani per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Fuselli giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 2 agosto 2024 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4730/2024, emesso dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2024 e notificatole il 17 luglio 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 483.291,43 a titolo di pretesi contributi fondo previdenza, contributi assistenza e F.i.r.r., oltre sanzioni e interessi, nonché spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, la società, premesso che la pretesa creditoria della poggia su un accertamento ispettivo del Controparte_1
30 novembre 2023, rubricato con verbale conclusivo n. BS4875, riguardante il periodo da ottobre 2018 a settembre 2023, ha lamentato l'avvenuta errata riqualificazione dei rapporti intrattenuti con “ , Controparte_2 [...]
, (rectius, European & International Markets di CP_3 Persona_1
Luciano Furlanetto), Job Service S.r.l., Controparte_4 Parte_2
, con i quali erano stipulati dei meri contratti di segnalazione,
[...] in rapporti di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando le avverse deduzioni e insistendo per la Controparte_1 fondatezza di ogni pretesa. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione è fondata e va accolta. In via preliminare, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3,
n. 5754 del 10 marzo 2009). Posto che grava sulla opposta fornire prova in ordine alla CP_1 fondatezza della pretesa azionata, va, in primo luogo, destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo possa discendere dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal
2 giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, invece, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori, alla stregua del materiale raccolto nel corso dell'ispezione. Questi principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte regolatrice. Cass., sez. lav., n. 33242 del 18 dicembre 2024, in particolare, ha
“ricordato che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, pur non potendo fare piena prova fino a querela di falso (come invece i fatti che il verbalizzante dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti) sono comunque liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252 del 2024), indipendentemente dal fatto che i dichiaranti siano stati successivamente sentiti come testi (arg. ex Cass. n. 24976 del 2017)”. Con la pronuncia n. 33703 del 20 dicembre 2024 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, poi, così ribadito: “Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 - 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della Pt_3 pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il Pt_4 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193 - 01) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino
3 a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3. Nel merito, le considerazioni svolte dagli ispettori sulla base del materiale acquisito, specificamente dei contratti di segnalazione, delle fatture e dei compensi provvigionali percepiti da , Controparte_2 [...]
, (o, meglio, European & International Markets CP_3 Persona_1 di Luciano Furlanetto), Job Service s.r.l., , Controparte_4 [...]
tutti acquisiti al presente giudizio e non contestati nella Parte_2 loro dimensione fattuale – ma solo sul piano della rilevanza probatoria – non possono essere condivise. Posto che, come detto, grava sulla l'onere di dimostrare la CP_1 fondatezza della pretesa retributiva, le conclusioni degli ispettori muovono dalle sole risultanze documentali, non essendo mai stati sentiti i soggetti che avrebbero svolto attività di agenti, sicché nel caso di specie si tratta di valutare la fondatezza delle considerazioni svolte dagli ispettori sulla base dei documenti sopra indicati. Orbene, è noto che i caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti, (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7 novembre 2005). In merito ai tratti distintivi tra il contratto di agenzia e il rapporto di procacciatore di affari la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una
4 non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 13629 del 24 giugno 2005). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28 agosto 2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In questi termini, la Corte regolatrice, ricomponendo i principi testé enunciati, ha così ribadito il proprio indirizzo consolidato: “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto
5 del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12 febbraio 2016). Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6 aprile 2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, da ultimo, Cassazione, sez. lav., n. 1856 dell' 1 febbraio 2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte, o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso
6 terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una “necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8 agosto1998). Per quanto qui di interesse, poi, la Corte di legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2 febbraio 2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11 giugno 2014). La distinzione tra le indicate figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di una attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari. In ogni caso, l'attività dell'agente, per come risultante delle norme del codice civile che la disciplinano, si caratterizza per la diretta attività di conclusione dei contratti nell'interesse della preponente, peraltro seguendo le istruzioni ricevute, come prevede l'art. 1746 c.c. In questi termini, di recente il Supremo Collegio, nella sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024, ha così ricordato: “In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, "l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla
7 rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente (…) È del resto proprio la circostanza che l'agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione "solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione", o "anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"" (sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell'esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158)”.
4. Tenuto conto di detti principi, secondo la prospettazione del ricorso i predetti segnalatori, i quali già esercivano distinte e autonome attività imprenditoriali, con oggetti sociali tra loro differenti, si erano limitati a stipulare con la compagine sociale opponente meri contratti di segnalazione, in forza dei quali non avevano assunto alcun obbligo di promuovere la conclusione di contratti. In effetti, dovendosi muovere anzitutto dalla disamina dei contratti oggetto di riqualificazione da parte dell'ente previdenziale, in base al tenore delle pattuizioni intercorse si è sviluppato un programma negoziale che non consente di ricondurre i contratti di segnalazione nella cornice dell'art. 1742 c.c. I suddetti segnalatori, in particolare, non avevano assunto obblighi di nessun tipo nel ricercare clienti per la società opponente, ma soltanto regolato pattiziamente le modalità per l'eventuale segnalazione di aziende potenzialmente interessate a stipulare con la quale aveva come Parte_1 oggetto sociale la somministrazione di lavoro, specifici contratti di somministrazione, in sostanza limitandosi a propiziare la messa in contatto tra taluni loro clienti e nonché le condizioni e la misura dei compensi Parte_1 in relazione agli affari che consequenziali. Secondo quanto esposto in ricorso, invero “I segnalatori in questione, infatti:
- non sono mai stati tenuti allo svolgimento di un'attività promozionale, non essendosi mai contrattualmente obbligati in tal senso (come invece è proprio del contratto di agenzia ex art. 1742 c.c.);
8 Parte_
- non si sono visti assegnare da una zona contrattuale (come invece è proprio del contratto di agenzia ex art. 1743 c.c.);
- non hanno mai ricevuto (e nemmeno la circostanza è dedotta o allegata nel verbale ispettivo della ) le “istruzioni” di cui all'art. Controparte_1
1746 c.c., che parimenti costituiscono elemento essenziale del contratto di agenzia;
- non si sono mai obbligati a fornire, né mai hanno anche solo de facto fornito, “le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli”, per usare le parole dello stesso art. 1746 c.c.” Queste affermazioni trovano conforto nelle pattuizioni dei contratti di segnalazione riqualificati da , giacché già dall'esame delle clausole si CP_1 tratta di obbligazioni – tipiche del rapporto di agenzia – che esulano dallo schema formale adottato e rispetto alla cui effettiva sussistenza, come detto, non sono state nemmeno acquisite dichiarazioni da parte dei soggetti in questione. Sicché, l'opponente ha sottolineato che la collaborazione tra le parti, lungi dal poter essere ricondotta nell'ambito dello schema tipico del contratto di agenzia – come pretenderebbe invece la – potrebbe al più essere CP_1 sussunta nell'alveo della del procacciamento d'affari occasionale, difettando l'elemento della stabilità, riferito dal legislatore allo svolgimento di un'attività promozionale. In quest'ottica, il mero flusso dei pagamenti (susseguitisi con costanza nel tempo) altro non sarebbe se non il riflesso, del tutto naturale, della tipologia di affari scaturiti dalla segnalazione, rappresentati dalla stipulazione ed esecuzione di contratti commerciali di somministrazione con i clienti segnalati. L'attività del segnalatore, secondo quanto pattuito – e senza che sia stato dimostrato qualcosa di differente – era limitata a una mera attività di indicazione del cliente, volta a mettere in contatto con Parte_1 quest'ultimo, sicché all'esito della sottoscrizione da parte del cliente di un contratto commerciale con avvenuta esclusivamente tra questi Parte_1 ultimi, senza più alcuna partecipazione dell'agente, il segnalatore ha percepito il relativo compenso provvigionale, calcolato in percentuale sul valore degli affari che l'opponente ha realizzato direttamente con il cliente stesso. Il compenso, precisamente, è stato pattuito in favore del segnalatore su tutte le missioni di lavoratori somministrati che costituiscono frutto della sua originaria segnalazione del cliente e le provvigioni del segnalatore discendono dai pagamenti che il cliente/utilizzatore effettua in favore dell'agenzia, ricalcandone il reiterarsi e il perdurare nel tempo, essendo il contratto di somministrazione un contratto di durata a pagamento periodico regolare. La somministrazione è infatti un contratto di durata, tale per cui, in base alle clausole del contratto di segnalazione, una volta sottoscritto il contratto con il cliente/utilizzatore i pagamenti di quest'ultimo in favore di Parte_1
9 si reiterano nel tempo a regolare cadenza mensile, in corrispondenza dei periodi di paga dei lavoratori somministrati. Per contro, come evidenziato nel ricorso in opposizione – senza che abbia provato, o anche solo chiesto di provare il contrario – l'attività CP_1 del segnalatore si era esaurita, in definitiva, in un'unica azione, ossia nella segnalazione, una volta per tutte, del nominativo del potenziale cliente/utilizzatore: la segnalazione, in questi termini, resta unica a prescindere dagli effetti più o meno duraturi che essa può poi produrre sul piano commerciale. In sostanza, in ragione del particolare settore del mercato in cui operava, la società opponente si è avvalsa di segnalatori, i quali, a margine delle attività commerciali autonomamente espletate, proprio in ragione della rete di contatti che possedevano si erano limitati a fornire dei nominativi di potenziali clienti interessati alla somministrazione di personale, restando poi del tutto estranei ai successivi sviluppi contrattuali e ricevendo compensi provvigionali soltanto se la segnalazione fosse andata a buon fine in costanza dell'accordo di segnalazione. In tale ottica, come riscontrato anche nel verbale di accertamento ispettivo, analoghi contratti erano stati stipulati dall'opponente con un gran numero di soggetti, la maggior parte dei quali, avendo ricevuto compensi in misura esigua, non erano stati oggetto di riqualificazione.
5. In sostanza, l'operazione di riqualificazione dei titoli negoziali contestata nel presente giudizio è stata svolta da parte degli ispettori soprattutto alla luce di alcuni elementi di riscontro estrinseci. Al riguardo, l'opponente ha affermato che il verbale ispettivo sotteso al decreto opposto si sarebbe limitato ad accertare elementi indiziari, ma non sufficienti a desumere la sussistenza dell'obbligo giuridico di concludere contratti e, specificamente: “1) la durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagate”;
“2) la controprestazione pattuita a fronte dell'opera promozionale dei collaboratori per conto della preponente (…) costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze trimestrali periodiche”;
“3) i compensi corrisposti (…) per lo più superiori ai 5.000,00 euro annui, almeno in un'annualità”;
“4) gli estratti conto evidenziano la volontà delle parti di intrattenere un rapporto continuo nel tempo in quanto contenenti un rilevante numero di clienti che si ripete nelle diverse annualità”;
“5) [gli] accordi intervenuti tra le parti evidenziano la volontà delle stesse di sentirsi reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo”. La prospettazione difensiva della , per la verità, per come CP_1 meglio evidenziata in memoria di costituzione alla luce delle prove documentali raccolte nel corso dell'accertamento – documenti, come detto,
10 prodotti in giudizio e non oggetto di contestazioni in sé – è di maggiore ampiezza rispetto a quanto dedotto dalla evidenziando ulteriori Parte_1 aspetti, ma che nel loro complesso non valgono a sussumere i rapporti censurati nello schema negoziale del contratto di agenzia. Anzitutto, non può essere condiviso l'assunto che i rapporti esaminati nel periodo oggetto di ispezione sarebbero non soltanto continuativi, ma altresì stabili, come asseritamente attestato dalle fatture emesse, le quali recano una numerazione progressiva continua in grado di dimostrare la stabilità e l'esclusività del rapporto intrattenuto, anche considerato che alcune venivano emesse a saldo e altre a titolo di acconto per provvigioni, così dimostrando la stabilità del rapporto intercorrente fra le parti, posto che il pagamento di acconti presuppone la certezza della continuazione nel tempo della prestazione da parte dell'agente, mentre non si coniuga con l'occasionalità della prestazione del procacciatore. E infatti, tra le tante fatture esaminate, una sola, quella del 2° trimestre 2021 riferita al segnalatore , reca la dicitura a titolo di Controparte_3 acconto, sicché non è indicativa di una modalità generalizzata di gestione dei rapporti, ma in quando episodica e isolata – nonché emessa nella fase iniziale di esecuzione del contratto di segnalazione – può essere ben spiegata dalla necessità del di dovere essere informato più precisamente su quali CP_3 contratti di somministrazione fossero stati conclusi dall'opponente con i clienti da lui segnalati a ridosso dell'emissione della fattura. La circostanza che le fatture siano state emesse non per un singolo affare, bensì per una pluralità di affari indeterminati, è del tutto neutra, mentre non può trarsi la dedotta indicazione di diritto di esclusiva, non avendo in alcun modo la comprovato, né chiesto di provare, che i pretesi agenti CP_1 operassero, di fatto, in specifiche zone indipendenti l'una dall'altro, pur trattandosi di un altro elemento essenziale del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1743 c.c. Basti pensare, a tale riguardo, che limitando l'indagine ai soli soggetti specificamente indicati nel verbale di accertamento ispettivo Job Service s.r.l.,
, e Parte_5 Controparte_2 Controparte_4 [...]
avevano sede e operavano nel comune o in provincia di Brescia, CP_3 come si ricava dagli accordi di segnalazione e anche dalle visure camerali, potendosi così ragionevolmente presumere, in assenza di prova contraria, che la loro attività fosse svolta nel medesimo contesto territoriale. Peraltro, pur essendo le fatture progressive, le stesse non sono anche continuative e, per molti segnalatori, recano numeri progressivi anche molto distanti tra loro, come a esempio per la (cfr. doc. n. 2 Parte_5 delle memoria di costituzione), così fornendo riscontro alla circostanza che i segnalatori esercitassero autonome attività imprenditoriali negli specifici rami di attività in cui operavano.
11 Parimenti, non può condividersi l'affermazione che l'impegno assunto dai collaboratori di con la sottoscrizione del contratto abbia Parte_1 previsto anche l'utilizzo della documentazione fornita dalla preponente (brochure e moduli di raccolta) e che tale circostanza sarebbe sintomatica di un rapporto di agenzia, non soltanto perché secondo il tenore letterale delle pattuizioni contrattuali i segnalatori non si sono impegnati all'utilizzo di questo materiale quanto, piuttosto, a utilizzare il materiale ricevuto soltanto per le finalità di segnalazione pattuite, ma anche per due ordini di ragioni. Anzitutto, l'utilizzo di materiale informativo aziendale appare del tutto connaturato anche a una attività di procacciamento, giacché si tratta di informazioni sull'azienda che è ragionevole fornire ai potenziali clienti a prescindere dalla stabilità o meno dell'obbligo di concludere contratti. Poi, perché il rilascio di questo materiale, come anche l'obbligo di rispettare il Modello, nonché il Codice Etico aziendale, non valgono a integrare i contorni delle istruzioni impartite da una preponente, che un agente è tenuto a osservare ai sensi dell'art. 1743 c.c. e che rappresentano un elemento naturale del tipo negoziale. Sul punto, invero, nessun accertamento è stato condotto nel verbale di accertamento, né, peraltro, nel presente giudizio. Gli unici elementi, di tipo indiziario, sulla sussistenza di un effettivo contratto di agenzia sono rappresentati, invero, dalla circostanza che i compensi siano stati liquidati in forma provvigionale, a cadenze trimestrali periodiche, con percentuali ben individuate e con importi di rilevante entità, nonché nella previsione di un termine di preavviso in caso di risoluzione del rapporto, previsto nel contratto. È certamente vero che soprattutto la previsione di un termine di preavviso sia in genere sintomatica non solo di una continuità, ma anche di una stabilità riposta dalle parti nelle obbligazioni nascenti dal loro rapporto contrattuale. Tuttavia, in senso decisivo per la tesi attorea, depone la circostanza che non sia stato accertato in sede di ispezione, né sia stato – nemmeno – chiesto in questo giudizio, che i segnalatori sopra indicati abbiano agito con le modalità proprie dell'agente, cioè abbiano effettivamente partecipato alla conclusione dei contratti per i quali la segnalazione era intervenuta e non si siano, invece, limitati a raccogliere e segnalare nominativi di aziende potenzialmente interessate a ricevere forza lavoro in somministrazione, senza svolgere alcuna altra attività. Questo presupposto di fatto, invero, sul quale gli ispettori non hanno nemmeno raccolto le dichiarazioni dei segnalatori, secondo l'indirizzo interpretativo dalla Suprema Corte sopra richiamato è essenziale per qualificare il contratto come di agenzia e per fare assumere ai compensi ricevuti la connotazione di compensi provvigionali erogati in forza di questo tipo contrattuale.
12 Difetta, peraltro, qualsiasi elemento da cui evincersi che i segnalatori operassero in conformità delle istruzioni ricevute e, ai fini della conclusione dei contratti, avessero anche fornito all'odierna opponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari: circostanze, queste, parimenti non emergenti dai titoli contrattuali contestati e non oggetto di specifico accertamento in sede ispettiva e nemmeno in questo procedimento. In definitiva, in assenza di elementi, forniti dalla , Controparte_1 idonei a dimostrare univocamente che i contratti di segnalazione utilizzassero fittiziamente un nomen iuris volto a dissimulare, in realtà, un rapporto di agenzia, il ricorso in opposizione non può che essere accolto.
La previsione, infine, che le provvigioni spettino al segnalatore solo per le missioni avviate su clienti segnalati dai vari collaboratori non vale a integrare la causa del contratto di agenzia, in base alla specificità del tipo negoziale pattuito e del particolare settore di mercato in cui la ricorrente operava. Invero, avendo il segnalatore il solo compito di indicare potenziali clienti alla senza alcun altro obbligo accessorio o collaterale e Parte_1 senza che poi intervenisse nella fase di conclusione dell'accordo, la previsione di compensi per la sola segnalazione, senza che poi vi abbia fatto seguito alcuna stipulazione, sarebbe risultata illogica e del tutto eccessiva rispetto al contenuto dell'accordo, non potendosi giustificare sul piano causale una simile previsione in assenza di una effettiva utilità per la controparte.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la CP_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo
[...] complessivo di € 13.745, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 26 marzo 2025 Il giudice Cesare Russo
13
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 30240/2024 R.G. promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Andrea Bollani e dall'avv. Alessandra Cristani per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Fuselli giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 2 agosto 2024 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4730/2024, emesso dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2024 e notificatole il 17 luglio 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 483.291,43 a titolo di pretesi contributi fondo previdenza, contributi assistenza e F.i.r.r., oltre sanzioni e interessi, nonché spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, la società, premesso che la pretesa creditoria della poggia su un accertamento ispettivo del Controparte_1
30 novembre 2023, rubricato con verbale conclusivo n. BS4875, riguardante il periodo da ottobre 2018 a settembre 2023, ha lamentato l'avvenuta errata riqualificazione dei rapporti intrattenuti con “ , Controparte_2 [...]
, (rectius, European & International Markets di CP_3 Persona_1
Luciano Furlanetto), Job Service S.r.l., Controparte_4 Parte_2
, con i quali erano stipulati dei meri contratti di segnalazione,
[...] in rapporti di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando le avverse deduzioni e insistendo per la Controparte_1 fondatezza di ogni pretesa. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione è fondata e va accolta. In via preliminare, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3,
n. 5754 del 10 marzo 2009). Posto che grava sulla opposta fornire prova in ordine alla CP_1 fondatezza della pretesa azionata, va, in primo luogo, destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo possa discendere dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal
2 giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, invece, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori, alla stregua del materiale raccolto nel corso dell'ispezione. Questi principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte regolatrice. Cass., sez. lav., n. 33242 del 18 dicembre 2024, in particolare, ha
“ricordato che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, pur non potendo fare piena prova fino a querela di falso (come invece i fatti che il verbalizzante dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti) sono comunque liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252 del 2024), indipendentemente dal fatto che i dichiaranti siano stati successivamente sentiti come testi (arg. ex Cass. n. 24976 del 2017)”. Con la pronuncia n. 33703 del 20 dicembre 2024 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, poi, così ribadito: “Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 - 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della Pt_3 pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il Pt_4 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193 - 01) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino
3 a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3. Nel merito, le considerazioni svolte dagli ispettori sulla base del materiale acquisito, specificamente dei contratti di segnalazione, delle fatture e dei compensi provvigionali percepiti da , Controparte_2 [...]
, (o, meglio, European & International Markets CP_3 Persona_1 di Luciano Furlanetto), Job Service s.r.l., , Controparte_4 [...]
tutti acquisiti al presente giudizio e non contestati nella Parte_2 loro dimensione fattuale – ma solo sul piano della rilevanza probatoria – non possono essere condivise. Posto che, come detto, grava sulla l'onere di dimostrare la CP_1 fondatezza della pretesa retributiva, le conclusioni degli ispettori muovono dalle sole risultanze documentali, non essendo mai stati sentiti i soggetti che avrebbero svolto attività di agenti, sicché nel caso di specie si tratta di valutare la fondatezza delle considerazioni svolte dagli ispettori sulla base dei documenti sopra indicati. Orbene, è noto che i caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti, (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7 novembre 2005). In merito ai tratti distintivi tra il contratto di agenzia e il rapporto di procacciatore di affari la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una
4 non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 13629 del 24 giugno 2005). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28 agosto 2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In questi termini, la Corte regolatrice, ricomponendo i principi testé enunciati, ha così ribadito il proprio indirizzo consolidato: “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto
5 del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12 febbraio 2016). Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6 aprile 2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, da ultimo, Cassazione, sez. lav., n. 1856 dell' 1 febbraio 2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte, o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso
6 terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una “necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8 agosto1998). Per quanto qui di interesse, poi, la Corte di legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2 febbraio 2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11 giugno 2014). La distinzione tra le indicate figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di una attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari. In ogni caso, l'attività dell'agente, per come risultante delle norme del codice civile che la disciplinano, si caratterizza per la diretta attività di conclusione dei contratti nell'interesse della preponente, peraltro seguendo le istruzioni ricevute, come prevede l'art. 1746 c.c. In questi termini, di recente il Supremo Collegio, nella sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024, ha così ricordato: “In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, "l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla
7 rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente (…) È del resto proprio la circostanza che l'agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione "solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione", o "anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"" (sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell'esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158)”.
4. Tenuto conto di detti principi, secondo la prospettazione del ricorso i predetti segnalatori, i quali già esercivano distinte e autonome attività imprenditoriali, con oggetti sociali tra loro differenti, si erano limitati a stipulare con la compagine sociale opponente meri contratti di segnalazione, in forza dei quali non avevano assunto alcun obbligo di promuovere la conclusione di contratti. In effetti, dovendosi muovere anzitutto dalla disamina dei contratti oggetto di riqualificazione da parte dell'ente previdenziale, in base al tenore delle pattuizioni intercorse si è sviluppato un programma negoziale che non consente di ricondurre i contratti di segnalazione nella cornice dell'art. 1742 c.c. I suddetti segnalatori, in particolare, non avevano assunto obblighi di nessun tipo nel ricercare clienti per la società opponente, ma soltanto regolato pattiziamente le modalità per l'eventuale segnalazione di aziende potenzialmente interessate a stipulare con la quale aveva come Parte_1 oggetto sociale la somministrazione di lavoro, specifici contratti di somministrazione, in sostanza limitandosi a propiziare la messa in contatto tra taluni loro clienti e nonché le condizioni e la misura dei compensi Parte_1 in relazione agli affari che consequenziali. Secondo quanto esposto in ricorso, invero “I segnalatori in questione, infatti:
- non sono mai stati tenuti allo svolgimento di un'attività promozionale, non essendosi mai contrattualmente obbligati in tal senso (come invece è proprio del contratto di agenzia ex art. 1742 c.c.);
8 Parte_
- non si sono visti assegnare da una zona contrattuale (come invece è proprio del contratto di agenzia ex art. 1743 c.c.);
- non hanno mai ricevuto (e nemmeno la circostanza è dedotta o allegata nel verbale ispettivo della ) le “istruzioni” di cui all'art. Controparte_1
1746 c.c., che parimenti costituiscono elemento essenziale del contratto di agenzia;
- non si sono mai obbligati a fornire, né mai hanno anche solo de facto fornito, “le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli”, per usare le parole dello stesso art. 1746 c.c.” Queste affermazioni trovano conforto nelle pattuizioni dei contratti di segnalazione riqualificati da , giacché già dall'esame delle clausole si CP_1 tratta di obbligazioni – tipiche del rapporto di agenzia – che esulano dallo schema formale adottato e rispetto alla cui effettiva sussistenza, come detto, non sono state nemmeno acquisite dichiarazioni da parte dei soggetti in questione. Sicché, l'opponente ha sottolineato che la collaborazione tra le parti, lungi dal poter essere ricondotta nell'ambito dello schema tipico del contratto di agenzia – come pretenderebbe invece la – potrebbe al più essere CP_1 sussunta nell'alveo della del procacciamento d'affari occasionale, difettando l'elemento della stabilità, riferito dal legislatore allo svolgimento di un'attività promozionale. In quest'ottica, il mero flusso dei pagamenti (susseguitisi con costanza nel tempo) altro non sarebbe se non il riflesso, del tutto naturale, della tipologia di affari scaturiti dalla segnalazione, rappresentati dalla stipulazione ed esecuzione di contratti commerciali di somministrazione con i clienti segnalati. L'attività del segnalatore, secondo quanto pattuito – e senza che sia stato dimostrato qualcosa di differente – era limitata a una mera attività di indicazione del cliente, volta a mettere in contatto con Parte_1 quest'ultimo, sicché all'esito della sottoscrizione da parte del cliente di un contratto commerciale con avvenuta esclusivamente tra questi Parte_1 ultimi, senza più alcuna partecipazione dell'agente, il segnalatore ha percepito il relativo compenso provvigionale, calcolato in percentuale sul valore degli affari che l'opponente ha realizzato direttamente con il cliente stesso. Il compenso, precisamente, è stato pattuito in favore del segnalatore su tutte le missioni di lavoratori somministrati che costituiscono frutto della sua originaria segnalazione del cliente e le provvigioni del segnalatore discendono dai pagamenti che il cliente/utilizzatore effettua in favore dell'agenzia, ricalcandone il reiterarsi e il perdurare nel tempo, essendo il contratto di somministrazione un contratto di durata a pagamento periodico regolare. La somministrazione è infatti un contratto di durata, tale per cui, in base alle clausole del contratto di segnalazione, una volta sottoscritto il contratto con il cliente/utilizzatore i pagamenti di quest'ultimo in favore di Parte_1
9 si reiterano nel tempo a regolare cadenza mensile, in corrispondenza dei periodi di paga dei lavoratori somministrati. Per contro, come evidenziato nel ricorso in opposizione – senza che abbia provato, o anche solo chiesto di provare il contrario – l'attività CP_1 del segnalatore si era esaurita, in definitiva, in un'unica azione, ossia nella segnalazione, una volta per tutte, del nominativo del potenziale cliente/utilizzatore: la segnalazione, in questi termini, resta unica a prescindere dagli effetti più o meno duraturi che essa può poi produrre sul piano commerciale. In sostanza, in ragione del particolare settore del mercato in cui operava, la società opponente si è avvalsa di segnalatori, i quali, a margine delle attività commerciali autonomamente espletate, proprio in ragione della rete di contatti che possedevano si erano limitati a fornire dei nominativi di potenziali clienti interessati alla somministrazione di personale, restando poi del tutto estranei ai successivi sviluppi contrattuali e ricevendo compensi provvigionali soltanto se la segnalazione fosse andata a buon fine in costanza dell'accordo di segnalazione. In tale ottica, come riscontrato anche nel verbale di accertamento ispettivo, analoghi contratti erano stati stipulati dall'opponente con un gran numero di soggetti, la maggior parte dei quali, avendo ricevuto compensi in misura esigua, non erano stati oggetto di riqualificazione.
5. In sostanza, l'operazione di riqualificazione dei titoli negoziali contestata nel presente giudizio è stata svolta da parte degli ispettori soprattutto alla luce di alcuni elementi di riscontro estrinseci. Al riguardo, l'opponente ha affermato che il verbale ispettivo sotteso al decreto opposto si sarebbe limitato ad accertare elementi indiziari, ma non sufficienti a desumere la sussistenza dell'obbligo giuridico di concludere contratti e, specificamente: “1) la durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagate”;
“2) la controprestazione pattuita a fronte dell'opera promozionale dei collaboratori per conto della preponente (…) costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze trimestrali periodiche”;
“3) i compensi corrisposti (…) per lo più superiori ai 5.000,00 euro annui, almeno in un'annualità”;
“4) gli estratti conto evidenziano la volontà delle parti di intrattenere un rapporto continuo nel tempo in quanto contenenti un rilevante numero di clienti che si ripete nelle diverse annualità”;
“5) [gli] accordi intervenuti tra le parti evidenziano la volontà delle stesse di sentirsi reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo”. La prospettazione difensiva della , per la verità, per come CP_1 meglio evidenziata in memoria di costituzione alla luce delle prove documentali raccolte nel corso dell'accertamento – documenti, come detto,
10 prodotti in giudizio e non oggetto di contestazioni in sé – è di maggiore ampiezza rispetto a quanto dedotto dalla evidenziando ulteriori Parte_1 aspetti, ma che nel loro complesso non valgono a sussumere i rapporti censurati nello schema negoziale del contratto di agenzia. Anzitutto, non può essere condiviso l'assunto che i rapporti esaminati nel periodo oggetto di ispezione sarebbero non soltanto continuativi, ma altresì stabili, come asseritamente attestato dalle fatture emesse, le quali recano una numerazione progressiva continua in grado di dimostrare la stabilità e l'esclusività del rapporto intrattenuto, anche considerato che alcune venivano emesse a saldo e altre a titolo di acconto per provvigioni, così dimostrando la stabilità del rapporto intercorrente fra le parti, posto che il pagamento di acconti presuppone la certezza della continuazione nel tempo della prestazione da parte dell'agente, mentre non si coniuga con l'occasionalità della prestazione del procacciatore. E infatti, tra le tante fatture esaminate, una sola, quella del 2° trimestre 2021 riferita al segnalatore , reca la dicitura a titolo di Controparte_3 acconto, sicché non è indicativa di una modalità generalizzata di gestione dei rapporti, ma in quando episodica e isolata – nonché emessa nella fase iniziale di esecuzione del contratto di segnalazione – può essere ben spiegata dalla necessità del di dovere essere informato più precisamente su quali CP_3 contratti di somministrazione fossero stati conclusi dall'opponente con i clienti da lui segnalati a ridosso dell'emissione della fattura. La circostanza che le fatture siano state emesse non per un singolo affare, bensì per una pluralità di affari indeterminati, è del tutto neutra, mentre non può trarsi la dedotta indicazione di diritto di esclusiva, non avendo in alcun modo la comprovato, né chiesto di provare, che i pretesi agenti CP_1 operassero, di fatto, in specifiche zone indipendenti l'una dall'altro, pur trattandosi di un altro elemento essenziale del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1743 c.c. Basti pensare, a tale riguardo, che limitando l'indagine ai soli soggetti specificamente indicati nel verbale di accertamento ispettivo Job Service s.r.l.,
, e Parte_5 Controparte_2 Controparte_4 [...]
avevano sede e operavano nel comune o in provincia di Brescia, CP_3 come si ricava dagli accordi di segnalazione e anche dalle visure camerali, potendosi così ragionevolmente presumere, in assenza di prova contraria, che la loro attività fosse svolta nel medesimo contesto territoriale. Peraltro, pur essendo le fatture progressive, le stesse non sono anche continuative e, per molti segnalatori, recano numeri progressivi anche molto distanti tra loro, come a esempio per la (cfr. doc. n. 2 Parte_5 delle memoria di costituzione), così fornendo riscontro alla circostanza che i segnalatori esercitassero autonome attività imprenditoriali negli specifici rami di attività in cui operavano.
11 Parimenti, non può condividersi l'affermazione che l'impegno assunto dai collaboratori di con la sottoscrizione del contratto abbia Parte_1 previsto anche l'utilizzo della documentazione fornita dalla preponente (brochure e moduli di raccolta) e che tale circostanza sarebbe sintomatica di un rapporto di agenzia, non soltanto perché secondo il tenore letterale delle pattuizioni contrattuali i segnalatori non si sono impegnati all'utilizzo di questo materiale quanto, piuttosto, a utilizzare il materiale ricevuto soltanto per le finalità di segnalazione pattuite, ma anche per due ordini di ragioni. Anzitutto, l'utilizzo di materiale informativo aziendale appare del tutto connaturato anche a una attività di procacciamento, giacché si tratta di informazioni sull'azienda che è ragionevole fornire ai potenziali clienti a prescindere dalla stabilità o meno dell'obbligo di concludere contratti. Poi, perché il rilascio di questo materiale, come anche l'obbligo di rispettare il Modello, nonché il Codice Etico aziendale, non valgono a integrare i contorni delle istruzioni impartite da una preponente, che un agente è tenuto a osservare ai sensi dell'art. 1743 c.c. e che rappresentano un elemento naturale del tipo negoziale. Sul punto, invero, nessun accertamento è stato condotto nel verbale di accertamento, né, peraltro, nel presente giudizio. Gli unici elementi, di tipo indiziario, sulla sussistenza di un effettivo contratto di agenzia sono rappresentati, invero, dalla circostanza che i compensi siano stati liquidati in forma provvigionale, a cadenze trimestrali periodiche, con percentuali ben individuate e con importi di rilevante entità, nonché nella previsione di un termine di preavviso in caso di risoluzione del rapporto, previsto nel contratto. È certamente vero che soprattutto la previsione di un termine di preavviso sia in genere sintomatica non solo di una continuità, ma anche di una stabilità riposta dalle parti nelle obbligazioni nascenti dal loro rapporto contrattuale. Tuttavia, in senso decisivo per la tesi attorea, depone la circostanza che non sia stato accertato in sede di ispezione, né sia stato – nemmeno – chiesto in questo giudizio, che i segnalatori sopra indicati abbiano agito con le modalità proprie dell'agente, cioè abbiano effettivamente partecipato alla conclusione dei contratti per i quali la segnalazione era intervenuta e non si siano, invece, limitati a raccogliere e segnalare nominativi di aziende potenzialmente interessate a ricevere forza lavoro in somministrazione, senza svolgere alcuna altra attività. Questo presupposto di fatto, invero, sul quale gli ispettori non hanno nemmeno raccolto le dichiarazioni dei segnalatori, secondo l'indirizzo interpretativo dalla Suprema Corte sopra richiamato è essenziale per qualificare il contratto come di agenzia e per fare assumere ai compensi ricevuti la connotazione di compensi provvigionali erogati in forza di questo tipo contrattuale.
12 Difetta, peraltro, qualsiasi elemento da cui evincersi che i segnalatori operassero in conformità delle istruzioni ricevute e, ai fini della conclusione dei contratti, avessero anche fornito all'odierna opponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari: circostanze, queste, parimenti non emergenti dai titoli contrattuali contestati e non oggetto di specifico accertamento in sede ispettiva e nemmeno in questo procedimento. In definitiva, in assenza di elementi, forniti dalla , Controparte_1 idonei a dimostrare univocamente che i contratti di segnalazione utilizzassero fittiziamente un nomen iuris volto a dissimulare, in realtà, un rapporto di agenzia, il ricorso in opposizione non può che essere accolto.
La previsione, infine, che le provvigioni spettino al segnalatore solo per le missioni avviate su clienti segnalati dai vari collaboratori non vale a integrare la causa del contratto di agenzia, in base alla specificità del tipo negoziale pattuito e del particolare settore di mercato in cui la ricorrente operava. Invero, avendo il segnalatore il solo compito di indicare potenziali clienti alla senza alcun altro obbligo accessorio o collaterale e Parte_1 senza che poi intervenisse nella fase di conclusione dell'accordo, la previsione di compensi per la sola segnalazione, senza che poi vi abbia fatto seguito alcuna stipulazione, sarebbe risultata illogica e del tutto eccessiva rispetto al contenuto dell'accordo, non potendosi giustificare sul piano causale una simile previsione in assenza di una effettiva utilità per la controparte.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la CP_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo
[...] complessivo di € 13.745, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 26 marzo 2025 Il giudice Cesare Russo
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